Presentazione a cura di Mario Spera



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Presentazione a cura di Mario Spera

Disposizioni comunitarie Pacchetto IVA Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 (modifica del luogo di tassazione dei servizi) Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 (rimborso a non residenti) Regolamento (CE) 143/2008 del 12 febbraio 2008 (Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni in relazione alla modifica delle regole di tassazione dei servizi e alle nuove procedure di rimborso) Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 (lotta alla frode nelle operazioni intracomunitarie) Regolamento (CE) 1174/2009 del 30 novembre 2009 (Modalità di esecuzione delle disposizioni relative ai rimborsi IVA transfrontalieri) Proposta COM (2009) 672 (Regolamento di attuazione delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE) Presentazione a cura di Mario Spera 2

Provvedimenti nazionali D.Lgs di recepimento delle direttive comunitarie 11 febbraio 2010 n. 18 in G.U n. 41 del 19 febbraio 2010 Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 58 del 31 dicembre 2009 Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 5 del 17 febbraio 2010 Nota dell Agenzia delle Dogane n. 24265 del 19 febbraio 2010 Presentazione a cura di Mario Spera 3

Acronimi B2B Rapporti economici tra operatori economici (Business to Business) B2C Rapporti economici tra operatore economico e privati consumatori (Business to Consumer) Presentazione a cura di Mario Spera 4

Le nuove norme Regole generali Art. 7 Territorialità - Definizioni territorio soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità trasporto intracomunitario di beni locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto Art. 7-bis Cessioni di beni Art. 7-ter Prestazioni di servizi e concetto di soggetto passivo Presentazione a cura di Mario Spera 5

Le nuove norme Regole particolari B2B e B2C Art. 7-quater servizi relativi a beni immobili, prestazioni di trasporto passeggeri, servizi di ristorazione e catering locazione a breve termine di mezzi di trasporto; Art. 7-quinquies servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili servizi di accesso Presentazione a cura di Mario Spera 6

Le nuove norme Regole particolari B2C Art. 7-sexies prestazioni di intermediazione, trasporto di beni, prestazioni su beni mobili materiali, carico, scarico e trasbordo merci, locazione di mezzi di trasporto a lungo termine servizi resi tramite mezzi elettronici, telecomunicazioni, broadcasting rese da soggetti extracomunitari Art. 7-septies servizi resi a privati stabiliti fuori della Comunità (esclusione) Presentazione a cura di Mario Spera 7

Regola generale dal 1 gennaio 2010 Differenza tra B2B e B2C B2C luogo di stabilimento del prestatore Regola invariata B2B luogo di stabilimento del committente Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni attualmente disciplinate diversamente) Soggetti interessati Operatori economici e enti commerciali Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute nell ambito dell attività istituzionale Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti intracomunitari) Presentazione a cura di Mario Spera 8

Prestazioni B2C Luogo di imposizione dove il prestatore è stabilito (regola invariata) Il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica Il luogo dove è stabilita una sede (diversa dalla sede dell attività) del prestatore (stabile organizzazione) che rende materialmente il servizio Presentazione a cura di Mario Spera 9

B2B Prestazioni generiche dal 1.1.2010 Rientrano nella nuova regola generale Tutte le tipologie di servizi con esclusione solo per le fattispecie in deroga: Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (dal 2011 limitatamente alle prestazioni di accesso) Ristorazione e catering Locazione di mezzi di trasporto di breve durata Presentazione a cura di Mario Spera 10

Committente soggetto passivo Qualità del committente Soggetto passivo, senza distinzione tra soggetto residente o non residente (comunitario o non) Soggetti interessati Operatore economico che agisce in quanto tale Ente commerciale Ente non commerciale (anche per l attività istituzionale) Ente non soggetto identificato ai fini IVA Presentazione a cura di Mario Spera 11

Operatore economico Applicazione della regola generale B2B se l operatore economico agisce nell esercizio della sua attività economica Esclusione dei servizi resi al soggetto passivo per bisogni personali Ai fini dell individuazione della qualità di soggetto passivo Comunicazione numero IVA o altri idonei elementi Riferimento alla natura dei servizi Presentazione a cura di Mario Spera 12

Enti non commerciali e enti non soggetti Enti non commerciali Soggetti muniti di partita IVA per l attività commerciale Applicano le nuove regole anche per gli acquisti istituzionali Non spetta la detrazione per gli acquisti istituzionali Enti non soggetti Non svolgono alcuna attività commerciale Applicano le nuove regole solo se già muniti di partita IVA In relazione al superamento della soglia di 10.000 euro per acquisti intracomunitari o per opzione I servizi non concorrono al superamento della soglia Presentazione a cura di Mario Spera 13

Conservazioni di deroghe vigenti Stesse regole B2B e B2C Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Presentazione a cura di Mario Spera 14

Prestazioni su beni immobili Stesse regole attuali (B2B e B2C) Ampliamento dell oggetto con riferimento a: Fornitura di alloggio nel settore alberghiero e settori analoghi Campi vacanza Terreni attrezzati per campeggio Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili Intermediazione nel settore immobiliare (anche prenotazione alberghiera) non rientrano nella regola relativa agli immobili, salvo quelle rese da agenti e periti immobiliari B2B regola generale B2C operazione sottostante Presentazione a cura di Mario Spera 15

Prestazioni di trasporto Trasporto persone (nazionale, comunitario o internazionale) Stessa regola attuale B2B e B2C Riferimento alla tratta percorsa Trasporto beni B2B nuova regola generale luogo di stabilimento del committente (estensione dell attuale regole dei trasporti intracomunitari anche a quelli nazionali e internazionali) B2C conservazione delle attuali regole Trasporti intracomunitari Paese di inizio del trasporto Trasporti nazionali e internazionali tratta percorsa Presentazione a cura di Mario Spera 16

Prestazioni culturali e simili Stessa regola sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C PRECISAZIONI Luogo in cui sono materialmente svolte le attività Prestazioni riferite alla fornitura di servizi all accesso alle manifestazioni Comprese le prestazioni accessorie (ampliamento) Presentazione a cura di Mario Spera 17

Prestazioni culturali e simili dal 1.1.2011 B2C regola immutata tassazione nel Paese di esecuzione B2B Servizi relativi all attività luogo del committente (regola generale) Servizi relativi all accesso luogo di esecuzione Presentazione a cura di Mario Spera 18

Prestazioni su beni mobili materiali B2C stessa regola attuale luogo di esecuzione B2B nuova regola generale luogo del committente Comprese le prestazioni rese in altro Stato membro, indipendentemente dall uscita dei beni dallo Stato in cui sono eseguite Presentazione a cura di Mario Spera 19

Prestazioni accessorie ai trasporti di beni B2C stessa regola attuale luogo di esecuzione B2B nuova regola generale luogo del committente Non si fa più differenza tra prestazioni rese nell ambito dei trasporti comunitari e quelle rese in occasione di trasporti nazionali o internazionali Presentazione a cura di Mario Spera 20

Intermediazioni B2B nuova regola generale tassazione nel luogo di stabilimento del committente Committente soggetto passivo stabilito in IT Tassate in IT se il cliente è ivi stabilito Non opera più l esclusione estero su estero Regime di non imponibilità per le intermediazioni relative ad operazioni effettuate fuori della Comunità (modifica art. 9, n. 7, del DPR n. 633 del 1972) B2C stessa regola 2009 Tassate in IT se l operazione sottostante si considera effettuata in IT Presentazione a cura di Mario Spera 21

Telecomunicazioni e Teleradiodiffusioni B2B nuova regola generale (senza riferimento ad utilizzo) B2C Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Tassate in Italia Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se utilizzate in IT Prestazioni rese da soggetto stabilito in COM Tassate in Italia Se rese a privato extracom Utilizzate in IT Presentazione a cura di Mario Spera 22

Servizi resi tramite mezzi elettronici B2B nuova regola generale (luogo del cliente) B2C luogo del prestatore se Comunitario Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Regola generale luogo del prestatore (= 2009) Tassate in Italia Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se cliente domiciliato o residente in IT (= 2009) Il prestatore utilizzerà lo sportello unico (one stop shop) Presentazione a cura di Mario Spera 23

Prestazioni rese a privati extracomunitari Esclusione dalla tassazione in Italia (con irrilevanza dell utilizzo) Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.) Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e simili Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative Messa a disposizione del personale Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto Concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica servizi prestati per via elettronica Prestazioni di servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente una delle suddette attività o diritti Telecomunicazione e teleradiodiffusione (con eccezione di quelle utilizzate in Italia) Presentazione a cura di Mario Spera 24

Nuove categorie Ristorazione e catering Ristorazione e catering a bordo Locazione di mezzi di trasporto Locazioni di breve durata Locazioni di lunga durata Presentazione a cura di Mario Spera 25

Ristorazione e catering B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione della prestazione Esecuzione del servizio complesso Irrilevanza della fase di preparazione Qualche difficoltà per l individuazione del luogo di esecuzione nelle prestazioni di catering transfrontaliere Presentazione a cura di Mario Spera 26

Ristorazione e catering a bordo B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione Eccezione Tassazione nello Stato comunitario di inizio del trasporto comunitario, in caso di Trasporto intracomunitario Tratta di trasporto effettuato all interno della Comunità Presentazione a cura di Mario Spera 27

Locazione mezzi di trasporto Mezzi di trasporto concepiti ed effettivamente utilizzati per il trasporto di beni o di persone da un luogo ad un altro Distinzione tra Locazione a breve termine Durata non superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni) Locazione a lungo termine (non a breve termine) Durata superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni) Presentazione a cura di Mario Spera 28

Locazione a breve termine Stessa regola per B2B e B2C Tassazione in Italia Regola 1 Messa a disposizione (consegna fisica) del mezzo in Italia Utilizzo in ambito comunitario (criteri proporzionali per utilizzi promiscui) Regola 2 Messa a disposizione del mezzo fuori della Comunità Utilizzo in Italia Presentazione a cura di Mario Spera 29

Locazione a lungo termine B2B regola generale Tassazione in Italia se committente soggetto passivo stabilito in Italia B2C regola generale + utilizzo (non rileva la messa a disposizione) Tassazione in Italia Regola 1 Prestatore stabilito in Italia Utilizzo in Comunità Regola 2 Prestatore stabilito fuori Comunità Utilizzo in Italia Dal 1.1.2013 sono previste ulteriori modifiche per i rapporti B2C Presentazione a cura di Mario Spera 30

Nuovi adempimenti Generalizzazione dell applicazione del meccanismo del reverse charge Per le prestazioni e per le cessioni Anche per gli enti Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari Operazioni non soggette Indicazione del numero identificativo del cliente Non rientrano nel volume d affari Presentazione a cura di Mario Spera 32

Reverse Charge Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia Presenza di stabile organizzazione Se rende direttamente il servizio Non si applica il reverse charge Se il servizio è reso da casa madre o stabile all estero Si applica il reverse charge La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce l applicazione del reverse charge anche se la prestazione è resa da stabile organizzazione all estero Presentazione a cura di Mario Spera 33

Enti Enti non commerciali per attività istituzionale ed Enti non soggetti identificati all IVA Versamento dell imposta sugli acquisti di servizi Autofatturazione (ovvero integrazione della fattura estera) Annotazione degli acquisti in apposito registro Versamento mensile imposta Presentazione telematica dichiarazione acquisti servizi del mese precedente Non presentano dichiarazione annuale IVA Presentano elenchi acquisti servizi Presentazione a cura di Mario Spera 34

Rimborsi a non residenti Semplificazione in ambito comunitario Richiesta tramite propria amministrazione Verifica dei presupposti da parte dell amministrazione di appartenenza Riduzione dei tempi Presentazione dei documenti originali solo su richiesta Presentazione a cura di Mario Spera 35

Rimborsi a soggetti passivi IT La domanda di rimborso afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati in un Paese comunitario è presentata all Amministrazione italiana attraverso portale elettronico (che effettua un primo esame della sussistenza delle condizioni) Procedura applicabile ai rimborsi da richiedere a partire dal 1 gennaio 2010 Condizioni In Italia Il richiedente deve essere un soggetto in attività Non deve avere pro-rata di indetraibilità totale Nel Paese del rimborso Non deve avere stabile organizzazione nel Paese del rimborso Non deve essere state effettuato nel Paese del rimborso alcun tipo di operazione, ad eccezione di: prestazioni non imponibili di trasporto e di servizi accessori; prestazioni di servizi e cessione di beni per le quali debitore dell imposta, obbligatoriamente o facoltativamente, è il committente o cessionario Il paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi Può essere richiesta integrazione dei documenti una sola volta Presentazione a cura di Mario Spera 36