Principali Controlli nel Settore Impiantistico delle Strutture Socio Sanitarie

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SISTEMI DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO NEL SETTORE RSA: UN PROGETTO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI VARESE Principali Controlli nel Settore Impiantistico delle Strutture Socio Sanitarie Barza d Ispra, 18 maggio 2012 Relatore: dott. ing. Sergio Festa (dirigente ingegnere dell A.S.L. VARESE) Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 2 PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE Leggi D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106) D.P.R. 22.10.2001, n. 462 D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 Norme Tecniche Norme CEI EN e CEI - Norma CEI 64-8 - Norma CEI 11-1 - Norme CEI EN e Norme CEI di prodotto - Norme CEI EN 62305-1-2-3-4 (CEI 81-10/1-2-3-4) - Norma CEI 81-3 - Norme CEI EN di prodotto Per gli impianti elettrici Per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 1

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 3 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (S.O.G.U. del 30 aprile 2008, n.108) Integrato e modificato dal D.lgs. 9 agosto 2009, n. 106 (S.O.G.U. del 5 agosto 2009, n.142) Riordina e coordina in un unico testo normativo le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 4 Gli Impianti Elettrici e i Dispositivi di Protezione contro le Scariche Atmosferiche nel D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106) TITOLO I PRINCIPI COMUNI - ART. 14. Sospensione di attività imprenditoriale Allegato I VIOLAZIONI TITOLO II LUOGHI DI LAVORO - ARTT. 63 e 64 Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO IV CANTIEREI TEMPORANEI E MOBILI ART. 117 Lavori in prossimità di parti attive TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Articoli dal n 287 al n 297 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Articoli dal n 80 al n 87 Allegato IX VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI 2

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 5 D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106) CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE art. 80 Obblighi del datore di lavoro art. 81 Requisiti di sicurezza art. 82 Lavori sotto tensione art. 83 Lavori in prossimità di parti attive art. 84 Protezione dai fulmini art. 85 Protezione di edifici, impianti, strutture e attrezzature art. 86 Verifiche e controlli art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 6 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi Disciplina i procedimenti di messa in esercizio e omologazione degli impianti nei luoghi di lavoro. Regolamenta le verifiche a campione, le verifiche straordinarie e le verifiche periodiche degli impianti. Individua i soggetti abilitati per l effettuazione delle verifiche. Decreto della Regione Lombardia n. H/14404 del 29 luglio 2002: Linee guida sull applicazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di impianti elettrici - (B.U.R.L. n. 34, S.O. 19.08.2002). 3

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 7 Ai fini dell applicazione del D.P.R. 462/01 Per impianto elettrico di messa a terra si intende il sistema di protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica dell alimentazione. I dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sono quelli installati a protezione di strutture per le quali è obbligatoria la realizzazione dell LPS (esterno ed interno), avendone valutata la necessità ai sensi delle norme CEI EN 62305-1-2-3-4 (CEI 81-10/1-2-3-4). Per impianti elettrici pericolosi si intendono gli impianti elettrici realizzati secondo la norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33): - installati in zone classificate 0 e 1 per la presenza di gas (diversi dalle miniere) (art. 296 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.); - installati in zone classificate 20 e 21 per la presenza di polvere combustibile (art. 296 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 8 il D.P.R. 462/01 in sintesi CHI FA CHE COSA Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche INSTALLATORE 1) Esegue la prima verifica dell impianto (omologazione); 2) Rilascia la dichiarazione di conformità (ai sensi del D.M. 37/08) DATORE DI LAVORO 1) Presenta (entro 30 gg.) la dichiarazione di conformità allo sportello unico per le attività produttive, laddove attivato, o la invia all INAIL (I.S.P.E.S.L.) e all A.S.L. o A.R.P.A.; 2) Commissiona le verifiche periodiche e straordinarie all A.S.L. o ad altro soggetto abilitato; 3) Conserva i verbali con gli esiti delle verifiche e a richiesta li esibisce agli organi di vigilanza; 4) Comunica le eventuali variazioni agli impianti. A.S.L. o A.R.P.A 1) Riceve le dichiarazioni di conformità; 2) Riceve le risultanze delle prime verifiche dell INAIL (I.S.P.E.S.L.); 3) Effettua le verifiche periodiche e straordinarie su richiesta del datore di lavoro; 4) Rilascia i verbali delle verifiche. INAIL (I.S.P.E.S.L.) 1) Riceve le dichiarazioni di conformità; 2) Effettua a campione le prime verifiche degli impianti denunciati; 3) invia le risultanze delle verifiche all A.S.L. o A.R.P.A. ALTRO SOGGETTO ABILITATO 1) Effettua le verifiche periodiche e straordinarie su richiesta del datore di lavoro; 2) Rilascia i verbali delle verifiche. 4

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 9 il D.P.R. 462/01 in sintesi Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione CHI FA CHE COSA INSTALLATORE 1) Esegue la prima verifica dell impianto (omologazione); 2) Rilascia la dichiarazione di conformità (ai sensi del D.M. 37/08) DATORE DI LAVORO 1) Presenta (entro 30 gg.) la dichiarazione di conformità allo sportello unico per le attività produttive, laddove attivato, o la invia all INAIL (I.S.P.E.S.L.) e all A.S.L. o A.R.P.A.; 2) Commissiona le verifiche periodiche e straordinarie all A.S.L. o ad altro soggetto abilitato; 3) Conserva i verbali con gli esiti delle verifiche e a richiesta li esibisce agli organi di vigilanza; 4) Comunica le eventuali variazioni agli impianti. A.S.L. o A.R.P.A 1) Riceve le dichiarazioni di conformità; 2) Esegue l omologazione dell impianto; 3) Esegue le verifiche periodiche e straordinarie su richiesta del datore di lavoro; 4) Rilascia i verbali delle verifiche. ALTRO SOGGETTO ABILITATO 1) Effettua le verifiche periodiche e straordinarie su richiesta del datore di lavoro; 2) Rilascia i verbali delle verifiche. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 10 il D.P.R. 462/01 in sintesi PERIODICITA DELLE VERIFICHE Verifiche periodiche (art. 4 D.P.R. 462/01) Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre a verifiche periodiche gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ad intervalli: - di cinque anni per gli impianti installati in ambienti ordinari; - di due anni per impianti installati in cantieri, locali ad uso medico e in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (luogo M.A.R.C.IO). Verifiche periodiche (art. 6 D.P.R. 462/01) Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre a verifiche periodiche gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione ad intervalli di due anni. 5

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 11 Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11- quaterdicies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti elettrici all interno degli edifici (G. U. n. 61 del 12.03.2008) Si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici o loro pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura. Prevede la realizzazione degli impianti da parte di imprese installatrici abilitate che al termine dei lavori rilasciano la dichiarazione di conformità alla regola dell arte. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 12 Cosa attesta? La conformità dell impianto alle norme e ai requisiti essenziali di sicurezza Chi la rilascia? - Il titolare o il legale rappresentante di un impresa installatrice - Il responsabile dell ufficio tecnico interno di un impresa non installatrice Dichiarazione di conformità (DM 19.05.2010 - Decreto 37/08 art. 7) Con quale modello? - Quello di cui all allegato I del DM 19.05.2010 (allegato I del Decreto 37/08 fino al 27.7.2010) per le imprese installatrici; - Quello di cui all allegato II del DM 19.05.2010 (allegato II del Decreto 37/08 fino al 27.7.2010) per le imprese non installatrici. Quali allegati? - Progetto; - Relazione con tipologia dei materiali utilizzati; - Schema di impianto realizzato; - Certificato requisiti tecnico professionali; - Attestazione di conformità per materiali o sistemi non normalizzati 6

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 13 Allegato I: Modello della Dichiarazione di Conformità (imprese installatrici) 1/a segue Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 14 1/b 7

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 15 Cosa è? È un documento che sostituisce la D. d. C., nel caso essa non sia stata prodotta o non sia più reperibile Per quali impianti? Per gli impianti che sono sprovvisti della D. d. C. realizzati fino al 27 marzo 2008 Dichiarazione di Rispondenza DM 37/08 art. 7, comma 6 Chi la rilascia? - Per gli impianti con obbligo di progetto: un professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze, che ha esercitato per almeno 5 anni nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, in esisto a sopralluoghi ed accertamenti; - Per gli impianti senza obbligo di progetto: un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di una impresa installatrice abilitata, operante nel settore cui si riferisce la dichiarazione. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 16 Ascensori e montacarichi PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE Leggi D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (Direttiva Ascensori) D.L. 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/CE relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (Direttiva Macchine) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 96/16/CE relativa agli ascensori Norme Tecniche - Norma UNI EN 81-1 - Norma UNI EN 81-2 - Norma UNI EN 81-80 - Norma UNI 10411 - Norma UNI 10135 Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione Regole la modifica degli impianti esistenti per adeguarli al grado di di sicurezza di quelli recenti Norme per la modifica e la manutenzione 8

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 17 Ascensori e montacarichi ADEMPIMENTI: MESSA IN ESERCIZIO (art. 12 D.P.R. 162/99 e s.m.i. art. 5 D.P.R. 214/10) Il proprietario o il suo legale rappresentante comunica al comune competente per territorio la messa in esercizio dell impianto entro 10 gg. dalla data della dichiarazione di conformità (in tale comunicazione indica anche la ditta abilitata a cui affida la manutenzione e il soggetto incaricato per le verifiche periodiche). Il comune entro 30 gg. assegna all impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario e al soggetto competente per l effettuazione delle verifiche periodiche. Agli adempimenti descritti: - sono soggette anche le piattaforme elevatrici per disabili e i montascale (macchine che rientrano nella definizione di ascensore ma che non rientrano nella direttiva ascensori poiché hanno v 0,15 m/s) - non sono soggetti gli impianti con corsa < 2 m e i montacarichi con portata 25 kg. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 18 Ascensori e montacarichi ADEMPIMENTI: DOCUMENTAZIONE Ogni impianto deve essere corredato da: - Un libretto di istruzioni contenente una copia della D.d.C. (rilasciata da un organismo di certificazione notificato) e copie delle comunicazioni tra proprietario ed ufficio comunale relative al numero di matricola assegnato; - I disegni e gli schemi dell impianto necessari per la manutenzione, le ispezioni, le riparazioni, le verifiche periodiche e le manovre di soccorso; - Un registro per l annotazione delle riparazioni e degli esiti delle visite di manutenzione al quale saranno allegati i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie; - Una targa sul supporto del carico (cabina) con le seguenti indicazioni: - soggetto incaricato per le verifiche periodiche - installatore e numero di fabbrica - numero di matricola - portata complessiva in chilogrammi - numero massimo di persone (se applicabile) 9

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 19 Ascensori e montacarichi ADEMPIMENTI: VERIFICHE PERIODICHE (art. 13 D.P.R. 162/99) Il proprietario è tenuto a far sottoporre a verifica periodica l impianto: - ogni due anni Le verifiche devono essere commissionate: - A.S.L. competente per territorio (se fornisce il servizio) [Ispettorato del Lavoro per gli impianti installati negli stabilimenti industriali o aziende agricole] - ad un organismo di certificazione notificato Le amministrazioni statali, per i propri impianti, si avvalgono degli ingegneri nei propri ruoli. Le verifiche periodiche e straordinarie possono essere eseguite solo da laureati in ingegneria; le operazioni di verifica sono svolte dal manutentore munito di certificato di abilitazione. In esito alla verifica viene rilasciato, al proprietario e alla ditta di manutenzione, il relativo verbale che dovrà essere allegato in copia al registro di impianto. In caso di verbale negativo il verificatore darà comunicazione al comune competente per i provvedimenti di competenza. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 20 Ascensori e montacarichi ADEMPIMENTI: VERIFICHE STRAORDINARIE (art. 14 D.P.R. 162/99) In caso di verbale negativo il proprietario, rimosse le cause che hanno determinato l esito, commissiona la verifica straordinaria ad uno dei soggetti previsti per la verifica periodica. In caso di incidenti di notevole entità, deve essere immediatamente sospeso l esercizio in attesa di disposizioni dell incaricato delle ispezioni al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell incidente. Ogni volta che si apportano modifiche all impianto il proprietario deve darne comunicazione al comune competente e all organismo di verifica richiedendo l effettuazione di una verifica straordinaria. 10

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 21 Ascensori e montacarichi ADEMPIMENTI: MANUTENZIONE (art. 15 D.P.R. 162/99) Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell ascensore o del montacarichi a persona o ditta abilitata. Il manutentore provvede periodicamente: - a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, delle serrature e de porte ai piani: - a verificare lo stato di conservazione di funi e catene; - alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti. Il manutentore provvede almeno ogni sei mesi, per gli ascensori e almeno ogni anno per i montacarichi: - a verificare l integrità e l efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza; - a verificare minutamente le funi, le catene ed i loro attacchi; - a verificare l isolamento dell impianto elettrico e l efficienza dei collegamenti a terra; ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto. Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate e a verificarne l avvenuta corretta riparazione; il proprietario provvede prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 22 Impianti termici e attrezzature a pressione PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORMATIVE Leggi Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 Norme per la sicurezza dell impiego del gas combustibile D.M. 1 dicembre 1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10. D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all art. 19 del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 93 D.Lgs 9.04.2008, n. 81 e s.m.i. (D.Lgs 3.08 2009, n. 106) [art. 71 Allegato VII] Norme tecniche - Norma UNI-CIG 7129-1-2-3-4 (2008) - Norma UNI 10435 (1995) - Norma UNI 10436 (1996) - Norma UNI 8364 (1984) 11

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 23 Impianti termici e attrezzature a pressione ADEMPIMENTI: DENUNCIA (art. 4-6 D.M. 329/2004; art. 16-18 D.M. 1.12.1975) L installatore prima della costruzione di un nuovo impianto o della modifica di un impianto esistente, presenta all INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) il progetto: - per gli impianti con potenzialità > 35 kw di nuova costruzione; - per gli impianti con potenzialità > 35 kw sottopoti a modifiche che interessino: - i dispositivi di sicurezza e protezione del generatore; - la sostituzione o la modifica del generatore con aumento della potenzialità o della pressione di targa; - l installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione. L INAIL esaminato il progetto comunica all installatore le determinazioni conseguenti (nulla osta alla costruzione, con assegnazione di una matricola di impianto o modifica al progetto). A conclusione della realizzazione dell impianto l installatore o il proprietario (o conduttore) chiede all INAIL il collaudo dell impianto [solo dopo il collaudo l impianto può essere messo in esercizio]. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 24 Impianti termici e attrezzature a pressione ADEMPIMENTI: VERIFICHE PERIODICHE Impianti per riscaldamento e produzione di H 2 O per usi igienico sanitari con potenzialità < 35 KW - Cosa: manutenzione - Quando: ogni anno - Chi: la ditta di manutenzione scelta dal proprietario -Cosa:analisi dei prodotti della combustione -Quando:ogni due anni -Chi:la ditta di manutenzione scelta dal proprietario 12

Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 25 Impianti termici e attrezzature a pressione ADEMPIMENTI: VERIFICHE PERIODICHE Impianti per riscaldamento e produzione di H 2 O per usi igienico sanitari con potenzialità > 116 kw o 35 kw 116 KW in stabili con più di quattro condomini - Cosa: verifica periodica - Quando: ogni 5 anni (prima verifica periodica a partire dalla data del verbale di prima verifica da parte di INAIL) - Chi: U. O. Impiantistica dell A.S.L. Controlli Impiantistici nelle Strutture Socio Sanitarie 26 Impianti termici e attrezzature a pressione Altre attrezzature a pressione potenzialmente presenti in una RSA Attrezzatura Chi denuncia a chi Chi verifica e quando Sterilizzatrici Utilizzatore Prima verifica: INAIL (se soggette a verifica ai Periodiche: A.S.L. sensi del D.M. 329/2004) [Periodicità: P. F. 3 o 4 anni (in a INAIL e A.S.L. relazione alla categoria); Prova Integrità 10 anni] Pentole cottura cibi (piccoli generatori di vapore) Utilizzatore (se soggette a verifica ai sensi del D.M. 329/2004) a INAIL e A.S.L. Prima verifica: INAIL Periodiche: A.S.L. [Periodicità: Pentole come Sterilizzatrici; Generatori P.F. e V.I. 2 anni Prova Integrità 10 anni] Bombole gas medicali No denuncia Costruttore Noleggiatore Serbatoi stoccaggio aria compressa Utilizzatore (se soggette a verifica ai sensi del D.M. 329/2004) a INAIL e A.S.L. Prima verifica: INAIL Periodiche: A.S.L. [Periodicità: come Sterilizzatrici] 13