Obblighi contabili per una Organizzazione di Volontariato. Privacy per le Organizzazioni di Volontariato



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Transcript:

collana strumenti 1 Costituzione di una Organizzazione di Volontariato 2 Responsabilità degli amministratori e delle Organizzazioni di Volontariato 3 Gestione di una Organizzazione di Volontariato 4 Obblighi contabili per una Organizzazione di Volontariato 5 Assicurazione di una Organizzazione di Volontariato 6 Privacy per le Organizzazioni di Volontariato 7 Sicurezza dei lavoratori e dei volontari nelle Organizzazioni di Volontariato 8 Agevolazioni fiscali per le Organizzazioni di Volontariato 9 Raccolta fondi per le Organizzazioni di Volontariato 10 Donazioni per le Organizzazioni di Volontariato 11 Rendicontazione del Cinque per mille 12 Organizzazione di eventi. Aspetti fiscali, contabili e organizzativi 13 Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per le Organizzazioni di Volontariato

agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato previste dalla legge 266/91 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL ART. 8 DELLA LEGGE 266/91 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO La legge 11 agosto 1991, n. 266 rappresenta il documento normativo di riferimento per i soggetti che svolgono attività di volontariato. Essa, infatti, stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti (art. 1, comma 2). L articolo 8 della legge 266/91 prevede che le organizzazioni di volontariato, cioè ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito per mezzo dei soggetti che ne fanno parte un attività orientata al perseguimento esclusivo di finalità solidaristiche e quindi, senza fini di lucro anche indiretto, possano usufruire di una serie di agevolazioni di natura fiscale. L unica condizione richiesta per poter beneficiare delle agevolazioni previste è essere un organizzazione di volontariato. Brevemente, si ricorda che per assumere tale qualifica è necessario che l ente si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (art. 3, comma 1), e che, negli accordi degli aderenti, nell atto costitutivo o nello statuto, siano espressamente previsti alcuni elementi. Tali elementi sono: l assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, gli obblighi e diritti degli aderenti, l obbligo di formazione del bilancio, le modalità di approvazione del bilancio da parte dell assemblea degli aderenti (art. 3, comma 3). 3

4 agevolazioni fiscali Art. 8 L. 266/91 Agevolazioni fiscali odv condizioni per essere odv Art. 3, comma 1 Art. 3, comma 3 Agevolazioni in materia di imposte dirette Modalità di svolgimento dell attività Elementi presenti negli accordi degli aderenti, atto costitutivo o statuto Ires (Imposta sui Redditi delle Società) Le attività istituzionali, cioè quelle che realizzano direttamente l oggetto sociale contenuto nello statuto, sono esenti dall IRES in quanto realizzate per fini solidaristici e non a scopo di lucro. Allo stesso modo, anche i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell applicazione dell IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato (art. 8, comma 4). Un organizzazione di volontariato può quindi conseguire delle entrate dallo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva, purché le stesse siano marginali rispetto all attività istituzionale. Tali entrate non costituiscono redditi imponibili IRES, cioè sulle stesse non si deve calcolare né pagare alcuna somma a titolo di IRES. Unica condizione richiesta è che il loro intero ammontare venga utilizzato per perseguire le finalità di solidarietà proprie dell organizzazione e che questo impiego sia comprovato da apposita documentazione (CM del 25 febbraio 1992, n. 3-152). Ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, n. 3263, le attività commerciali e produttive di seguito descritte, che sono svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell organizzazione di volontariato iscritta negli appositi registri regionali e provinciali e senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio l uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali e di marchi di distinzione dell impresa), possono essere considerate marginali. Si tratta di: a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a cam-

pagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato; b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell ambito applicativo dell art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (nuovo art. 148, comma 3), verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. In ogni caso non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. La non imponibilità ai fini delle imposte indirette comporta comunque l assoggettamento ad IRAP delle organizzazioni di volontariato, limitatamente ai compensi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo occasionale erogati dall ente. Esenti IRES Attività istituzionale Statuto proventi Attività commerciale e produttive marginali DM 25/05/1995 Condizione art. 8, comma 4 Agevolazioni in materia di imposte indirette Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) Le operazioni poste in essere dalle organizzazioni di volontariato nello svolgimento della propria attività sono considerate fuori campo Iva, cioè non rientrano nell ambito di applicazione di tale imposta. 5

6 agevolazioni fiscali Il comma 2 del citato art. 8 dispone infatti che: Le operazioni svolte dalle organizzazioni di volontariato che hanno i requisiti di cui all art. 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessione di beni né prestazioni di servizi ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto. L esclusione dell assoggettamento ad Iva di tali organismi comporta come conseguenza l esclusione da tutti gli obblighi connessi a questa particolare forma impositiva. Un organizzazione di volontariato non è obbligata cioè ad aprire partita Iva, né deve rispettare le disposizioni dettate dal D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (ad esempio: fatturazione dei servizi offerti, registrazione contabile, ecc.). Appare opportuno precisare che questa agevolazione riguarda le operazioni attive, cioè le cessioni di beni e servizi effettuate dietro corrispettivo (anche relative alle attività commerciali e produttive marginali), mentre non consente l esenzione del pagamento dell Iva sugli acquisti effettuati. In questo senso, l organizzazione di volontariato viene assimilata al consumatore finale persona fisica che paga l Iva sugli acquisti, considerando la stessa come costo ulteriore che va ad incrementare quello del bene o del servizio cui si riferisce. Imposta di registro La legge quadro al comma 1 dell articolo 8 prevede per le organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti contenuti nel testo dell articolo 3 del medesimo provvedimento, un esenzione generale dell imposta di registro per tutte quelle formalità rappresentate da atti connessi allo svolgimento della propria attività. A titolo esemplificativo sono atti relativi allo svolgimento della propria attività l atto costituivo, i contratti di locazione o di comodato d uso gratuito stipulati dall organizzazione di volontariato con riferimento a beni immobili o mobili necessari per il proprio operare, le delibere assembleari che modificano lo statuto, ecc. In questi casi l ente può recarsi presso l ufficio del registro competente e registrare l atto senza dover pagare alcuna somma a titolo di imposta di registro. Imposta di bollo Il comma 1 dell art. 8 dispone altresì che gli atti di cui sopra, cioè quelli ritenuti strettamente collegati allo svolgimento dell attività di volontariato da parte dell organizzazione, godono dell esenzione dal pagamento dell imposta di bollo.

Ciò significa che, al momento della registrazione di tali documenti, non è richiesta l applicazione di marche da bollo, ma è sufficiente che gli stessi siano presentati all ufficio competente in carta semplice. Imposta sulle successioni e sulle donazioni Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati, cioè finalità solidaristiche (art. 8 comma 2). Altre agevolazioni Erogazioni liberali In tema di erogazioni liberali, dal momento che la previsione di cui all art. 8, comma 3 della legge quadro sul volontariato non è di fatto mai stata attuata, si rimanda a quanto riportato negli approfondimenti relativi al D. Lgs. 460/97 ed alla L. 80/2005. Lo schema che segue evidenzia i riferimenti normativi della legge quadro sul volontariato relativi alle agevolazioni fiscali di cui si è scritto. L. 266/91 Agevolazioni fiscali Imposte dirette IRES... 4 comma Imposte indirette Imposta di bollo e di registro... 1 comma Imposta sul valore aggiunto... 2 comma Altro Erogazioni liberali... 3 comma 7

8 agevolazioni fiscali LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 460/97 - RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE Il Decreto Legislativo del 4 dicembre 1007, n. 460 ha introdotto nell ordinamento italiano la figura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L articolo 10 di tale provvedimento definisce come tali le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente il rispetto di alcuni requisiti. Innanzitutto la norma richiede che siano svolte specifiche tipologie di attività (comma 1, lettere a) e c)), e che l operare sia teso al perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale (comma 1, lettera b) e commi 2 e 3). Inoltre il citato articolo, sempre al comma 1, dalla lettera d) alla lettera i), elenca una serie di obblighi e di divieti di diversa natura, nonché le modalità di gestione del rapporto associativo che una realtà deve rispettare al fine di essere qualificata come ONLUS. A prescindere dalle attività esercitate sono in ogni caso considerati ON- LUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 8). Alla luce del DL 185/08 le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei Registri regionali del Volontariato sono ONLUS di diritto purché non svolgano attività commerciali extra quelle marginali del D.M. 1995. Inoltre, ai sensi del comma 8 dell art. 10 del decreto in oggetto, alle organizzazioni di volontariato si applica il cosiddetto principio del favor rei, ossia il diritto di scegliere di avvalersi della norma di maggior favore. Nel caso specifico ciò significa che un organizzazione può optare liberamente per applicare le previsioni agevolative contenute nella legge quadro (L. 266/91) o quelle di cui al decreto istitutivo delle ONLUS (D.Lgs. 460/97). Odv iscritte nei registri ONLUS di diritto L. 266/91 D.Lgs. 460/97 principio maggior favore

È bene specificare che la scelta della norma da applicare può essere effettuata quando c è un effettiva alternatività tra le norme e, per quanto possa essere diverse per ciascuna imposta, deve essere mantenuta per l intero esercizio. Agevolazioni in materia di imposte dirette Ires (Imposta sui Redditi delle Società) Ai sensi dell art. 12, comma 1, per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Questo significa che le attività istituzionali, espressamente indicate all interno dello statuto, sono esenti da imposte (IRES) ed il loro svolgimento non comporta l obbligo della predisposizione della dichiarazione dei redditi. Il successivo comma 2 dispone inoltre che i proventi derivanti dall esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Se si effettuano dunque attività connesse, commerciali per natura, si deve procedere alla loro rilevazione contabile ma non producono alcun reddito imponibile (allo stesso modo i relativi costi non possono essere portati in diminuzione del reddito). La legge tuttavia dispone che tali attività connesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive sostenute dall ente. Per quanto riguarda invece le altre tipologie di reddito (fondiario, di capitale e diversi) si applicano alle ONLUS le norme degli enti non commerciali e il reddito complessivo, determinato sulla base dei redditi delle varie categorie, è assoggettato ad IRES. Agevolazioni in materia di imposte indirette Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) Le operazioni di divulgazione pubblicitaria effettuate gratuitamente a beneficio delle ONLUS quale, ad esempio, la concessione gratuita di spazio da parte dei media, sono fuori campo Iva (R.M. 18/04/2000, n. 50/E). Diversamente, se tali prestazioni sono rese dietro pagamento di un corrispettivo diventano imponibili ai fini Iva. 9

agevolazioni fiscali Ulteriori agevolazioni in tema di Iva sono rappresentate dal fatto che alcune operazioni sono considerate esenti dall applicazione dell imposta. In particolare sono esenti da Iva le seguenti prestazioni rese da ONLUS: prestazioni di trasporto di malati o di feriti con veicoli appositamente equipaggiati; prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; prestazioni educative dell infanzia e della gioventù, nonché quelle didattiche (formazione, aggiornamento, riqualificazione, riconversione professionale, ecc.); prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. I beni prodotti o scambiati dalle imprese ceduti gratuitamente a favore di ONLUS si considerano distrutti agli effetti dell Iva: l impresa donante può quindi cedere i beni senza applicazione dell imposta. Oltre alle previsioni appena analizzate contenute nelle modifiche alla disciplina dell Iva apportate dall art. 14 del D.Lgs. 460/97, si rinviene un ulteriore agevolazione riconosciuta alle ONLUS dal disposto dell art. 15. In base a questa norma, infatti, le ONLUS non sono obbligate ad emettere scontrini o ricevute fiscali per le operazioni riconducibili alle proprie attività istituzionali. Tale esonero non è valido per le operazioni riferite ad attività connesse ed accessorie. Maggior favore e Iva: oltre alle differenti agevolazioni contenute nelle normative che disciplinano le OdV e le ONLUS analizzate si sottolinea la presenza (D.Lgs. 460/97) o meno (L. 266/91) dell obbligo della fatturazione e della tenuta della contabilità ai fini Iva. 10 Imposta di bollo Come per le OdV anche per le ONLUS vige l esenzione dall imposta di bollo per gli atti connessi allo svolgimento della propria attività, che comprendono atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17). Non devono essere applicate marche da bollo sugli atti costitutivi delle ONLUS così come sugli estratti conto bancari che gli istituti di credito inviano alle stesse (N.M. n. V/10-90666 del 04/11/1998). Si ritiene che tale

esenzione non possa essere estesa alle fatture, note, conti e documenti analoghi riguardanti operazioni non assoggettate ad Iva e di importo superiore a Euro 77,47: tali documenti andranno assoggettati ad imposta di bollo nella misura di Euro 1,81. Tasse sulle concessioni governative Gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (art. 18). Per poter godere di tale esenzione con riferimento alla tassa che grava sui telefonini radiomobili è necessario che, in occasione dell attivazione di utenze di telefonia mobile, il legale rappresentante dell ente rilasci al gestore un apposita dichiarazione attestante la qualifica di ONLUS. Tributi locali La norma attribuisce a comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il potere di deliberare la riduzione o l esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti le ONLUS. La Regione Lombardia ha esentato le ONLUS dal pagamento dell IRAP e della tassa automobilistica regionale. Il Dl 1/2012 esonera dal pagamento dell IMU (Imposta Municipale Unica) l Ente Non Commerciale (e pertanto le Organizzazioni di Volontariato, in quanto tali) proprietario dell immobile che svolga esclusivamente attività assistenziale, previdenziale, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa, sportiva o afferente l esercizio del culto non avente natura commerciale, mentre sono di ostacolo all esenzione le attività dalle quali l Ente ricava redditi, anche come proventi ricevuti in corrispettivo delle prestazioni svolte. La destinazione d uso agevolata deve essere esclusiva, laddove l utilizzo sia promiscuo (attività senza corrispettivo e attività con corrispettivo all interno dell immobile di proprietà dell Associazione) è necessario scorporare la parte di attività non commerciale. Imposta di registro I trasferimenti di beni immobili e di diritti reali di godimento a favore di ONLUS sono assoggettati a misura fissa (euro ), a condizione che: l ONLUS dichiari nell atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività, e che realizzi l effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall acquisto. 11

agevolazioni fiscali Se l utilizzo si dimostra diverso da quanto dichiarato si deve versare l imposta dovuta nella misura ordinaria più una sanzione amministrativa pari al 30% della stessa imposta. Anche gli atti costitutivi e i verbali relativi a modifiche statutarie delle ONLUS scontano il pagamento dell imposta di registro in misura fissa. Imposte sugli spettacoli Ai sensi del D.Lgs. 460/97 l imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche che sono svolte da una ONLUS in maniera occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Uniche condizioni richieste per godere di questa esenzione sono: che di tale attività sia data comunicazione, prima dell inizio di ciascuna manifestazione, all ufficio accertatore territorialmente competente; che il soggetto organizzatore rediga un apposito rendiconto da cui risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell art. 22 del D.P.R. 600/73. In realtà, però, la norma contiene anche un pre-requisito legato all occasionalità delle attività, che viene soddisfatto se gli intrattenimenti che vengono organizzati a scopo di beneficenza da parte della ONLUS nel corso dell anno non superino complessivamente le 12 giornate di attività (art. 5 D.Lgs. 60/99). La norma prevede inoltre che i fondi raccolti, dedotte le spese e comunque, in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all ente beneficiario. È infine consentito alle ONLUS promuovere lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza. Per apprendimenti in merito alle diverse modalità di organizzazione e di gestione di queste attività si rimanda ai fascicoli nr. 5 e 6 della collana strumenti editi dal CSV di Verona. Altre agevolazioni 12 Erogazioni liberali La norma contenuta nell articolo 13 del decreto istitutivo delle ONLUS innova profondamente quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi. La recente modifica del testo in esame e l approvazione di una nuova normativa relativa alle agevolazioni ai soggetti che effettuano delle ero-

gazioni liberali (in denaro e in natura) a ONLUS e OdV ha consigliato di dedicare uno specifico capitolo (a cui si rimanda) all approfondimento di queste tematiche. In questa sede si analizzano i casi di: cessioni gratuite di beni a ONLUS (derrate alimentari e prodotti farmaceutici, beni rientranti nell attività d impresa diversi dai precedenti); spese connesse al distacco di lavoratori dipendenti presso ONLUS. Cessioni gratuite di beni Il TUIR dispone che una società che produce o scambia derrate alimentari o prodotti farmaceutici, può, in alternativa all eliminazione degli stessi dal circuito commerciale, cederli gratuitamente alle ONLUS senza che tali cessioni costituiscano ricavi per la società stessa. All applicabilità di tale norma non ci sono limiti quantitativi di alcun genere, ma si richiede solamente che questi beni non devono essere più commercializzabili a causa, ad esempio, del confezionamento difettoso o per altri motivi che ne diminuiscono o ne azzerano il valore commerciali, senza con questo significare che sono inutilizzabili. Diversamente, nel caso in cui una società che produce o scambia beni diversi dai precedenti decida di cederli gratuitamente alle ONLUS, potrà considerare tale cessione non imponibile ai fini dell imposta sul reddito nel limite del costo sostenuto per l acquisto o la produzione dei beni ceduti, fino ad un massimo del 5% del reddito d impresa dichiarato. Ai fini del godimento dell agevolazione è necessario altresì che siano rispettati alcuni adempimenti: (CEDENTE) comunicazione preventiva delle singole cessioni di beni con raccomandata A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima della consegna con l indicazione della data, luogo, ora dell inizio del trasporto, della destinazione finale e dell ammontare dei beni se i beni sono facilmente deperibili, di modico valore unitario e il costo complessivo di ciascuna cessione non supera Euro 5.164,57, la comunicazione può non essere inviata); (CEDENTE) emissione di bolla di accompagnamento o fattura contenente l indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti; (CEDENTE) annotazione nei registri Iva o in apposito prospetto, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, della qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente, in ciascun mese; (ONLUS) predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale deve 13

agevolazioni fiscali attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondente al documento emesso dal cedente; (ONLUS) attestazione, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell impresa cedente, dell impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali. Come già evidenziato in precedenza, ai fini dell iva l impresa donante può cedere i beni senza applicazione dell imposta. Spese connesse al distacco di lavoratori dipendenti presso ONLUS Le società che prestano propri lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato a delle ONLUS per lo svolgimento di alcune prestazioni di servizio possono dedurre dal reddito d impresa le spese sostenute, cioè il costo del lavoro dei soggetti distaccati, nella misura massima del 5 per mille dell ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente che risultano dalla dichiarazione dei redditi della società medesima. Di seguito viene proposto uno schema riepilogativo in cui sono riportati gli articoli che contengono le agevolazioni fiscali contenute nel D. Lgs. 460/97 a favore delle ONLUS, di cui possono beneficiare anche le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri regionali e provinciali. L. 266/91 Agevolazioni fiscali Imposte dirette IRES... Articolo 12 Imposte indirette Imposta sul valore aggiunto... Articolo 14 Imposta di bollo... Articolo 17 Tasse di concessione governative... Articolo 18 Imposta sulle successioni donazioni... Articolo 19 Imposta sull incremento di valore degli immobili (eliminata)... Articolo 20 Tributi locali... Articolo 21 Imposta di registro... Articolo 22 Imposta sugli spettacoli... Articolo 23 Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza... Articolo 24 14 Altro Erogazioni liberali... Articolo 13

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 14 DELLA LEGGE 80/05 - ONLUS E TERZO SETTORE In merito alle erogazioni liberali effettuate alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS l ordinamento italiano prevede alcune agevolazioni fiscali riservate ai soggetti che le effettuano. In particolare si fa riferimento ad alcuni articoli del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15 e 100 TUIR, DPR. 917/86) e all art. 14 del D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005 ( Più dai meno versi ). Presupposto che le agevolazioni previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di scegliere quale disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il periodo d imposta, si espone sinteticamente il contenuto delle previsione normative citate. TUIR - Persone fisiche L art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR consente alle persone fisiche che effettuano delle erogazioni di detrarre dall imposta lorda calcolata il 24% della somma donata ad una ONLUS (e quindi anche alle OdV in quanto ONLUS di diritto) per un importo non superiore a 2.065,83 euro. Esempio Ciò significa che un soggetto persona fisica che dona una somma pari o superiore a 2.065,83 euro gode di una detrazione di 495,79 euro (= 2.065,83 x 24%). TUIR - Persone giuridiche L art. 100, comma 2, lettera h, del TUIR dispone che le persone giuridiche possono dedurre dal reddito d impresa dichiarato le somme erogate a ONLUS (e quindi anche alle OdV in quanto ONLUS di diritto) per un ammontare non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito stesso. Esempio Una società con un reddito di euro 100.000 che dona euro 11.000 può, ai sensi della presente norma, dedurre euro 2.065,83 (infatti 100.000 x 2% = 2.000 euro minore di 2.065,83 euro). 15

agevolazioni fiscali L. 80/2005 - Persone fisiche e giuridiche L art. 14 della legge in esame consente ai soggetti che effettuano delle erogazioni in denaro ed in natura (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) la possibilità di dedurle dal proprio reddito nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato dal donatore o di 70.000 euro. Il limite che si deve prendere è quindi il minore tra l importo che risulta applicando la percentuale del 10% al reddito e i 70.000 euro. Esempio Il donatore che ha un reddito complessivo di 20.000 euro e dona 1.000 euro ad una ONLUS può dedurre l intera somma donata in quanto minore di 2.000 euro (= 20.000 x 10%). Se l ammontare donato è di 80.000 euro ed il 10% del proprio reddito è pari a 100.000 (=1.000.000 x 10%) il donante può dedurre solo 70.000 euro, che rappresenta, in questo caso il limite minore. La possibilità di fruire di tale deduzione è subornata al fatto che siano rispettate le seguenti condizioni, per non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 4 dello stesso art. 14: la donazione sia fatta attraverso bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di credito o debito, assegno (non per contanti) se si tratta di erogazioni in denaro; mentre nel caso di donazione di beni deve essere fornita prova della determinazione del valore degli stessi (attraverso listini, perizie, ecc.) e chi li riceve deve rilasciare una ricevuta con i dati quantitativi e qualitativi dei singoli beni (nella prassi è consigliato il rilascio di una ricevuta di attestazione della donazione anche nel caso di erogazioni in denaro); il beneficiario (OdV, ONLUS) abbia una contabilità completa e analitica e predisponga, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, un bilancio da cui sia possibile apprezzare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell ente. 16

Art. 14 L. 80/05 Art. 15 TUIR Deduzione (minore tra il 10% del reddito e 70.000 euro) Reddito 20.000 Erogazione 2.000 2.000 20.000 2.000 Reddito imponibile 18.000 Aliquota d imposta 23% Detrazione (24% dell erogazione fino a max 2.065,83 euro) Imposta 4.140 Imposta da versare 4.140 A 20.000 23% 4.600 480 4.120 B Posto quindi che sussistano i requisiti soggetti (si tratti di ONLUS o OdV) e oggettivi (contabilità completa e analitica e predisposizione del bilancio) in capo al soggetto beneficiario per poter usufruire delle agevolazioni previste il contribuente persona fisica deve comunicare al soggetto che elabora la dichiarazione dei redditi (CAF, commercialista, ec.) il trattamento a cui vuole assoggettare le somme donate, così come il contribuente persona giuridica deve comunicarlo al proprio consulente nel momento di determinazione del carico fiscale. 17

agevolazioni fiscali LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA - LA DESTINAZIONE DEI 5 La legge 266/2005 (legge Finanziaria per l anno 2006) ha introdotto per la prima volta la possibilità di destinare una quota pari al 5 dell imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale. Tale possibilità è stata di anno in anno prorogata ed è tuttora in vigore. Dal 2008, i soggetti ammessi al beneficio sono: a) Enti del volontariato: ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 del D.lgs 4/12/1997, n 460 - pdf); associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art. 7, commi 1 2 3 e 4, della L.7/12/2000, n 383); associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n 460; fondazioni nazionali di carattere culturale; b) enti della ricerca scientifica e dell università; c) enti della ricerca sanitaria; d) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Il contribuente persona fisica effettua la propria scelta attraverso l apposizione della firma in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione dei redditi. 18 Il soggetto OdV o ONLUS ogni anno deve iscriversi presso un apposito elenco istituito dall Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica o tramite un intermediario abilitato; successivamente, i legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all iscrizione. Dal 2008 v è l obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5, di redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. Il rendiconto deve essere effettuato da tutte le associazioni che hanno beneficiato del Cinque per mille entro un anno dall effettiva percezione dell importo, ma solamente le associazioni che hanno ricevuto, per l anno 2008, un

importo pari o superiore a 15.000 Euro (20.000 Euro per gli anni successivi al 2008) sono tenute a trasmettere tale resoconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha appositamente emanato un modello di rendiconto e le istruzioni per adempiere a tale onere. La scelta della destinazione del 5 e quella dell 8 non sono tra loro alternative e non determinano maggiori imposte da pagare. 19

agevolazioni fiscali INDICE Le agevolazioni previste dall art. 8 della Legge 266/91 - Legge Quadro sul volontariato pag. 3 Agevolazioni in materia di imposte dirette pag. 4 Ires (Imposta sui Redditi delle Società) pag. 4 Agevolazioni in materia di imposte indirette pag. 5 Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) pag. 5 Imposta di registro pag. 6 Imposta di bollo pag. 6 Imposta sulle successioni e sulle donazioni pag. 7 Altre agevolazioni pag. 7 Erogazioni liberali pag. 7 Le agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/97 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale pag. 8 Agevolazioni in materia di imposte dirette pag. 9 Ires (Imposta sui Redditi delle Società) pag. 9 Agevolazioni in materia di imposte indirette pag. 9 Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) pag. 9 Imposta di bollo pag. 10 Tasse sulle concessioni governative pag. 11 Tributi locali pag. 11 Imposta di registro pag. 11 Imposte sugli spettacoli pag. 12 Altre agevolazioni pag. 12 Erogazioni liberali pag. 12 Cessioni gratuite di beni pag. 13 Spese connesse al distacco di lavoratori dipendenti presso ONLUS pag. 14 Le agevolazioni previste dall art. 14 della Legge 80/05 - ONLUS e terzo settore pag. 15 TUIR - Persone fisiche pag. 15 TUIR - Persone giuridiche pag. 15 L. 80/2005 - Persone fisiche e giuridiche pag. 16 20 Le agevolazioni previste dalla Legge Finanziaria - pag. 18 La destinazione del 5

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