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COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di studio formato da: Foschi Rag. Maria Grazia (responsabile) Artioli Rag. Nadia De Lillo Rag. Marfisa Vellani Dott. Rag. Claudio I presupposti oggettivi del concordato preventivo alla luce del d.lgs n.169 del 12/09/2007

Presupposti teorici L articolo 160 L.F., indicante i presupposti per l ammissione alla procedura di concordato preventivo, è stato modificato in modo sostanziale a seguito del D. lgs. n.169 / 07 (decreto Correttivo 2007). La modifica interessa l aggiunta del terzo comma: La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all art.67, terzo comma, lettera d. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione In tale formulazione si può ravvisare lo scopo di eguagliare il trattamento dei creditori privilegiati in regime di concordato preventivo a quello previsto per la stessa tipologia di creditori in merito all istituto del concordato fallimentare ex. Art. 124 L.F., terzo comma. L utilizzo da parte del Legislatore del termine privilegio tout court, sembra creare perplessità a livello interpretativo: a) il termine privilegio è da intendersi speciale, o b) per entrambe le tipologie speciali e generali? In tal senso si è chiaramente espresso il tribunale di Piacenza con sentenza del 1 luglio 2008 decretando che la possibilità di pagamenti parziali è da ritenersi possibile esclusivamente per i titolari di privilegi c.d. speciali, quali il pegno e l ipoteca : seconda tale sentenza infatti dopo la modifica apportata all art. 160 dal D.Lgs. n.169/2007, non possono sussistere dubbi sul fatto che la possibilità di pagamento parziale dei creditori privilegiati è limitata ai soli creditori muniti di pegno o ipoteca.

Il soddisfacimento dei crediti speciali può essere ridotto soltanto fino a raggiungere il ricavato dei beni sui quali la causa di prelazione insiste. Non è cioè ammissibile soddisfare il titolare di un ipoteca con un ammontare inferiore rispetto a quanto ricavabile dalla vendita dell immobile sul quale l ipoteca stessa insiste. Autori diversi, parlano a questo proposito di classe di creditori ipotecari non capienti Rimangono quindi da soddisfare integralmente i crediti privilegiati quali quelli ex. art. 2751bis c.c.. b) L estensione ai privilegi generali prevede un soddisfacimento falcidiato anche per questi ultimi. A sostegno di questa tesi, maggiormente accreditata, viene ricordato, tra l altro, la preponderanza nella quasi totalità delle procedure dei crediti assistiti da privilegio generale rispetto a quelli con privilegio speciale. Del resto la stessa relazione illustrativa del Dlgs 169/07 è in tal senso. Viene ricordato inoltre come la riforma 2006 avesse già introdotto la possibilità di non soddisfare integralmente i debiti tributari, che rappresentano una particolare classe di crediti privilegiati, attraverso l istituto della transazione fiscale, regolato all art. 182 ter L.F., ed inoltre parte della dottrina era comunque giunta alle stesse considerazioni, relativamente alla possibilità di falcidia per i creditori privilegiati, in analogia al concordato fallimentare e facendo riferimento al sopra richiamato art. 182 ter. Non secondaria inoltre la problematica, che in questo contesto si apre, relativa al fatto che, con una soddisfazione parziale dei crediti privilegiati, gli stessi avrebbero voto che qualora espresso farebbe declassare il credito da privilegiato a chirografo. ********** CONCLUSIONI Si ritiene che tracciare una regola generale definitiva, sarà di difficile raggiungimento, in quanto soprattutto saranno i numeri e le contestuali situazioni

aziendali che permetteranno al professionista di elaborare un piano accettabile per i creditori e per il Tribunale utilizzando le risorse disponibili. Allo stesso tempo, al lato pratico, al momento non si riesce facile ipotizzare una soddisfazione parziale dei creditori con privilegio generale, se non nel caso in cui l attivo risulti incapiente rispetto ad essi, e quindi con impossibilità di soddisfazione anche parziale per i creditori chirografari, ad essi subordinati, rendendo in tal caso di fatto il concordato non ipotizzabile. Condizioni per il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati: a) La relazione giurata del professionista: Il secondo comma dell art. 160, come modificato, richiede che un professionista, con i requisiti di cui all art. 67 terzo comma, lett. d), attesti il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Ciò in quanto la misura di soddisfazione prevista del piano non può essere inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, con riferimento al valore di mercato. A tale nomina può provvedere il debitore. Resta il dubbio se la figura del professionista possa coincidere con la figura di cui all art. 161. b) Il rispetto dell ordine delle cause legittime di prelazione: Tale presupposto, che potrebbe apparire superfluo, intende sottolineare il fatto che nel formare le classi di privilegiati, si debba garantire trattamenti che rispettino i gradi di privilegio, quindi percentuali di soddisfacimento, seppure parziale, non inferiore ai creditori privilegiati di grado inferiore. **************

Parte seconda ESEMPLIFICAZIONI A titolo di esempio si presenta il caso di un azienda fittizia Xy. A parità di valori contabili per tale società è possibile prevedere una proposta di concordato stante le nuove disposizioni dell art. 160 L.F. PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PRE-CORRETTIVO NON EFFETTUABILE POST-CORRETTIVO EFFETTUABILE ATTIVO CREDITI VS CLIENTI 546 546 LIQUIDITA' 162 162 ALTRI CREDITI 312 312 VENDITA CESPITE (CAPANNONE) 265 265 VENDITA PARTECIPAZIONI 10 10 VENDITA MAGAZZINO 340 340 TOTALE ATTIVO 1.635 1.635 PASSIVO BANCHE CONTO CORRENTE 768 768 BANCHE CONTO ANTICIPI 1.250 1.250 MUTUI CHIROGRAFARI 431 431 FORNITORI 3.242 3.242 DEBITI TRIBUTARI 25 25 DEBITI VS. DIPENDENTI 317 317 ERARIO - INPS DIPENDENTI 99 99 FONDO RISCHI E PERDITE 50 50 ALTRI DEBITI 279 279 DEBITO IPOTECARIO (CAPANNONE) 1.058 1.058 ALTRI DEBITI IN CORSO DI MATURAZIONE CHIROGRAFI 75 75 TOTALE PASSIVO 7.594 7.594 DEBITI PRIVILEGIATI EX. ART. 2751 C.C. DIPENDENTI 317 317 PROFESSIONISTI 58 58 AGENTI DI COMMERCIO 98 98 ARTIGIANI 181 181 COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO 108 108 ERARIO/INPS 107 107 ALTRI DEBITI 2 2 DIVERSI 51 51 TOTALE PRIVILEGI EX. ART. 2751 C.C. 922 922

PRIVILEGI SPECIALI DEBITO IPOTECARIO 1.058 1.058 TOTALE PRIVILEGI SPECIALI 1.058 1.058 DEBITI CHIROGRAFI BANCHE CONTO CORRENTE 768 768 BANCHE CONTO ANTICIPI 1.250 1.250 MUTUI CHIROGRAFARI 431 431 FORNITORI 1.809 1.809 DEBITI TRIBUTARI 1 1 ERARIO DIPENDENTI 1 1 ALTRI DEBITI IN CORSO DI MATURAZIONE 75 75 ALTRI DEBITI VS CLIENTI PER ACCONTI 278 278 TOTALE CHIROGRAFI 4.613 4.613 PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ATTIVO REALIZZABILE 1.635 1.635 SPESE DI PROCEDURA 75 75 SPESE PER ASSISTENZA PROFESSIONALE AL CONCORDATO 50 50 ATTIVO DISPONIBILE 1.510 1.510 PROPOSTA DI PAGAMENTO PRIVILEGIO GENERALE 922 922 PROPOSTA DI PAGAMENTO PRIVILEGIO SPECIALE 1.058 265 DISPONIBILITA' A FAVORE DEI CREDITI CHIROGRAFARI 0 323 TOTALE DEBITI CHIROGRAFARI 4.613 5.406 1 PERCENTUALE DI LIQUIDAZIONE CHIROGRAFARI 0% 6,0% PERCENTUALE LIQUIDAZIONE PRIVILEGI GENERALI IMPOSSIBILE 100% PERCENTUALE LIQUIDAZIONE PRIVILEGI SPECIALI IMPOSSIBILE 25% 1 Importo determinato sommando al totale dei chirografari, l ammontare del privilegio speciale incapiente: 5.406 =