STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 19 dicembre 2012 NOVITÀ IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 DECRETO LEGGE 216/2012 ( SALVA INFRAZIONI ) Si segnalano le novità in materia di iva che entreranno in vigore il 1 gennaio 2013 a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2010/45/Ue, attuato con il Decreto Legge 216/2012 approvato in data 6/12/2012. Obbligo di indicazione in fattura della partita iva e del codice fiscale del cessionario/committente (art. 21, comma 2, lett. f), D.p.r. 633/72) Nelle fatture sarà obbligatorio inserire sempre la partita IVA o il codice fiscale, in caso di persona fisica che non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione, del cessionario/committente. Ad oggi tale obbligo sussiste solo quando il cessionario/committente è debitore dell imposta in luogo del cedente ( inversione contabile ) e nel caso di operazioni effettuate nei confronti dei soggetti Ue. Estensione dell obbligo di fatturazione a tutte le operazioni prive del requisito di territorialità effettuate nei confronti di soggetti esteri Sarà obbligatorio emettere fattura per tutte le operazioni (cessioni di beni e servizi) prive del requisito di territorialità (operazioni non soggette ai sensi degli articoli dal 7 al 7- septies D.P.R. 633/72). Attualmente tale obbligo sussiste per le prestazioni di servizi generici art. 7 ter Dpr 633/72. Per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di cessionari/committenti Ue, prive del requisito della territorialità, (salvo quelle esenti di cui all art. 10 n. da 1) a 4) e 9) del Dpr 633/72), in fattura si dovrà inserire la dicitura inversione contabile. Per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di cessionari/committenti extra Ue prive del requisito di territorialità in fattura si dovrà la inserire la dicitura operazione non soggetta. Estensione dell obbligo di integrazione della fattura alle prestazioni di servizi specifici e agli acquisti di beni da prestatori e cedenti Ue Viene esteso l obbligo della procedura di integrazione della fattura, previsto ad oggi per gli acquisti di beni intracomunitari (art. 46 D.L. 331/93) e per i servizi generici resi da
prestatori Ue (art. 7-ter D.p.r. 633/72), anche alle prestazioni di servizi specifici da prestatori Ue (dall art. 7-quater al 7-septies D.P.R. 633/72) e agli acquisti di beni situati in Italia da cedenti Ue, senza stabile organizzazione in Italia. Il prestatore/cedente Ue emetterà pertanto fattura senza addebito dell iva. Il committente italiano integrerà la fattura con iva facendo riferimento all art. 17, comma 5, del D.p.r. 633/72; procederà poi alla doppia annotazione della medesima nel registro degli acquisti e delle vendite, in base al disposto degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993. Autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio Sulle fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio (autofattura) dovrà essere indicata l annotazione autofatturazione (ad es. nell acquisto di beni situati in Italia da cedenti extra-ue, senza stabile organizzazione in Italia; nell acquisto di servizi territorialmente rilevanti in Italia, da prestatori extra-ue). Concorso di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi senza il requisito di territorialità al volume d affari iva. L estensione dell obbligo di fatturazione a tutte le prestazioni di servizi (generici e specifici) e a tutte le cessioni di beni prive del requisito di territorialità e le modifiche apportate all art. 20 del Dpr. 633/72 determineranno il concorso di tali operazioni alla determinazione del volume d affari iva. Tale modifica avrà un impatto su quei regimi opzionali (ad. esempio regime iva per cassa o opzione per le liquidazioni trimestrali) il cui accesso è regolato dall ammontare del volume d affari. Nessun impatto si avrà invece sulla configurazione dello status di esportatore abituale, in quanto è stato espressamente previsto che le suddette operazioni non andranno computate nel denominatore del rapporto di cui al D.L. 746/83 (operazioni verso l estero/volume d affari), da determinarsi per la verifica della condizione di esportatore abituale. Fattura semplificata (nuovo art. 21 bis D.p.r. 633/72) Nasce la fattura semplificata per certificare operazioni che non superino i 100 euro di ammontare complessivo (innalzabile con prossimo Decreto Ministeriale a 400 euro per specifici settori e soggetti). La semplificazione consiste nella possibilità di indicare: - in luogo dei dati identificativi, il solo codice fiscale o la partita IVA italiana o Ue del cliente;
- in luogo della base imponibile, il corrispettivo globale e l imposta in esso incorporata (in euro o valuta estera); - in luogo della quantità, qualità e natura dei beni ceduti/servizi prestati, la semplice descrizione dei medesimi. La fattura semplificata non può comunque essere emessa per: - le cessioni intracomunitarie; - le cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti Ue, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9). Fattura elettronica (art. 21 Dpr 633/72) La fattura elettronica potrà essere emessa in qualsiasi formato elettronico, non più necessariamente nel formato Xml. La sua emissione rimane sempre però subordinata all accettazione da parte del destinatario. L'autenticità e l'integrità della fattura elettronica potranno essere garantite non più solo attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o sistemi Edi di trasmissione o altre tecnologie idonee, ma anche mediante adeguati sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l'operazione alla quale essa si riferisce. Le fatture elettroniche, ex art. 21 D.Lgs. 82/2005 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica, continuano a dover essere conservate in modalità elettronica, mentre quelle create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate sia elettronicamente che in formato cartaceo (art. 39, comma 3, D.P.R. 633/72). Fatturazione differita per le prestazioni di servizi Per tutte le prestazioni di servizi, rese nei confronti dello stesso soggetto, che ai sensi dell art. 6 D.P.R. 633/72 si considerano effettuate nell arco di un mese solare, viene introdotta la possibilità di emettere un unica fattura differita riepilogativa, entro il giorno 15 del mese successivo. Dovrà tuttavia trattarsi di prestazioni individuabili attraverso idonea documentazione (art. 21, comma 4, D.p.r. 633/72); si attendono chiarimenti sui requisiti che tale documentazione dovrà rispettare. Ricordiamo che a decorrere dal 17.03.2012 (entrata in vigore della L. 217/2011- Legge comunitaria 2010) le prestazioni di servizio generiche a committenti Ue ed Extra-Ue si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate o anticipatamente pagate, ovvero se di carattere periodico o continuativo alla maturazione del corrispettivo; ricordiamo inoltre che con la C.M. 35/E/2012 è stato precisato la fattura emessa dal prestatore comunitario può essere assunta come indice di ultimazione della prestazione.
Nuovi termini di fatturazione per i servizi generici e per le cessioni intracomunitarie Per i servizi generici (art. 7ter D.P.R. 633/72) resi a soggetti passivi Ue ed Extra - Ue e le cessioni intracomunitarie di beni, sarà possibile emettere le fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. In caso di mancato ricevimento di una fattura Ue i termini per la regolarizzazione vengono quindi posticipati al giorno 15 del terzo mese successivo (e non più alla fine del secondo mese) a quello di effettuazione dell operazione. Analogamente l autofattura per i servizi generici (art. 7ter D.P.R. 633/72) ricevuti da operatori Extra Ue dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (ultimazione della prestazione o pagamento se antecedente). Nuovi termini di registrazione delle fatture di acquisto di beni intracomunitari Le fatture di acquisto di beni intracomunitari dovranno essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (attualmente la registrazione deve avvenire entro il mese di ricevimento della fattura o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, con riferimento però al mese di ricevimento). Fatture emissibili con registratore di cassa (art. 1 L. 18/1993) Le fatture, sia ordinarie sia semplificate, potranno essere emesse anche attraverso gli apparecchi misuratori fiscali di cui alla legge n. 18/1983 (registratori di cassa). Operazioni in valuta estera (art. 13 D.p.r. 633/1972) Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. E confermata la possibilità di utilizzare il cambio del giorno antecedente più prossimo in mancanza di specifica quotazione nel giorno di riferimento. Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (art. 39 D.L. 331/1993) Viene riformulato l art. 39 del D.L. 331/93 prevedendo che le cessioni ed acquisti intracomunitari si considerino effettuate all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o ad un terzo per suo conto, salvo diversi accordi tra le parti sul momento traslativo della proprietà (fino ad oggi tali operazioni si considerano effettuate al momento della consegna al cessionario o a terzi per suo conto in caso di trasporto con
mezzi del cedente o al momento dell arrivo a destinazione dei beni in caso di trasporto con mezzi del cessionario, salvo diversi accordi tra le parti sul momento traslativo della proprietà). D.LGS. 18/2010 TERRITORIALITA PRESTAZIONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO Per effetto del D.Lgs. 18/2010 a decorrere dal 1 gennaio 2013 cambiano le regole di territorialità per le prestazioni di noleggio e locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto (superiori a 30 giorni o a 60 giorni nel caso di imbarcazioni da diporto) resi a privati consumatori (rapporti business to consumer): l imposta sarà dovuta nel paese del committente e non più nel paese del prestatore, previa comunque la verifica del luogo di utilizzazione del servizio. *** OPZIONE PER IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA - CASH ACCOUNTING Dal 1 dicembre 2012 è possibile esercitare l opzione per il nuovo regime dell Iva per cassa introdotto dall art. 32-bis del decreto Sviluppo (Dl 83/2012, D.M. 11.10.2012 e C.M. 44/E/2012). Tale regime prevede la facoltà, per chi ha nell esercizio precedente un volume d affari inferiore a 2 milioni di euro, di liquidare l imposta solo al momento dell incasso effettivo del corrispettivo delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nell esercizio. L opzione è esercitabile per le operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012 e non si applica: - alle operazioni effettuate nei confronti dei privati (ovvero di soggetti passivi d imposta che acquistano per uso privato ); - alle operazioni effettuate da soggetti che operano in regime speciale (tra cui: regime monofase ex. articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972, regime per l agricoltura e attività connesse ex artt 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; regime del margine per beni usati ex articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995, regime delle agenzie di viaggi e turismo ex articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972, regime dell agriturismo ex articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991); - alle operazioni effettuate in reverse charge; - alle operazioni ad esigibilità differita di cui all art. 6, quinto comma, secondo periodo del D.p.r.633/72. I soggetti che adottano tale regime liquidano l IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l annotazione che si tratta di operazione con IVA per cassa ai sensi dell articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 L opzione o la revoca per il regime in esame si desumono dal comportamento concludente del contribuente e, ai sensi dell articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, dovranno essere comunicate nella prima dichiarazione IVA successiva, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all anno dell opzione o della revoca mediante comportamento concludente. Per i cessionari/committenti che ricevono la fattura con IVA per cassa il diritto alla detrazione sorge al momento della registrazione, salvo che a loro volta abbiano optato per il regime iva per cassa. A disposizione per ogni approfondimento porgiamo i più cordiali saluti. (Studio Castelli Professionisti Associati)