ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 68/16 DEL 29.11.2010. PROVINCIA DI BRINDISI Servizio Ecologia ed Ambiente



Documenti analoghi
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Comune di Chiesina Uzzanese

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUAGNANO

Indirizzi organizzativi e procedimentali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici

REGOLAMENTO. Punto 1) Definizioni. Ai fini del presente articolo si intende per:

DEFINIZIONI AREE NON IDONEE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE : PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUAGNANO

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

OGGETTO: parere in merito al regime autorizzativo di impianti fotovoltaici collocati su serre

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

1. INSERIMENTO URBANISTICO

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

REGOLAMENTAZIONE DEL FOTOVOLTAICO. Regolamento comunale per l installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Apricena

gruppo argo PROGETTISTI: architettura urbanistica design studio architetti associati marco colla Gabriele ferrari Roberto pellino Gian luca perinotto

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree

Scheda informativa del modulo A24

P I A N O D E L L A R I C O S T R U Z I O N E

COMUNE DI MONSUMMANO TERME Provincia di Pistoia Settore Servizi Tecnici Pianificazione e Gestione del Territorio Servizio Urbanistica Allegato A

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 )

DETERMINAZIONE PROT N / REP. N. 509 DEL

Solare, Agricoltura e Territorio: opportunità e precauzioni

BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DI RIFIUTI...

Il Sottoscritto. Residente in via.n... [ ] proprietario (od avente titolo) Codice Fiscale.. [ ] titolare della Ditta... con sede legale in...

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Protocollo T del 24/02/2011 Firmato digitalmente da FILIPPO DADONE. Alla

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: Misure urgenti per la gestione coordinata delle energie rinnovabili e la tutela della biodiversità nella Regione Molise

Una metodologia da utilizzare può essere così sintetizzata:

RELAZIONE PAESAGGISTICA

DELIBERAZIONE N. 41/5 DEL

CAPITOLO I CARATTERI COSTITUTIVI DEL PIANO DELLA VIABILITÀ

PROVINCIA DI BERGAMO PIANO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AI SENSI DELLA L.R.26/03 PERCORSO PARTECIPATO VAS

COMUNE DI BRIENNO Provincia di Como

COMUNE DI OSTRA (Provincia di Ancona) 3 SETTORE SERVIZI TECNICI REGOLAMENTO

RELAZIONE PAESAGGISTICA (Ai sensi del d.p.c.m. 12 dicembre 2005, G.U. n 25 del 31 gennaio 2006)

TERRE E ROCCE DA SCAVO art. 186 del D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dall art. 2, comma 23 del D.lgs n. 4/2008 LINEE GUIDA

Bio i d o i d v i er e s r i s t i à à in i n r e r t e e.

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ai Consiglieri Nazionali Ai componenti il Comitato Amministratore AGROTECNICI/ENPAIA LORO SEDI

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO

TITOLO 3 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE Art Unità di paesaggio

COLORI BANDO PUBBLICO DECORO URBANO DEL CENTRO STORICO. Anno Il Dirigente del Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA AL SINDACO DI POMPEIANA

PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DELL 11 LUGLIO 2014

Il Sottoscritto. Nome

Art. 1 Campo di applicazione

Standard qualitativi per la pianificazione delle zone produttive. Tagung am

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

7.2 Controlli e prove

DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE CABINE ELETTRICHE A SERVIZIO DELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 20. ) Delibera N.788 del

COMUNE di PUTIGNANO. Provincia di Bari

PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

DITTA SCAPIN BRUNO PROGETTO IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI METALLICI SPECIALI NON PERICOLOSI

Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35/91/190 del 29/03/2004

COMUNICAZIONE per impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili IMPIANTO FOTOVOLTAICO

AUTORITA DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE NORMATIVA-TIPO RELATIVA AGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR 250/05

Valsat Sintesi non tecnica

FASI DELLA PROGETTAZIONE Preliminare Definitiva - Esecutiva

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Se persona fisica Il/la sottoscritto/a nato/a a il codice fiscale e residente in via/piazza CAP comune prov. telefono fax

Città di Novate Milanese Provincia di Milano

Dato atto che la commissione consiliare urbanistica ha espresso in data parere in merito al presente provvedimento;

IL VERDE PUBBLICO 2.0

URBANISTICA b) il diritto di farsi casa per abitarvi. a) delle cose di interesse artistico e storico. c) n 1150 del 17 agosto 1942.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Estratto Elaborato A7 PIT. Localizzazione siti oggetto di osservazione COMUNE DI EMPOLI. Servizio Urbanistica

1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MOVIMENTI DI TERRENO DOCUMENTAZIONE MINIMA

2.2. Il modello di denuncia e la documentazione

REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI FOTOVOLTAICI ED EOLICI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 23 gennaio 2012, n. 107

- che attualmente il Lazio è interessato da 6 aree protette nazionali e da 69 aree protette regionali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (eolico e fotovoltaico)

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio

ALLEGATO 3. Linee guida per gli interventi sulla viabilità provinciale. PTCp 2020 NORME DI ATTUAZIONE

NUOVO CENTRO SPORTIVO Bologna Football Club 1909 S.p.a Comune di Granarolo Località Quarto Inferiore Via Prati

COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e le principali criticità. Valeria Frittelloni ISPRA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 8 ) Proposta Di Deliberazione Al C.R. N.8 del

CITTÀ DI SIRACUSA SETTORE PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA Servizio Decoro Urbano

COMUNE DI ORDONA Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI GROTTAMMARE

I regolamenti regionali sulle acque del 24 marzo 2006

VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI

relativo alla Seconda Soluzione Agosto 2013

Transcript:

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 68/16 DEL 29.11.2010 PROVINCIA DI BRINDISI Servizio Ecologia ed Ambiente REGOLAMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI E LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA AMBIENTALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 1

2

Articolo 1 Finalità del Regolamento Il presente Regolamento detta direttive per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) da allegare alle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i e del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché per la valutazione della compatibilità ambientale, degli impianti fotovoltaici e delle opere ed infrastrutture indispensabili e connesse alla loro costruzione ed esercizio rientranti nell'ambito dell applicazione delle norme in materia di VIA e di Valutazione di Incidenza (VI) di competenza della Provincia di Brindisi ex L.R. n. 17/07. Il presente regolamento si applica con riferimento agli impianti fotovoltaici da realizzare in zone classificate E agricole e D produttive e/o industriali dallo strumento urbanistico comunale vigente ed ha la finalità di disciplinare la realizzazione e gestione degli impianti mediante l utilizzazione di criteri e sistemi idonei a garantire la tutela dell ambiente naturale e del paesaggio e a non pregiudicare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e delle attività agrituristiche sul territorio provinciale. Il regolamento si propone altresì l obiettivo di fornire indirizzi operativi per la indicazione delle misure più idonee a minimizzare o eliminare gli impatti negativi determinati dalla realizzazione di detti impianti. Articolo 2 Aree da considerarsi idonee e prioritarie per l istallazione degli impianti fotovoltaici Nella scelta delle aree da destinare per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono considerarsi prioritariamente idonei a) I terreni agricoli marginali che da diverso tempo non vengono utilizzati per le produzioni agricole e che non presentano particolari e significativi elementi vegetazionali, paesaggistici, ambientali e storici meritevoli di tutela; b) i terreni agricoli ricadenti nella perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi non investiti da colture arboree; c) i terreni appartenenti ad aziende agricole da utilizzare allo scopo principale di diversificare la fonte di reddito e garantire in tal modo il mantenimento e lo sviluppo dell attività principale che deve rimanere la produzione agricola; d) i terreni agricoli utilizzati per le coltivazioni erbacee e dimessi dalla produzione da oltre cinque anni; e) le cave abbandonate e/o dimesse dalla coltivazione, previa verifica degli obblighi relativi al ripristino dello stato dei luoghi in caso di prescrizione autorizzativa e aree contermini appartenenti allo stesso proprietario; f) le discariche di rifiuti dimesse che risultano bonificate o messe in sicurezza permanente; g) le aree classificate D per attività produttive con esclusione delle quantità di superfici che possono essere destinate per la realizzazione degli immobili per insediamenti produttivi ed aree annesse in quantità commisurata all indice di fabbricabilità fondiaria previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali. In dette aree saranno privilegiati gli impianti fotovoltaici da realizzare anche sui corpi di fabbrica ed aree annesse agli impianti produttivi. Le aree da utilizzare per l installazione degli impianti fotovoltaici comunque devono riguardare lotti sui quali già esiste una attività produttiva o che deve essere realizzata a breve. 3

Articolo 3 Installazione di impianti fotovoltaici su aeree non considerate prioritarie ex art. 2 Nelle more dell emanazione da parte della Regione Puglia dei provvedimenti di attuazione delle Linee guida di cui all art. 12, comma 10 del D.Legisl. n. 387/2003 approvate con Decreto 10 settembre 2010 dal Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Ambiente e per i Beni Culturali, si ritiene che debbano essere valutate con particolare attenzione ai fini della stima dell impatto ambientale, le richieste di realizzazione di impianti fotovoltaici da ubicarsi sui terreni appresso indicati: a) Le aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tra tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi; b) le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico; c) le aree classificate a media ed alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; d) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; e) superfici con pendenze superiori al 15%; f) aree interessate dalla presenza di grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca. Per tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi; g) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di valore eccezionale A, valore rilevante B e valore distinguibile C del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P); h) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) individuati nell ambito dell adeguamento del PRG al PUTT/P. Per tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi; i) aree con presenza di elementi di natura architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi; j) aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio, all atto della presentazione dell istanza e nei due anni precedenti. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie; k) aree interessate da terreni che presentano caratteristiche intrinseche che ne determinano la loro particolare vocazione per le produzioni agricole e ricadenti nell ambito dei comprensori classificati DOC, DOP, IGP, DOCG, ecc... A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie; l) terreni su cui risultano presenti uliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. n. 14/2007 e aree limitrofe entro una distanza di almeno 1000 metri anche da singoli alberi; m) aree incluse nella fascia di rispetto di 3.000 metri dai centri abitati come delimitatati dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunali. 4

Art. 4 Mitigazione dell impatto ambientale e paesaggistico 1. relativamente agli impianti da realizzare nelle aree idonee di cui all art. 2, il limite massimo di copertura degli impianti non potrà essere superiore al 30% della superficie totale dell area interessata dall intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici che assicurano la compatibilità con la continuità delle attività agricole e un basso rapporto tra superficie occupata delle strutture di supporto e l area agricola asservita all intervento e da mantenere per le produzioni agricole. Non possono essere computate nel calcolo della superficie agricola le corsie interposte tra i filari dei pannelli solari e quei camminamenti e percorsi afferenti l impianto, in quanto non coltivabili. Al fine di attenuare la sottrazione della disponibilità della risorsa costituita dai suoli agricoli destinati per le produzioni agricole, tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono prevedere, nell ambito delle percentuali assentite, la realizzazione di serre ricoperte con pannelli fotovoltaici da destinare per le produzioni agricole nelle seguenti percentuali minime rispetto all area interessata dall intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante: 10% per impianti di potenza inferiore a 30 MW 20 % per impianti di potenza superiore a 30 MW Per gli interventi che prevedono la realizzazione di serre in quantità superiore, è consentita un estensione delle superfici radianti in rapporto di tre a uno rispetto alle superfici a serra. Le superfici relative a discariche ed a cave dimesse possono essere ricoperte interamente; 2. relativamente agli impianti da realizzare nelle aree non prioritarie di cui all art. 3, il limite massimo di copertura degli impianti non potrà essere superiore al 10% della superficie totale dell area interessata dall intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). Non possono essere computate nel calcolo della superficie agricola le corsie interposte tra i filari dei pannelli solari e quei camminamenti e percorsi afferenti l impianto, in quanto non coltivabili. Detta area, sgombera da impianti ed infrastrutture, da individuarsi in adiacenza o da reperire nelle immediate vicinanze dell impianto stesso, dovrà essere asservita con apposito atto notarile e destinata esclusivamente ad attività agricola. Al fine di attenuare la sottrazione della disponibilità della risorsa costituita dai suoli agricoli destinati per le produzioni agricole, tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono prevedere, nell ambito delle percentuali assentite, la realizzazione di serre ricoperte con pannelli fotovoltaici da destinare per le produzioni agricole nelle seguenti percentuali minime rispetto all area interessata dall intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante: 10% per impianti di potenza inferiore a 30 MW 20 % per impianti di potenza superiore a 30 MW Gli interventi che prevedono la realizzazione di serre oltre tali percentuali, per le superfici in più è consentita un estensione delle superfici radianti in rapporto di tre a uno rispetto a quelle investite a serre; 3. al fine di garantire il mantenimento di un sufficiente livello della fertilità agronomica del suolo sottostante i pannelli fotovoltaici, sia nel periodo di esercizio dell impianto che al suo termine, l installazione degli impianti sul terreno deve essere effettuata attraverso sistemi che determinano il minimo impatto sul suolo, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili ed evitando in modo assoluto di realizzare opere fisse al suolo, strade ed altre opere non facilmente rimuovili al termine dell esercizio dell impianto. La vegetazione insistente sul 5

suolo dell impianto deve essere diserbata meccanicamente e, comunque, senza l utilizzo di diserbanti. Il lavaggio dei pannelli fotovoltaici deve essere effettuato evitando rilasci di detergenti o di altre sostanze chimiche al suolo; 4. le recinzioni dei lotti interessati, dovranno essere realizzate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale. A tal fine le stesse dovranno essere realizzate con strutture leggere in rete metallica a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, opportunamente delimitate da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.) e impiantate direttamente nel terreno con un altezza massima totale di metri 2,00. La distanza minima dell impianto e delle recinzioni dalla viabilità Statale e Provinciale dovrà essere di almeno 200 metri; 5. dovranno essere utilizzati elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Gli impianti non devono essere realizzati con strutture di altezza complessiva superiore a 2,50 metri. L impianto fotovoltaico non dovrà essere visibile da una distanza superiore a 200 metri. Ogni intervento deve prevedere obbligatoriamente le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l interferenza visiva da realizzare con efficaci barriere arboree o arbustive di essenze autoctone tipiche della vegetazione mediterranea, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico, artistico e culturale (masserie, case coloniche, trulli, ecc.). Allo Studio di Impatto Ambientale, dovrà essere allegato apposito elaborato scrittografico di impatto visivo e di inserimento paesaggistico. 6. non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l assetto idrogeologico dei suoli; 7. non è consentito procedere al livellamento dei terreni mediante l apporto di materiali sciolti di tipo tufaceo, calcareo o altro al fine di evitare la trasformazione in maniera irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo tali da non essere più coltivabili dopo lo svellimento dell impianto fotovoltaico. Tali riporti dovranno essere limitati esclusivamente alle aree asservite a vani tecnici; 8. le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici devono essere costituite preferibilmente da semplici zavorre in cemento appoggiate al terreno, onde evitare la realizzazione di strutture in c.a., quali plinti di fondazione, ciò al fine di mantenere più integro possibile lo stato dei terreni. 9. dovrà essere garantito il ripristino della naturalità dei luoghi al momento della cessazione dell esercizio dell impianto, a qualsiasi causa imputabile; 10. al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul territorio, è istituito un apposito registro presso il Servizio Ecologia ed Ambiente, dove sono riportati i dati di inizio e fine attività, la scheda di localizzazione e i dati tecnici identificativi dell impianto, i riferimenti del gestore, la potenza nominale complessiva raggiunta e l energia prodotta annualmente; 11. gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro e comunque distanti non oltre 500 metri, e che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto fotovoltaico; 12. le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all esercizio dell impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d ufficio; 13. al fine di poter analizzare gli effetti della copertura operata dai moduli fotovoltaici sulle caratteristiche pedologiche del terreno, il proponente dovrà effettuare un periodico monitoraggio dei principali parametri fisico-chimici e microbiologici del suolo. 14. Per le fasi di cantiere, in particolare dovrà essere previsto quanto segue: 6

il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati; dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte; al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni; nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno. Art. 5 Documentazione I contenuti della documentazione progettuale da allegare alle istanze oltre a quella prescritta dalla L.R. n. 11/01 e s.m.i., dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. ed a quella prescritta dalle Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Parte III, Procedimento Unico, dovrà comprendere altresì : uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall installazione, al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi floristico-vegetazionali rilevanti, corredato da un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica sia attraverso indagine diretta in loco mirato alla conoscenza del sito; uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall installazione, al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi faunistici rilevanti (osservazione diretta) e di habitat di specie (osservazione indiretta). Andrebbe fornito un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica che a seguito di osservazioni dirette nel sito, ciò al fine di individuare il giusto periodo per effettuare le operazioni di installazione, onde arrecare il minor disturbo possibile alla fauna, evitando ad esempio il periodo di riproduzione delle specie riscontrate; una planimetria in scala adeguata riportante l ubicazione degli eventuali impianti fotovoltaici presenti o presentati alla pubblica amministrazione ai fini autorizzativi nel raggio di almeno 5 Km dal sito di intervento; la disponibilità del suolo su cui realizzare l impianto di cui all art. 27 c. 42 della L. n. 99/2009 dovrà essere comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all esproprio; il soggetto proponente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante per lo smaltimento e la dismissione dell impianto al termine dell esercizio non solo per quanto concerne i pannelli fotovoltaici bensì anche relativamente alle strutture di sostegno e alle eventuali fondazioni in cemento armato, nonché a tutte le strutture connesse al suolo. La dichiarazione di impegno va seguita da specifica cauzione da definire in sede di autorizzazione unica; i progetti devono essere inoltre verificati nella loro ammissibilità paesaggistica a breve medio e lungo termine, è quindi necessario che siano sempre accompagnati 7

dal progetto di ripristino/recupero paesaggistico dell area ad avvenuta dismissione degli impianti; i progetti che prevedono la realizzazione di impianti su aree sottoposte a vincoli di qualsiasi natura, in sede di presentazione dell istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, dovrà essere allegato il parere e/o nullaosta dell Ente competente; i progetti che prevedono la realizzazione di linee elettriche interrate, gli scavi per il posizionamento degli elettrodotti non dovranno interessare in modo assoluto la sede viaria provinciale e, ove possibile, al massimo possono essere realizzati lungo la fascia adibita a banchina stradale, assicurando comunque di evitare qualsiasi danno alle opere stradali; i progetti che prevedono la realizzazione di impianti su aree ricadenti nel sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi sulle quali persiste il vincolo preordinato all impedimento per gli usi legittimi, in sede di presentazione dell istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, dovrà essere allegato il parere del Ministero dell Ambiente circa la procedibilità dell intervento. Art. 6 Disposizioni finali Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA relative a progetti finalizzati all installazione di impianti fotovoltaici già presentate e per i quali non risulta ancora concluso il procedimento amministrativo con l adozione del provvedimento finale. A seguito dell eventuale emanazione da parte della regione Puglia dei provvedimenti di attuazione delle Linee Guida di cui all art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387 2003, approvato con decreto 10 settembre 2010 dal Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Ambiente e per i Beni Culturali, le disposizioni del presente regolamento che risulteranno in contrasto, saranno automaticamente disapplicate. Invece per quelle che risulteranno diversamente disciplinate, sarà applicata quella più restrittiva, ove non vietato. 8