MASTER DI I E II LIVELLO IN MANAGEMENT DEL GOVERNO LOCALE



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MASTER DI I E II LIVELLO IN MANAGEMENT DEL GOVERNO LOCALE MILANO 13, 14, 27 e 28 MAGGIO 2011 FINANZA PUBBLICA FINANZA PUBBLICA E PROGRAMMAZIONE Il leasing pubblico Michelangelo Nigro mnigro@liuc.it 1

L indebitamento e il leasing finanziario Le definizioni di leasing Le caratteristiche del leasing Può essere considerato debito? L applicazione del leasing finanziario negli enti locali Metodi contabili: patrimoniale e finanziario Impatto sul bilancio 2

La definizione di leasing La locazione finanziaria è un contratto mediante il quale un soggetto, detto concedente o locatore, dà in godimento ad un altro soggetto, detto utilizzatore o locatario, un bene mobile o immobile per un tempo determinato, contro il pagamento di un canone di locazione periodico, il cui ammontare tende, rapportato alla durata del contratto, a uguagliare il valore capitale del bene, con i relativi interessi e le quote di profitto dell impresa di leasing Alla scadenza del contratto è possibile riscattare il bene oggetto del leasing ad un prezzo stabilito sin dalla firma del contratto 3

Le definizioni comunitarie dello IAS 17 (International Accounting Standard) Il leasing è un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario il diritto all utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti Un contratto di leasing è classificato come finanziario se trasferisce, di fatto, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà In caso contrario, un leasing è classificato come operativo 4

La normativa italiana sul leasing pubblico Codice dei Contratti, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l art. 3, co. 15 bis (introdotto dal D.lgs. n. 152/2008, art. 2, co. 1, lett.a), ha stabilito: «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l esecuzione di lavori» Codice dei Contratti, D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l art. 160 bis, co. 1 (introdotto dal D.lgs. n. 113/2007, art. 2), ha stabilito: «Per la realizzazione, l acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, i committenti tenuti all applicazione del presente codice, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all oggetto principale del contratto medesimo» 5

Le caratteristiche del leasing pubblico Realizzazione di un opera pubblica da parte di un soggetto che si occupa anche del finanziamento, mantenendone la proprietà Finalità pubblica dell opera Prevalenza dei lavori rispetto alla componente finanziaria Pagamento di un canone che comprende anche una parte del valore capitale Diritto facoltativo di riscatto, con conseguente acquisizione della proprietà del bene 6

Nel caso di leasing in costruendo L oggetto è rappresentato dalla prestazione di servizi finanziari ed esecuzione di lavori, purché questi ultimi non abbiano carattere accessorio e residuale Vi deve essere l obbligo al pagamento dei canoni periodici, con il diritto di riscatto finalizzato ad ottenere la piena proprietà dell opera, alla scadenza del contratto L assenza del diritto di opzione o la presenza di clausole che rendono obbligatorio il riscatto, fanno venir meno la natura del leasing, facendolo prefigurare come un operazione di indebitamento L opera da realizzare deve essere suscettibile di formare oggetto di proprietà privata In caso di concessione del diritto di superficie, la sua durata deve essere superiore a quella del contratto di locazione 7

Può essere considerato debito? Secondo la Corte dei Conti il leasing è uno schema negoziale sinallagmatico e commutativo, con causa mista, che consente ad un soggetto, previo pagamento di un canone periodico, di utilizzare un bene, mobile o immobile, strumentale all esercizio della propria attività o al perseguimento dei propri fini istituzionali, con possibilità di riscattarlo ad un prezzo inferiore al valore di mercato al termine del periodo di disponibilità stabilito nel contratto. Ne consegue che il pagamento del canone non rappresenta solo il corrispettivo per la locazione del bene, ma comprende il costo del bene, l ammortamento del capitale e dell interesse sulle somme investite per la realizzazione dell opera, l utile e le spese del concedente. La Corte ha evidenziato il suo assoggettamento alle regole imprescindibili dell evidenza pubblica secondo le tipologie dei beni e l importo del contratto L operazione di acquisizione di un bene mediante leasing costituisce una forma di finanziamento e di indebitamento, ulteriore rispetto a quelle indicate dall articolo 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 8

La Corte dei Conti nel 1984 La dottrina contabilistica e la prassi operativa sono orientate verso la soluzione di ritenere imputabile tale tipo di spesa fra quelle correnti, anche in armonia con quanto praticato nel sistema privatistico Tale soluzione considera il canone di leasing quale onere corrisposto per l utilizzo del bene, alla stregua di un vero e proprio canone d uso, pure in presenza di una realtà economica secondo cui nel contratto di leasing concorre a determinare il canone anche una quota di remunerazione del bene goduto Secondo tale criterio gli enti locali imputeranno la spesa per il pagamento dei canoni tra le spese correnti delle singole sezioni e rubriche di interventi funzionali cui la spesa stessa inerisce La spesa per il riscatto del bene può essere imputata fra le spese correnti o fra quelli di investimento sulla base della natura e destinazione del bene acquisito, secondo gli usuali criteri classificatori delle spese pubbliche Il bene oggetto del leasing potrà perciò essere valutato nel conto del patrimonio solo dopo l avvenuto riscatto e per il prezzo erogato 9

La Corte dei Conti nel 2010 La scelta di La Corte dei Conti ricorrere al leasing, con riferimento al leasing immobiliare in costruendo, può essere effettuata, unicamente ed esclusivamente, se più vantaggiosa sia dal punto di vista finanziario che economico, rispetto alle altre modalità in astratto utilizzabili, ivi compreso il ricorso ad indebitamento L ente pubblico deve valutare attentamente i costi del ricorso all indebitamento rispetto a quelli inerenti il ricorso al leasing immobiliare e ove questi ultimi siano superiori, l ente, anche al fine di evitare un possibile danno, potrà adottare questo strumento contrattuale unicamente ove altri vantaggi, analiticamente e specificamente individuati, siano superiori ai maggiori costi, comportando un vantaggio complessivo per l ente 10

In definitiva, la Corte dei Conti Lo strumento contrattuale del leasing immobiliare non può essere utilizzato per eludere vincoli di finanza pubblica che l ente è tenuto ad osservare Ove non sia stato rispettato il patto di stabilità interno, nell esercizio successivo il Comune o la Provincia non può finanziare investimenti ricorrendo all indebitamento e non può ricorrere al leasing immobiliare in costruendo per addivenire alla realizzazione delle opere pubbliche 11

L applicazione del leasing finanziario negli enti locali Attualmente è possibile distinguere due tipologie di finalità in un operazione di leasing il bene serve al normale mantenimento della Pubblica Amministrazione il bene rientra nelle finalità operative e programmatiche o comunque va oltre il semplice mantenimento della PA Nel primo caso, si ritiene che il canone rientri tra le spese correnti; nel secondo, tra le spese di investimento 12

Metodo patrimoniale Prescindendo dalla modalità di calcolo e dall ammontare del canone, l ente locale nella iscrizione in bilancio della spesa, non terrà separate le due componenti della quota interessi e quota capitale, che, pertanto, saranno contabilizzate interamente tra le spese correnti 13

Codifica SIOPE CODICE CODICE 1^ cifra 2^-3^ cifra 4^-5^ cifra 6^-7^ cifra 8^-9^ cifra GESTIONA DESCRIZIONE Titolo Funzione Servizio Intervento Voce econ. LE TITOLO 1 : SPESE CORRENTI 1 (+) (+) 04 00 UTILIZZO BENI DI TERZI 1401 Noleggi 1402 Locazioni 1403 Leasing operativo. 1404 Licenze software 1499 Altri utilizzo di beni di terzi 14

Rilevazioni del metodo patrimoniale BILANCIO TITOLO I: Spese Correnti INTERVENTO 4: Utilizzo beni di terzi SIOPE CAPITOLO PEG: Canoni leasing CONTO ECONOMICO Costo di gestione STATO PATRIMONIALE Conti d ordine AL MOMENTO DEL RISCATTO STATO PATRIMONIALE BILANCIO 15

E la posizione del diritto comunitario? Lo IAS 17 disciplina le operazioni di leasing finanziario Il presupposto è la prevalenza della sostanza sulla forma : a prescindere dagli aspetti puramente contabili e giuridici, con l applicazione del metodo finanziario, l operazione di leasing produce, sin dall inizio, effetti sullo Stato Patrimoniale del locatario 16

Metodo finanziario IAS 17 A differenza del metodo patrimoniale tradizionale, in cui prevale la forma alla sostanza, con il metodo finanziario l operazione di leasing è equiparata ad un operazione di debito 17

Rilevazioni del metodo finanziario Iscrizione nello Stato Patrimoniale: tra le Immobilizzazioni (Attivo) si riporterà il valore corrente del bene in contropartita (Passivo) si rileverà un Finanziamento leasing che, in altri termini, rappresenta il debito residuo da ripagare gradualmente con i canoni di leasing Non essendo previsto il preammortamento, sin dall anno T 0, bisognerà riportare tra le passività la prima quota di capitale, indicando anche il valore residuo del debito, ossia il valore economico residuo del bene locato 18

e sul bilancio? ENTRATE SPESE TITOLO II: Spese in c/capitale Es. INTERVENTO 1: Acquisizione beni immobili 19

Impatto del leasing sul bilancio Generalmente un operazione di leasing ha una durata mediamente più breve un tasso più alto rispetto al debito un valore condizionato dal prezzo di riscatto Tutto ciò inevitabilmente comporta un diverso impatto, rispetto ad un operazione di indebitamento, sugli: Equilibri di bilancio Limite di indebitamento Patto di stabilità e di crescita interno 20

Equilibrio di bilancio Gli enti sono tenuti in fase previsionale a rispettare il pareggio economico e finanziario Adottando il metodo patrimoniale, rispetto agli equilibri: Entrate correnti Spese Correnti E. Tributarie Trasferimenti E. Extratributarie Spese correnti INT.04: CANONI DI LEASING Quote capitale mutui Il leasing potrebbe risultare meno conveniente se il tasso è maggiore e la durata è inferiore ad un operazione di indebitamento 21

gli equilibri di bilancio Adottando il metodo finanziario la comparazione sarà fatta utilizzando le stesse metodologie che oggi si usano per la scelta del canale di indebitamento Pertanto, si procederà a simulare piani di ammortamento con relativo impatto sul bilancio, non dimenticandosi dell incidenza del valore di riscatto 22

Limite d indebitamento L attuale articolo 204 del TUEL fissa nel 15% la capacità massima d indebitamento, intesa come sommatoria degli interessi passivi vecchi e nuovi non superiore al 15% delle entrate correnti. Il leasing contabilizzato con il metodo patrimoniale NON INCIDE sull articolo 204 Il leasing contabilizzato con il metodo finanziario rischia di incidere maggiormente a causa dei maggiori oneri finanziari (anche in questo caso si dovrà tener conto del valore di riscatto) 23

Il Patto di Stabilità e di Crescita Interno Non è agevole fissare una regola comune relativamente alla valutazione dell incidenza del leasing in termini di PdS Negli ultimi anni le regole per gli enti locali si sono sempre modificate Pertanto, a seconda delle voci da includere e/o da escludere nel calcolo degli obiettivi programmatici, l impatto del leasing può essere diverso 24

Se il leasing fosse debito, bisognerebbe intervenire su: La capacità di indebitamento misurata dall art. 204, Tuel Il sistema di rimborso graduale sancito dall art. 204, Tuel Il rilascio delle delegazioni di pagamento, ai sensi dell art. 206, Tuel I parametri di deficitarietà disciplinati dal Decreto del Ministero dell Interno in data 24 settembre 2009 La codifica SIOPE di cui al Decreto n. 135553 del 14 novembre 2006 Il calcolo del rapporto debito pubblico / Pil ai fini del Trattato di Maastricht Il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del Patto di Stabilità e di Crescita La Circolare del M.E.F. relativa ai controlli sui pagamenti della P.A. I principi contabili dell Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell Interno 25

I pro e i contro del leasing I pro... Il leasing consente di usufruire di un bene (estrema variabilità dell oggetto), senza il ricorso al debito Il leasing assicura una perfetta coincidenza tra il momento in cui si ottiene la disponibilità del bene e quello in cui vengono attivate le clausole del contratto di finanziamento Maggiori vantaggi sui beni che necessitano di interventi ripetuti e certi di gestione e manutenzione (beni con rapida obsolescenza) Esistenza di numerosi servizi accessori Il canone di leasing non incide sugli oneri passivi 26

I contro Maggiore rigidità per il rispetto degli equilibri di bilancio e del Patto di Stabilità e di Crescita Interno Più alti tassi di interesse, rispetto al mercato alternativo del debito Durata generalmente inferiore rispetto ai piani di rientro del debito 27