1 LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE
Importanza delle linee guida in ambito difensivo 2 Intervento del legislatore Italiano: art. 3 L.189/12 «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.»
Normativa riguarda tutti gli esercenti la professione sanitaria 3 Definizioni Linee Guida: raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere medici e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni cliniche Buone Pratiche: «dette anche standards - normalmente si esprimono in forma di protocolli, schemi rigidi e predefiniti di comportamento diagnostico terapeutico e descrivono le procedure alle quali l operatore sanitario deve strettamente attenersi in una situazione specifica»
Qualità delle linee guida avv. Massimo Ledda 4 L osservanza delle linee guida e delle buone pratiche non salva automaticamente il medico dall addebito di responsabilità professionale. Disuguaglianza tra le linee guida. Legge 189/2012: linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
I poteri dell interprete avv. Massimo Ledda 5 Il Giudice: peritus peritorum. Quale soluzione in ipotesi di contrasto tra gli esperti? Principio del libero convincimento Comparazione fra le tesi e obbligo specifico di motivazione. (Cass.Sez.IV, 457/2014)
Qualità delle linee guida avv. Massimo Ledda L obiezione clinica. Linee Guida dettate da esigenze di contenimento della spesa. L atteggiamento della Giurisprudenza Cass. Pen. Sez. IV n.1848/2011: «un comportamento non è lecito perché e consentito ma perché è diligente.» Conclusioni: maggiormente autorevole è l Ente redattore maggiori sono le possibilità che il Giudice le inserisca tra le regole cautelari da applicarsi. 6
Legge 189/2012 e la Colpa Lieve 7 non risponde penalmente per colpa lieve. Significato di Colpa Lieve Senso della normativa
Senso della normativa. avv. Massimo Ledda 8 Potrà ben accadere che il professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico e terapeutico, inquadri correttamente il caso e si affidi alle strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato e tuttavia nella concretezza del trattamento commetta qualche errore pertinente proprio all adattamento delle direttive di massima alle evenienze e alle peculiarità che gli si prospettano nello specifico caso clinico. (Cass. Pen. Sez. IV, 1858\2014)
Senso della normativa avv. Massimo Ledda 9..la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica (Cass. Sez. IV 130/2015) Attenzione particolare al caso clinico Opportunità di coltivare una soluzione terapeutica non contemplata dalle linee guida. Se l errore è lieve non vi sarà responsabilità penale
10 Linee guida sulla «perizia», quale categoria all interno della colpa generica. La parziale abolizione delle fattispecie penali colpose vale solo per le linee guida sulla perizia nell esercizio della professione sanitaria? Orientamento della Giurisprudenza di legittimità in merito: linee guida sulla «perizia»
Le categorizzazioni della colpa nel diritto penale italiano 11 Colpa generica e colpa specifica Colpa generica: imprudenza, imperizia, negligenza Imprudenza: insufficiente ponderazione di quanto l individuo è in grado di fare Negligenza: trascuratezza, mancanza di sollecitudine Imperizia: insufficiente attitudine a svolgere un attività che richiede specifiche conoscenze
12 Linee Guida e fonti normative Linee guida non equivalgono a fonte normativa Ragioni Per l attuale giurisprudenza dominante il novum normativo vale soltanto se si debba discutere di «perizia-imperizia» del medico.
13 Casistica esplicativa A) Manovra di inserimento della guida metallica del catetere vascolare di Tesio posta in essere durante l intervento chirurgico (Cass. Pen. Sez. IV 16944\2015) B) Dimissioni dal ricovero intempestiva (Cass.Pen.III Sez. 3452\2013) C) Omessa effettuazione di specifiche indagini diagnostiche (Cass. Pen. Sez. IV n.26/2014)
Linee Guida-Legge 189/12 e responsabilità in sede civile. 14. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.»
Il regime probatorio nella responsabilità in sede civile. 15 Il paziente può limitarsi esclusivamente a provare l esistenza del contratto o il contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno amentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante. Regime probatorio in materia di nesso di causa: «preponderanza dell evidenza.» Prescrizione