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59 1. LAVORO E VITA PRIVATA Accanto ai tradizionali diritti della personalità, quali il diritto al nome ed all immagine, il sistema conosce oggi una serie di diritti e di valori nuovi della persona, quali il diritto all identità personale ed il diritto alla riservatezza, che trovano fondamento in norme a diverso livello : norme costituzionali, norme del codice civile e penale, norme speciali. Tali diritti si dispiegano su più piani: nei confronti degli altri individui, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, all interno e nei confronti delle organizzazioni e formazioni sociali, nei luoghi di lavoro. E proprio quest ultimo piano che verrà approfondito in questo secondo capitolo, cercando di verificare quali siano attualmente gli spazi di riservatezza di cui ciascun lavoratore ha diritto di usufruire, all interno come all esterno del luogo di lavoro, nei confronti degli altri lavoratori ma soprattutto del datore di lavoro, analizzando altresì i vari strumenti di tutela che, nel corso degli anni, il legislatore ha voluto garantire a quella che, per tradizione, è la parte più debole del rapporto contrattuale di la-

60 voro. E bene premettere che si tratta di un settore particolarmente delicato visto che il diritto alla riservatezza potrebbe essere facilmente soggetto a compressione a causa della particolare posizione in cui si viene a trovare il lavoratore nell azienda. A conferma di questo è sufficiente ricordare come la configurazione tradizionale del rapporto di lavoro, rappresentata oltre che dalle due obbligazioni principali - di lavoro e di retribuzione anche da una serie di altri obblighi e doveri reciproci fra le parti, attribuiva al datore di lavoro una posizione eminentemente attiva, di iniziativa o di preminenza, e al lavoratore una posizione passiva, di soggezione. Una modifica di tale assetto del rapporto fu realizzata dall intervento legislativo dello Statuto dei lavoratori -- ed in parte anche dalla disciplina collettiva grazie ai quali si ridussero drasticamente gli aspetti di soggezione del lavoratore, attribuendogli posizioni attive di controllo in ordine a diversi aspetti dell attuazione del rapporto e limitando, dall esterno, l esercizio dei poteri dell imprenditore.

61 Si possono pertanto individuare due interessi contrapposti, quello dell imprenditore che si manifesta nell esercizio di un potere giuridico di organizzare il lavoro altrui e quello del lavoratore all impiego corretto delle sue energie e solo di esse. L equilibrio tra i due interessi tuttavia diventa instabile tutte le volte in cui il potere organizzatorio sconfina dal mero compito di conformazione delle energie ed invade la sfera personale e privata dell erogatore delle stesse. Perché tale equilibrio sia restaurato appieno è opportuno assicurare una sorta di spersonalizzazione della prestazione di lavoro che la depuri da ogni coinvolgimento di elementi personali potenzialmente comprimibili ( 1 ). Questa esigenza ha trovato dapprima riscontro nelle disposizioni del titolo primo dello Statuto, con la previsione di concrete garanzie contro ogni attentato alla libertà morale, alla dignità e alla riservatezza del lavoratore. Quest ultimi sono beni che connotano il bagaglio della persona e come tali esulano dalla sfera di esercizio del potere di 1 Veneziani, L art. 4 legge 20 maggio 1970, n. 300: una norma da riformare, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1991, p. 81.

62 disposizione del datore di lavoro in relazione alla materiale utilizzazione della forza-lavoro prevista dalla obbligazione contrattuale. Recentemente tale esigenza di riequilibrare gli interessi contrapposti, alla luce soprattutto del fenomeno delle banche dati aziendali, si è manifestata con l introduzione della legge n. 675/1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. E chiaro che le principali novità introdotte da tale legge - il diritto di informazione sull esistenza del trattamento dei dati personali, quelli di accesso, di controllo e correzione dei dati inesatti, il diritto all oblio, unitamente all istituzione del Garante - rappresentano altrettanti strumenti posti a garanzia che il trattamento dei dati personali del lavoratore, non travalichi i limiti fissati dalla normativa lavoristica alle possibilità di conoscerli ed usarli da parte del datore di lavoro.

63 2. LA RISERVATEZZA PRIMA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI In materia di diritto del lavoro la riservatezza, nella sua accezione primordiale, proprio perché costruita intorno al nucleo del riserbo della vita domestica, della non ingerenza in vicende private, sembrava essere estranea alla logica del contatto sociale propria dei contratti, come quelli di lavoro, dove l intuitus personae gioca un ruolo di permanente rilievo. La conclusione del contratto, così come il permanere del vincolo contrattuale, sono strettamente legati alla valutazione della persona del contraente. Da questo punto di vista, la disciplina del contratto di lavoro subordinato ha indubbiamente costituito la frontiera avanzata del diritto alla riservatezza. E ciò perché l intensità dell implicazione della persona del prestatore nel rapporto determina necessariamente in sede di stipulazione del contratto una parziale rinuncia, da parte dello stesso prestatore, alla tutela della propria riservatezza nei confronti del datore di lavoro.

64 Il problema non era quello di decidere se il lavoratore godesse o meno dei diritti inviolabili di una comune persona, bensì quello di determinare i limiti dell autonomia privata in questa materia ( 2 ). Prima dell entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, in as- senza di qualsiasi possibile riferimento ad una disciplina legislati- va esplicita, il problema poteva essere risolto solo attraverso un opera dottrinale e giurisprudenziale di definizione rigorosa della causa tipica del contratto di lavoro subordinato, anche alla luce dei principi non solo costituzionali ( 3 ), ed una conse- guente delimitazione della subordinazione tecnica del prestato- re al datore di lavoro ( 4 ), individuando spazi di tutela del ri- serbo, dell isolamento materiale e psicologico; i limiti al sa- crificio della riservatezza del lavoratore potevano quindi essere individuati facendo riferimento ai limiti della prestazione lavora- 2 La peculiarità del rapporto di lavoro costituita dall immanenza della stessa persona del lavoratore nel contenuto del rapporto ( ) esige una disciplina speciale del contratto ( ) destinato a limitare in maniera più penetrante l autonomia delle parti, appunto per la tutela della persona del prestatore di lavoro. Mengoni, Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, 1975, pp. 676-677. 3 Il diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro, trova il suo fondamento normativo oltre che nell art. 41, 2 comma, Cost., anche nell art. 2087 cod. civ., che impongono al contraente-datore di lavoro di non esercitare la sua posizione economicamente e contrattualmente dominante in modo tale da ledere la dignità e la personalità morale del lavoratore. Accanto a queste disposizioni generali altri precetti costituzionali (come gli artt. 32 e 24 Cost.) sono stati poi utilizzati per colmare le aree vuote di diritto sì da costruire una rete di protezione avverso le intrusioni-aggressioni del datore di lavoro. 4 Mancini, La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, 1957.

65 tiva dedotta in contratto, ed ai corrispondenti limiti del potere di controllo che su tale prestazione poteva esercitare il datore di lavoro. Si tratta, in particolare, di contesti e situazioni in cui emergono taluni profili del contenuto originario del diritto alla privacy che appartengono all individuo in quanto tale e che sono perciò espressione di una sorta di ultra-operatività di principi e disposizioni in gran parte mutuati da altri settori dell ordinamento ( principalmente da quello civilistico ). Per questa via sono stati raggiunti alcuni importanti risultati, come quello di escludere che il contratto di lavoro potesse assoggettare il lavoratore a controlli da parte del datore di lavoro su aspetti della sua vita irrilevanti rispetto alla corretta esecuzione della prestazione lavorativa ( 5 ); o quello di escludere l e- sistenza di un obbligo precontrattuale, a carico del lavoratore, di informare il datore di lavoro su fatti o circostanze irrilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale( 6 ); oppure quello di escludere la legittimità di forme di controllo 5 Ved. Smuraglia, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, pp. 284 ss. 6 Ved. Romagnoli, Sulla rilevanza della reticenza del prestatore di lavoro come culpa in contrahendo.

66 vessatorio e spionistico all interno dell azienda lesive della dignità e della libertà morale del lavoratore, e comunque esorbitanti dai limiti della subordinazione tecnica di cui si è detto in precedenza ( 7 ). Furono, in questo modo, significativamente anticipati alcuni dei contenuti più indicativi dello Statuto, anche se non poteva essere data una soluzione sicura ad altri importanti problemi, quali ad esempio quello della definizione delle modalità pratiche di attuazione dei controlli a distanza mediante impianti audiovisivi, degli accertamenti sanitari sulla persona del lavoratore, e delle perquisizioni all uscita del luogo di lavoro. In assenza di una normativa legislativa specifica non poteva escludersi sempre con sicurezza la validità del consenso prestato dal lavoratore alle multiformi aggressioni portate dalla prassi aziendale contro la sua riservatezza in nome delle esigenze obiettive dell organizzazione produttiva ( 8 ). Una testimonianza esemplare di quale fosse, negli anni precedenti all elaborazione ed approvazione dello Statuto dei 7 Ved. Ghezzi, Polizia privata nelle imprese e tutela dei diritti costituzionali dei lavoratori e Pera, Responsabilità dell imprenditore per omessa tutela della personalità del lavoratore, p. 219. 8 Ichino, Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, 1979, pp. 54-55.

67 lavoratori, il grado di tutela dei diritti del lavoratore in azienda, ci perviene da uno scritto di Crisafulli ( 9 ) del 1954 in cui si può leggere come è un dato di comune esperienza che tali diritti ( ovvero quelli individuali garantiti dalla nostra Costituzione ) subiscono gravissime menomazioni, fino ad essere addirittura soppressi, all interno delle aziende lavorative, e più in generale sui luoghi di lavoro. Forte del contratto individuale di lavoro e del regolamento di impresa, l imprenditore esercita il più delle volte i propri poteri di supremazia sui lavoratori dipendenti ignorandone puramente e semplicemente la personalità di cittadini, cui la Costituzione attribuisce una serie di libertà fondamentali. Quasi anticipando i principi che nei vent anni successivi saranno codificati nella Carta dei lavoratori, così conclude l Autore: i diritti fondamentali spettanti ai lavoratori come ad ogni soggetto, in base alla Costituzione della Repubblica, non possono dunque subire, all interno dell azienda, altre limitazioni al loro esercizio che non siano quelle strettamente indispensabili 9 Crisafulli, Diritti di libertà e poteri dell imprenditore, in Rivista giuridica del lavoro, 1954, pp. 67 ss.

per il normale esplicamento della prestazione lavorativa. 68

69 3. IL PRIMO ESPRESSO RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO DEL DIRITTO ALLA PRIVACY : LO STATUTO DEI LAVORATORI Appare paradossale che un diritto tipico dell età dell oro della borghesia trovi il suo pieno riconoscimento nella carta dei diritti dei lavoratori. (Rodotà, Tecnologie e diritti, 1995) Con l entrata in vigore dello Statuto, il sistema di comando e di controllo al quale i lavoratori si assoggettano mediante il contratto di lavoro viene ricostruito su nuove basi, col duplice effetto di arricchire i nuovi contenuti la causa tipica del contratto, e di porre alcuni limiti specifici all autonomia individuale in materia di disponibilità dei diritti della persona. Particolarmente importanti sono, da questo punto di vista, i limiti alla disponibilità dei diritti di riservatezza posti dallo Statuto con le norme che disciplinano il controllo ( diretto, attraverso il personale di vigilanza ex art. 3, o a distanza, ex art. 4, 2, 3 e 4 comma) della prestazione di lavoro, vietando controlli occulti o con modalità (impianti audiovisivi ed altre apparecchiature, ex

70 art. 4, comma 1) ritenuti vessatori, oppure svolti a mezzo di soggetti ( guardie giurate, art. 2 ) a cui è riservato il solo compito di salvaguardare il patrimonio aziendale. Poi ci sono altre due disposizioni: l art. 5 in tema di accertamento sullo stato di malattia del lavoratore e l art. 6 concernente le visite personali di controllo. La specificità delle due norme si evidenzia anzitutto in relazione all oggetto del controllo che non riguarda la prestazione di lavoro, in più, entrambe le disposizioni, coinvolgono, in maniera più evidente rispetto alle norme precedenti, la riservatezza del lavoratore in quanto consentono intrusioni ( a fini diagnostici o di tutela del patrimonio aziendale ) sulla sua persona seppure articolate individuando specifici ambiti e finalità entro i quali il lavoratore può essere legittimamente richiesto di disporre della propria riservatezza. Ma è nel successivo art. 8 dello Statuto dei lavoratori, la norma-principio che formalizza e incardina il diritto di riservatezza del lavoratore, giacché, secondo l usuale tecnica del divieto, contorna la sua persona di una zona di rispetto impedendo

71 al datore di lavoro di indagare - anche a mezzo di terzi - al fine di conoscere le sue opinioni politiche, sindacali o religiose nonché i fatti non rilevanti per la valutazione delle sue attitudini professionali. Può dirsi, allora, che accanto alle ipotesi di tutela del riserbo, dell isolamento materiale e psicologico del lavoratore, come tali ascrivibili al contenuto primordiale del diritto alla privacy, il proprium della disciplina lavoristica sta proprio nel predetto art. 8 ( 10 ). A questo punto non è difficile risolvere il contrasto dottrinale tra chi ha indicato nello Statuto l atto di nascita del diritto alla riservatezza del lavoratore subordinato ( 11 ) e chi ha invece interpretato le norme statutarie come specificazione di un principio generale preesistente ( 12 ). In entrambe le tesi è contenuto un nucleo di verità: se è vero 10 Chieco, Il diritto alla riservatezza del lavoratore, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 1998, pp. 22-23. 11 Di un diritto naturale di riservatezza a favore del lavoratore nei luoghi di lavoro e nello svolgimento di un attività dovuta al creditore di lavoro, non può certo parlarsi (...). Piuttosto deve dirsi che il legislatore dal 1970 ha creato ( ) questo diritto alla riservatezza che discende, almeno in certi limiti, dalla normativa in discorso. Pera, Lezioni di diritto del lavoro, a commento degli artt. 4 e 6 dello Statuto, 1977, p. 495. 12 Come ad esempio il Romagnoli, in Statuto dei diritti dei lavoratori, la cui affermazione sulla preesistenza di un diritto generale di riservatezza del prestatore di lavoro, al pari di ogni altro cittadino, si colloca nel contesto del commento all art. 8 dello Statuto, 1972, pp. 135-137.

72 che con la stipulazione del contratto di lavoro subordinato il prestatore necessariamente sacrifica - in maggiore o minore misura - tali diritti, assoggettandosi al potere di controllo del datore di lavoro, è però anche vero che questo assoggetta- mento contrattuale non poteva, neanche prima dell entrata in vigore dello Statuto, concretarsi in una rinuncia totale alla pro- pria riservatezza da parte del lavoratore; ed in ogni caso il con- tratto non avrebbe mai potuto pregiudicare la tutela della riservatezza del lavoratore contro illeciti extracontrattuali del datore di lavoro, ed in particolare contro le indagini ed i controlli da questo svolti o promossi in modo scorretto, o senza giustificato motivo, sulla vita privata del proprio dipendente ( 13 ). 13 Ichino, Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, 1979, pp. 59-60