Le procedure di Gestione della Crisi da Sovraindebitamento

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Transcript:

Le procedure di Gestione della Crisi da Sovraindebitamento L. n. 3/2012 Aggiornata al D.L. 193/2016 Relazione dell avv. Elena Ceserani al Convegno della Camera Civile Alberto Tabanelli del 30 Novembre 2017

Le Crisi da Sovraindebitamento riguardano i seguenti soggetti: Consumatori/Famiglie Imprenditori/Imprese non fallibili Società agricole, Professionisti, Start-up innovative, Artigiani Ogni altro soggetto non ricompreso nell art. 1 legge fallimentare (Imprenditore cessato da oltre 1 anno, eredi di imprenditori deceduti, onlus, ONG, associazioni professionali, artisti, associazioni, fondazioni, ecc. ad eccezione degli ENTI PUBBLICI).

Attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 nei 3 esercizi precedenti Ricavi lordi annui superiori a 200.000 nei 3 esercizi precedenti Ammontare di debiti anche non scaduti superiori a 500.000 Almeno 30.000 di debiti scaduti risultanti da istruttoria prefallimentare (art. 15 l.f. condizione di procedibilità).

La Definizione di Sovraindebitamento: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, o la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L art.6, co.2, lett. b definisce il consumatore: Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Le procedure previste sono tre: L ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE IL PIANO DEL CONSUMATORE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Le prime due sono alternative tra loro, la terza può essere autonoma o successiva ad una delle prime due soluzioni.

Gestore della Crisi Avvocato o Commercialista formato e iscritto in apposito elenco del Ministero della Giustizia OCC Organismo di Composizione della Crisi, pubblico o privato, iscritto in apposito elenco del Ministero della Giustizia

Legge n.3/2012 => struttura e requisiti soggettivi e oggettivi delle procedure di risoluzione della crisi D.M. Giustizia n. 202/2014 => disciplina degli OCC e parametri di calcolo dei costi D.D.L. n 2681 (c.d. «Riforma Rordorf») pubblicato in Gazzetta Uff. il 30.10.17 + D.L. 83/2015 conv. con l. 132/2015, art. 13/1 lett. a) => «spot» nel precetto D.L. 193/2016 conv. con l. 225/2016, art. 6, co. 9 bis e 9 ter=> ammissione dei debiti alla definizione agevolata

E riservata al consumatore (persona fisica che abbia contratto debiti esclusivamente per scopi estranei ad attività professionale => attenzione al fidejussore ed al debitore misto) Non richiede il consenso dei creditori, ma c è un vaglio di meritevolezza. Interrompe esecuzioni individuali in corso per crediti aventi titolo e causa anteriore (salvo crediti alimentari).

La RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, redatta dal Gestore della Crisi, serve a fornire al giudice gli elementi per valutare la meritevolezza del consumatore che chiede l omologa del piano (contraltare del fatto che i creditori qui subiscano l omologa senza poter votare).

Piano ed accordo NON sono ammissibili quando il debitore: è soggetto a procedure concorsuali diverse (problema del socio indebitato di società di persone in bonis, astrattamente assoggettabile a fallimento in estensione ex artt.147-148 l.f.); ha già fatto ricorso a piano/accordo nei precedenti 5 anni (basta deposito domanda od occorre che la procedura si sia effettivamente aperta?); ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di revoca/risoluzione/cessazione degli effetti di piano/accordo; ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Esempio di un soggetto meritevole di accedere alle procedure di sovraindebitamento: ha contratto debiti e ha difficoltà ad onorarli per cause impreviste: diminuzioni di stipendio, malattia, infortunio o altri eventi ; ha contratto debiti proporzionati al proprio reddito; non ha una situazione critica in Banca Dati Crif e in CAI Centrale Allarme Banca d Italia; non ha sottratto fraudolentemente patrimonio ai creditori.

Cause dell indebitamento; Diligenza del consumatore nell assumere le obbligazioni; Ragioni dell incapacità di onorare gli impegni; Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; Indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata dal consumatore a corredo della proposta; Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione (richiesto perché qui i creditori non votano)

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E la procedura ordinaria. Deve ottenere il consenso del 60% dei creditori chirografari (vale silenzio assenso). Deve assicurare il regolare pagamento di tutti i crediti impignorabili. Deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi. Interrompe esecuzioni individuali in corso per crediti aventi titolo e causa anteriore (salvo crediti alimentari).

Segue ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE Deve indicare le eventuali garanzie rilasciate per l adempimento dei debiti e le modalità per l eventuale liquidazione dei beni; Deve assicurare ai creditori prelatizi un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione; Deve prevedere il pagamento integrale, solo eventualmente dilazionato, dei tributi costituenti risorse U.E., IVA e ritenute.

L Art. 9 della L.3/2012 impone il deposito di: Una ricostruzione della posizione fiscale e l indicazione di eventuali contenziosi pendenti; L elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; L attestazione della fattibilità del piano;

L indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia e dell elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia; Le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (ove il debitore svolga altresì attività d impresa), corredate da attestazione di conformità all'originale; La relazione particolareggiata dell OCC, a contenuto vincolato.

Le FUNZIONI dell OCC e dei Gestori della crisi sono: Assistere il debitore nell elaborazione del piano di ristrutturazione; Assistere il debitore nella formulazione della proposta ai creditori; Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati; Curare le comunicazioni con i creditori; Svolgere le formalità pubblicitarie; Svolgere le funzioni di liquidatore, se disposto dal Giudice; Intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.

La procedura appare complicata e richiede un attività istruttoria puntuale e corposa? SI ma il debitore può addirittura ottenere di mantenere la prima casa e di mantenere una parte del reddito dell attuale lavoro, per il sostentamento della propria famiglia, e ottenere l esdebitazione per i crediti falcidiati dal piano.

Procedimento da seguire: Raccolta documenti e Predisposizione di una proposta Compilazione del modello di Istanza di nomina del Gestore dell OCC (sito Ordine: pubblicata on line). Deposito dell Istanza e della proposta allo Sportello OCC presso l Ordine (attivo il lunedì e venerdì dalle 9 alle 11 con pagamento contestuale o in giornata di euro 350,00 compresa Iva di spese di avvio della procedura, non ripetibili). La Referente Occ assegna l istanza al Collegio in base a turnazione automatica (non discrezionale).

Segue: Il Collegio dei Gestori esamina sommariamente la pratica ed effettua dichiarazione di imparzialità. Tale dichiarazione viene comunicata al debitore (o al suo domiciliatario) via PEC e al Tribunale Civile di Bologna. Il Collegio dei Gestori, in base alla documentazione prodotta e/o in base alla documentazione integrativa richiesta, redige preventivo secondo il D.M. 202/2014 e il Tariffario dell Occ (pubblicato sul sito dell Ordine), che viene inviato via PEC dall OCC e deve essere accettato dal debitore.

ESEMPIO DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE Lavoratore autonomo, coniugato in separazione dei beni, Passivo Debito ipotecario 50.000 Prestiti chirografari bancari/finanziari 300.000 (utilizzati per l acquisto di 10 auto ) già azionati con procedura esecutiva immobiliare Altri debiti chirografi e professionisti 100.000 Nessun debito con l Erario

Attivo: prima casa e 10 auto Proposta di acquisto da parte della moglie del 50% della prima casa, per un corrispettivo pari al valore di perizia, tramite il quale viene soddisfatto il 100% del creditore ipotecario, oltre una percentuale dei chirografari Vendita delle auto, tranne quella per uso strumentale

ESEMPIO DI UN PIANO DEL CONSUMATORE Impiegata Passivo Residuo debito ipotecario 62.000 (dopo l esecuzione immobiliare subita non per sua colpa) Reddito da lavoro attuale 1500 Proposta (non accettata dalla Banca su istanza del legale) alla Banca euro 15.0000, con una rata iniziale di 5.000.

ESEMPIO DI PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE Libero Professionista, coniugato in separazione dei beni Passivo Residuo debiti ipotecari 628.000 Debiti Erariali 125.000 Debiti Chirografari 210.000 Totale debiti 963.000

Con Procedura esecutiva immobiliare in corso su 6 lotti immobiliari: il primo lotto di piena proprietà già venduto e realizzato attivo per 87.000 per gli altri immobili è intestatario solo di quote.

Proposta di pagamento 87.000 già realizzati oltre a 360.000 versati dalla moglie per l acquisto delle quote dei beni pignorati Totale offerta 447.000

Buonasera a tutti AVV. ELENA CESERANI