Società di persone. Prof.ssa Laura Frizza

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Società di persone Prof.ssa Laura Frizza

Le società di persone Nel caso in cui decida di iniziare un attività di impresa con altri soci posso costituire una società ex art. 2247 c.c. La prima scelta si sostanzia nel capire quale tipo di società di persone o capitali si addice maggiormente all attività economica che i soci andranno a svolgere. Nel caso in cui decidano di dare vita a una società di persone, s.s., s.n.c., o una s.a.s dovranno tenere conto che caratteristica comune di queste società è la rilevanza dell'elemento personale, infatti, le capacità e qualità personali sono tali che il socio non può alienare la sua quota senza il consenso degli altri soci e, in caso di morte, i suoi eredi non subentrano senza il consenso dei s oci rimasti. Le società di persone sono strutturalmente più semplici di quelle di capitali, e necessitano di pochi mezzi per poter operare, nell'assenza, per queste ultime, del metodo assembleare. Le decisioni dei soci possono essere prese anche informalmente attraverso consultazioni individuali senza che sia necessario seguire procedimenti di tipo collegiale o assembleare, anche se lo statuto potrebbe prevederli per alcune decisioni. Le società di persone non sono persone giuridiche, ma godono dell'autonomia patrimoniale, seppur imperfetta e, di regola, i soci rispondono con il loro patrimonio in via sussidiaria delle obbligazioni assunte dalla società. In comune ai tre diversi modelli di società di persone, a norma dell art. 2247 c.c. si delineano quattro aspetti comuni: 1) La pluralità di persone; 2) Il conferimento di beni e servizi; 3) L esercizio in comune di un attività economica; 4) La divisione degli utili. (vedi dispensa il contratto di società)

La società semplice È regolata agli artt. 2251 e ss. del codice civile e costituisce la forma più elementare di società, la cui caratteristica fondamentale è dato dal fatto che non può svolgere attività commerciale. Le s.s. svolgono solitamente attività agricole, di gestione di immobili e attività di revisione contabile di aziende. Il contratto costitutivo può essere concluso in qualsiasi forma, anche oralmente e per fatti concludenti, cioè ogni comportamento che, pur non manifestando espressamente una volontà, presuppone o lascia presupporre, l esistenza di una volontà, della quale, pertanto, produce gli effetti. È prevista la forma scritta a pena di nullità quando si conferiscono in proprietà o in godimento beni immobili o diritti reali immobiliari. In merito ai conferimenti non si trovano le regole puntuali previste per le società di capitali, perché il patrimonio sociale non è l'unica garanzia per i creditori della società, essendoci anche la responsabilità patrimoniale dei singoli soci. Nelle società di persone è possibile conferire, in linea di principio, qualsiasi utilità avente valore economico, comprese prestazioni d'opera o servizi, in tal caso comunque, il socio non assume la posizione di lavoratore subordinato. Alcuni conferimenti possono essere imputati al capitale sociale, e quindi essere rimborsati ai soci allo scioglimento della società (conferimenti di capitale), mentre altri possono essere imputati al patrimonio sociale (conferimenti di patrimonio) come una prestazione lavorativa o un bene in godimento. I conferimenti se non indicati si presumono in parti uguali. Per quanto riguarda l amministrazione della società, intesa come attività di gestione dell impresa sociale può assumere diverse forme: 1) Amministrazione disgiunta: spetta a norma del primo comma dell art. 2257 c.c. a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente agli altri soci. Quindi, l amministrazione spetta a ciascun socio separatamente e individualmente rispetto agli altri, potendo prendere delle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ameno ché non venga stabilito diversamente. Tale potere non è tuttavia illimitato, gli altri soci potrebbero opporsi attraverso il diritto di veto. 2) Amministrazione congiuntiva: per il compimento delle azioni sociali è necessario il consenso degli altri soci, tranne nel caso in cui vi sia da evitare un grave danno per la società. La società semplice non ha autonomia patrimoniale perfetta e di conseguenza i soci che hanno agito in nome e per conto della società rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali ex art. 2267 c.c.

La responsabilità pertanto è: 1) Illimitata: rispondono non solo per il quantum apportato, ma in misura tanto superiore al debito creato; 2) Solidale: il socio potrebbe rispondere anche per gli altri soci; 3) Personale: il socio risponde con personalmente con il proprio patrimonio presente e futuro; 4) Diretta: il creditore può agire direttamente sul patrimonio personale; 5) Sussidiaria: la responsabilità dei soci opera solo in caso di insufficienza del patrimonio sociale, quindi se un creditore si rivolge ad un socio egli potrà chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale. Il rapporto sociale può sciogliersi con riferimento ad unico socio oppure a tutti i soci, nel primo caso può avvenire per morte, recesso volontario o esclusione, nel secondo caso, invece, si verifica lo scioglimento totale della società con conseguente estinzione della stessa. La società semplice, a norma dell art. 2272 c.c., può sciogliersi per: 1) Decorso del termine: se la società è a tempo determinato; 2) Conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) Volontà di tutti; 4) Il venir meno della pluralità dei soci; 5) Altre cause eventualmente previste dal contratto sociale. La società in nome collettivo La società in nome collettivo artt. 2291-2312 c.c. è stata prevista dalla legge per le attività commerciali di modeste dimensioni, e di conseguenza applicano lo statuto dell imprenditore commerciale. La stipulazione dell atto costitutivo deve essere fatta per iscritto con scrittura privata autenticata dal notaio o atto pubblico che deve essere pubblicato nel registro delle imprese; l inosservanza di questo requisito comporta l impossibilità di iscrizione nel registro delle impres e, la società esiste ma è irregolare. Con l iscrizione all interno del registro delle imprese diviene un soggetto autonomo di diritto e quindi, è in grado mediante i suoi rappresentanti, di compiere validamente atti.

La snc irregolare, conseguenze e limiti: 1) I rapporti tra la società e i terzi sono regolate dalla regole della s.s.; 2) Il termine di prescrizione dei diritti sociali è di 10 anni e non di 5 come per quelle registrate; 3) Ciascun socio può provvedere alla registrazione e può far condannare gli altri amministratori a provvedervi. L autonomia patrimoniale della snc è imperfetta, ma assume maggiormente rilievo il carattere della sussidiarietà, cioè il creditore non può rivolgersi ai soci se non dopo aver escusso il patrimonio sociale, a differenza della ss dove il beneficio di preventiva escussione opera solo se richiesto dal socio. Come primo obbligo sociale i soci devono effettuare i conferimenti per la formazione del capitale sociale. In secondo luogo un socio non può esercitare attività concorrente s enza il consenso degli altri. In terzo luogo i soci al 31/12 di ogni anno devono redigere il bilancio, in modo tale che possano dividere gli utili, in misura proporzionale ai conferimenti. Per ciò che riguarda l amministrazione della società ci si rifà alle regole della ss. La società in accomandita semplice Questa società è caratterizzata dal fatto che vi fanno parte due categorie di soci: - Gli accomandanti, che conferiscono beni alla società e non partecipano alla gestione della stessa, e di conseguenza non assumo responsabilità verso i terzi creditori, la loro responsabilità è infatti, limitata. Essi possono sorvegliare l andamento dell attività d impresa e compiere controlli di legittimità degli atti. Inoltre, hanno diritto di ricevere la comunicazione del bilancio; - Gli accomandatari, che partecipando di fatto alla direzione e alla gestione della società, rispondono dei debiti sociali illimitatamente e con il patrimonio personale, seppur in via sussidiaria. La ragione sociale è costituita da almeno il nome di uno dei soci accomandatari e con l indicazione sas. L atto costitutivo deve essere redatto con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e pubblicato nel registro delle imprese.