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STUDIO ASSOCIATO CARAMANTI TICOZZI & PARTNERS CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE INTERNAZIONALE Member of AGN INTERNATIONAL www.agn.org Via Felice Casati, 20 20124 Milano Tel. +39 02 2779 111 Tel. +39 02 2952 1641 Fax. +39 02 2047 517 studio@ctep.it www.ctep.it C.F. e P.iva 04171000963 Ai gentili Clienti Loro sedi Tax Newsletter Principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n.228) 11 Febbraio 2013 SOMMARIO I IVA 1. Incremento aliquota ordinaria 2. Regime IVA delle operazioni finanziarie 3. Base imponibile in valuta estera 4. Fatturazione II IMPOSTE SUI REDDITI - IRES E IRAP 1. Deducibilità dei costi auto 2. Aumento deduzioni Irap 3. Rivalutazione terreni e partecipazioni 4. Rivalutazione redditi dominicali e agrari 5. Riallineamento avviamento e partecipazioni III TRIBUTI LOCALI 1. IMU 2. TARES IV IMPOSTE SU ATTIVITA FINANZIARIE 1. Tobin Tax 2. IVAFE 3. IVIE 4. Polizze vita V ALTRE 1. Tassazione delle società agricole 2. Raddoppio del contributo unificato

3. Fondo ricerca e sviluppo e riduzione cuneo fiscale 4. Fondo per la riduzione della pressione fiscale

I IVA 1. Incremento aliquota ordinaria Riferimenti normativi: art.1, co.480 Con decorrenza 1 luglio 2013, l aliquota ordinaria IVA, attualmente al 21%, aumenterà al 22%. 2. Regime IVA sulle operazioni finanziarie Riferimenti normativi: art.1, co.520-521 Per effetto della modifica dell art. 10 c.1 n.4 del D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono stati esclusi dal regime di esenzione IVA alcuni servizi finanziari, in particolare: - le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, con l eccezione della custodia e l amministrazione di titoli, nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli; - le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ad eccezione della custodia e dell amministrazione di titoli nonché del servizio di gestione individuale dei portafogli. Per effetto di quanto sopra tali servizi finanziari sono imponibili ai fini Iva. 3. Base imponibile in valuta estera Riferimenti normativi: art.1, co.325 lett. a) Il nuovo art. 13 c.4 del D.P.R. 633/1972 prevede che ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e gli oneri sostenuti in valuta estera siano computati secondo: - il cambio del giorno di effettuazione dell operazione; - ovvero, in mancanza di tale indicazione in fattura, il cambio del giorno di emissione della fattura; - ovvero, in mancanza, la quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. 4. Fatturazione Riferimenti normativi: art.1, co.325 lett. b), 325 lett. d), 328 Al fine di recepire le disposizioni della Direttiva 2010/45/UE, la Legge di Stabilità ha introdotto alcune importanti novità in tema di fatturazione. Le principali novità riguardano: il contenuto minimo della fattura, l estensione dell obbligo di integrazione e di fatturazione per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti in altri paesi UE e per le operazioni extraterritoriali, nonché la modifica dei termini di emissione e di registrazione delle stesse. Per un analisi più dettagliata delle tematiche relative alla fatturazione si rimanda al nostro Tax Flash di Gennaio 2013.

II IMPOSTE SUI REDDITI - IRES E IRAP 1. Deducibilità dei costi auto Riferimenti normativi: art.1, co.501 La Legge 92/2012 aveva modificato le percentuali di deducibilità delle spese auto riducendole, con riferimento alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, dal 90% al 70% e, con riferimento alle auto aziendali ed a quelle utilizzate dai lavoratori autonomi, dal 40% al 27,5%. La Legge di stabilità 2013 ha ulteriormente ridotto la percentuale di deducibilità delle auto aziendali e di quelle utilizzate dai lavoratori autonomi portandola dal 27,5 al 20%, lasciando, invece, invariata al 70% la deducibilità delle auto concesse in uso ai dipendenti. Tali modiche avranno effetto a partire dal 1.1.2013, tuttavia la riduzione della percentuale di deducibilità dovrà già essere tenuta in considerazione nel rideterminare gli acconti d imposta dovuti per l anno 2013. 2. Aumento deduzioni Irap Riferimenti normativi: art.1, co.484 e 485 La Legge di Stabilità 2013 ha previsto l aumento: - della deduzione forfetaria ai fini Irap prevista a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato (fino a 21.000 per dipendente per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e fino a 13.500 per le altre regioni); - della deduzione forfetaria ai fini Irap per i soggetti passivi d imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91, fino ad 8.000. Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i soggetti solari); pertanto all interno del Modello UNICO 2014 le deduzioni dovranno essere ancora calcolate sulla base dei vecchi importi. 3. Rivalutazione terreni e partecipazioni Riferimenti normativi: art.1, co. 473 Vengono riaperti i termini per rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime di impresa (principalmente persone fisiche ed altri soggetti che operano al di fuori del regime di impresa). Entro la data del 1 luglio (il 30 giugno cade di domenica) i contribuenti interessati dovranno versare l imposta sostitutiva e dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima da parte di un professionista abilitato. 4. Rivalutazione redditi dominicali e agrari Riferimenti normativi: art.1, co.512 Ai fini della determinazione dell imposta sui redditi per i terreni per i periodi d imposta 2013, 2014 e 2015, vengono rivalutati del 15% il reddito domenicale ed il reddito agrario.

Sarà necessario applicare tale rivalutazione sul valore risultante dalla rivalutazione di cui all art. 3, co. 50 della L. n. 662/1996. Con riferimento ai terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) la predetta rivalutazione sarà pari al 5%. La rivalutazione in commento dovrà già essere tenuta in considerazione per la determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l anno 2013. 5. Riallineamento avviamento e partecipazioni III Riferimenti normativi: art.1, co.502-505 La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto alcune modifiche relativamente al c.d. riallineamento una tantum dei valori impliciti nelle partecipazioni, introdotto dal D.L. 6.7.2011 n. 98. A seguito di tali modifiche sono stati rinviati gli effetti del riallineamento dei valori civilistici e fiscali relativi all avviamento e alle altre attività immateriali. Per tali categorie di beni, infatti, il riallineamento avrà effetto a partire dal 31 dicembre 2017 e non più dal 31 dicembre 2012 come originariamente previsto dalla norma. Inoltre, con riferimento alla partecipazioni, il riallineamento avrà effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e non più dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Infine, viene anticipato il versamento dell imposta sostitutiva sul riallineamento che dovrà essere versata obbligatoriamente in un unica rata entro il termine per il versamento delle imposte relative al periodo d imposta in costo al 31 dicembre 2012 (anziché in tre rate). TRIBUTI LOCALI 1. IMU Riferimenti normativi: art. 1, co. 380 Con riferimento agli anni 2013 e 2014 verrà modificata la gestione della quota erariale derivante dall IMU. Il tributo, infatti, sarà versato interamente al comune di ubicazione dell immobile, con esclusione dei fabbricati di tipo D per i quali sarà prevista un compartecipazione. A tali fabbricati si applicherà l aliquota standard dello 0,76%, al quale ogni comune potrà aggiungere al massimo un ulteriore 0,3%. 2. TARES Riferimenti normativi: art.1, co. 387 Il D.L. 201/2011 ha abrogato la TARSU, la TIA1 e la TIA2 istituendo, contestualmente, la TARES (Tributo comunale su rifiuti e servizi). Il tributo sarà corrisposto sulla base di una tariffa commisurata all anno solare e calcolata in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999. Con riferimento alla superficie da prendere in considerazione ai fine della determinazione del tributo, in attesa dell attuazione delle disposizioni relative all aggiornamento e allineamento dei dati catastali, si considerano acquisite le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA1 o TIA2.

In data 16 gennaio 2013 il Senato ha approvato un emendamento che prevede lo slittamento del versamento della prima rata della TARES a luglio 2013, rata che inizialmente la Legge di Stabilità aveva previsto per gennaio e che era già stata posticipata ad aprile. IV ATTIVITA FINANZIARIE 1. Tobin Tax 2. Ivafe 3. Ivie Riferimenti normativi: art.1, co.491-494 e 497 Viene introdotta la Tobin Tax ovvero un imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui all art. 2346 c. 6 del Codice Civile, a prescindere dal luogo di effettuazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti, emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei sopra individuati strumenti, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente. Soggetti a tassazioni risultano essere anche i trasferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni, mentre l imposta non viene applicata nell ipotesi in cui il trasferimento derivi da successione o donazione. L entrata in vigore è prevista ordinariamente dal 1.3.2013 e, per le operazioni su derivati, dal 1.7.2013. Per il 2013, è prevista un aliquota dello 0,22% per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione e un aliquota dello 0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Dal 2014, ovvero dall entrata a regime della norma le predette aliquote saranno rispettivamente dello 0,20% e dello 0,10%. Le operazioni su derivati sono soggette ad imposta in misura fissa in funzione della tipologia di strumento ed al valore del contratto. Riferimenti normativi: art.1, co.518 lett. e)-h) e 519 La Legge 228/2012 ha previsto lo spostamento dell entrate in vigore dell imposta sulle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) a partire dal 2012. L IVAFE è dovuta per un importo pari a 34,20 per tutti i conti correnti e libretti di risparmio detenuti all estero dalle persone fisiche residenti. L imposta va applicata a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all estero dal contribuente. Essa dovrà essere parametrata all anno qualora il possesso risulti essere stato inferiore all anno. L imposta non è dovuta qualora la giacenza media di tutti conti correnti e libretti di risparmio detenuti dal contribuente risulti essere inferiore ad 5.000,00. Con riferimento al versamento dell imposta, si segnala che esso deve essere effettuato, sia in acconto che a saldo con le stesse modalità previste per i versamenti IRPEF. La modifica della decorrenza dell imposta, spostata dal 2011 al 2012, fa si che i versamenti effettuati dai contribuenti per l anno 2011 si considerino quali acconto per l anno 2012. Riferimenti normativi: art.1, co.518 lett. a)-d) e 519 La legge di Stabilità ha previsto alcune modifiche in materia di imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all estero (IVIE). Analogamente a quanto avvenuto per l Ivafe, anche per l Ivie è stato disposto

il differimento dell entrata in vigore a partire dal 2012. Per l immobile estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze si applica un aliquota ridotta pari allo 0,4%. Con riferimento al versamento dell imposta si segnala che esso deve essere effettuato, sia in acconto che a saldo con le stesse modalità previste per i versamenti IRPEF La modifica della decorrenza dell imposta, spostata dal 2011 al 2012, fa si che i versamenti effettuati dai contribuenti per l anno 2011 si considerino quali acconto per l anno 2012. 4. Polizze vita Riferimenti normativi: art.1, co.508 A decorrere dall anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31.12.1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni di tassazione introdotte dal D.Lgs. 18.2.2000 n. 47. La tassazione prevista è una ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5% ai sensi dell art. 6 della Legge 26.9.1985 n. 482. Tale ritenuta è versata nella misura del 60% entro il 16.2.2013, mentre il residuo 40% sarà versato a partire dal 2014 in quattro rate di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. V ALTRE 1. Tassazione delle società agricole Riferimenti normativi: art.1, co.513-514 A partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 viene abrogata la possibilità concessa alle società agricole (S.n.c., S.a.s. e S.r.l.) di optare per la tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell art. 32 del Tuir. Sarà necessario tener conto di tale previsione ai fine della determinazione dell acconto relativo al periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 2. Raddoppio del contributo unificato Riferimenti normativi: art.1, co.17-18 A decorrere dai procedimenti iniziati dal 30 gennaio 2013 per effetto dell inserimento del nuovo comma 1-quater dell art. 1 del D.P.R. n. 115/2002, in caso di impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l ha proposta deve procedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, previsto dal comma 1-bis, il quale prevede che il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinnanzi alla Corte di Cassazione. L obbligo di pagamento del contributo decorre dalla data di deposito del provvedimento in cui il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti. 3. Fondo ricerca e sviluppo e riduzione cuneo fiscale Riferimenti normativi: art. 1, co.95-97 E stato istituito un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per

la riduzione del cuneo fiscale. Le imprese e le reti di imprese che affideranno attività di ricerca e di sviluppo a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca o che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo potranno fruire di tale credito. I criteri e le modalità di fruizione dello stesso saranno stabiliti dal Ministero dell economia e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 4. Fondo per la riduzione della pressione fiscale Riferimenti normativi: art. 1, co.299-300 La legge 228/2012 prevede che, a decorrere dall anno 2013, all interno del Documento di Economia e Finanza dovrà essere inserita una valutazione, riferita all anno precedente, la quale indichi le maggiori entrate derivanti dalla lotta all evasione fiscale. Tali risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell equilibrio di bilancio, alla riduzione del rapporto debito pubblico/pil e di quelle derivanti dall attività di recupero fiscale svolta da Regioni, Provincie e Comuni, confluiscono in un fondo per la riduzione della pressione fiscale, al fine di contenere gli oneri a carico di famiglie ed imprese. Il Ministero presenterà in allegato al Documento un rapporto sui risultati conseguiti. *** *** Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento si rendesse necessario in merito a quanto sopra. Cordiali saluti. Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.ctep.it. Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.