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FINALMENTE AL VIA L APE VOLONTARIA A partire dal 13 febbraio 2018, con la pubblicazione della circolare INPS n. 28 del 2018 e la messa a disposizione del simulatore sul sito web dello stesso Istituto, possono finalmente partire le domande di certificazione del diritto all anticipo finanziario a garanzia pensionistica ( APE ), primo e necessario adempimento per ottenere il relativo trattamento. COSA È L APE VOLONTARIA È bene chiarire subito a che cosa ci si riferisce quando si parla di APE volontaria: è un prestito che viene concesso in sostituzione della pensione ed è pagabile per 12 mensilità all anno; varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni e 7 mesi; la restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili per 20 anni; il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. CHI PUÒ RICHIEDERE L APE VOLONTARIA I soggetti: con almeno 63 anni; che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; che abbiano un requisito contributivo minimo di 20 anni; con un importo della pensione, al netto della rata per la restituzione del prestito, non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (ossia, per il 2017, Euro 702,65). I PASSI DA SEGUIRE PER OTTENERE L APE VOLONTARIA A) La certificazione del diritto all APE A partire dal 13 febbraio 2018 il soggetto interessato, che abbia compiuto almeno 63 anni, può presentare all INPS, tramite il portale internet, domanda di certificazione del diritto all APE. L INPS, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, e dopo aver verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto all APE e comunica al soggetto interessato (i) la prima data utile per la presentazione della domanda di APE (v. punto B), (ii) l importo massimo mensile di APE ottenibile, nonché (iii) la durata massima del finanziamento.

B) La domanda di APE Il soggetto interessato, una volta in possesso della certificazione, può presentare sia la domanda di APE all istituto finanziatore (per il tramite dell INPS), sia la domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Vista la natura sperimentale dell APE, la domanda andrà proposta necessariamente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019 (i beneficiari, per il momento, possono quindi essere solo coloro che sono nati prima del 31 luglio 1956). C) L accoglimento e il rigetto della domanda di APE L istituto finanziatore comunica l accettazione ovvero il rigetto della domanda di APE al soggetto interessato e all INPS, che pubblica tale informazione nella sezione del sito internet dedicata al richiedente. D) L erogazione del prestito APE L APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (v. punto B). E) La restituzione del prestito L INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile e per i 20 anni successivi, l importo della rata per il rimborso del finanziamento necessario per l erogazione dell APE. SIMULATORE INPS Per aiutare i potenziali fruitori dell APE a fare le proprie valutazioni sulla convenienza di questo nuovo strumento, l INPS ha predisposto un simulatore accessibile a tutti (senza utilizzo di password personali) direttamente sul proprio sito internet. Il funzionamento del simulatore appare abbastanza semplice e la simulazione si divide in quattro fasi: 1. Accesso: inserimento di alcuni dati iniziali per verificare la sussistenza degli indispensabili requisiti di accesso all APE (es. data di nascita); 2. I tuoi dati: inserimento delle informazioni necessarie per determinare il massimo importo di APE ottenibile (es. data prevista per la presentazione della domanda, assegni di mantenimento, ecc.); 3. Il tuo importo APE: a questo punto viene richiesto di indicare l importo APE che si vuole in concreto finanziare, fra il massimo importo ottenibile calcolato dal simulatore e il minimo (già stabilito in Euro 150); 4. La tua simulazione: viene poi predisposta una simulazione comprensiva del piano di finanziamento dell APE e del successivo piano di ammortamento una volta conseguita la pensione.

FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE Sempre in un ottica di rendere più consapevole e, in definitiva, più sicuro l utilizzo dell APE, è prevista la possibilità di calcolare il finanziamento supplementare per l ipotesi in cui a causa dell innalzamento dell età pensionabile adeguata ogni biennio all incremento delle aspettative di vita si venga a creare un periodo di vuoto fra la fine dell APE e l inizio della percezione della pensione. APE AZIENDALE È una variante speciale dell APE volontaria, che consente di ridurre la penalizzazione sulla pensione a carico del lavoratore che ha beneficiato dell APE. I requisiti di accesso e il meccanismo di base sono gli stessi dell APE volontaria, con alcuni ulteriori profili specifici: il datore di lavoro, previo accordo con il lavoratore, può compensare in tutto o in parte la rata di restituzione del prestito per l APE, versando all INPS una cifra, liberamente determinata fra le parti, che dovrà però essere almeno pari all equivalente della contribuzione volontaria (34% circa), calcolata per tutta la durata dell APE richiesta; il datore di lavoro aumenta quindi con il proprio versamento il montante contributivo su cui si calcolerà la pensione del lavoratore; visto che non è determinata una misura massima del contributo aziendale, il datore di lavoro e il lavoratore potranno arrivare ad un punto di compensazione che permetta di aumentare la pensione lorda al punto da ammortizzare completamente la rata mensile di restituzione del prestito APE. L ACCORDO RELATIVO ALL APE AZIENDALE L accordo fra datore di lavoro e lavoratore relativo alla compensazione (parziale o totale) della rata di restituzione del prestito deve essere allegato alla domanda di APE e deve contenere le seguenti informazioni: dati identificativi delle parti (inclusi i codici fiscali); importo dell incremento del montante contributivo (comunque non inferiore alla contribuzione volontaria); periodo di riferimento per il calcolo del predetto montante contributivo; periodo previsto di fruizione dell APE; assunzione da parte del datore di lavoro dell obbligazione irrevocabile di versamento dell incremento del montante contributivo, entro la scadenza del pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità di APE. Purtroppo, almeno per il momento, il simulatore INPS non è in grado di indicare l importo dell incremento del montante contributivo che permetta di aumentare la pensione lorda al punto da neutralizzare gli effetti negativi della restituzione del prestito per l APE.

Esistono comunque strumenti di calcolo alternativi che, pur non certificati dall INPS, possono aiutare ad individuare l incremento del montante contributivo all incirca necessario per evitare una riduzione della pensione dovuta alla restituzione del prestito per l APE. Si tratta di un indagine potenzialmente molto interessante, tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro. Ciò anzitutto perché l aumento del montante contributivo nell ambito di un accordo di APE aziendale a differenza di un classico incentivo all esodo non è sottoposto a tassazione ed è quindi al netto.

Il Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. Per ulteriori informazioni: Silvia Tozzoli Partner Tel. +39.02.89.63.071 / +39.06.93.18.271 stozzoli@legance.it Elena Ryolo Senior Counsel Tel. +39.02.89.63.071 eryolo@legance.it Marco D Agostini Senior Associate Tel. +39.02.89.63.071 mdagostini@legance.it oppure il Vostro professionista di riferimento all interno di Legance.

LO STUDIO Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. DISCLAIMER La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Legance Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, 20123, Londra in Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX e New York, 780 Third Avenue, NY 10017. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un email a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, nonché di verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance Avvocati Associati, al numero +39 06 93 18 27 403. Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all indirizzo legance.it. Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano. MILANO Via Dante, 7 20123 T +39 02 89 63 071 ROMA Via di San Nicola da Tolentino, 67 00187 T +39 06 93 18 271 LONDRA 10 15 Queen Street EC4N 1TX Aldermary House T +44 (0)20 70742211 NEW YORK 780 Third Avenue NY 10017 T +1 (212)203 2255 info@legance.it www.legance.it