Le operazioni di conferimento Società per azioni Art. 24 c.c. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti Art. 24 ter c.c. Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima Società a responsabilità limitata Art. 2465 c.c. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti 1 1
Art. 2465 c.c. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 24 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 24-bis. 2 2
Contenuto della relazione giurata La relazione deve contenere: la descrizione dei beni o crediti conferiti; l indicazione dei criteri di valutazione adottati; l attestazione che il valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale soprapprezzo. La relazione giurata delle essere allegata all atto costitutivo
Caso di studio Conferimento di ramo aziendale in una SRL di nuova costituzione Settore di attività del ramo conferito: produzione tubi; Oggetto del conferimento, ramo aziendale così costituito: - immobilizzazioni materiali detenute sia in proprietà che con contratti di leasing e immateriali; - rapporti di lavoro (circa 40 dipendenti) Art. 47 L. 428 del 29/12/90 - contratti in essere (assicurativi, manutenzione, vigilanza, telefonia etc.); - Autorizzazioni e certificazioni Sono stati esclusi dal conferimento in particolare i crediti verso i clienti e i debiti verso fornitori, il magazzino, i rapporti con gli istituti di credito. Relazione di stima: data di riferimento relazione di stima 0 novembre 10 4 4
Relazione di stima ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE: 1) Predisposizione da parte della conferente di un bilancio infrannuale del ramo di azienda alla data della relazione di stima: 0 novembre 10: Aggiornamento della contabilità e rilevazione extracontabile della fatture da ricevere alla data di riferimento; Imputazione extracontabile degli oneri relativi ai rapporti di lavoro dipendente (stipendi e salari, ratei ferie/contributi, indennità di fine rapporto maturata, oneri inail etc.); Determinazione extracontabile dei costi e ricavi sospesi e presunti, ratei e risconti; Determinazione extracontabile della quota di ammortamento riferibile ai beni oggetto del ramo aziendale in riferimento alla frazione di esercizio. 2) Inventario di tutti i beni oggetto del ramo di azienda da conferire con riscontro fisico e raffronto con valore contabile (costo storico e fondo). ) Richiesta di supporto alla valutazione di particolari cespiti da parte di soggetti/società esterna operanti nel settore a supporto della valorizzazione dei beni attinenti la catena produttiva; Segue 5
Relazione di stima 4) Richiesta alle società di leasing di quantificazione del debito residuo in linea capitale per ogni singolo contratto da confrontare con il valore corrente del bene. REDAZIONE DELLA PERIZIA CON INDICAZIONE: Motivo e oggetto dell incarico; Data di riferimento della perizia di stima; Storia, mercato di riferimento ed attività svolta dalla società; Documentazione utilizzata; Metodologie di valutazione adottate; Stima del ramo aziendale oggetto del conferimento; Conclusioni con attestazione che il valore indicato non è inferiore al valore delle quote e dell eventuale sopraprezzo che verranno attribuite alla società conferente per effetto del conferimento. 6
Atto di conferimento Redatto dal Notaio Costituzione di una nuova srl o un aumento di C.S. Accertato rispetto art. 47 L. 428/1990 Allegato nuovo statuto Allegata perizia giurata 7
Attività dopo atto di conferimento CONFERENTE: 1) redazione di una situazione patrimoniale assestata contabilmente alla data del conferimento; 2) storno contabile delle partite conferite e rilevazione della partecipazione con la determinazione della plusvalenza da conferimento derivante dalla differenza tra il valore di conferimento ed il valore contabile delle partite trasferite; ) Quantificazione dell eventuale conguaglio rispetto alla situazione alla data di riferimento della relazione di stima. CONFERITARIA: 1) Redazione delle scritture di conferimento con valori aggiornati alla data di conferimento con rilevazione dell aumento di capitale sociale, della riserva da conferimento/riserva sovrapprezzo ed eventuale conguaglio v/conferente; 2) Comunicazioni agli enti preposti in materia di disciplina del lavoro; ) Comunicazioni al Registro imprese/agenzia entrate 8
Cenni regime fiscale art. 176 TUIR CONFERENTE: 1) Regime di neutralità fiscale plusvalenza non tassata CONFERITARIA: costo fiscale della partecipazione = valore fiscale dell azienda conferita 1) Subentro nel valore fiscale degli elementi conferiti esistenti in capo alla conferente; 2) Possibilità di affrancamento dei valori con imposta sostitutiva. 9