REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE SENTENZA



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Data 07/02/2013 Ente giudicante Numero 2970 CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE ha pronunciato la seguente: sul ricorso 17825/2007 proposto da: SENTENZA A.F., AN.AN., (CONIUGI COSTITUENTI IL FONDO PATRIMONIALE); contro C.S.J.V. SRL; e contro G. I. O. S.R.L. IN LIQ., BANCA DELLA C., I. S.P. S.P.A., I.F. S.P.A.; e contro INPS; - RICORRENTI - - CONTRORICORRENTE - - INTIMATI - - RESISTENTE CON PROCURA - avverso la sentenza n. 632/2006 del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 15/09/2006 R.G.N. 3361/2004; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 15 settembre 2006, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta, con ricorso del 7 novembre 2003, dagli esecutati, CONIUGI COSTITUENTI IL FONDO PATRIMONIALE, nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti da I.F. s.p.a., nella quale erano intervenuti C. S.P.A., BANCA C. I. S.P.A. (poi I. S. P. S.p.A.), BANCA DELLA C. S.P.A., I.O.R. S.P.A., G. I. O. S.R.L. e l'inps. Gli opponenti avevano dedotto che con scrittura privata del 30 giugno 1994 era stata convenuta con il creditore procedente l'estinzione dell'intera loro posizione debitoria mediante il pagamento di una somma di denaro ed il trasferimento di un immobile, che non si era perfezionato per causa imputabile alla controparte, pur essendo stata corrisposta a quest'ultima la somma pattuita; che conseguentemente era venuto meno il diritto di I.F. SPA di procedere esecutivamente nei loro confronti; che comunque nè il creditore procedente nè i creditori intervenuti si sarebbero potuti soddisfare sui beni pignorati, poichè costituiti in fondo patrimoniale, trascritto ed annotato prima della trascrizione del pignoramento. Rigettata dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione del processo esecutivo ed iniziato il giudizio di merito, si era costituita C. S. J.V. SRL, quale mandataria di C. SPA, chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che non era stato provato l'adempimento del credito azionato dal procedente e che il fondo patrimoniale non sarebbe stato opponibile ai creditori intervenuti non essendo stato dimostrato che i crediti contratti fossero estranei ai bisogni della famiglia. 1.1.- Il Tribunale, come detto, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che non fosse stato provato che il credito vantato dal procedente si fosse estinto a seguito della transazione stipulata tra le parti e che non fosse stata dedotta, quindi nemmeno provata, l'estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti contratti con i creditori procedente ed intervenuti; ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta costituita. 2.- Avverso la sentenza i CONIUGI COSTITUENTI IL FONDO PATRIMONIALE. propongono ricorso affidato a tre motivi. C. S. J.V., quale mandataria di C.S.P.A., resiste con controricorso, illustrato da memoria. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Col PRIMO MOTIVO del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cpc, perchè, secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata pregiudizialità rispetto all'opposizione all'esecuzione, di cui al presente ricorso, del giudizio pendente tra i CONIUGI COSTITUENTI IL FONDO PATRIMONIALE ed I.F. SPA. relativo alla domanda ex art.2932 cc proposta dai primi nei confronti della seconda per ottenere l'adempimento dei patti contenuti nella transazione stipulata per estinguere il debito oggetto dell'azione esecutiva. Pertanto, il giudice dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto sospendere tale giudizio in attesa della definizione dell'altro, pendente tra le stesse parti. 1.1.- Il motivo è inammissibile.

A prescindere dal mancato richiamo dell'art. 360 cpc, n. 4, e dalla mancata denuncia del vizio della sentenza come error in procedendo (quale è l'omessa sospensione del giudizio nei casi in cui se ne assume l'obbligatorietà: cfr. Cass. n. 16992/07), non emerge dall'illustrazione del motivo l'interesse attuale dei ricorrenti all'impugnazione della sentenza che abbia deciso malgrado la pendenza di giudizio che si assume pregiudiziale. Infatti, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d'essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di cassazione, nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti più effettivamente in corso (Cass. n. 18026/12, n. 16992/07). Mancando delle indicazioni di cui sopra, il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.- Col SECONDO MOTIVO si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc, per avere il giudice di merito errato nel ritenere che i ricorrenti non abbiano assolto all'onere della prova circa l'adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 30 giugno 1994. I ricorrenti espongono di avere prodotto in giudizio la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma pattuita, le diffide rivolte alla controparte e la citazione in giudizio della società I.F. SPA per ottenere, ai sensi dell'art.2932 cc, la sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile, in adempimento della transazione che tale trasferimento prevedeva; sostengono, quindi, che i detti elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere provato l'adempimento, da parte loro, della transazione, con la conseguenza che questa avrebbe determinato l'estinzione del credito ed il venir meno del diritto di I.F. SPA a procedere nei loro confronti. Secondo i ricorrenti, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato dette risultanze documentali. 2.1.- Il motivo, così come proposto, è inammissibile. Ed invero, pur avendo dedotto il vizio di violazione di legge, specificamente dell'art.2697 cc, i ricorrenti non lamentano certo la violazione dei principi che regolano l'onere della prova, ai sensi della norma richiamata, poiché non contestano la regola applicata dal Tribunale, corrispondente alla previsione normativa, di far gravare la prova dei fatti posti a fondamento del motivo ci opposizione sugli opponenti, attori nel relativo giudizio. Piuttosto, lamentano la mancata valutazione da parte del giudice di merito di elementi di prova, a loro dire, presenti in giudizio: si tratta di vizio tutt'al più prospettabile con riferimento all'art.360 cpc, n.5. Peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale abbia proceduto alla valutazione di quegli stessi elementi dei quali i ricorrenti finiscono sostanzialmente per richiedere a questa Corte un nuovo esame, inammissibile in sede di legittimità. 3.- Col TERZO MOTIVO di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c., in relazione all'art. 2697 cc, per avere il Tribunale posto a carico degli opponenti l'onere di provare l'estraneità dei crediti oggetto dell'azione esecutiva ai bisogni della famiglia, laddove essi sarebbero stati gravati soltanto dell'onere della prova della regolare

costituzione del FONDO PATRIMONIALE e della sua opponibilità ai creditori pignorante ed intervenuti. Aggiungono che il giudice avrebbe omesso di valutare se la fonte e la ragione dei rapporti obbligatori da cui sono sorti i debiti nei confronti degli intervenuti avevano o meno inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. Considerando la fonte (effetti cambiari), il soggetto obbligato (per alcuni debiti, soltanto il marito A.F.) e la natura (contributi previdenziali dovuti all'inps) dei crediti, il giudice avrebbe dovuto trarre elementi presuntivi da cui desumere l'estraneità degli stessi ai bisogni della famiglia. 3.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. In primo luogo, va ribadito il principio affermato da questa Corte per il quale l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art.170 cc, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell'opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art.615 cpc, l'onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; contra, Cass. n. 12998/06, ma con particolare riguardo all'ulteriore presupposto della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore, di cui non è necessario occuparsi in questa sede). Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell'art.2729 cc, gravando comunque sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova. In proposito, si è affermato e va ribadito che l'indagine del giudice deve essere rivolta specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere; dalla natura di questa (cfr. Cass. n. 11230/03, nonchè, da ultimo, Cass. n. 15862/09): i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia. Infatti, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cass. n.12998/06). Orbene, in caso di opposizione all'esecuzione fondata sull'impignorabilità dei beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, spetta agli opponenti allegare, prima, e, quindi, provare quali siano i titoli dai quali le singole obbligazioni siano sorte ed il contesto nell'ambito del quale vennero contratte, al fine di consentire al giudice di pervenire all'esclusione, anche per via presuntiva, della loro riconducibilità ai bisogni della famiglia, nel senso che (possa anche presumersi che) vennero contratte per scopi a questi del tutto estranei; e fatta sempre salva la

necessità che ricorra l'ulteriore elemento della consapevolezza da parte del creditore di siffatta estraneità (del quale, come detto, non è dato discutere in questa sede, per essere mancata la prova dell'elemento oggettivo, secondo quanto appresso). 3.2.- Il Tribunale di Frosinone non si è affatto discostato dai principi sopra richiamati. Ed invero, dopo aver affermato che, in applicazione dell'art.2697 cc, gli opponenti sono gravati dell'onere della prova dei fatti costitutivi di cui all'art.170 cc, ha specificato che quest'onere riguarda sia la prova della costituzione regolare e dell'opponibilità a terzi del fondo patrimoniale, sia la prova dell'estraneità dei crediti di che trattasi ai bisogni della famiglia (oltre che della consapevolezza di tale estraneità in capo ai creditori). Il motivo è perciò infondato per la parte in cui denuncia la violazione degli artt.167 e 170 cc, in relazione all'art.2697 cc. 3.3.- Quanto al caso di specie, il Tribunale ha motivato nel senso che gli opponenti "non hanno...richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i... fatti costitutivi del diritto al legato" ed ha aggiunto che non vi sarebbero state, non solo prove, ma nemmeno allegazioni da parte degli opponenti "in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente". Questo, perchè gli opponenti si sarebbero limitati "a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento è sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo, con conseguente impossibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare ogni altra circostanza che potrebbe essere eccepita, sempre secondo gli opponenti, solo nell'ambito di un distinto giudizio ex art. 2901 c.c., avverso l'atto costitutivo del fondo". L'assunto dei ricorrenti secondo cui la sentenza sarebbe errata perchè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle fonti e delle ragioni dei rapporti obbligatori, che avrebbero dovuto far presumere l'esclusione dell'inerenza immediata e diretta dei relativi debiti ai bisogni della famiglia, non coglie nel segno, poichè il Tribunale ha evidenziato proprio la mancata allegazione delle fonti e delle ragioni dei diversi rapporti obbligatori intrattenuti dai due esecutati con i creditori intervenuti nel processo esecutivo, sicchè non è dato comprendere come il giudice avrebbe potuto tenere conto di un dato, che ha espressamente detto essere stato non solo non dimostrato, ma nemmeno allegato. Allora, avrebbero dovuto i ricorrenti impugnare specificamente siffatta statuizione, assumendo in ricorso di aver correttamente assolto all'onere probatorio, ritenuto come su di loro gravante, anche riguardo alla tipologia dei debiti ed al contesto in cui vennero assunti; avrebbero dovuto, quindi, imputare al giudice di merito il vizio della motivazione per omessa od insufficiente valutazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio effettivamente risultanti dagli atti, laddove invece il Tribunale di Frosinone ne ha escluso l'allegazione e la prova. In mancanza, il motivo, sotto tale secondo profilo, è inammissibile. In conclusione, il TERZO MOTIVO di ricorso va rigettato. 4.- Rigettato, quindi, il ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico dei ricorrenti ed a favore di ciascuno dei resistenti.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di C. S. J. V., quale mandataria di C. S.p.A., nella somma complessiva di Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ed in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS nella somma complessiva di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.