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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 3414 Protestabilità di assegni postali Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 3 luglio 2001 Con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (in G.U. n. 94 del 23 aprile 2001), è stato pubblicato il Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta che amplia le attività svolte dalle Poste Italiane s.p.a., tra l altro giungendo a ricomprendere la raccolta di risparmio tra il pubblico (art. 11, co.1, d.lgs. 385/1993) e la prestazione di servizi di investimento e accessori di cui al d.lgs. 58/1998. Ad una prima lettura, di immediato interesse notarile, sono gli articoli 7, 8 e 13, co. 2, lett. a) che dettando un nuovo regime per gli assegni postali, consentono di rispondere con ragionevole certezza alla domanda se gli stessi siano o meno protestabili. La disciplina previgente La materia degli assegni postali era disciplinata dal T.U. in materia postale contenuto nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, c.d. codice postale (artt. 124 145) che ne distingueva quattro tipi: il c.d. postagiro, l assegno trasferibile con girata, l assegno non trasferibile; l assegno fiduciario. Il c.d. postagiro, non era un titolo di credito ma uno strumento contabile che permetteva di trasferire somme di denaro da un conto corrente ad un altro senza spostamento di contanti. Il modulo che non incorporava alcun credito era destinato alla circolazione interna tra correntista e Poste. L assegno postale trasferibile mediante girata era pagabile presso qualsiasi ufficio postale ed in favore del portatore che legittimava il suo possesso in base ad una serie continua di girate; l assegno postale non trasferibile era riscuotibile solo presso l ufficio postale indicato ed in favore di un unico beneficiario determinato, analogamente all assegno bancario con clausola non trasferibile ; l assegno fiducia-

rio (sia esso trasferibile o non trasferibile) era emesso senza la vidimazione dell ufficio postale ove l emittente aveva il proprio conto corrente al fine controllarne la copertura, così che il titolo veniva emesso - appunto - sulla fiducia del traente. Con riferimento alle ultime tre figure, modellate sulla falsariga dell assegno bancario (esistenza di un conto corrente, utilizzazione di moduli prestampati, ecc.), la dottrina (1) ne riteneva corretto l inquadramento tra i titoli di credito all ordine, argomentando essenzialmente dall art. 2020 del codice civile che assoggetta alla disciplina codicistica dei titoli all ordine (artt. 2008-2019 cod. civ.) quelli che vengono regolati da leggi speciali. In questo senso rispetto agli assegni postali si affermava che presentano un accentuata affinità di struttura e di funzione con l assegno bancario (2) e a sostegno di ciò veniva richiamata la struttura della delegazione di pagamento, quale dato comune agli assegni postali e bancari. Tuttavia diverse erano le differenze tra gli assegni bancari e quelli postali. Infatti condizione per la riscossione degli assegni postali, anche presso un ufficio postale diverso da quello nel quale esisteva il conto corrente, era l apposizione del visto da parte delle Poste, in fase di emissione ovvero al momento del pagamento. La mancanza del visto, che non impediva comunque all assegno di circolare pur se come fiduciario, comportava che il titolo poteva essere riscosso esclusivamente presso l ufficio postale nel quale esisteva il conto corrente ovvero presso gli uffici postali abilitati ai pagamenti a vista, e cioè in grado di verificare telematicamente il controllo della copertura. La differenza con gli assegni bancari era rappresentata dal fatto che con l apposizione del visto le Poste addebitavano automaticamente sul conto corrente del traente il corrispondente importo, liberandolo dall obbligazione di pagamento e contestualmente assumendola a proprio carico (3); negli assegni bancari, al contrario, è assolutamente pacifico che nessuna obbligazione di pagamento - né cambiaria né extracambiaria è posta a carico del trattario (arg. art.16 e 4 L.A.). Inoltre la legge non riconosceva all assegno postale la natura di titolo esecutivo che invece riconosceva all assegno bancario (art. 55 e 118 L.A.). Infine l assegno bancario deve contenere la corrispondente denominazione nel titolo (art. 1 L.A.), mentre un identica previsione non era contemplata per gli assegni postali. Ma l argomento che principalmente sembrava escludere la protestabilità degli assegni postali era la loro sottrazione dal novero dei titoli cambiari, ed in particolare la mancanza di una ordinaria responsabilità cartolare dei giranti, con la conseguenza di continuare ad applicare l art.2012 cod. civ. secondo cui il girante non è obbligato per l inadempimento della prestazione dell emittente. Infatti mentre nei titoli cambiari alla girata viene senz altro riconosciuto l effetto tipico di garanzia (cfr. art. 19 L.C. e art. 21 L.A.), non altrettanto si verificava negli assegni postali in cui non sussisteva a garanzia del pagamento del cre- 2

dito, alcun obbligo del girante verso il giratario e verso gli eventuali possessori del titolo. Da ciò si evince che il portatore del titolo non poteva far valere solidalmente alcuna obbligazione dei vari giratari che avevano trasferito il titolo, per la ragione che con la girata nessuno di essi aveva assunto obbligazioni. In ultima analisi si e- scludeva che nell ambito degli assegni postali avesse cittadinanza l azione di regresso, non sussistendo alcun obbligato cambiario sussidiario che garantisse il pagamento dell obbligato principale (4). Dalla mancanza del diritto del portatore a far valere la responsabilità di regresso degli obbligati sussidiari, derivava - se non il divieto quanto meno l inutilità della levata del protesto, non sussistendo la necessità di tutelare la posizione di alcun obbligato di regresso (salva ed impregiudicata la facoltà della levata del protesto ad altri fini). Proprio per l assenza di ogni funzione di garanzia nella girata dell assegno postale la Cassazione, con l unica pronuncia sul punto, ha stabilito che rispetto ad esso non può essere levato il protesto, mancandone le ragioni giustificative: non è all uopo sufficiente la semplice finalità di attuare la costituzione in mora e di far constatare ufficialmente il mancato pagamento ed è invece decisiva la circostanza che per gli assegni postali non è ammessa l azione di regresso (5). La nuova disciplina L art. 13, co. 2, lett. a) del D.P.R. 144/2001 abroga le norme del Testo unico postale che disciplinano gli assegni (norme abrogate: dall art. 100 a 137, 138, co. 2, da 139 a 142, 144 e 145) e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (D.PR. 1 giugno 1989, n. 256) mentre l art. 7, co. 4, prevede che alle nuove figure di assegni postali (descritti in seguito) si applica, in quanto compatibile, la disciplina sull assegno bancario. Ciò comporta che tutte le obiezioni prima sollevate vengono meno, soprattutto quella relativa alla funzione di garanzia della girata e la conseguente responsabilità dei giranti, applicandosi per il futuro agli assegni postali l art. 21 L.A., con ciò ammettendosi la possibilità di esercitare l azione di regresso e quindi il protesto. Si distinguono ora due categorie di assegni postali, gli ordinari e i vidimati. I primi sono tratti su conto corrente postale e vengono pagati solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi; in seguito Poste annulleranno il titolo e provvederanno all addebito sul conto corrente del traente. Gli assegni vidimati invece vengono tratti su Poste anche da chi non è correntista postale e non possono essere riscossi se non recano la vidimazione che comprova l avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste (art. 7). 3

Se la nuova disciplina equipara gli assegni postali ordinari agli assegni bancari, per gli assegni postali vidimati sembra che la scelta del legislatore sia caduta su una figura nuova, a metà tra gli assegni bancari e quelli circolari. Apparentemente sono assimilati agli assegni bancari vistati di cui all art. 4 L.A. o a quella particolare forma di assegni bancari nati nella prassi e conosciuti come assegni a copertura garantita, non invece agli assegni circolari (art. 82 ss. L.A.) che sono emessi dall istituto di credito e non dal correntista; tuttavia la somiglianza con gli assegni circolari ritorna nella parte in cui è prevista l emissione degli assegni vidimati da parte di chi non è correntista postale, e così richiamando la fase precedente all emissione dell assegno circolare in cui viene depositata la provvista, anche ad i- niziativa di soggetto non titolare di conto corrente bancario. In via di prima approssimazione pertanto riesce difficile comprendere quali norme applicabili all assegno bancario, possano estendersi all assegno postale vidimato emesso da soggetto non legato al trattario da una convenzione di assegno. Con riferimento ai termini di presentazione per il pagamento l art. 8, non solo li uniforma - non essendo possibile infatti distinguere tra assegni postali ordinari su piazza e fuori piazza ma li allunga, stabilendo che gli assegni ordinari sono pagabili entro il termine di sessanta giorni dalla data di traenza, mentre quelli vidimati sono pagabili a vista entro il termine di due mesi dal momento in cui viene apposta la vidimazione. Dell allungamento dei termini di presentazione si gioveranno tutti i successivi giratari, risultando ampliato il periodo circolatorio del titolo, mentre il traente al contrario vedrà ridotte le proprie facoltà di revocare l ordine o invito di pagamento contenuto nell assegno (art. 35 L.A). Per esercitare quel diritto infatti, il traente di assegni postali ordinari, dovrà attendere il decorso del termine di presentazione (6) e cioè sessanta giorni dalla data di emissione (anziché otto come negli assegni bancari). Difficoltà interpretative si profilano anche in ordine al termine di presentazione stabilito per gli assegni vidimati, non riuscendosi a comprendere se il termine di due mesi, coerentemente con le difficoltà di inquadramento sopra manifestate vada inteso come termine di presentazione entro il quale è vietato al traente ritirare i fondi presso il trattario (art. 4, co. 2, L.A.) ovvero come termine di presentazione stabilito per gli assegni circolari, per evitare che il possessore decada dall azione di regresso (art. 84 L.A.). In modo speculare occorre interrogarsi sul perché il legislatore abbia avvertito la necessità di precisare che la presentazione avvenga a vista, dal momento che per gli assegni bancari la pagabilità a vista è una conseguenza della natura e della funzione del titolo, operante anche in assenza della relativa clausola. 4

Il protesto Dall integrale richiamo delle disposizioni sull assegno bancario (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736) agli assegni postali, consegue la diretta applicabilità a questi delle norme sul protesto per mancato pagamento (in particolare artt. 45, 46, 60-65 L.A.), non ravvisandosi sotto questo profilo alcun elemento di incompatibilità tra gli assegni postali e quelli bancari, anche con riferimento a quanto sopra evidenziato sulla portata della girata negli assegni postali. Uno scollamento tra le discipline si ravvisa invece sul termine per levare il protesto, in quanto diverso è il termine di presentazione per i due tipi di assegni: otto giorni per quelli bancari, sessanta per quelli postali (due mesi per quelli vidimati). Sul piano pratico occorre chiedersi se, con riferimento ai termini di scadenza e di levata del protesto (art. 46 L.A.), valga anche per il personale delle Poste la disciplina contenuta nell articolo unico della legge 24 gennaio 1962, n. 13. E dubbio infatti se anche per gli assegni postali il termine di presentazione debba intendersi prorogato al giorno feriale successivo, in base al combinato disposto dell art. 78 L.A. (secondo cui la presentazione e il protesto dell assegno non possono farsi che in giorno feriale) e dell articolo unico della legge 24 febbraio 1965, n. 92, secondo cui vengono assimilati ai giorni festivi legali i giorni che, per il personale delle a- ziende ed istituti di credito, sono da considerare non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13 la chiusura degli sportelli (7). Infatti se da un lato non risulta adottata negli uffici postali la c.d. settimana corta, per cui non si hanno per questi ultimi dei giorni non lavorativi per i quali si debba procedere all assimilazione ai giorni festivi legali, dall altro non può non evidenziarsi che determinati istituti di credito hanno la prassi di aprire il sabato i propri sportelli al pubblico (es. in località turistiche), anche se limitatamente al compimento di determinate operazioni. Problema di più ampia portata invece è quello riguardante il termine per il protesto degli assegni postali, vale a dire se debba intendersi elevato a sessanta giorni dalla data di emissione ovvero, se anche per questi assegni, il termine de quo coincida con quello degli assegni bancari (otto giorni). La risposta a tale quesito è nel primo senso, rilevandosi che il termine per il protesto degli assegni postali non può che coincidere con il termine di presentazione degli stessi, pari a sessanta giorni. Ciò in quanto la disciplina contenuta nell art. 46 L.A., secondo cui il protesto deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione, si applica senza deroghe anche per gli assegni postali. Si osserva che fissare ad otto giorni il termine per la levata del protesto degli assegni postali, lasciando invariato il più lungo termine di presentazione, oltre a non 5

essere giustificata sul piano giuridico appare una scelta disarmonica; ciò non solo perché risulterebbe inapplicabile il citato art. 46 ai soli assegni postali, ma in quanto si creerebbe un disequilibrio normativo all'interno del sistema delineato dalle leggi cambiarie. Si avrebbe pertanto un titolo potenzialmente in grado di circolare per due mesi, contro la necessità che il protesto di quello stesso titolo venga elevato nel più breve termine di otto giorni. Sotto un diverso profilo inoltre, un termine per il protesto inferiore a quello di presentazione potrebbe sostenersi individuando per l azione di regresso (di cui la levata del protesto nei termini costituisce presupposto) un termine di prescrizione inferiore a quello di due mesi stabilito per la presentazione al pagamento di cui all art. 8. Ma dalla disciplina dell azione di regresso che per effetto del D.P.R. 144/2001 è divenuta comune ad assegni bancari e postali si ricava che la stessa si prescrive in sei mesi decorrenti dallo scadere del termine di presentazione se trattasi dell azione esercitata dal portatore, ovvero dal giorno del pagamento o della chiamata in giudizio per il pagamento se si tratta dell azione esercitata da uno degli obbligati di regresso contro i sottoscrittori di grado precedente (art. 75 L.A.). Si consideri inoltre che se la presentazione tempestiva del titolo senza aver ottenuto il pagamento è condizione di procedibilità dell azione di regresso verso i giranti e i loro avallanti (art. 45, co. 1, L.A.), consentendo così al debitore escusso di agire cartolarmente verso i precedenti obbligati, l azione di regresso verso il traente può essere esercitata anche se l assegno non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (art. 45, co. 2, L.A.), non avendo il traente - a sua volta - azione di regresso verso alcuno. In conclusione sembra potersi affermarsi che il protesto negli assegni postali deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione (art. 45, co. 1, L.A.); detto termine in base all art. 8 del D.P.R. 144/2001 è stabilito in sessanta giorni dalla data di traenza per gli assegni postali ordinari e in due mesi dal momento in cui viene apposta la vidimazione per gli assegni postali vidimati. Mauro Leo (1) A. SEGRETO A CARRATO, L assegno, Milano, 1997, 398; S. PIERI, L assegno, Trattato W. Bigiavi, Torino, 1998, 571 (2) Così A. SEGRETO A CARRATO, op. cit., 396 (3) S. PIERI, op. cit., 571 (4) In tal senso A. ASQUINI, Titoli di credito, Padova, 1966, 284 (5) Cass. 13 dicembre 1969 n. 3943 in Banca borsa, 1971, II, 37 ss. Per la non protestabilità, in dottri- 6

na, S. GATTI, Problemi in tema di assegno di conto corrente postale, in Riv. dir. comm., 1970, II, 386 ss. (6) Ovviamente nulla impedisce al traente di revocare l assegno prima del termine di presentazione. Tuttavia mentre la revoca comunicata all istituto di credito trattario dopo il termine di presentazione, fa sorgere in quest ultimo l obbligo di uniformarsi alla revoca, nell ipotesi in cui venga comunicata in pendenza del termine di presentazione, è in facoltà della banca di attenersi all ordine del traente di non pagare. (7) Analogamente l art. 5 della legge 12 giugno 1973, n. 349 che ha stabilito che la data di scadenza della cambiale che scada in giorno festivo, ovvero, per i pubblici esercizi, in giorno di riposo settimanale, è prorogata al primo giorno feriale successivo. In ogni caso è indubbio che le Poste ora debbano intendersi del tutto equiparate alle aziende di credito, per effetto del citato D.P.R. n. 144 del 2001. (Riproduzione riservata) 7