DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA



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DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA a cura di Lorenzo F. Pace ESTRATTO Jovene editore 2013

La tutela inibitoria del concorrente nei confronti di condotte illecite ai sensi delle norme in materia di concorrenza sleale dell impresa beneficiaria di aiuti di Stato Sommario: I. L INIBITORIA DEFINITIVA E CAUTELARE DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE. II. I PRESUP- POSTI PER L INIBITORIA DELLA CONDOTTA DELL IM- PRESA BENEFICIARIA DI AIUTI DI STATO. III. LA COMPETENZA. I. L INIBITORIA DEFINITIVA E CAUTELARE DE- GLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE La disposizione dell art. 2599 c.c., che accorda tutela specifica inibitoria e/o reintegratoria all imprenditore vittima di atti di concorrenza sleale, è considerata parte essenziale della disciplina codicistica della concorrenza. La misura specifica è infatti l unica effettivamente funzionale al ripristino del corretto gioco della concorrenza nel mercato interessato da un illecito concorrenziale. La disposizione, peraltro, lungi dal configurarsi come attributiva di un rimedio eccezionale volto a garantire una tutela privilegiata ai soli imprenditori, nei reciproci rapporti di concorrenza e in caso di controversie interne alla categoria (i.e. fra imprenditori), deve considerarsi attuativa di un principio generale che consente di limitare la libertà d iniziativa economica, per ragioni di interesse generale, in tutti i conflitti fra privati in cui un imprenditore sia parte convenuta. L inibitoria di cui all art. 2599 c.c. è provvedimento giudiziario di condanna, recante un ordine di astensione proiettato verso il futuro, ed avente un contenuto tendenzialmente, ma non necessariamente, corrispondente ai fatti già compiuti ed accertati come condotta concorrenziale sleale. In tale caso il contenuto dell inibitoria è determinato dal giudice per relationem, facendo riferimento ai fatti accertati, e vietando la ripetizione degli stessi. La misura inibitoria dell atto di concorrenza sleale è concessa dal giudice in base a dati puramente oggettivi, essendo 1 Cfr. Trib. Napoli 15 maggio 2002, in Dir. ind., 2003, p. 163. 2 Cfr. Cass., sez. un., 23 novembre 1995, n. 12103, in Dir. ind., 1996, p. 555. 3 Trib. Catania (ordinanza) 17 agosto 2002, in GADI, 2003, p. 448. esclusa la rilevanza del dolo o della colpa dell autore dell atto (arg. a contrario dall art. 2600 c.c.) 1. Così pure, è sufficiente l accertamento dell idoneità a danneggiare, e quindi di un danno anche solo potenziale, e non anche di un danno patrimoniale già verificatosi 2. È invece necessario l accertamento dell attualità del danno concorrenziale ossia del concreto pericolo di continuazione o ripetizione dell atto di concorrenza sleale 3. Se tale pericolo mancasse, mancherebbe anche l interesse ad agire per ottenere provvedimenti diversi da quelli risarcitori. L inibitoria, come condanna alla cessazione di un certo comportamento, non è suscettibile di piena esecuzione forzata. Suscettibile di esecuzione forzata potrà essere solo l obbligo derivato di reintegrare la situazione precedente (nei limiti dell art. 2933 c.c.), o di risarcire i danni derivati dalla violazione della condanna inibitoria. È escluso anche che l inibitoria dell atto di concorrenza sleale possa comportare la costituzione di nuovi vincoli contrattuali 4. Analogamente, si è ritenuto che il giudice non possa, in applicazione del rimedio in parola, imporre la modifica di un prezzo o di un altra condizione contrattuale praticata dall impresa 5. L articolo 2599 c.c. non prevede misure cautelari tipiche. La tutela urgente per l imprenditore però è fruibile perché si ritiene vigente, anche in questo campo, il disposto generale dell art. 700 c.p.c. in tema di tutela processuale cautelare. Per quanto riguarda il contenuto delle misure cautelari adottabili nell ambito di conflitti di concorrenza, l ammissibilità dell inibitoria cautelare è pacifica 6, potendo essere argomentata vuoi sulla base del nesso di strumentalità con inibitorie definitive per le quali il giudice, ex art. 4 App. Milano 16 luglio 2008, in Foro it., 2009, 3, 1, c. 904. 5 App. Bologna 20 dicembre 1999, in GADI, 2000, p. 549. 6 Cfr., fra le altre, Trib. Catania 19 settembre 2000, in GADI, 2000, p. 1164.

A. GENOVESE LA TUTELA INIBITORIA DEL CONCORRENTE NEI CONFRONTI DI CONDOTTE ILLECITE 805 2599 c.c., è competente, vuoi sulla base dell idoneità dell inibitoria cautelare a garantire l effetto utile di successive pronunce di risarcimento 7. Controversi sono però i presupposti per la concessione della tutela inibitoria urgente. Ciò in ragione della tutela anche costituzionale di cui gode la libertà di iniziativa economica, oltre che della conformazione delle condotte integranti iniziative concorrenziali, e del tipo di danno che possono causare ai concorrenti. L adozione di un provvedimento cautelare atipico, ai sensi dell art. 700 c.p.c., richiede comunque l accertamento del fumus boni iuris e del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per il richiedente. Tuttavia la giurisprudenza in tema di concorrenza sleale, in considerazione della dinamica e dell imprevedibilità degli andamenti del mercato (e quindi anche della notoria difficoltà di liquidazione del danno nei processi di concorrenza sleale), tende, in alcuni casi, a ravvisare con una certa larghezza questi requisiti, o addirittura a vederli in re ipsa di fronte ad un atto di concorrenza sleale in corso di svolgimento 8. Nella pratica le decisioni, per lo più, hanno riguardo alla conformazione dello specifico pregiudizio temuto. Laddove l illecito prospettato è idoneo a determinare sviamento di clientela (attuale o potenziale), stante l irreversibilità e la difficile riparazione per equivalente della perdita, la giurisprudenza è incline a ritenere che sussistano sempre gli estremi della gravità e dell irreparabilità del danno 9. Se invece l illecito non è immediatamente idoneo a determinare sviamento di clientela, è più incerta la ricorrenza del presupposto e l adottabilità della misura. I restanti requisiti richiesti per l ottenimento della tutela cautelare sono più stringenti rispetto alla mera «idoneità a danneggiare» di cui fa menzione l art. 2598 c.c. In particolare, è stato talora richiesto il rapporto di concorrenza attuale, ritenendo insufficiente quello solo potenziale 10. Inoltre, quando l atto lamentato non è più in corso, e se ne teme soltanto la ripetizione, l accertamento dell incombenza ed irreparabilità del pericolo è stato fatto con maggiore severità 11. Un profilo dibattuto è se l inibitoria cautelare possa essere pronunciata in via preventiva anche per paralizzare un tentativo di concorrenza sleale o un iniziativa concorrenziale che si sia fino a quel momento concretizzata solo in atti preparatori suscettibili di diverso sviluppo. Una tesi più restrittiva fa leva sulla lettera dell art. 2599 c.c. che si riferisce alla continuazione dell illecito e sostiene che la condotta concorrenziale possa essere inibita, in via definitiva o cautelare, solo quando è in atto. La tesi più estensiva invece privilegia le esigenze di prevenzione dell illecito, che sono proprie dell inibitoria cautelare in genere, anche nell ambito dei conflitti privati di diritto della concorrenza. Il contenuto dell inibitoria cautelare della concorrenza sleale, che anticipa gli effetti del provvedimento definitivo sul merito, deve essere lo stesso di quest ultimo. In taluni casi però con l inibitoria cautelare è ordinata anche la pubblicazione del provvedimento cautelare, se ciò costituisce mezzo idoneo ad evitare ulteriori (c.d. inerziali) conseguenze pregiudizievoli 12. Il provvedimento cautelare può inoltre essere pubblicato ad iniziativa di parte che lo abbia ottenuto purché con 7 Cfr. App. Milano 18 luglio 1995, in NGCC, 1996, p. 752 e in Giust. civ., 1996, I, p. 1779. 8 Trib. Roma (ordinanza) 14 gennaio 2004, in AIDA, 2004, p. 827; Trib. Bari (ordinanza) 1 luglio 2002, in GADI, 2003, p. 335; Trib. Napoli 13 marzo 2000, ivi, 2000, p. 866; Trib. Napoli 10 febbraio 2000, in Dir. ind., 2000, p. 348; contra, con valutazione più restrittiva sui presupposti di concessione della tutela cautelare, Trib. Milano 16 aprile 1998, in Dir. ind., 1998, p. 631; Trib. Milano 13 febbraio 1997, ivi, 1997, p. 627; e, da ultimo, Trib. Bologna (ordinanza) 29 settembre 2008, in Rep. Pluris - Utet Cedam. 9 Cfr. Trib. Napoli 13 marzo 2000, cit.; Trib. Napoli 10 febbraio 2000, in Dir. ind., 2000, p. 348. 10 Trib. Perugia 19 giugno 1985, in GADI, 1985, p. 636. 11 Pret. Modena 5 febbraio 1985, in GADI, 1985, p. 441. 12 Trib. Brescia (ordinanza) 29 aprile 2004, in GADI, 2004, p. 1079; Trib. Napoli 11 luglio 2000, in Gius, 2000, 2651; Trib. Frosinone 2 febbraio 2000, GADI, 2000, p. 772; Trib. Ancona 10 gennaio 2000, ivi, p. 605; Trib. Napoli 4 gennaio 1999, ivi, 1999, p. 827; Trib. Bologna 4 luglio 2007, in Rep. Pluris - Utet Cedam. Contra, per l i-

806 III.5. IL PRIVATE ENFORCEMENT DELL ART. 108 3 TFUE modalità corrette e tali da non denigrare il concorrente 13 e facendo espressa menzione del carattere revocabile o modificabile della decisione 14. II. I PRESUPPOSTI PER L INIBITORIA DELLA CONDOTTA DI UNA IMPRESA BENEFICIARIA DI AIUTI DI STATO L ottenimento di tutela inibitoria, anche cautelare, per l imprenditore minacciato dalla concorrenza illecita dell impresa beneficiaria di aiuti di Stato scaturisce dalla possibilità di considerare tali condotte come atti di concorrenza sleale in atto o in divenire. La tutela inibitoria definitiva o cautelare della lealtà concorrenziale pone peraltro peculiari questioni di ammissibilità. L ipotesi che siano fatte valere da un concorrente, ex art. 2599 c.c., le specifiche condizioni di legittima fruizione (compatibilità) degli aiuti di Stato o le limitazioni poste alle modalità di erogazione o utilizzazione dell aiuto rimanda ai rapporti fra diritto comunitario e diritti nazionali e ai poteri di enforcement del diritto comunitario che competono ai giudici nazionali. Infatti, le valutazioni in ordine alla compatibilità della misura, alle modalità di attuazione o ai limiti imposti allo Stato membro e al soggetto beneficiario di un aiuto di Stato competono esclusivamente alla Commissione (cfr. l art. 108 TFUE). Non di meno, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale delle posizioni di interesse fondate sul diritto comunitario, coniugato al favore per la decentralizzazione dell applicazione del diritto comunitario della concorrenza, compete al giudice nazionale il potere di valutare se una condotta dell impresa beneficiaria sia pregiudizievole di diritti di soggetti terzi concorrenti 15. Il giudice nazionale, perciò, in attesa delle valutazioni della Commissione UE, se è adito da un soggetto che assuma leso il proprio diritto alla corretta competizione sul mercato ex art. 2598 c.c., può adottare, anche interinalmente, i provvedimenti cautelari più opportuni al fine di assicurare l utilità della futura pronuncia di merito propria o della Commissione 16. Può quindi anche inibire la condotta dell impresa beneficiaria dell aiuto che risulti contraria ai principi della correttezza professionale, ai sensi dell art. 2598 c.c. In tal senso il ruolo del giudice nazionale è complementare a quello della Commissione, restando esclusa ogni duplicazione, a norma dell art. 274 del TFUE. Quando interviene ex post, il giudice nazionale deve fare proprio il giudizio della Commissione; invece, quando interviene ex ante, deve ricostruire il quadro normativo rilevante per valutare la condotta dell impresa e deve quindi tenere conto anche delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e/o delle prescrizioni specifiche che la Commissione abbia stabilito per l impresa beneficiaria o per lo Stato erogatore. Il giudice nazionale può perciò, per questa via, accertare incidentalmente l infrazione del diritto comunitario da parte dell impresa beneficiaria di aiuti. L accertamento peraltro deve essere rispettoso del primato del diritto comunitario, che non consente al giudice nazionale di qualificare scorrette ex art. 2598 c.c. condotte imprenditoriali attuative del beneficio compatibile o autorizzate o doverose per l impresa beneficiaria 17. nammissibilità della misura nella fase cautelare, Trib. Torino 19 febbraio 2002, in Giur. it., 2003, c. 956, Trib. Milano (ordinanza) 27 maggio 2004, in GADI, 2004, p. 1121. 13 Pret. Milano 19 luglio 1991, in Foro pad., 1992, p. 166. 14 Trib. Reggio Emilia 29 luglio 1999, in GADI, 2000, p. 379. 15 Cfr. C. giust. UE, 11 dicembre 1973, causa C-120/73, Lorenz GMBH, in Racc. 1973, p. 1471; C. giust. UE, 22 marzo 1977, causa C-78/76, Steineke und Weinling, inracc. 1977, p. 614; C. giust. UE, 21 novembre 1991, causa C-354/90, FNCE, in Racc. 1991, I, p. 5504; C. giust. UE, 11 luglio 1996, causa C-39/94 SFEI, in Racc. 1996, I, p. 3547. 16 Cass., sez. un., 4 novembre 1994 n. 9129, in Foro it., 1994, I, c. 3000, ha escluso la giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria adita per l ottenimento di provvedimenti cautelari in ipotesi di ipotetico contrasto tra la normativa comunitario e la legge nazionale. Sul tema cfr. anche C. giust. UE, 2 giugno 1994, cause riunite C-69/93 e C-258/93, in Racc. 1994, I, p. 2355. 17 Cfr. Cass., 8 ottobre 1999 e 19 aprile 2000, n. 5087, in Dir. giust., 2000, n. 23, p. 40.

A. GENOVESE LA TUTELA INIBITORIA DEL CONCORRENTE NEI CONFRONTI DI CONDOTTE ILLECITE 807 Inoltre, l acclarata violazione delle prescrizioni (procedurali o sostanziali) in tema di aiuti di Stato, non potrà in nessun caso (e neppure in presenza di aiuti di salvataggio incompatibili o utilizzati impropriamente) portare a una inibitoria che riguardi l intera attività dell impresa beneficiaria. L eventuale inibitoria definitiva o cautelare infatti potrà riguardare sempre e solo una specifica condotta contraria ai principi della correttezza professionale per come rilevanti nei rapporti di concorrenza e/o nel mercato comune. A seguito di tali vincoli, la giurisprudenza in materia di tutela inibitoria del concorrente nei confronti delle condotte di concorrenza illecita dell impresa beneficiaria di aiuti di Stato risulta, ad oggi, alquanto limitata e comunque caratterizzata da ritrosia a concedere la tutela. Si rinvengono, nel panorama dei provvedimenti editi, una decisione di diniego dell inibitoria cautelare basata essenzialmente sulla valutazione di legittimità comunitaria della condotta dell impresa beneficiaria 18 ; e due decisioni che considerano diversamente la correttezza di una strategia concorrenziale perseguita dall impresa beneficiaria, in rapporto ai limiti stabiliti dalla Commissione per l uso dell aiuto di salvataggio autorizzato, e la possibilità di accordare o meno l inibitoria chiesta dal concorrente. Segnatamente, i provvedimenti in questione definiscono, accogliendo in prima istanza 19 e respingendo in sede di riesame 20, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da AirOne s.p.a., ante causam, per inibire ad Alitalia s.p.a., in qualità di impresa beneficiaria di aiuto di Stato al salvataggio, di partecipare alla gara pubblica per acquistare il complesso aziendale del Gruppo Volare, in amministrazione straordinaria ex legge n. 39/2004. E ciò, posto che l aiuto di Stato ad Alitalia s.p.a., secondo le determinazioni della Commissione che lo aveva autorizzato, doveva finanziare il funzionamento corrente dell azienda, a rischio immediato di insolvenza, e non l aumento delle capacità di flotta del vettore. Nella vicenda l inibitoria cautelare viene dal primo giudice concessa, sul presupposto che la manifestazione di interesse alla gara fosse da considerare atto necessario per concorrere all acquisizione di nuova capacità di flotta, e quindi anche atto propedeutico di concorrenza sleale in divenire da parte di impresa beneficiaria di aiuti di salvataggio per i quali tale utilizzo era interdetto. La decisione viene però in seguito riformata, sul presupposto che la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara dovesse essere considerato atto necessario ma non sufficiente a determinare l aumento di capacità di flotta interdetto dalla Commissione. III. LA COMPETENZA La competenza per l adozione di misure cautelari, dopo la l. 353 del 1990, è fissata secondo le regole del giudizio di merito, a norma degli artt. 669-ter e 669- quater c.p.c. Per le controversie in materia di concorrenza, rileva quindi l art. 134 c.p.i. che attribuisce alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (oggi, dopo le modifiche introdotte con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27, «Tribunale delle imprese») «i procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale, con la sola esclusione delle fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l esercizio di diritti di proprietà industriale». La stessa disposizione estende la competenza del Tribunale delle imprese a tutte le «materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate». Il dato testuale è dunque chiaro nel senso che non tutte le azioni di concorrenza sleale sono rimesse alla competenza del Tribunale delle imprese. Tuttavia, è altrettanto chiara l intenzione del legislatore di attribuire alla competenza del giudice specializzato quante più controversie possibili. 18 Trib. Genova (Ordinanza) 26 aprile 1993. 19 Trib. Roma (Ordinanza) 27 gennaio 2006, in Corr. giur., 2007, p. 845. 20 Trib. Roma (Ordinanza) 14 marzo 2006, in Corr. giur., 2007, p. 847.

808 III.5. IL PRIVATE ENFORCEMENT DELL ART. 108 3 TFUE Sono esclusi dalla competenza speciale i casi di concorrenza sleale non interferente (c.d. pura ), quelli in cui l idoneità a danneggiare l impresa avversaria non tocca, neanche indirettamente, la reputazione e il valore dei segni distintivi e degli altri diritti di p.i. della parte lesa: si pensi alle ipotesi di concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche, così come a quelle in materia di indebita o impropria utilizzazione di aiuti di Stato. La competenza per materia per l inibitoria definitiva o cautelare di una condotta di illecita concorrenza dell impresa beneficiaria di aiuti di Stato appartiene quindi al Tribunale ordinario. Può sorgere però una questione, squisitamente processuale: se l erroneo avvio del giudizio dinanzi alla sezione specializzata, ovvero dinanzi ad un Tribunale ordinario, dia luogo ad un vizio di incompetenza funzionale, con le relative ricadute di ordine processuale, oppure ponga solo un problema di ripartizione di affari interni al medesimo ufficio giudiziario, risolvibile per vie brevi. La Cassazione, che si era, in un primo tempo, pronunziata nel primo senso 21, ha successivamente sancito che la questione è di mera ripartizione degli affari all interno di un unico ufficio giudiziario; «ed è pertanto inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza che abbia statuito l incompetenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, indicando come competente la sezione ordinaria del medesimo tribunale» 22. Per quanto riguarda la competenza territoriale, in materia di azione inibitoria definitiva ex art. 2599 c.c., la giurisprudenza applica costantemente l art. 20 c.p.c., affermando la competenza territoriale del giudice del luogo in cui «è sorta o deve eseguirsi l obbligazione» 23. Ciò determina, nella maggior parte dei casi, una competenza plurima, dal momento che l obbligazione (di astenersi dalla prosecuzione del comportamento concorrenzialmente illecito) può dirsi sorta in qualunque luogo in cui è avvenuto (e possa continuare, o ripetersi) un atto di concorrenza sleale 24 ). Più discusso è il problema della competenza territoriale ad emettere provvedimenti d inibitoria d urgenza ex art. 700 c.p.c. L art. 701 c.p.c. dispone in proposito la competenza del giudice del «luogo in cui l istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso». Da qui la possibilità di riproporre la soluzione della competenza concorrente di diversi giudici, secondo i medesimi criteri già visti per l inibitoria definitiva 25. Qualche giudice ha anche ritenuto che luogo in cui sta per verificarsi il danno è quello in cui ha sede l impresa ricorrente 26. L orientamento prevalente è però per una interpretazione restrittiva dell art. 701 c.p.c.; interpretazione che viene giustificata con la particolare esigenza di certezza, che si presenterebbe in materia di tutela d urgenza e imporrebbe di evitare il riconoscimento di una pluralità di giudici competenti e la conseguente possibilità di provvedimenti contrastanti. Dovendo concentrare la competenza per territorio in un unico giudice, si ritiene che questo sia il giudice del luogo in cui si svolge l attività produttiva dell impresa convenuta, perché è dalla sede di tale impresa che comunque si avvia il processo causale che porta alla realizzazione del danno temuto, ed è questo il luogo in cui più facilmente può curarsi l esecuzione del provvedimento 27. 21 Cass., 25 settembre 2009, n. 20690, in Dir. ind., 2010, p. 50; Cass., 14 giugno 2010, n. 14251, ivi, 2011, p. 230. 22 Cass., 22 novembre 2011, n. 24656, in Foro it., 2012, I, c. 95. 23 Trib. Napoli 4 aprile 1997, cit. 24 Trib. Firenze 7 novembre 1981, in GADI, 1983, p. 235; Trib. Torino 15 aprile 1985, ivi, 1985, p. 570; Trib. Torino 8 giugno 1987, ivi, 1987, p. 596; Trib. Roma 29 novembre 2006, in Foro it., 2007, I, c. 980. 25 In tal senso Pret. Verona 14 aprile 1984, in GADI, 1984, p. 438; Pret. Roma 5 giugno 1985, ivi, 1986, p. 204. 26 Pret. Roma 10 luglio 1984, in GADI, 1984, p. 547. 27 Cass., 12 luglio 1984, n. 4103, in Mass. Giur. it., 1984; Cass., 23 gennaio 1985, n. 285, in Mass. giur. it., 1985; Cass., 7 gennaio 1987, n. 11, in Arch. civ., 1987, p. 273.

A. GENOVESE LA TUTELA INIBITORIA DEL CONCORRENTE NEI CONFRONTI DI CONDOTTE ILLECITE 809 Per le controversie di carattere internazionale, in punto di giurisdizione, il Reg. 44/2001, all art. 5.3, prevede che in materia di illeciti civili dolosi o colposi la competenza giurisdizionale speciale sia del giudice del luogo in cui l evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Per luogo in cui l evento dannoso è avvenuto deve intendersi sia il luogo in cui è insorto il danno sia il luogo dove si è verificato l evento generatore dello stesso ove non coincidente con il primo. Qualora il danno si verifichi in diversi paesi a seguito di un unico comportamento illecito, la giurisdizione appartiene al giudice del luogo dove si verifica il fatto generatore dell illecito per tutti i danni che l illecito abbia provocato in più paesi, mentre appartiene al giudice del luogo dove si è verificato il danno per i soli danni ivi cagionati 28. In materia di misure cautelare, peraltro, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in via generale anche quando il provvedimento debba essere (solo) eseguito in Italia. ANNA GENOVESE Bibliografia A. BIONDI, «Gli aiuti di Stato», in La concorrenza, (a cura di) A. FRIGNANI - R. PARDOLESI, in Trattato di Diritto privato dell Unione Europea, vol. VII, Torino, 2006, p. 447 ss.; A. CARACÒ, «Sulla tutela cautelare avverso atti di concorrenza sleale», in Riv. dir. impresa, 2005, 449; A. GENOVESE, «Tutela urgente della concorrenza e inibitoria della condotta dell impresa beneficiaria di aiuti di Stato», in Corr. giur., 2007, p. 854 ss.; M. LIBERTINI, «Azioni e sanzioni nella disciplina della concorrenza sleale», in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell economia, (diretto da) F. GALGANO, vol. IV, Padova, 1981, p. 238 s.; E. MOAVERO MILANESI, Diritto della concorrenza dell Unione Europea, Napoli, 2004, p. 172; U. SCOTTI, «La concessione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte ai sensi dell art. 669-sexies, 2 comma c.p.c.», in Riv. dir. ind., 2000, I, 151 ss.; M.S. SPOLIDORO, Le misure di prevenzione nel diritto industriale, Milano, 1982, p. 218 ss.; L. SORDELLI, Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto d autore e nella concorrenza, Padova, 1998, p. 419 ss.; I. VAN BAEL - J.F. BELLIS, Il diritto della concorrenza nella Comunità Europea, Torino, 1995, p. 851 s. e p. 890 s.; P.G. JAEGER, «Inibitoria, pericolo di ripetizione, tentativo di concorrenza sleale», in Riv. dir. ind., 1973, I, p. 14 ss. 28 Cfr. C. giust. UE, 7 marzo 1995, n. 78, causa - 68/93, Shevillo e A., in Corr. giur., 1995, p. 994, seguita da Cass., sez. un., 27 ottobre 2000, n. 1141, in Danno e resp., 2001, p. 599.