Diritto Civile Contemporaneo

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Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 Anno I, numero II, luglio/settembre 2014 Le Sezioni Unite sul rapporto tra azione di rivendica ed azione di restituzione rispetto alla detenzione "sine titulo" Riccardo Omodei Salè

Le Sezioni Unite sul rapporto tra azione di rivendica ed azione di restituzione rispetto alla detenzione "sine titulo" di Riccardo Omodei Salè Con una recente pronuncia Cass. Sez. Un. n. 7305 28 marzo 2014 ha preso posizione con riguardo a due importanti questioni in materia di azione di rivendica ed azione di restituzione, relativamente alle quali si sono nel corso degli anni delineati, all interno della giurisprudenza di legittimità, orientamenti contrastanti. Come noto, azione di rivendica ed azione di restituzione, pur tendendo allo stesso risultato pratico rappresentato dal recupero della disponibilità materiale del bene, si distinguono, essenzialmente, sotto il profilo della causa petendi, in quanto la prima azione, che ha natura reale, presuppone il diritto di proprietà del bene in capo all attore, mentre la seconda azione si fonda su una pretesa di carattere personale, in capo a colui che agisce, avente ad oggetto la restituzione della res. Da tale diversità strutturale discendono, poi, come altrettanto risaputo, rilevanti differenze di disciplina, in ispecie sotto il profilo probatorio, poiché mentre nell azione di rivendica l attore è gravato dalla probatio diabolica relativa alla titolarità del diritto di proprietà, colui che agisce in restituzione può, invece, limitarsi a dimostrare l avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno (sui rapporti fra azione di rivendica ed azione di restituzione, v., in dottrina, S. Ferreri, Azioni petitorie, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1988, 50 s.; A. Gambaro, La proprietà, in Trattato Cicu-Messineo, VIII, 2, Milano 1995, 874 ss.; A. Cicia, Sull azione di rivendicazione e di restituzione, in Riv. giur. edilizia, 2005, 1147 ss.). Tanto premesso, la prima questione affrontata dalla Cassazione nella pronuncia in esame ha riguardato la possibilità che le difese di carattere petitorio opposte dal convenuto

Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero II, luglio/settembre 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 rispetto ad un azione di rilascio o consegna (acquisto per usucapione) trasformino in reale la domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall attore come personale. A tale proposito, la S.C., dopo avere brevemente ricordato i due contrapposti orientamenti formatisi al riguardo, ha ritenuto di dovere seguire l indirizzo che sembra attualmente prevalere secondo il quale le difese con cui il convenuto contesti la titolarità del bene in capo all attore non sarebbero, di per sé sole, idonee a trasformare l originaria azione personale di restituzione in azione di rivendica. Un simile orientamento, infatti, non soltanto si rivela coerente con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, i quali riservano alle parti la formulazione delle loro richieste, vietando al giudice di pronunciare al di fuori od oltre i limiti delle domande come effettivamente proposte, ma appare, altresì, in grado di evitare che l attore venga gravato di un onere probatorio ben più pesante di quello cui il medesimo sarebbe tenuto alla stregua della domanda originariamente formulata (e, nel senso per cui lo «stravolgimento» della posizione processuale dell attore, che altrimenti ne deriverebbe, comporterebbe una evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, v., in particolare, Cass., 26 febbraio 2007, n. 4416). Quanto statuito dai Giudici Supremi dovrebbe, peraltro, intendersi naturalmente lasciare ferma la possibilità, per l attore stesso, di proporre l azione di rivendica e quella di restituzione in via alternativa o subordinata, in quanto entrambe dirette alla medesima finalità di recupero della res, nonché eventualmente di modificare la domanda proposta in relazione alle difese del convenuto, nel rispetto delle preclusioni contemplate dal codice di rito (cfr., in proposito, F. Bottoni, Tutela della proprietà, cumulo di rimedi e tramonto dell occupazione appropriativa, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 736 s., e giurisprudenza ivi citata).

La S.C. ha, inoltre, precisato, nella pronuncia de qua, come rimanga comunque salvo il potere del giudice di qualificare esattamente la domanda attorea, anche in difformità da come prospettato dalla parte, ma avendo pur sempre riguardo alle vicende allegate dall attore e alle richieste dal medesimo formulate (sul potere di qualificazione della domanda attorea ad opera del giudice nello specifico ambito di cui si tratta, cfr. G. Frus, L azione di rilascio dell immobile detenuto sine titulo, tra difficoltà di qualificazione da parte del giudice di merito, e dubbi sulla sindacabilità di tale qualificazione in sede di legittimità, in Giur. it., 2002, 735 ss.). Ed è proprio un problema di esatta qualificazione della domanda quello sotteso alla seconda questione esaminata dai Giudici Supremi nella sentenza in parola, i quali si sono pronunciati, appunto, sulla esatta qualificazione della domanda di consegna o rilascio di un bene proposta nei confronti di colui che non adduca titolo alcuno a fondamento della disponibilità materiale del bene medesimo. A tale riguardo, la S.C., dopo avere ricordato come, in base a numerose pronunce di legittimità, l azione personale di restituzione potrebbe essere esperita, oltre che nelle ipotesi di invalidità o sopravvenuta inefficacia del titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, altresì nel caso di mancanza assoluta ed originaria di qualsiasi titolo, ha ritenuto di dovere seguire il diverso orientamento peraltro minoritario secondo cui, nella situazione da ultimo prospettata, l azione andrebbe, in realtà, qualificata come rei vindicatio. A sostegno di siffatta qualificazione, i Giudici Supremi hanno evidenziato come l azione personale di restituzione appaia propriamente diretta ad ottenere l adempimento dell obbligazione di ritrasferire una cosa che era stata in precedenza consegnata dall attore al convenuto, in virtù di negozi (quali, ad es., la locazione, il comodato, il deposito, etc.) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, e come a volere, viceversa, reputare che la medesima azione sia esercitabile anche per ottenere la condanna alla consegna o al rilascio del bene nei confronti del mero detentore sine titulo, ne conseguirebbe la «sostanziale vanificazione» della stessa azione di rivendica, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, il cui ambito di applicazione finirebbe per rimanere «praticamente azzerato».

Diritto Civile Contemporaneo Anno I, numero II, luglio/settembre 2014 Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 Una simile delimitazione dell ambito di operatività delle due azioni, rispettivamente, di rivendica e di restituzione appare sostanzialmente condivisa pure in dottrina, ove si è osservato come, al di fuori della configurabilità, in presenza dei relativi presupposti, di un azione risarcitoria in forma specifica ex art. 2058 c.c. (sulla quale, v. C.M. Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano, 1999, 412), «accordare un azione di carattere personale all attore che si limiti ad allegare il proprio diritto di proprietà e l altrui occupazione sine titulo finirebbe per creare un azione ibrida che obbligherebbe il convenuto al rilascio del bene sulla base della tutela di un diritto di proprietà che, paradossalmente, non ne richiederebbe la prova» (così F. Bottoni, Tutela della proprietà, cumulo di rimedi e tramonto dell occupazione appropriativa, cit., 737; in senso critico rispetto all indirizzo seguito sul punto dalla S.C. con la sentenza in esame, appare, peraltro, orientato A. di Biase, Occupazione abusiva di immobili e tutela giurisdizionale del proprietario: tra azioni reali ed azioni personali, in Giust. civ., 2012, 311 ss.).