Prefettura RIMINI 10/03/2015. L evoluzione del sistema previdenziale: il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo



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Prefettura RIMINI 10/03/2015 L evoluzione del sistema previdenziale: il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo

1919 Nascita della tutela obbligatoria per i lavoratori dipendenti L Istituto deriva direttamente dalla originaria Cassa nazionale di previdenza per l invalidità e la vecchiaia per gli operai, creata nel 1898 per gestire un assicurazione su base volontaria, integrata da un contributo statale e da quello libero, dei datori di lavoro. Nel 1919, quando l assicurazione per la vecchiaia e l invalidità divenne «obbligatoria» per tutti i dipendenti privati, l Istituto prese il nome di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Nel 1933, infine, prese l attuale nome di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Articoli 3 e 38 Costituzionali Art. 3 Cost.: E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese; Art. 38 Cost.: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria

L ampliamento della tutela obbligatoria ad altre categorie di lavoratori 1957 coltivatori diretti; 1959 artigiani, 1966 commercianti. In questi anni nascono le gestioni «speciali» dei lavoratori autonomi La protezione veniva assicurata per i rischi di vecchiaia e invalidità previsti dalla Costituzione..

..alla quale si aggiunge anche la tutela per il rischio superstiti Completamento della tutela che diventa copertura dal rischio di invalidità vecchiaia e superstiti: cosiddetto contributo «IVS»

Gestione parasubordinati c.d. 10% A partire dal 01/01/1996 a seguito della riforma Dini (L. 335/95) viene prevista la copertura «obbligatoria» per IVS ad alcune categorie di lavoratori autonomi la cui attività non era coperta da assicurazione previdenziale: Attività professionale; Venditori porta a porta; Collaboratori coordinati e continuativi.

Tutela per la vecchiaia Il raggiungimento di una certa età stabilita dalla legge e il versamento di un minimo contributivo assicurano la tutela per la vecchiaia. I requisiti di contribuzione minima necessaria erano pari a 15 anni di versamento (oggi 20). Età pensionabile inizialmente 60 anni uomini e 55 anni donne. (più volte modificati all insù nel corso degli anni)

Tutela per la pensione di anzianità Istituto non molto comune tra gli altri paesi europei. Si fonda sul principio che chi abbia svolto attività lavorativa per un consistente numero di anni (deciso dalla legge) abbia contribuito al benessere del Sistema Paese e di conseguenza abbia diritto ad una tutela pensionistica anche prima del raggiungimento dell età di vecchiaia. Requisito di 35 anni di contributi obbligatori con possibilità di pensionamento senza limiti di età (fino al 1992). Successivamente più volte correlato al raggiungimento di una certa età e modificato in aumento.

Metodi di riforma tendenti all aumento delle risorse disponibili Aumento del prelievo (incremento delle aliquote contributive); Riduzione del livello delle prestazioni; Inasprimento delle condizioni per il godimento del diritto (Aumento dell età pensionabile, aumento dell anzianità contributiva necessaria per la prestazione, Introduzione di finestra di pensionamento ecc.) Introduzione di elementi di selettività nei sistemi.

Principali riforme ultimi anni Con il prioritario intento di contenere la spesa, il sistema previdenziale italiano è stato radicalmente modificato: Amato (D lgs. 30.12.92 n.503); Dini (L.335/95); Primo governo Prodi (Finanziaria L.449/97); Riforma Maroni Secondo Governo Berlusconi (L. 243/2004); Riforma Fornero.

La pensione di vecchiaia prima della riforma Fornero I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno: 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini; 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali). N.B. prevista la deroga per i c.d. «quindicisti».

La pensione di anzianità pre-fornero: «il sistema delle quote» Per i lavoratori dipendenti a partire dal 1 gennaio 2011, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età: quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi) Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età: quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi) Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

La finestra mobile QUANDO SPETTA I lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette finestre di accesso. La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti. REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1 GENNAIO 2011 Lavoratori dipendenti: 12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti Lavoratori autonomi e parasubordinati: 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti Resta ferma la condizione di cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

La riforma Fornero La pensione di vecchiaia

Donne dipendenti La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'ago e forme sostitutive, a partire dal 1 gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne. 2013 requisito 62 anni e 3 mesi* 2014/15 requisito 63 anni e 9 mesi* 2016/17 requisito 65 anni e 7 mesi* * con adeguamento alla speranza di vita.

Donne autonome e G.S Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età. 2013 requisito 63 anni e 9 mesi* 2014/15 requisito 64 anni e 9 mesi* 2016/17 requisito 66 anni e 1 mese* * con adeguamento alla speranza di vita.

Uomini pubblici e privati Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni. 2013 requisito 66 anni e 3 mesi* 2014/15 requisito 66 anni e 3 mesi* 2016/17 requisito 66 anni e 7 mesi* * con adeguamento alla speranza di vita.

La riforma Fornero La pensione anticipata

Donne /uomini Dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. E stata sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l anno 2012: 41 e 1 mese per le donne; 42 e 1 mese per gli uomini. I requisiti, oltre ad essere soggetti all adeguamento alla speranza di vita (per l anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

l anzianità contributiva richiesta per donne/uomini Donne dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: 41 anni e 1 mese dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 41 anni e 5 mesi* dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 41 anni e 6 mesi* Uomini dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: 42 anni e 1 mese dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 42 anni e 5 mesi* dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 42 anni e 6 mesi*

disincentivi Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni. Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Es. soggetto che accede al trattamento anticipato all età di 58 anni subirà una riduzione del 6% ovvero 1% + 1% + 2% + 2%.

La quota contributiva è esclusa dalla riduzione La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo (quote A e B). Pertanto, per coloro che hanno un anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

La riduzione non si applica a chi matura certi requisiti nel 2017 Tale riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La contribuzione derivante da riscatto, invece, può essere considerata utile solo se connessa dall origine con una effettiva attività lavorativa.

Il regime sperimentale per le lavoratrici Possibilità che vale per chi, entro il 31/12/2015, matura i seguenti requisiti. Donne dipendenti: 57 anni + finestra 12 mesi + speranza di vita. Calcolo contributivo. Donne autonome: 58 anni + finestra 18 mesi + speranza di vita. Calcolo contributivo

Sistemi di calcolo Sistema retributivo; Sistema misto; Sistema contributivo; Esiste anche l opzione al sistema contributivo che consente a chi è nel sistema misto, con determinati requisiti, di passare completamente al sistema contributivo.

Sistema retributivo Si applica a tutti coloro che posseggono un anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995

Calcolo nel regime retributivo Quota A = RMS x n sett. al 1992 x coeff.riv. (0,00153846); Quota B = RMS x n sett. dal 01/01/1993 alla decorrenza (fino al 31/12/2011) x coeff. riv. Se trattasi di lavoratore dipendente la Quota A si calcola prendendo a riferimento gli ultimi 5 anni di lavoro e la quota B gli ultimi 10. Se trattasi di lavoratore autonomo la quota A si calcola prendendo a riferimento gli ultimi 10 anni di lavoro e la quota B gli ultimi 15.

Sistema misto Si applica a coloro che hanno meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995. Si chiama misto perché una parte della pensione è calcolata con il sistema retributivo e un altra parte è calcolata con il sistema contributivo.

Alla quale si è aggiunta la quota C dopo la riforma Dini (1995) Quota C: che considera la contribuzione versata dal 01/01/1996 ad oggi calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo.

Calcolo nel regime misto Quota A = RMS x n sett. al 1992 x coeff. (0,00153846); Quota B = RMS x n sett. dal 01/01/1993 al 31/12/1995 x coeff. Se trattasi di lavoratore dipendente la Quota A si calcola prendendo a riferimento gli ultimi 5 anni di lavoro e la quota B gli ultimi 10. Se trattasi di lavoratore autonomo la quota A si calcola prendendo a riferimento gli ultimi 10 anni di lavoro e la quota B gli ultimi 15.

Calcolo nel regime contributivo La pensione contributiva = M.C. x K (coefficiente di trasformazione); Il Montante Contributivo è definito dalla somma di tutti i contributi versati nel corso della vita e capitalizzati al tasso di crescita del PIL. (33% della contribuzione se versata nella gestione AGO; 20 % della contribuzione se versata nella gestione autonoma o parasubordinata);

Quota D A partire dal 1 gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 vengono calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Chi già era nel sistema misto (- 18 anni di contributi) non subisce variazioni o penalizzazioni di calcolo rispetto al passato. Chi era nel sistema retributivo (+18 anni di contributi) transita nel sistema misto.

CASO 1 - calcolo di pensione di lavoratore dipendente Età 63 anni; Decorrenza 02/2015; Anzianità contributiva 2213 settimane; Retribuzione media annua lorda ultimi 15 anni (circa 45.000 euro ); Calcolo nel «sistema retributivo»; Importo di pensione euro 3.254,91 lordi mensili. Quota A RMS 954,19 n sett. 1082; Quota B RMS 1034,39 n sett 988; Quota D montante 43565,66 coeff. Età 4,9657.

CASO 1 - calcolo di pensione di lavoratore dipendente Se allo stesso lavoratore applichiamo il sistema di «calcolo misto»: Importo mensile euro 2999,69 Se invece applichiamo il sistema di «calcolo contributivo» Importo mensile euro 2349,53

CASO 2 proiezione calcolo di pensione di lavoratrice dipendente Età 51 anni; Decorrenza 12/2014; Attività contributiva 1400 settimane. Inizio attività anno 1988; Retribuzione annua media ultimi anni pari a euro 36.000; Calcolo reale nel «sistema misto» Importo di pensione 1308,94 euro mensili

CASO 2 proiezione calcolo di pensione di lavoratrice dipendente Se alla stessa lavoratrice applichiamo il sistema di calcolo retributivo: Importo mensile 1565,91 Se invece applichiamo il sistema di «calcolo contributivo» Importo mensile 1096,85

CASO 3 proiezione di calcolo di pensione di lav. autonomo- ART/COM Età 61 anni; Decorrenza dicembre 2014; Anzianità contributiva 1959 settimane; Retribuzione media lorda ultimi 15 anni (minimale); Calcolo nel «sistema retributivo» Importo di pensione euro 978,69 euro lorde mensili.

CASO 3 proiezione di calcolo di pensione di lav. autonomo- ART/COM Se allo stesso lavoratore applichiamo il sistema di «calcolo misto»: Importo mensile euro 768,21 Se invece applichiamo il sistema di «calcolo contributivo» Importo mensile euro 595,54

I servizi INPS Il rilascio del PIN dispositivo; L estratto conto certificativo; Il servizio consulenziale su appuntamento presso i nostri uffici tramite l agenda appuntamenti Sportello Amico; La multicanalità; Il rispetto dei tempi di liquidazione delle prestazioni previsti nella Carta dei Servizi INPS.