Il D.D.L. di stabilità 2016 e i regimi fiscali agevolati

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Regimi agevolati Il D.D.L. di stabilità 2016 e i regimi fiscali agevolati di Simone Bottero - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Premessa Il D.D.L. di stabilità 2016, apportando alcune modifiche, rende operativo a partire da gennaio 2016 un solo regime agevolato per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, ovvero il c.d. regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014, abrogando allo stesso tempo il regime di vantaggio. Regimi applicabili nel 2015 La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di stabilità 2015) ha previsto l introduzione del nuovo regime fiscale agevolato per autonomi e l abrogazione dei seguenti regimi: nuove iniziative produttive ex art. 13 della Legge n. 388/2000: era applicabile per il primo triennio di attività e prevedeva la tassazione del reddito con un imposta sostitutiva del 10%; di vantaggio per l imprenditoria giovanile ai sensi degli artt. 27, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1 commi 96-115 e 117 della Legge n. 244/2007: è utilizzabile per i primi 5 anni dall inizio dell attività oppure, se di età inferiore ai 35 anni, utilizzabile anche oltre i 5 anni e il reddito è soggetto ad un imposta sostitutiva del 5%; agevolato per gli ex minimi ex art. 27 commi 3-5 del D.L. n. 98/2011: era utilizzabile da coloro che non potevano più utilizzare il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, prevedeva la tassazione ordinaria del reddito e alcune semplificazioni contabili. Pertanto, in base alla Legge n. 190/2014, gli unici regimi applicabili risultavano essere il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata) e il nuovo regime per autonomi. L art. 1, comma 88, della Legge n. 190/2014 ha previsto una sola eccezione ovvero tutti coloro, che applicavano il regime di vantaggio dei minimi nel 2014, avrebbero potuto usufruirne fino alla naturale scadenza. La Legge n. 11 del 23 febbraio 2015 ha prorogato il regime dei minimi ai sensi degli artt. 27, commi 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1 commi, 96-115 e 117, della Legge n. 244/2007. Nella tavola n. 1 che segue, si riepiloga quanto appena esposto: 5

Tavola n. 1 - Regimi applicabili in periodi di imposta 2014-2015 - 2016 PERIODO DI IMPOSTA 2014 PERIODO DI IMPOSTA 2015 PERIODO DI IMPOSTA 2016 Regime ordinario Regime ordinario (confermato) Regime ordinario (confermato) Regime delle nuove iniziative produttive Regime degli ex minimi Regime di vantaggio per l imprenditoria nessun altro regime Regime di vantaggio per l imprenditoria (confermato) Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi e imprenditori individuali Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi e imprenditori individuali Requisiti di accesso e di permanenza nel nuovo regime fiscale agevolato e confronto con il c.d. regime dei minimi Il nuovo regime agevolato per autonomi e imprenditori individuali si rivolge a tutti i soggetti di minori dimensioni, a prescindere dalle novità dell attività intrapresa. Il regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi), invece, era ed è finalizzato a incentivare i soggetti che avviano nuove attività. In tal senso, i requisiti da verificare una sola volta prima dell inizio dell attività sono i seguenti: attività nuova o iniziata dopo il 31 dicembre 2007; nessuna attività d impresa, arte o professione esercitata, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l inizio dell attività per cui si intende adottare il regime; esclusione della mera prosecuzione tra l attività per cui si intende adottare il regime e altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per i periodi di praticantato obbligatori ai fini dell esercizio di arti o professioni; in caso di prosecuzione di un attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente quello di fruizione del regime non superiori ad euro 30.000. L accesso o la permanenza nel nuovo regime fiscale agevolato dipendono dai seguenti requisiti: i ricavi e i compensi conseguiti e percepiti nell anno precedente non devono essere superiori ai seguenti limiti a seconda del codice ATECO 2007: Industrie alimentari e delle bevande (10-11): euro 35.000; Commercio all ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9: euro 40.000; Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81: euro 30.000; Commercio ambulante di altri prodotti 47.82-47.89: euro 20.000; Costruzioni e attività immobiliari (41-42 - 43) - (68): euro 15.000; Intermediari del commercio 46.1: euro 15.000; 6

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55-56): euro 40.000; Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64-65 - 66) - (69-70 - 71-72 - 73-74 - 75) - (85) - (86-87 - 88): euro 15.000; Altre attività economiche (01-02 - 03) - (05-06 - 07-08 - 09) - (12-13 - 14-15 - 16-17 - 18-19 - 20-21 - 22-23 - 24-25 - 26-27 - 28-29 - 30-31 - 32-33) - (35) - (36-37 - 38-39) - (49-50 - 51-52 - 53) - (58-59 - 60-61 - 62-63) - (77-78 - 79-80 - 81-82) -(84) - (90-91 - 92-93) - (94-95 - 96) - (97-98) - (99): euro 20.000; tutti ragguagliabili all anno; le spese per lavoro dipendente e assimilato sostenute nell anno precedente non superiori a euro 5.000 lordi; il costo complessivo per beni mobili strumentali, alla data di chiusura dell esercizio precedente, non deve essere superiore a euro 20.000, al lordo degli ammortamenti; i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti nell anno precedente inferiori a quelli d impresa o di lavoro autonomo. Tale verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato oppure se la somma dei redditi di impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede euro 20.000. Il c.d. regime dei minimi, invece, richiede i seguenti requisiti: i ricavi e i compensi percepiti nell anno precedente non devono essere superiori a euro 30.000; non devono essere effettuate cessioni all esportazione nell anno precedente; non devono essere sostenute spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell anno precedente; non devono essere erogati utili agli associati in partecipazione di solo lavoro nell anno precedente; non devono essere effettuati acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto, di locazione, di leasing, per un importo complessivo superiore ad euro 15.000 nel triennio precedente. Condizioni obbligatorie durante l uso del regime Nel corso dell utilizzo del nuovo regime, al fine di evitare la fuoriuscita dall agevolazione, è necessario rispettare le seguenti condizioni: non devono essere applicati regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito; il contribuente deve essere residente italiano oppure in uno degli Stati membri dell UE o in uno Stato aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni a condizione che i redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto; non deve essere svolta l attività, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; non deve essere svolta attività di lavoro autonomo o d impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipazione a società di persone o associazioni professionali o a S.r.l. in regime di trasparenza. 7

La principale differenza con il c.d. regime dei minimi consiste nel fatto che è possibile accedere al regime agevolato purché la partecipazione sia ceduta prima dell accesso al regime nel corso dello stesso periodo di imposta. Determinazione del reddito con il nuovo regime fiscale agevolato Il reddito con il nuovo regime fiscale agevolato è determinato secondo il criterio per cassa in modo forfetario applicando al totale dei ricavi e dei compensi percepiti nell anno i seguenti coefficienti di redditività specifici per ogni attività: 40% per industrie alimentari e delle bevande; 40% per commercio all ingrosso e al dettaglio; 40% per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande; 54% per commercio ambulante di altri prodotti; 86% per costruzioni e attività immobiliari; 62% per intermediari del commercio; 40% per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; 78% per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi; 67% per tutte le altre attività. Si può usufruire di un ulteriore riduzione di un terzo del reddito imponibile per i primi 3 anni di attività al ricorrere delle seguenti condizioni: il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti l inizio attività, un attività artistica, professionale ovvero d impresa, anche in forma associata o familiare; l attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un attività svolta in precedenza da altro soggetto, l ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d imposta precedente non è superiore ai limiti reddituali previsti per quell attività sulla base della classificazione ATECO. Il c.d. regime dei minimi, invece, prevede la determinazione del reddito in modo analitico ovvero come la differenza tra la somma dei componenti positivi e negativi di reddito, applicando il principio di cassa. Imposta sostitutiva Il nuovo regime fiscale agevolato prevede un imposta sostitutiva, delle addizionali regionale e comunale e dell IRAP, pari al 15%. Il c.d. regime dei minimi, invece, prevede un imposta sostitutiva del 5%. Agevolazioni contributive È prevista un agevolazione contributiva opzionale per soli imprenditori che utilizzano il regime agevolato. In particolare, le aliquote contributive, stabilite per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito determinato forfetariamente, sono applicate senza considerare il livello minimo 8

imponibile. L accredito della contribuzione avviene secondo le regole della Gestione Separata. Dicitura in fattura per il nuovo regime fiscale agevolato Le fatture emesse per il nuovo regime fiscale agevolato riportano la seguente annotazione Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell art. 1, comma 58, della Legge 23/12/2014 n. 190 e sono soggette all imposta di bollo pari a euro 2. Durata del nuovo regime fiscale agevolato Non è previsto nessun limite di durata per il nuovo regime fiscale agevolato. Modifiche del D.D.L. di stabilità 2016 Il D.D.L. di stabilità 2016, per rendere maggiormente fruibile il nuovo regime fiscale agevolato, ha previsto le seguenti modifiche: l aumento di euro 10.000 del limite ricavi e compensi per l accesso e la permanenza al regime forfetario per tutte le attività, salvo per le categorie professionali per le quali detto limite dovrebbe passare dagli attuali euro 15.000 a euro 30.000; la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a euro 30.000 nell anno precedente. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. È abrogato l attuale requisito limitativo per l accesso al regime forfetario che richiede che, nell annualità precedente, i redditi conseguiti nell attività d impresa, dell arte e della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 50 del T.U.I.R.; la riduzione dell aliquota d imposta dal 15% al 5% per i primi 5 anni, in caso di avvio di una nuova attività, al posto dell attuale riduzione di un terzo del reddito forfetariamente determinato per il primo triennio; la modifica dell agevolazione contributiva che, in luogo dell esonero dal minimale contributivo, prevede una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS, fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata. 9