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DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 77 05.07.2012-77/FS/om TITOLO: Imposta sul valore degli immobili situati all estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all estero Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012. Contenuto in sintesi Con il documento di seguito illustrato l Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti sia sull imposta sul valore degli immobili situati all estero (Ivie) sia sull imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (Ivafe). ---------- Con riferimento all argomento in oggetto, si comunica che l Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28, datata 2 luglio 2012, recante: Imposta sul valore degli immobili situati all estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell agenzia delle Entrate 5 giugno 2012. Si ricorda che l art. 19, commi da 13 a 17, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 (cosiddetto Decreto Salva Italia ), ha istituito un imposta sul valore degli immobili situati all estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali. Inoltre, i successivi commi da 18 a 22 del medesimo articolo hanno istituito un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero da persone fisiche residenti in Italia (per un esame completo vedi ns. circ. n. 130/2011). Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 sono state diramate le disposizioni di attuazione del citato art. 19 del D.L. n. 201/2011 (vd. ns. circ. n. 67/2012). Con la circolare in esame l Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti sia sull imposta sul valore degli immobili situati all estero (Ivie) sia sull imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (Ivafe). Qui di seguito si riportano i chiarimenti più importanti. Imposta sul valore degli immobili situati all estero (Ivie) Come noto, a decorrere dal periodo d imposta 2011, l Ivie è dovuta sul valore degli immobili situati all estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. L imposta è dovuta nella misura dello 0,76% in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell anno nei quali si è protratto tale diritto.

Ambito soggettivo Sono soggetti passivi dell imposta: - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà); - il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; - il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Base imponibile dell Ivie La base imponibile dell Ivie è costituita dal costo rilevabile dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il valore complessivamente sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, usufrutto, uso o abitazione). Quando non è possibile ricavare da un contratto il valore dei diritti reali diversi dalla proprietà, si deve necessariamente fare riferimento ai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l immobile è situato. Se non è possibile documentare il costo di acquisto/costruzione o di acquisizione per successione o donazione dell immobile, si deve prendere in considerazione il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è ubicato l immobile. A tal fine, il valore di mercato può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale. Tale valore di mercato deve essere riferito al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione se alla predetta data l immobile non è più posseduto. Quanto sopra illustrato vale sempre nel caso in cui l immobile sia ubicato in un Paese al di fuori dell Unione europea e dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Immobili situati in Europa Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), la regola generale di determinazione della base imponibile dell Ivie è rappresentata dal valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l immobile è situato ai fini dell assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Tale criterio vale anche per gli immobili che sono pervenuti per successione o donazione. Al riguardo, l Agenzia delle Entrate ha fornito l elenco dei Paesi nei quali è riscontrabile il valore catastale degli immobili ed ha chiarito che rileva come valore catastale il valore dell immobile che viene preso a base per la determinazione di imposte patrimoniali o

reddituali ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili dovute nel Paese in cui è situato l immobile. In presenza di diversi valori attribuibili ad uno stesso immobile ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, è preso in considerazione il valore utilizzabile per l assolvimento delle imposte di natura patrimoniale, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Nel documento in esame l Agenzia delle Entrate chiarisce che il predetto valore catastale deve essere rappresentativo di un valore dell immobile e non deve essere, invece, mera espressione del reddito medio ordinario dell immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell immobile a partire da tale reddito medio ordinario. In assenza di tale valore (catastale o reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti previsti dalla legislazione locale), si torna alla regola generale prima illustrata che stabilisce una priorità del costo di acquisto rispetto al valore di mercato. E il caso, ad esempio, di Belgio, Francia, Irlanda e Malta per i quali non risulta compilata, nell elenco allegato alla circolare in esame, la colonna relativa alle imposte di natura patrimoniale o reddituale da prendere come riferimento per l individuazione della base imponibile Ivie: i motivi possono essere o l assenza di tassazione degli immobili nel Paese considerato (Malta) o la mancanza di un idoneo valore catastale da sottoporre a Ivie. Al riguardo, l Agenzia delle Entrate prevede che il contribuente può scegliere il valore da assumere quale base imponibile per l Ivie al fine di evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito gli immobili in epoche diverse. Si pensi, ad esempio, ai soggetti che hanno acquistato l immobile di recente: questi dispongono, in linea generale, di un valore dell immobile (costo di acquisto) che corrisponde al valore di mercato aggiornato. Facendo riferimento ad una situazione analoga all evoluzione del mercato immobiliare italiano nell ultimo ventennio, è evidente che l applicazione dell Ivie sulla base del costo di acquisto dovrebbe avvenire su valori più elevati rispetto ai soggetti che avendo acquistando gli immobili anni prima dispongono di un valore di acquisto più contenuto. Nel documento in esame, viene, pertanto, precisato che, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non siano tuttavia previsti meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli della legislazione italiana, il contribuente può scegliere di determinare la base imponibile dell imposta, in luogo del costo di acquisto o del valore di mercato (in assenza del costo di acquisto), in misura pari al valore dell immobile che risulta dall applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell Imu. In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è determinato tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale.

La scelta del contribuente riguarda il reddito medio ordinario così determinato rispetto al costo di acquisto o al valore di mercato in mancanza del costo di acquisto, e non al minore di questi tre valori. Il valore di mercato, come evidenziato, si applica solo se manca il costo di acquisto. Modalità di calcolo dell Ivie Come noto, l Ivie è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell immobile determinato sulla base dei criteri sopra descritti. Il versamento dell imposta non è dovuto se l importo della stessa non supera complessivamente 200 euro. Sussiste una soglia di esenzione dal versamento dell Ivie per gli immobili il cui valore complessivo non superi 26.381 euro. In tal caso il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l obbligo di compilazione del modulo RW. Ai fini dell applicazione della soglia di esenzione di 200 euro si deve fare riferimento all imposta determinata sul valore complessivo dell immobile a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto tale diritto. A tale proposito, il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Detrazioni per crediti d imposta Dall imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all importo dell eventuale imposta patrimoniale versata nell anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l immobile e ad esso relativa. In pratica, dall Ivie dovuta per il 2011 si scomputa l imposta patrimoniale pagata all estero nel medesimo anno. Qualora l imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell imposta riferibile agli immobili. Immobili situati in Europa Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall imposta dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell anno di riferimento.

Inoltre, qualora sussista un eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell art. 165 del Tuir, dall imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d imposta derivante da tale eccedenza. Con riferimento alla dichiarazione relativa ai redditi 2011, nel quadro RM, sezione XIV, colonna 6, del Modello UNICO 2012, deve essere indicato l ammontare complessivo del credito d imposta derivante dalle imposte patrimoniali estere e dalle imposte reddituali estere che non sono state portate a credito ai sensi del citato art. 165 del Tuir. A tal fine deve essere conservata dal contribuente separata evidenza delle imposte patrimoniali estere pagate nel 2011 e portate a credito e delle imposte reddituali estere relative al periodo d imposta 2011 utilizzate quale credito d imposta relativamente all Ivie. Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell Ivie Circa le modalità di dichiarazione dell Ivie, l Agenzia delle Entrate ha precisato che per il valore degli immobili situati all estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. L imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta di riferimento, a decorrere dal 2011. Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l imposta dovuta. Con il D.P.C.M. del 6 giugno 2012 è stato disposto, per l anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. Il versamento può essere effettuato: - entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; - dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo ( vedi ns. circ. n. 63/2012). Il versamento dell Ivie deve essere effettuato utilizzando i codici istituiti con la Risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 (vedi ns. circ. n. 62/2012): - 4041 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per i versamenti effettuati dalle persone fisiche; - 4042 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Società fiduciarie per i versamenti effettuati dalle società fiduciarie. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (Ivafe) A decorrere dal periodo d imposta 2011, è dovuta l imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero da persone fisiche residenti in Italia (Ivafe).

Sono soggette all imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione. Non si considerano, invece, detenute all estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente). Sono, inoltre, escluse dall ambito di applicazione della nuova imposta le attività finanziarie detenute all estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia. Ambito soggettivo Le persone fisiche residenti sono assoggettate alla nuova imposta qualora detengano all estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; quindi, anche se provengono da eredità o donazioni. Ambito oggettivo L imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all estero: - partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; - metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; - diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; - ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Base imponibile dell Ivafe Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione. Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. Modalità di calcolo dell Ivafe L Ivafe è dovuta nella misura: - dell 1 per mille per il 2011 e il 2012;

- dell 1,5 per mille per gli anni successivi. A differenza dell Ivie, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell imposta in esame. L imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Europa Per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell UE o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l imposta è stabilita nella misura fissa pari a 34,20 euro. Tale misura deve essere applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all estero dal contribuente. L imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000 euro. L applicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di 5.000 euro per l applicazione dell Ivafe si riferisce esclusivamente ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti in Paesi dell Unione europea o in Paesi aderenti al SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie. Nel caso in cui operi l esenzione collegata alla soglia di 5.000 euro, i dati relativi ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, fermo l eventuale obbligo di compilazione del modulo RW. Detrazioni per crediti d imposta Dall imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all importo dell eventuale imposta patrimoniale versata nell anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. In ogni caso, tale credito d imposta non può superare l imposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale è detenuta l attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all estero. In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell Ivafe Circa le modalità di dichiarazione dell Ivafe, l Agenzia delle Entrate ha precisato che per il valore delle attività finanziarie detenute all estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.

Il versamento dell imposta deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riferimento a decorrere dal 2011. Non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l imposta dovuta. Con il D.P.C.M. del 6 giugno 2012, è stato disposto, per l anno in corso, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali da parte delle persone fisiche. Il versamento può essere effettuato: - entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; - dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento dell Ivafe deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 4043, istituito con la Risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012, e denominato Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (vd. ns. circ. n. 62/2012). Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it..