2. Responsabilità del CdA/mancati accantonamenti/postergazioni e determinazione del danno



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Questioni giuridiche di attualità per l ufficio di revisione Corso TK del 28.6.2011 1. Termine dell Opting Out La MSA detiene al 100% XSA e YSA le quali hanno una somma di bilancio inferiore a CHF 10 Mio e una cifra d affari inferiore a CHF 20 Mio. La XSA ha meno di 10 dipendenti, mentre la YSA ne ha di più. Il periodo contabile delle società è dal 1.7-30.6. XSA ha effettuato un opting out iscritto a RC, YSA fa revisionare i propri conti in modo limitato. Il 30.11 viene effettuata una fusione. Gli attivi ed i passivi ed i collaboratori della YSA vengono ripresi dalla XSA che da questo momento ha più di 10 collaboratori, mentre la somma di bilancio e la cifra d affari è maggiore a CHF 10 mio risp. 20 Mio. Da quando la XSA deve far revisionare i propri conti? Dal 30.11.2010 la società impiega più di 10 dipendenti. L art 727a cpv 2 CO cita che se una società ha meno di 10 collaboratori a tempo pieno (media annua può rinunciare alla revisione). La media annua può essere stabilita unicamente dopo che è terminato l anno contabile; quindi solo al 1.7.2011 (probabile che saranno più di 10). Fino al 30.11.2010 la X SA ha avuto 6 dipendenti, mentre a partire da questa data i dipendenti sono 16, per cui la media annua sarebbe di 9.5 = (5x6 + 7X12):12. per cui per l anno contabile 2011/2012 la società può mantenere l opting out; per l anno 2011/2012 la società dovrà essere revisionata in maniera limitata in quanto supera la soglia dei 10 collaboratori (media annua). nomina del revisore: è consigliabile di sfruttare l assemblea generale ordinaria dopo la chiusura dei conti 2010/2011 per nominare il revisore. 2. Responsabilità del CdA/mancati accantonamenti/postergazioni e determinazione del danno XSA è stata costituita nel 1992, la società ha avuto una causa giudiziaria con responsabilità civile ed al 31.12.1994 la società avrebbe dovuto effettuare degli accantonamenti legati a questa causa. Il tribunale sancisce che Y (membro CdA) avrebbe dovuto accorgersi dell esistenza di questa necessità di effettuare degli accantonamenti già nella primavera del 1995. In giugno 1997 la società madre rilascia una dichiarazione di postergazione di CHF 650.-. A causa dell indebitamento annunciato dal CdA il 29.9.1997 viene dichiarato aperto il fallimento della XSA. I creditori richiesero un risarcimento di CHF 1,300.-, sostenendo che la società abbia effettuato degli accantonamenti in maniera insufficiente ed abbia versato dividendi esagerati (anziché effettuare accantonamenti). Y sostiene che vi era il rischio di dover pagare la causa, ma visto che la probabilità era inferiore al 50% non si è proceduto ad effettuare degli accantonamenti come menzionato negli IFRS. Inoltre Y sosteneva che la dichiarazione di postergazione avrebbe indotto alla diminuzione del danno

subito dai creditori della società. Quando bisogna procedere con degli accantonamenti? L art 669 cpv 1 CO menziona quando si devono fare degli accantonamenti. Per le chiusure contabili eseguite in base al CO valgono queste disposizione e non quelle internazionali (IFRS, FER, ). Il TF sottolinea che potrebbe essere opportuno procedere con l effettuazione di un accantonamento anche nel caso in cui il rischio dell esistenza di un obbligazione imprevista è inferiore al 50%, quindi la soluzione sarebbe quella di partire da un presupposto pessimistico ed effettuare un accantonamento pensando al peggio. Valutazione delle argomentazioni del CdA in merito alla postergazione? (fine della postergazione??) Il TF sostiene che la dichiarazione di postergazione non porta ad una diminuzione di un danno di un creditore. La postergazione non ha nessuna influenza sugli attivi della società, essa può al massimo evitare ulteriori perdite da parte di altri creditori. La dichiarazione di postergazione non contiene una rinuncia al proprio credito. Visto che la postergazione non aveva nessuna influenza sui debiti della società, il patrimonio della società è rimasto invariato. Il TF ha ignorato la dichiarazione di postergazione nel calcolare il danno. Con la postergazione attuale l indebitamento netto a valori di liquidazione rimane invariato (nel caso in cui il capitale dei terzi rimane invariato e gli attivi diminuiscono); per il calcolo del danno il TF parte dal presupposto che la postergazione non ha influenza sugli attivi della società e quindi calcola l indebitamento lordo (includendo quindi la postergazione). In futuro le dichiarazioni di postergazioni attuali verranno sostituite, e si aggiungerà una nota in merito alla rinuncia del credito in caso di fallimento. 3. Assenza dell ufficio di revisione / conseguenze secondo l art 731b CO XSA non ha un ufficio di revisione abilitato, e il registro di commercio concede un termine alla società al fine di sanare la situazione. A seguito dell atteggiamento passivo della XSA il registro richiede l intervento della pretura. Il giudice competente concede un ulteriore termine di 30 giorni, la XSA chiede ed ottiene un ulteriore proroga del termine. Trascorso infruttuoso questa proroga il pretore pronuncia lo scioglimento della società ai sensi dell art 731b cpv 1 cfr 3. La società fa ricorso contro la decisione del pretore ed inoltra dei documenti che comprovano l avvenuta nomina dell ufficio di revisione. Verrà dichiarato il fallimento e si procederà alla cancellazione della XSA? Fino al 31.12.2010: il ricorso verrà rigettato e verrà dichiarato il fallimento della società, in quanto la procedura civile non permetteva d inoltrare delle nuove prove. XSA avrebbe dovuto nominare l ufficio di revisione durante il termine concesso dalla pretura. Dal 1.1.2011: è entrata in vigore la nuova procedura civile federale, per cui l art 317 cpv 1 CPC prevede che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova siano considerati in alcuni casi.

4. Responsabilità / calcolo del danno Il danno viene calcolato sulla base della differenza tra la situazione patrimoniale della società al momento in cui si sarebbe dovuto aprire il fallimento e quello dell effettiva apertura del fallimento. Lo sviluppo della situazione patrimoniale della società in un periodo è irrilevante per quanto riguarda il calcolo del danno. Per il calcolo del danno non si terrà in considerazione l eventuale dichiarazione di postergazione (a meno che vi sia una rinuncia del credito). 5. Esigenze richieste per un conferimento/assunzione di beni Criteri per poter valutare se un bene può essere preso in considerazione quale oggetto di conferimento in natura o assunzioni di beni: - attivabilità - valutablità; - trasferibilità; - disponibilità; - utilizzazione. a) Apporto di una partecipazione di una società araba, si rileva che la trasferibilità delle azioni della società straniera richiede l autorizzazione di un autorità araba di principio devo ottenere l autorizzazione al trasferimento dall autorità araba; probabilmente si tratta di un operazione molto complessa e lunga per cui è opportuno valutare altre possibilità b) Pagina internet costituita da software, disegno grafico e testo Le pagine internet sono costituite da software, elementi grafici e testi. Tutti e tre gli elementi fanno oggetto di diritti d autore. Di principio i diritti d autore sono attivabili, trasferibili, disponibili ed utilizzabili; quindi se si ha effettivamente il diritto di trasferire tali beni è possibile fare un conferimento o un assunzione di beni. Un potenziale problema può essere la valutazione (art 665 CO) c) Software e domainname Si tratta di un tema molto discusso e controverso, a causa del loro legame con la persona, essi vengono visti come diritti personali e di conseguenza non possono essere pignorati. L Ufficio federale per il registro di commercio cita che i nomi di dominio non sono ancora stati qualificati come beni idonei per un conferimento o un assunzione di beni; ma che esiste la necessità di analizzare gli sviluppi in materia al fine di cambiare la prassi attualmente in vigore. d) Contratti di licenza o contratti di fornitura I contratti di licenza prevedono degli obblighi (p.es.:royalties). I contratti di scambio non possono essere utilizzati come beni oggetti di un conferimento. Tali contratti non vengono mai contabilizzati (il valore della prestazione viene compensato dal valore della controprestazione). Se si volesse effettuare una registrazione contabile di tali contratti, bisognerebbe registrare un attivo ed un passivo dello stesso importo. e) Banca dati clienti di un professionista Può essere utilizzata come bene di un conferimento o di assunzione, l Ufficio federale per il registro di commercio qualifica le banche dati clienti come Goodwill. Il Goodwill può essere conferito/assunto a/da una società solo nell ambito di una cessione di un azienda o di un ramo d azione sulla base delle disposizioni della legge sulle fusioni. La valutazione dipende dal comportamento dimostrato dai clienti. f) Diritto di superficie

I diritti di superficie dipendenti possono essere ceduti, sono quindi date tutte le condizioni. Il problema anche in questo caso risulta essere a livello di valutazione. 6. Ritardo in merito al deposito del bilancio da parte del CdA / cattiva gestione X è membro del CdA di tutte le società del Gruppo A. A fine 2001 le tre società del gruppo A sono indebitate. Nel 2002 le società subiscono ulteriori perdite. Il 27.4.2002 X viene a conoscenza dell indebitamento della società. Davanti al Tribunale X dichiara che dopo il 27.4.2002 ha intrapreso delle misure di risanamento ed a luglio ha raggiunto il Break-Even. Il tribunale sottolinea che il tempo massimo per implementare misure di risanamento è di 60 giorni. Superato questo termine X viene accusato di cattiva gestione e deve pagare una multa. Il tribunale sostiene che X aveva 60 giorni per effettuare l avviso e non 94, per tale motivo è responsabile per il ritardo. Il termine di 60 giorni vale anche per il CdA? Il termine di 60 giorni si riferiva al periodo in cui il revisore può aspettare prima di procedere all avviso al giudice. Una vecchia sentenza del TF stabiliva che al CdA era possibile intraprendere tutte le misure di risanamento possibili senza alcun limite di tempo. L unico limite di tempo era l esistenza di una chance di poter risanare la società. E molto contradditorio accordare al CdA tutto il tempo necessario per risanare la società e dall altra concedere all ufficio di revisione un termine massimo di 60 giorni per effettuare l avviso al giudice. Il TF non è mai stato in grado di coordinare gli aspetti in merito ad un termine per effettuare l avviso al giudice nel caso del CdA e dell ufficio di revisione. Ora sembra che il termine di 60 giorni vale anche per il CdA ma solo in caso di cattiva gestione. E auspicabile che il TF approfondisca il tema; una soluzione del genere implicherebbe un aumento delle responsabilità del CdA. 7. Avviso al giudice dell ufficio di revisione a seguito di un indebitamento/illiquidità XSA presenta un capitale proprio negativo di CHF 8,300.-, ha prestiti postergati per CHF 8,700.-, dal bilancio risulta inoltre una notevole difficoltà della società in merito alla liquidità (conto corrente in rosso ed il capitale circolante è composto da crediti nei cfr di società del gruppo). Il CdA comunica che gli stipendi e la rimunerazione al CdA sono congelate in quanto i rispettivi creditori rinunciano momentaneamente alle loro pretese. Il CdA è attivo alla ricerca di un nuovo partner per risanare la società. Gli azionisti continuano a sostenere la società con dei prestiti. La società è munita di sufficienti postergazioni, sarebbe tuttavia necessario che l importo coperto dalle postergazioni bastasse per ulteriori 12 mesi della fase di risanamento. Gli azionisti continuano a sostenere la società con dei prestiti, con conseguenza che i debiti nei loro confronti vanno ad aumentare. Gli azionisti sono disposti a postergare i loro crediti. Situazione in merito alla liquidità: Al fine di far scattare il fallimento è necessario che la società sia indebitata (725.2 cpv 2 CO) sia dal punto di vista dei valori di esercizio che dei valori di liquidazione. La continuazione dell esercizio di una società dipende tuttavia dalla liquidità, se è insufficiente, bisogna presumere che la continuità dell esercizio non è più possibile.

Il PS 290 prevede che il revisore è obbligato a negare la continuità dell esercizio della società, nel caso in cui quest ultima ha seri problemi di liquidità. Si può quindi affermare che non è per nulla determinante se la società sia in grado di emarginare il problema dell indebitamento con dei valori d esercizio, ma è importante valutare la situazione della società dal punto di vista dei valori di liquidazione; solo se la situazione in merito alla liquidità lo permette, la società può stilare dei bilanci con dei valori di esercizio. La società deve presentare un piano di liquidità a breve termine, dal quale si evince che la società può far fronte a tutti i pagamenti. Normalmente la società deve essere in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti di terzi unicamente sulla base degli incassi generati dalle vendite, se non dovessero bastare è possibile ricorrere a finanziamenti di terzi (devono garantire in maniera incondizionale) l esercizio della società per 12 mesi. La società deve essere valutata sulla base di un piano finanziario per i successivi 12 mesi. Per allestire un piano finanziario si prendono in considerazione i costi finanziari (p.es: oneri sociali, affitti, costi amministrativi, consulenze, viaggi, costi brevetti,.), per cui il fabbisogno finanziario deve essere maggiore alla somma di queste voci. Per quanto riguarda la rinuncia momentanea degli stipendi e degli onorari del CdA è necessario disporre di una lettera scritta che attesti questa fattispecie. Se sulla base di discussioni o verbali o altri documenti risultasse che gli azionisti non sono più disposti a mettere a disposizione dei mezzi liquidi en bloc, ma unicamente con finanziamenti continui si deve presupporre che il going concern non è più dato e quindi non rimane altro che depositare i bilanci. 8. Avviso al giudice da parte dell ufficio di revisione L ha appena verificato il conto annuale al 31.12.2009 della XSA che ha una somma di bilancio di CHF 5,000.- ed un capitale proprio di 1,100.-. L è dell opinione che mancano accantonamenti fiscali (utili non dichiarati, multe) per 2,000.- e che la società è manifestamente indebitata (indebitamento ammonta a CHF 900.- (1,000./. 2,000); il CdA non è d accordo con la valutazione dell accantonamento. Il CdA è disposto ad aumentare gli accantonamenti per CHF 500.-, il capitale ammonterebbe a CHF 600.-. Il revisore minaccia il CdA di avvisare il giudice e dà un termine di 60 giorni per risolvere la situazione. Nei 60 giorni il CdA comunica al revisore che non è più il revisore della XSA in quanto ha disdetto il mandato. Dopo due giorni L riceve la decisione del fisco che l accantonamento mancante ammonta a CHF 1,150.-. Il PS 290 prevede che la revoca del mandato di revisione non ha nessuna influenza qualora l ufficio di revisione ritenga necessario avvisare il giudice ai sensi dell art 728c cpv 3 CO. Di conseguenza non esiste motivo valido per rinunciare all avviso. 9. Avviso al giudice da parte dell ufficio di revisione / prova dell indebitamento Il TF stabilisce che un indebitamento deve essere considerato manifeste se non vi è alcun dubbio che gli attivi non sono sufficienti per coprire il capitale terzi. Stabilisce inoltre che un semplice dubbio non può giustificare l avviso al giudice, prima di avvisare il giudice il revisore deve verificare l esistenza dell indebitamento. L ufficio di revisione deve avere fatti concreti prima di avvisare il giudice.

10. Avviso al giudice da parte dell ufficio di revisione / indebitamento manifeste L è revisore della XSA costituita in febbraio 2009. La società di revisione di L ha emesso una fattura di 67.- per progetti eseguiti per XSA, la fattura non è ancora pagata. La somma di bilancio della società è di 60.-, con un perdita di 11.-. Il capitale ammonta a 100.- i mezzi liquidi a 9. La società concesso un prestito all azionista per 51.-. Nei passivi vi è unicamente un debito di 5.- (manca quindi la fattura inviata da L di 67.-). Visto che la fattura di L non è stata inclusa nel bilancio, è probabile che altre fatture non siano incluse. La giurisprudenza e la letteratura giuridiche stabiliscono che l indebitamento deve essere considerato manifesto nel caso in cui l ufficio di revisione è dell avviso che la società è indebitata. L ufficio di revisione argomenterà l indebitamento manifesto dicendo che la sua fattura di 67.- non è registrata e che probabilmente ci sono altre fatture non registrate. Inoltre dirà che il prestito nei cfr dell azionista non è conforme all art 680 cpv 2 CO, e se non si sa se l azionista è in grado di rimborsare tale prestito si dovrà fare una svalutazione di tale prestito. Quindi a questo punto la società sarebbe manifestamente indebitata. Il revisore comunica al CdA i seguenti fatti (via lettera raccomandata): - riferimento al bilancio provvisorio ricevuto - fattura di 67.- non registrata, quindi indebitamento minimo di 12.- - riferimento alla svalutazione del prestito dell azionista, ed al 680 CO - informazioni ai sensi art 725 - stabilire un termine per ottenere una risposta e/o risanamento - risanamento o deposito del bilancio - avviso al giudice da parte del revisore nel caso in cui il CdA rimanesse inattivo o le misure di risanamento non sono sufficienti. Ba, 04.07.2011