La gestione delle crisi di Impresa L'ottica della banca nella crisi d'impresa: valutazioni e rischi connessi ai crediti pregressi e alla "nuova finanza" Marco Cavazzutti Responsabile Restructuring Italy
Utilizzo delle linee in essere nel pre-concordato: la scelta tra sospensione, revoca o prosecuzione dei rapporti Problema degli incassi pervenuti "post" deposito del ricorso di preconcordato "Nuova finanza": valutazioni della banca e requisiti richiesti dal legislatore Prime valutazioni della banca sulle recenti modifiche legislative introdotte dal Decreto Fare Concessione di "nuova finanza" e assunzione di rischi aggiuntivi: profili di responsabilità 2
Utilizzo delle linee in essere nel pre-concordato: la scelta tra sospensione, revoca o prosecuzione dei rapporti Tipologia di contratti finanziari: Linee commerciali (apertura di credito in conto corrente, linee autoliquidanti) Finanziamenti già erogati (mutui, linee di denaro caldo) Contratti derivati Sorte dei contratti finanziari: art.186 bis, comma 3 art. 169 bis (Trib. Monza 16.01.2013) possibilità di invocare le previsioni contrattuali In assenza di interpretazioni univoche, considerato altresì lo spirito della normativa (aiutare la società in crisi a superare se possibile la stessa), abbiamo ritenuto al momento, salvo che le particolari situazioni ci portino a fare scelte differenti, opportuno non procedere alla immediata risoluzione dei fidi a scadenza e al recesso dai fidi a revoca. Mentre per quanto riguarda i finanziamenti a scadenza totalmente erogati solitamente la mancata risoluzione (salvo casi particolari legati ad esempio alle modalità e termini di escussione di determinate garanzie costituite da terzi) non peggiora la posizione di rischio della banca, la mancata risoluzione o il mancato recesso da linee che presentano ancora margini disponibili (solitamente si tratta di linee autoliquidanti) determina molte criticità. 3
Utilizzo delle linee in essere nel pre-concordato: la scelta tra sospensione, revoca o prosecuzione dei rapporti Quando viene presentata una domanda di pre-concordato, riteniamo che non sia possibile in linea generale per la banca consentire utilizzi ulteriori, perché non vi sono elementi che le consentano di escludere che il maggiore indebitamento contratto dalla società porti ad una soluzione della crisi, mentre esiste il rischio di aggravare ulteriormente la situazione economica della società a danno di tutti i creditori, senza considerare altresì le conseguenze dell affidamento che potrebbe ingenerare nei terzi il fatto che la banca abbia continuato a consentire l utilizzo dei propri fidi (concessione abusiva di credito). D altra parte però, anche in considerazione dello spirito della normativa, la banca è altrettanto preoccupata di esporsi alla censura di interruzione abusiva del credito, con le conseguenze che questo potrebbe comportare in punto risarcimento danni qualora ne fosse riconosciuta la sussistenza. Alla luce dei rischi sopra evidenziati, a fronte della presentazione di una domanda di pre concordato, in assenza di elementi che possano ragionevolmente orientare la banca in modo differente, riteniamo opportuno evitare l immediata risoluzione dei rapporti a scadenza ed il recesso da quelli a revoca, ed inviare, qualora esistano linee di fido che presentano ancora margini di disponibilità, una comunicazione alla società per informarla che, considerato l indubbio peggioramento delle condizioni economiche, la banca, avvalendosi della facoltà di cui all art.1461 del c.c., sospende gli utilizzi delle linee di credito fino a quando non sarà prodotta documentazione idonea a consentire la ripresa degli stessi. 4
Utilizzo delle linee in essere nel pre-concordato: la scelta tra sospensione, revoca o prosecuzione dei rapporti Sul punto occorre segnalare che i diversi Tribunali aditi hanno ad oggi dato diverse interpretazioni circa la possibilità per l impresa di utilizzare eventuali margini disponibili su linee autoliquidanti preesistenti la data di deposito del ricorso. Secondo alcuni Tribunali trattasi di atto di ordinaria amministrazione che non necessità di alcuna autorizzazione; secondo altri, pur riconoscendo l ordinarietà di tale operatività, considerato che gli utilizzi successivi alla domanda godrebbero della pre deducibilità, devono essere autorizzati dal Tribunale sulla base di un attestazione che certifichi che detti utilizzi sono funzionali a una migliore soddisfazione dei creditori; altri ancora considerano qualunque nuovo utilizzo nuova finanza che in quanto tale necessita di autorizzazione del Tribunale. Di fronte ad interpretazioni diametralmente opposte riteniamo indispensabile per consentire nuovi utilizzi che il Tribunale si pronunci espressamente su tale argomento, invitando pertanto la società, qualora non ne avesse già fatto istanza nell originario ricorso, a richiedere una pronuncia specifica del Tribunale. 5
Problema degli incassi pervenuti "post" deposito del ricorso di pre-concordato Principio generale: inefficacia del pagamento di crediti anteriori alla domanda Inapplicabilità dell art. 182-quinquies Incassi di crediti anticipati: - mandato all incasso - patto di compensazione - cessione del credito - scioglimento/sospensione dei contratti su richiesta del debitore (Trib. Piacenza 4.4.2013). Nei casi che hanno interessato nostri clienti, su espressa richiesta del ricorrente il Tribunale pronunciandosi sull argomento ha escluso la possibilità di chiudere i pregressi anticipi salva la presenza di regolare cessione del credito. In vista della probabile apertura della procedura concorsuale, al fine di poter ricostruire in modo più corretto e trasparente i movimenti contabili successivi al deposito della domanda, consigliamo alla società di aprire, senza aggravio di ulteriori spese, un nuovo conto, privo di affidamenti, sul quale poter incassare le somme di sua disponibilità da utilizzare per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. 6
"Nuova finanza": valutazioni della banca e requisiti richiesti dal legislatore 7
"Nuova finanza": valutazioni della banca e requisiti richiesti dal legislatore 8
Prime valutazioni della banca sulle recenti modifiche legislative introdotte dal Decreto Fare Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, ha introdotto, in materia di concordato preventivo, quattro importanti misure volte ad arginare l utilizzo improprio dell istituto del (pre)concordato così come introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge 134/2012 ( Decreto Crescita ). Tali misure possono essere riassunte in: (a) Ricorso del debitore: per accedere al (pre)concordato, a differenza di quanto disposto nel Decreto Crescita, il Legislatore, ora, impone al debitore di depositare anche l elenco nominativo dei creditori con l indicazione dei rispettivi crediti e non più solamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; (b) Il decreto del Giudice: il Giudice può, ora, nominare un commissario giudiziale con il medesimo decreto con cui concede il termine per il deposito del Piano e della relativa documentazione (c) Gli atti urgenti: il debitore può, ora, compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, se autorizzato dal Tribunale e previo parere del commissario giudiziale se nominato; (d) Gli obblighi informativi: il Legislatore ha previsto obblighi informativi periodici più stringenti a carico del debitore, poiché, il debitore deve, ora, depositare ogni mese una relazione finanziaria dell impresa con aggiornamenti specifici sullo stato di sviluppo del Piano che, entro il giorno successivo, sarà pubblicata nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere. 9
Concessione di "nuova finanza" e assunzione di rischi aggiuntivi: profili di responsabilità Assunzione di un rischio di credito aggiuntivo allorché, per il rilancio dell attività di impresa, non sia sufficiente la riattivazione delle linee autoliquidanti in essere all atto della manifestazione della crisi Concessa in genere dalle banche maggiormente esposte, a tessi di mercato e nelle forme tecniche di credito autoliquidante oppure di term loan garantito Può essere opportuna, sempre che rientri nelle previsioni del piano, quando è destinata a finanziare: investimenti che contribuiscano al processo di recupero del valore aziendale una espansione del capitale circolante per far fronte ad esigenze di liquidità momentanee Rappresenta uno degli aspetti più delicati e controversi della ristrutturazione finanziaria poiché accresce i profili di rischio (di credito e di revocatoria) e di responsabilità (civili e penali) delle banche, mitigabili con il ricorso a procedure protette. 10
Concessione di "nuova finanza" e assunzione di rischi aggiuntivi: profili di responsabilità Concessione abusiva di credito Erogare credito o mantenere in essere l affidamento già concesso pur conoscendo le condizioni di crisi economica in cui versa il soggetto finanziato. Dichiarazione di fallimento indebitamente ritardata con conseguenza di aggravio del dissesto Danno in capo al soggetto finanziato per diminuzione o perdita del patrimonio Danno in capo ai creditori che vengono indotti a proseguire i rapporti con l impresa in crisi Interruzione abusiva di credito Revoca indebita di una linea di credito che causi danno alla società finanziata ed ai suoi creditori Crisi di liquidità e conseguenti effetti a catena che possono sfociare in dissesto definitivo 11