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A tutti i Sigg.ri Clienti loro sede Castelfranco Veneto, 7 gennaio 2013 Oggetto: circolare informativa. LE NOVITA 2013 SULLE REGOLE DI FATTURAZIONE Segnaliamo a tutti i Sigg.ri Clienti che, a decorrere dal 01.01.2013, cambiano alcune regole relative alla fatturazione. Con la presente circolare, dunque, illustriamo sinteticamente le principali novità, riservandoci di fornire ulteriori precisazioni non appena saranno disponibili i chiarimenti ufficiali di prassi. Rammentiamo che talune informazioni (contenuto minimo delle fatture) interessano trasversalmente tutte le attività, mentre altre (operazioni con l estero) interessano principalmente le attività che intrattengono rapporti economici con soggetti non residenti. Il nuovo contenuto o della fattura Con la riscrittura dell articolo 21 del DPR 633/1972, viene ridisegnato il contenuto minimo obbligatorio della fattura. Rimane fermo che, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. 1

Nella tabella che segue sono riportati gli elementi essenziali del documento. a data di emissione numero progressivo che la identifichi in modo univoco b (si osservi che non è più richiesta la numerazione progressiva che ricomincia ciascun anno) Dati anagrafici del soggetto emittente ditta denominazione o ragione sociale c nome e cognome residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti d numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore Dati anagrafici del cliente ditta denominazione o ragione sociale e nome e cognome residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, a) in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, f numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento b) nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, codice fiscale natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione g (nel caso di beni con più aliquote, indicare distintamente i dati) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all articolo 15, h primo comma, n. 2 (nel caso di beni con più aliquote, indicare distintamente i dati) 2

i l m n corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (nel caso di beni con più aliquote, indicare distintamente i dati) Solo per le cessioni di mezzi di trasporto data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 Solo per le fatture emesse da terzi annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo Operazioni per le quali vi è obbligo di emissione della fattura La fattura, come noto, deve essere emessa anche in relazione a particolari operazioni per le quali non si applica l imposta; su tali fatture è necessario apporre specifiche diciture, mentre resta facoltativa l indicazione del riferimento normativo. Dal 2013 aumentano le ipotesi in cui risulta obbligatoria l emissione del documento e viene richiesta un indicazione vincolata della descrizione del motivo per cui non si applica l imposta. Al riguardo, appare indispensabile adeguare la descrizione delle causali dei software utilizzati, secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue. Descrizione obbligatoria Riferimento facoltativo Cessioni relative a beni in transito art. 7-bis, c. 1, DPR o depositati in luoghi soggetti a operazione non soggetta 633/1972 vigilanza doganale operazione non Cessioni all esportazione art. 8, DPR 633/1972 imponibile Operazioni assimilate alle operazione non art. 8-bis, DPR 633/1972 cessioni all esportazione imponibile 3

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali Cessioni a viaggiatori extracomunitari in transito Operazioni esenti operazione non imponibile operazione non imponibile operazione esente art. 9, DPR 633/1972 art. 38-quater, DPR 633/1972 art. 10 punti a 1) a 27-sexies) (con esclusione del punto 6), DPR 633/1972 Regime del margine Operazioni delle agenzie di viaggio Cessione di beni e prestazione di servizi non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del DPR 633/1972 (diverse dalle operazioni di cui all articolo 10, punti a 1 a 4 e 9) effettuate nei confronti di soggetto passivo di altro Stato UE Cessione di beni e prestazione di servizi che si considerano effettuate EXTRA UE Descrizione obbligatoria regime del margine beni usati regime del margine oggetti d arte regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione regime del margine agenzie di viaggio Inversione contabile Operazione non soggetta Riferimento facoltativo DL 41 del 23.02.1995 Art. 74-ter DPR 633/1972 Varie casistiche Varie casistiche 4

Nel caso di obbligo di emissione di autofattura (vedi oltre), sul documento deve essere apposta la dicitura autofatturazione. La fattura elettronica La fattura può essere emessa in formato cartaceo, oppure in formato elettronico. Per fattura elettronica si intende SOLO la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è, però, subordinato all accettazione da parte del destinatario. Pertanto, a prescindere dal modo con cui viene generato il documento, si può parlare di fattura elettronica solo qualora si sia ottenuto il consenso alla ricezione dalla controparte e se la loro conservazione avviene in modalità elettronica. Conservazione delle fatture Per quanto attiene la conservazione delle fatture, va ricordato che: le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il momento di emissione della fattura La fattura è emessa (per emissione si intende l invio, la trasmissione, la spedizione o comunque la messa a disposizione della controparte) al momento dell effettuazione dell operazione determinata a norma dell articolo 6 del decreto IVA. In pratica: Momento di emissione della fattura Stipulazione del rogito, salvo clausole che differiscono il momento di trasferimento della proprietà Cessione di beni immobili Al momento di pagamento (anche parziale) del corrispettivo, se precedente 5

Al momento di emissione della fattura, se precedente Cessione di beni mobili Cessioni periodiche con contratti di somministrazione Cessioni inerenti contratti estimatori Prestazione di servizi a soggetti italiani Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter), rese a operatori IVA stranieri a carattere istantaneo Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter), rese a operatori IVA stranieri, con carattere periodico o continuativo Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter), rese a operatori IVA stranieri, a carattere continuativo e per periodi Momento della consegna o spedizione, salvo clausole che differiscono il momento di trasferimento della proprietà per il periodo massimo di un anno dalla consegna o spedizione Al momento di pagamento (anche parziale) del corrispettivo, se precedente Al momento di emissione della fattura, se precedente All atto del pagamento del corrispettivo Al momento di emissione della fattura, se precedente All atto della rivendita a terzi Alla scadenza del termine pattuito tra le parti, per i beni non restituiti In ogni caso, decorso il termine di un anno dalla consegna o spedizione Momento di emissione della fattura Al momento di pagamento del corrispettivo Al momento di emissione della fattura, se precedente Momento di ultimazione della prestazione Momento del pagamento (anche parziale) se precedente Data di maturazione dei corrispettivi Momento di pagamento (anche parziale) se precedente Chiusura dell anno solare, per il corrispettivo maturato sino a quel momento 6

superiori all anno solare e senza pagamento di corrispettivo Le regole generali sopra elencate, subiscono alcune eccezioni, riepilogate nella tabella che segue: Momento di emissione della fattura Cessioni di beni effettuate in un mese solare Fattura riepilogativa da emettersi entro il allo stesso cliente, se accompagnate da giorno 15 del mese successivo a quello di documento di trasporto effettuazione delle operazioni Prestazioni di servizi individuabili attraverso Fattura riepilogativa da emettersi entro il idonea documentazione effettuate nello stesso giorno 15 del mese successivo a quello di mese solare nei confronti dello stesso soggetto effettuazione delle operazioni (nuova ipotesi) Cessione triangolare interna Fattura entro il mese successivo a quello di consegna a spedizione della merce Prestazione di servizi generica (art. 7-ter) ad Fattura entro il giorno 15 del mese successivo operatori iva di altro Stato UE a quello di effettuazione dell operazione Prestazione di servizi rese a soggetti EXTRA UE Fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione La fattura semplificata Dal 01.01.2013 possono essere emesse delle fatture semplificate per le seguenti ipotesi: operazioni di ammontare complessivo non superiore a cento euro; note di variazione di cui all articolo 26 del DPR 633/1972. La semplificazione consiste nel minor numero di informazioni che devono essere contenute nel documento. In particolare è richiesta l indicazione di: a data di emissione b numero progressivo che la identifichi in modo univoco c Dati anagrafici del soggetto emittente 7

ditta denominazione o ragione sociale nome e cognome residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti d numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore Dati anagrafici del cliente ditta denominazione o ragione sociale nome e cognome residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante e fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti oppure, in alternativa, - in caso di soggetto stabilito in Italia può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA - in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento f descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che g permettono di calcolarla per le fatture emesse ai sensi dell articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le h indicazioni specifiche che vengono modificate. In buona sostanza, la semplificazione consiste: 1) nella possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente, soltanto il codice fiscale o la partita IVA; 2) nella facoltà di non evidenziare separatamente l imponibile, l imposta ed il totale documento, potendosi limitare ad indicare, ad esempio, il totale e l aliquota IVA applicata. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie; 8

cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA di altro Stato membro dell Unione europea. Con apposito decreto del MEF potranno essere ampliate le fattispecie in cui è possibile emettere la fattura semplificata. La fattura emessa con registratori di cassa Le fatture ordinarie e semplificate possono essere emesse mediante gli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa). In tale caso, le fatture possono recare, per l identificazione del soggetto cedente o prestatore, i dati identificativi normalmente apposti sullo scontrino fiscale. Il volume d affari e lo status di esportatore abituale A decorrere dal 01.01.2013 il volume d affari IVA comprenderà tutte le operazioni non territorialmente rilevanti (il riferimento è alle varie ipotesi di cui agli articoli da 7 a 7-quinquies), restando escluse, come in passato, le cessioni di beni ammortizzabili ed i passaggi interni nel caso di attività separate. Tale incremento del volume d affari, tuttavia, non determina alcuna ricaduta positiva sullo status di esportatore abituale, che consente di effettuare acquisti senza applicazione di IVA, previo invio della lettera di intento. Infatti, lo status di esportatore abituale (cioè di soggetto che lavora frequentemente con l estero e, pertanto, rimane solitamente a credito strutturale di IVA), si acquisisce ove le cessioni alla esportazione (e operazioni assimilate), registrate nell'anno precedente, siano superiori al 10% del volume d'affari. Solo per tali fini, però, il detto volume d affari va determinato non come previsto dall articolo 20 della legge IVA, bensì escludendo dal parametro: le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale; le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA di altro Stato membro dell Unione europea; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto stabilito 9

fuori dell Unione europea. La conversione delle somme in valuta Ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati: secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione ovvero vvero,, in mancanza di tale indicazione nella fattura secondo il cambio del giorno di emissione della fattura. In caso di ulteriore mancanza di tali parametri, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Secondo la precedente versione della norma (in vigore sino al 31.12.2012), invece, si doveva utilizzare il cambio del giorno in cui è stata effettuata l operazione oppure, in mancanza, il cambio del giorno antecedente più prossimo. Acquisti dall estero: autofattura e integrazione Secondo le regole generali dell IVA, l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili; per tale motivo, il tributo viene esposto sulla fattura dal soggetto emittente. Tuttavia, a tale regola generale si registra una prima eccezione, nella ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti stranieri nei confronti di soggetti passivi italiani (compresi gli enti non commerciali, sia qualora esercitino attività commerciale, sia qualora abbiano acquisito la partita IVA per l effettuazione di acquisti comunitari oltre soglia); in tali casi, l imposta viene normalmente applicata dal soggetto residente mediante la tecnica della autofattura. Per agevolare le procedure, se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi sono effettuate da un soggetto passivo stabilito in UE, il cessionario o committente (residente) assolve il tributo mediante la tecnica della integrazione della fattura ricevuta dal soggetto comunitario. 10

Pertanto, possiamo sintetizzare come segue: Cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto EXTRA UE ad un soggetto italiano Prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto EXTRA UE ad un soggetto italiano Cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto UE ad un soggetto italiano Prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, da parte di un soggetto UE ad un soggetto italiano Soggetto getto che applica l IVA Operatore IVA italiano Operatore IVA italiano Operatore IVA italiano Operatore IVA italiano Tecnica Autofattura Autofattura Integrazione Integrazione Pur giungendosi al medesimo risultato finale in termini di imposta dovuta all Erario, si ricorda che l autofattura consiste nella emissione di un documento ex novo in unico esemplare, mentre l integrazione consiste nella utilizzazione del documento (che dal 2013 proviene solo da soggetti UE) del fornitore, con l apposizione sullo stesso delle informazioni rilevanti (aliquota, imposta, totale del documento), seguendo le regole proprie degli acquisti intracomunitari, che saranno più oltre illustrate. Operazioni interne con inversione contabile Una ulteriore deroga alla applicazione dell IVA in fattura da parte del soggetto cedente o 11

prestatore, è menzionata dai commi 5 e 6 dell articolo 17 del DPR 633/1972 nelle seguenti ipotesi: Dicitura da apporre sul Riferimento normativo documento emesso (non più obbligatorio) cessioni imponibili di oro da investimento nonché cessioni Art.17, c.5, di materiale d'oro e prodotti Inversione contabile DPR 633/1972 semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi Art. 17, c.6, lett. a), Subappalti in edilizia Inversione contabile DPR 633/1972 Cessioni di fabbricati per le Art. 17, c.6, lett. a-bis), quali il cedente ha Inversione contabile DPR 633/1972 manifestato opzione per l IVA cessioni di telefonini, dei loro Art. 17, c.6, lett. b), Inversione contabile componenti ed accessori DPR 633/1972 cessioni di personal computer Art. 17, c.6, lett. c), e dei loro componenti ed Inversione contabile DPR 633/1972 accessori cessioni di materiali e prodotti Art. 17, c.6, lett. d), lapidei, direttamente Inversione contabile DPR 633/1972 provenienti da cave e miniere Cessione di rottami,cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori,di carta da Art. 74 commi 7 e 8 del DPR Inversione contabile macero,di stracci e di scarti di 633/72 ossa,di pelli, di vetri di gomma e plastica. 12

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta e con l annotazione «inversione contabile» e l eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti. Le operazioni intracomunitarie: arie: il momento di effettuazione Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza. In precedenza (sino al 31.12.2012), invece, rilevava la data di arrivo del bene a destinazione. Alla regola generale sono previste delle deroghe: se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna; nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l operazione si considera effettuata all atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Infine, esiste un evento che anticipa il momento di effettuazione dell operazione comunitaria, coincidente, se anteriore al verificarsi degli eventi sopra indicati, con l emissione della fattura, ovviamente limitatamente all importo fatturato. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari, se effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese. 13

Le operazioni comunitarie: il termine di fatturazione e registrazione In merito agli acquisti intracomunitari, la norma si preoccupa di stabilire il termine entro cui deve essere annotata, sul libro IVA delle vendite, la fattura del fornitore comunitario, affinché l imposta possa concorrere alla formazione del debito di periodo; l annotazione sul libro IVA acquisti, invece, è semplicemente una facoltà da esercitarsi da parte del soggetto che intende esercitare il diritto alla detrazione. Le regole variano in relazione a tra differenti casistiche: 1. fattura UE ricevuta nei termini; 2. fattura UE non ricevuta nei termini; 3. fattura UE ricevuta nei termini, ma con importo inferiore a quello reale. Nella tabella che segue riepiloghiamo le differenti ipotesi. Cosa fare Scadenza Ricezione normale della fattura dal fornitore comunitario Mancata ricezione della fattura la fattura deve essere numerata e integrata; si indica l'imposta, secondo l'aliquota dei beni; in caso di acquisto senza pagamento prima della annotazione dell'imposta o non imponibile o esente, va indicato il titolo (non è obbligatorio il riferimento alla norma) la fattura va annotata (per obbligo) sul libro entro il giorno 15 del mese IVA vendite successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente se la fattura di acquisto non è ricevuta entro entro il giorno 15 del terzo il secondo mese successivo a quello di mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, l acquirente effettuazione dell operazione deve emettere la fattura in unico esemplare; stessa, la fattura va annotata (per obbligo) sul libro entro il termine di emissione e IVA vendite con riferimento al mese 14

precedente. se la fattura di acquisto è ricevuta ma con entro il giorno 15 del mese Ricezione fattura con corrispettivo inferiore l indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, l acquirente deve emettere fattura integrativa la fattura va annotata (per obbligo) sul libro IVA vendite successivo alla registrazione della fattura originaria. annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che NON abbiano per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole, quindi NON soggetti passivi d imposta, annotano le fatture di acquisto intracomunitario, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini sopra indicati, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972. In merito alle cessioni intracomunitarie, invece, la norma si preoccupa solo di stabilire il termine ultimo di emissione del documento e quello di annotazione dello stesso sul libro IVA vendite (qui non sorge il problema dell imposta a debito, poiché le operazioni sono non imponibili, pur concorrendo alla formazione del volume d affari ed alla creazione dello status di esportatore abituale). In particolare: la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; si indica che trattasi di operazione non imponibile; la specifica della relativa norma comunitaria o nazionale è solo facoltativa. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle vendite, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. 15