D. Promesse unilaterali e titoli di credito.



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D. Promesse unilaterali e titoli di credito. a. Promesse unilaterali. 150. Tipicità o atipicità delle promesse unilaterali. La disciplina degli atti e dei fatti diversi dal contratto comprende: le promesse unilaterali, titoli di credito, la gestione di affari altrui, i pagamento dell indebito, l arricchimento senza causa e i fatti illeciti. La promessa unilaterale è un atto negoziale nel quale la manifestazione di volontà di colui che promette è idonea a far nascere un obbligazione a suo carico; esempi di promesse unilaterali sono: la promessa al pubblico, i titoli di credito, la donazione obnuziale, ecc. La promessa unilaterale si differenzia dall obbligazione a carico del solo proponente perché in quest ultimo il sorgere dell obbligazione è condizionato dalla volontà del destinatario. La promessa unilaterale è tipica in quando produce effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge; alle promesse unilaterali è applicata la disciplina dei contratti in quanto compatibile. 151. Promessa al pubblico. La promessa al pubblico si ha quando un promittente, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o a chi compie una determinata azione: esempi sono la promessa di una somma di denaro alle famiglie delle vittime del terremoto. La promessa al pubblico è a titolo gratuito, quando si promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione, in quanto il destinatario della promessa ne beneficia senza svolgere alcuna attività e senza l obbligo di prestazione; la promessa al pubblico è a titolo oneroso quando si promette una prestazione a favore di chi compie una determinata azione, in quanto il destinatario della promessa per beneficiarne deve attivarsi e la promessa si configura come un corrispettivo per l attività svolta. Nel caso di promessa al pubblico a titolo gratuito, la legge non richiede la forma dell atto pubblico, richiesta, invece, per la donazione. La promessa al pubblico è vincolante quando è resa pubblica, ossia quando è resa conoscibile a tutti mediante mezzi idonei come la tv, il giornale. La caratteristica della promessa al pubblico è che il soggetto creditore della promessa resta indeterminato fino al verificarsi della condizione prevista nella promessa; nel caso più persone abbiano svolto l attività richiesta oppure si trovino nella stessa situazione richiesta nella promessa, tra loro prevale chi per primo ne ha dato comunicazione al promittente. Se il termine non è stato fissato oppure non è possibile determinarlo, la promessa conserva l efficacia vincolante per 1 anno. La promessa può anche essere revocata dal promittente, ma solo per giusta causa e deve essere resa pubblica nello stesso modo in cui è stata comunicata la promessa. La promessa al pubblico si differenzia dall offerta al pubblico, perché nella promessa, negozio unilaterale perfetto, l obbligazione a carico del promittente sorge nel momento in cui è resa pubblica, mentre nell offerta, proposta contrattuale, l obbligazione sorge solo dopo l accettazione del destinatario indeterminato. 152. Ricognizione di debito e promessa di pagamento. La ricognizione (o riconoscimento) del debito è la dichiarazione del debitore al creditore con la quale egli (il debitore) riconosce un proprio debito: riconosco di doverti pagare 1000 ; la ricognizione non fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio, ma riconosce l esistenza di un rapporto obbligatorio preesistente. La promessa di pagamento è la dichiarazione con la quale un soggetto promette ad altri di effettuare una prestazione: prometto di pagarti 1000 ; essa ha valore negoziale. Sia la ricognizione del debito che la promessa di pagamento possono essere: pura (o astratta), se manca l indicazione del titolo; titolata (o causale), quando è indicato il titolo. Una caratteristica fondamentale è che in entrambe vi è l inversione dell onere della prova: il debitore che ha riconosciuto o promesso deve sopportare l onere della prova, mentre il creditore ne è dispensato. Quindi, il debito si presume fino a prova contraria (astrazione processuale). 162

153. Gestione di affari altrui. Ogni soggetto ha il potere di curare i propri interessi e i propri affari personalmente, salvo casi di incapacità; deroga a tale principio è la gestione di affari altrui. La gestione di affari altrui si ha quando un soggetto (gestore) interviene spontaneamente per gestire un affare altrui nell interesse del titolare (interessato o dominus). In questo caso il gestore interviene per evitare un danno o per procurare un vantaggio all interessato il quale non è tenuto a dare alcun compenso od onorario al gestore. I presupposti della gestione di affari altrui sono: l utilità iniziale; l atto o l attività del gestore deve essere utile per l interessato; l assenza di un vincolo che leghi il gestore ad intervenire; la consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui; l alienità dell affare stesso; l impedimento oggettivo o soggettivo dell interessato. Nel caso manchi un di questi presupposti, la gestione è detta irregolare o impropria e rimane tale finché l interessato non ratifichi l operato della gestione. L oggetto della gestione è sia un attività, sia singoli atti negoziali che singoli atti giuridici. Nel momento in cui il gestore inizi la gestione, egli è tenuto a continuare l affare intrapreso fino a quando l interessato non sia in condizione di provvedere personalmente; il gestore è obbligato ad adempiere con l ordinaria diligenza. La gestione rappresentativa si ha quando il gestore compie atti che producono i loro effetti nei confronti di terzi; essa può essere: 1. gestione rappresentativa diretta: in questo caso il gestore agisce in nome dell interessato e quest ultimo è obbligato ad adempiere le obbligazioni assunte in suo (dell interessato) nome dal gestore e a risarcirgli le spese; 2. gestione rappresentativa indiretta: in questo caso il gestore agisce in nome proprio ma nell interesse del dominus; l interessato è obbligato a tenere indenne il gestore dalle obbligazioni assunte a suo (del gestore) nome ma per conto dell interessato. La gestione termina quando interviene l interessato o un suo erede, quando l affare è concluso oppure per la morte del gestore. Nel caso in cui la gestione sia svolta in presenza di un esplicito divieto dell interessato, gli atti prodotti sono ritenuti inefficaci. b. Titoli di credito in generale. 154. Premessa. Fra le promesse unilaterali troviamo: i titoli di credito. Il titolo di credito contiene la promessa di adempimento di una determinata prestazione a favore del soggetto che alla scadenza risulti creditore della somma indicata sul titolo. Il titolo di credito è un documento contenente una dichiarazione con la quale un soggetto si obbliga verso un altro che è possessore del documento. 155. Funzione e struttura. I titoli di credito sono strumenti di circolazione della ricchezza e il loro trasferimento è molto più veloce e sicuro rispetto alla cessione dei crediti. L elemento che caratterizza i titoli di credito è l incorporazione, ossia il collegamento tra diritto e documento; l effetto dell incorporazione è che la titolarità del diritto di credito dipende dalla proprietà del documento: infatti, chi acquista il documento, acquista il diritto. Tuttavia, per esercitare tale diritto non è necessario questo collegamento, in quanto il diritto cartolare (incorporazione) si trasferisce anche con la registrazione contabile, mediante il sistema dell addebito e dell accredito dal conto dell alienante a quello dell acquirente. I titoli di credito sono trasferiti secondo le norme del trasferimento di cose mobili e non secondo le norme della cessione del credito. 163

L acquirente acquista il diritto a titolo originario e, nel caso acquisti da un soggetto che non è proprietario, tale acquisto è valido se l acquirente era in buona fede ed abbia rispettato le leggi sulla circolazione di quel preciso titolo; l acquirente può esigere la prestazione dal debitore presentandogli il titolo senza provare di essere titolare del diritto. La legittimazione attiva è l idoneità del soggetto legittimato possessore, e quindi proprietario e titolare del diritto, ad esercitare il diritto cartolare. La legittimazione passiva è il potere del debitore di liberarsi pagando a che appare legittimato a ricevere; tuttavia il debitore non è liberato, se adempie conoscendo il difetto di titolarità e se il difetto era conoscibile con l ordinaria diligenza. 156. Caratteristiche del diritto cartolare. Le caratteristiche del diritto cartolare sono la letteralità e l autonomia: per quanto riguarda la letteralità, essa indica la qualità del diritto esercitatile, impedendo al creditore di esigere prestazioni non indicate nel titolo: il principio della letteralità tutela il debitore in quanto gli consente di rifiutare l adempimento di prestazioni estranee; per quanto riguarda l autonomia, ogni possessore del titolo ha una posizione diversa dal possessore precedente: il principio di autonomia impedisce al debitore di opporre, al possessore del titolo, le eccezioni fondate su rapporti con i precedenti possessori. 157. Regime delle eccezioni. Le eccezioni che il debitore può opporre al creditore nel rapporto cartolare possono essere sia reali (assolute) che personali. Le eccezioni reali sono quelle che il debitore può opporre a chiunque entri nel rapporto cartolare; esse sono: 1. l eccezione della falsità della firma; 2. l eccezione del difetto di forma; 3. l eccezione del difetto di capacità o del potere di rappresentanza nel momento dell emissione del titolo; 4. le eccezioni fondate sulla letteralità del titolo; 5. le eccezioni concernenti la mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione; 6. l eccezione della prescrizione decennale; essa è proponibile solo se sul titolo appare una scadenza o un omissione. Le eccezioni personali sono quelle opponibili al possessore attuale e che derivano da rapporti personali del debitore con precedenti possessori; esempio: l eccezione della mancanza di titolarità. Le eccezioni personali possono essere opposte solo se il possessore, nell acquistare il titolo, ha agito intenzionalmente a danno del debitore; un esempio è quando il possessore acquista il titolo per sottrarre al debitore la possibilità di esperire l eccezione di compensazione. 158. Vicende del rapporto cartolare. Ci sono 2 teorie circa il perfezionamento dell obbligazione cartolare: 1. la teoria della creazione afferma che il titolo esiste nel momento stesso della sua redazione e sottoscrizione, e la circolazione produce gli effetti cartolari; 2. la teoria dell emissione afferma che il titolo fino alla consegna è solo una promessa di pagamento e la circolazione non produce effetti. La teoria più accolta è sicuramente la teoria della creazione, in quanto è sufficiente la sottoscrizione per l esistenza del titolo. La fonte dell obbligazione cartolare sta nella dichiarazione stessa e non nel rapporto che ne costituisce la giustificazione economica. La circolazione può essere: regolare, se il titolo circola secondo la sua disciplina; esempi: o i titoli al portatore si trasferiscono con la consegna del documento; o i titoli all ordine richiedono oltre alla consegna, anche l annotazione; o i titoli nominativi richiedono per il trasferimento la consegna, l annotazione e un ulteriore annotazione del nome dell acquirente sul registro del soggetto che ha emesso il titolo; 164

impropria, se il titolo circola secondo le regole del diritto comune; irregolare, (o involontaria, o autonoma), se il titolo circola contro o senza la volontà dell emittente. Colui che ha perso involontariamente il possesso del documento è reintegrato nell esercizio del diritto cartolare; per i titoli di credito deteriorati o distrutti, è possibile ottenere il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. La legittimazione cartolare per il possessore di un titolo nominativo è ricostruita con la procedura di ammortamento; è autorizzato all azione di rivendicazione, per ricostruire la legittimazione cartolare, il possessore di un titolo al portatore, purché conosca il detentore. 159. Classificazione dei titoli di credito. I titoli possono essere classificati in: 1. titoli astratti, dove non è menzionato il rapporto fondamentale, e titoli causali, dove, invece, il rapporto fondamentale è menzionato; 2. titoli semplici, che attribuiscono il diritto ad ottenere una determinata prestazione, e titoli complessi, che conferiscono un insieme di poteri; 3. titoli di credito in senso stretto, che hanno per oggetto il diritto ad ottenere una somma di denaro, e titoli di credito rappresentativi di merci, che hanno per oggetto il diritto alla riconsegna delle merci menzionate; 4. titoli individuali, che sono connessi ad uno o più soggetti determinati, e titoli di massa, che sono connessi al pubblico dei risparmiatori; 5. titoli privati, emessi da un privato e il potere di emissione è limitato solo per i titoli al portatore, e titoli pubblici, emessi dallo Stato, Le cambiali finanziarie e le accettazioni bancarie sono strumenti di finanziamento per le imprese. 160. Altri documenti. I documenti di legittimazione (es: biglietto di un concerto) si differenziano dai titoli di credito, perché non posseggono le caratteristiche dell autonomia e della letteralità. I titoli impropri circolano come i titoli di credito, ma la circolazione produce gli effetti della cessione. Con la carta di credito s instaurano 2 rapporti: 1. di provvista tra l istituto di credito emittente e il cliente titolare della carta; 2. di valuta tra l istituto di credito e i fornitori di beni e servizi. c. Titoli cambiari. 161. Struttura della cambiale tratta. La cambiale tratta è l ordine incondizionato di un soggetto di pagare una determinata somma, ad un determinato prenditore, ad una determinata scadenza. Essa è strutturata come una delegazione di pagamento: l emittente ordina al trattario, che è un suo debitore, di pagare una data somma ad un terzo portatore del titolo cambiario che è creditore dell emittente; il pagamento del trattario estingue sia il rapporto di valuta fra traente e prenditore, sia il rapporto di provvista fra traente e trattario. Il portatore, o beneficiario della cambiale, deve richiedere l adempimento della stessa prima agli obbligati principali (come il trattario), e poi agli altri obbligati in via di regresso come traenti, giranti e avallanti. Ogni obbligato assume un proprio grado e quindi è impossibile che si realizzi la solidarietà passiva. La cambiale è titolo astratto, in quanto non è menzionato il rapporto fondamentale; tuttavia non è possibile definire titolo astratto la cambiale agraria, in quanto in essa è presente il rapporto di provvista tra il traente ed il trattario. La cambiale può consistere anche in una convenzione di favore che ha lo scopo di procurare credito ad un soggetto mediante la spendita del nome di un altro soggetto: si parla di cambiale di favore. 165

La cambiale può costituire un titolo esecutivo, cioè il portatore può soddisfarsi immediatamente sui beni del debitore, se sono rispettate le norme sull imposta di bollo. 162. Requisiti formali. La cambiale deve essere redatta per iscritto e deve contenere tali requisiti: 1. la denominazione stabilita della legge; 2. un ordine di pagamento inequivocabile e incondizionato e deve avere come oggetto una somma determinata nell ammontare; non è possibile inserire clausola di interessi salvo per le cambiali a certo tempo vista; 3. il nome del trattario; 4. il nome del portatore; 5. la data dell emissione; 6. la sottoscrizione autografata del traente; 7. il luogo di pagamento; 8. il luogo di emissione; 9. la data di scadenza. Nel caso manchi uno di questi requisiti nel momento del pagamento, la cambiale è inesistente; tuttavia, essa vale come promessa di pagamento tra emittente e primo portatore. Nel caso manchi uno di questi requisiti nel momento dell emissione, la cambiale è detta in bianco; essa deve comunque avere un contenuto minimo e le parti devono aver stabilito un patto di riempimento, ossia le modalità per riempire la cambiale. Il termine di riempimento è di 3 anni dalla data di emissione. Nel caso siano violate le modalità del patto di riempimento o nel caso di riempimento tardivo o abusivo, il prestatore è obbligato a risarcire i danni all emittente. 163. Requisiti sostanziali. La cambiale per essere valida deve essere fatta da persona capace legalmente: in mancanza, l obbligazione cambiaria è invalida. I soggetti legalmente incapaci (il minore emancipato non autorizzato all esercizio dell impresa e l inabilitato) possono sottoscrivere una cambiale purché la loro firma sia affiancata da quello del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare; il curatore deve inserire sulla cambiale la clausola per assicurare o altra equivalente per dimostrare la sua qualifica, altrimenti resta obbligato direttamente. Gli incapaci assoluti (il minore non emancipato e l interdetto) non possono assumere alcuna obbligazione cambiaria: per il minore non emancipato possono obbligarsi i rappresentanti legali, genitori o tutori, autorizzati dal giudice tutelare; per l interdetto possono obbligarsi i rappresentanti legali, genitori o tutori, autorizzati dal tribunale. Anche qui il rappresentante legale deve specificare la sua veste giuridica sulla cambiale, altrimenti resta obbligato direttamente. La cambiale può essere assunta volontariamente da un rappresentante, se il rappresentato è un commerciante. 164. Circolazione. Il trattario diventa obbligato principale al pagamento mediante una dichiarazione di accettazione: l accettazione deve essere indicata sul titolo con la parola accetto o altra parola simile e può essere omessa se la sottoscrizione compare sulla faccia anteriore del titolo. L accettazione deve essere incondizionata, pena l invalidità; essa può essere anche parziale e in tale ipotesi il portatore può richiedere la somma restante agli obbligati di regresso. La cambiale non accettata può egualmente circolare ma solo se con essa circoli anche il credito di provvista, ossia il credito che il traente ha con il trattario. Una tipica garanzia cambiaria è l avallo, dichiarazione unilaterale recettezia con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale di uno degli obbligati cartolari (avallato). La firma dell avallante va apposta sulla cambiale o sul foglio di allungamento e deve essere accompagnata dalla formula per avallo o altra simile. 166

L avallo può essere anche parziale, quando l avallante si obbliga solo per una parte del credito cambiario. L avallo può essere dato da più persone congiuntamente e si parla di coavallo; in questa ipotesi il solvens (coavallante) cha ha adempiuto può esercitare regresso non verso gli altri coavallanti, ma verso gli avallati. L avallo è diverso dalla fideiussione perché il primo è autonomo dal contratto principale, mentre la seconda è accessoria al contratto principale. Altre forme di garanzia sono la cambiale ipotecaria, dove l ipoteca circola con la cambiale ed è annotata sul titolo, e la tratta documentale, dove la cambiale è garantita con il pegno e i documenti devono essere restituiti al momento del pagamento. La cambiale circola anche mediante girata che è la dichiarazione con la quale il girante ordina al debitore di effettuare la prestazione ad un altro soggetto, il giratario. La girata può avere funzione di garanzia; va scritta dietro la cambiale o sul foglio di allungamento ed è nulla se è parziale. La girata di ritorno è una sospensione della cambiale in quanto il giratario corrisponde proprio con la figura del trattario; non si parla di confusione. La girata in bianco si ha quando manca il nome del giratario; è equiparata alla girata al portatore. La girata impropria si ha quando la legittimazione è attribuita ad un altro soggetto affinché assolva scopi particolari, come la riscossione in nome e per conto del girante. Il portatore della cambiale, che può presentare molteplici girate, può pretendere il pagamento presentando il titolo al debitore nel luogo di pagamento prestabilito. Quando il creditore omette di presentare la cambiale, il debitore ha diritto a liberarsi depositando alla Banca di Italia la somma dovuta. Il debitore ha l onere di verificare la legittimazione del solvens; egli (il debitore) è, comunque, liberato se paga al giratario legittimato, salvo se il debitore conosceva il difetto di titolarità del portatore. Il portatore non può rifiutare il pagamento parziale, pena la perdita del regresso verso gli altri obbligati; il trattario ha diritto all indicazione sulla cambiale del suo pagamento parziale. Il debitore non è obbligato a pagare prima della scadenza e se lo fa è a suo rischio e pericolo, in quanto rischia di non essere liberato per difetto di titolarità del solvens. 165. Processo cambiario. Quando il trattario non accetta l obbligazione cambiaria, oppure si rifiuta di pagare, il portatore può esperire l azione diretta nei confronti degli obbligati principali, o l azione di regresso nei confronti degli altri obbligati. L azione di regresso a differenza di quella diretta presenta una disciplina più complessa, in quanto essa è esperibile solo alla scadenza, salvo si verifichino determinati casi come il fallimento del trattario, il suo rifiuto. Affinché l azione di regresso possa essere espletata, il portatore deve promuovere il protesto: esso è un atto solenne con il quale si accerta la mancata accettazione o il mancato pagamento. Il protesto è levato dal notaio, dall ufficiale giudiziario e dal segretario comunale, e nel caso non sia levato nel termine stabilito, l azione di regresso decade. Il protesto non è necessario quando il traente, il girante o i loro avallanti abbiano apposto la clausola senza spese o senza protesto. Oltre le azioni cambiarie, il portatore può espletare anche rimedi extracartolari, al fine di soddisfarsi; queste azioni sono: o l azione causale; affinché il portatore possa esperire questa azione, egli deve non solo levare il protesto, ma deve anche depositare la cambiale nella cancelleria del tribunale in modo da evitare che tale cambiale non ritorni in circolazione; o l azione di arricchimento; questa azione può essere esperita quando non esiste più alcun rimedio per il portatore di essere compensato per un omesso pagamento; esso (pagamento) è basato non sulla cambiale, ma sul rapporto fondamentale. 167

d. Titoli bancari. 166. Assegno bancario. L assegno bancario è un titolo di credito che contiene l ordine del traente (emittente) alla banca trattaria di pagare a vista, al portatore legittimato, l importo menzionato sul titolo. Esso si configura come una delegazione di pagamento; infatti, il traente (debitore del portatore) delega la banca a pagare il suo (del traente) debito. La differenza fra l assegno e la cambiale tratta è che nell assegno la banca non può rifiutarsi di pagare, perché l assegno non può essere accettato; infatti, il visto bancario è solo uno strumento che accerta l esistenza di fondi e impedisce al traente di ritirarli prima del pagamento. Più frequente è il benefondi che la dottrina configura come una semplice richiesta d informazione sull esistenza della provvista da parte del traente. Per quanto riguarda la revoca, l emittente non può emettere un contrordine, se non dopo lo spirare del termine di presentazione per il pagamento. L assegno bancario è pagabile a vista e non è tollerata l applicazione di scadenze per il pagamento, in quanto termini brevi sono previsti dalla legge. I requisiti necessari affinché possa esservi l emissione di assegni sono: l esistenza di fondi disponibili presso la banca (c.d. provvista); l esistenza di una convenzione fra banca e traente (es.: c.c. bancario); nel caso manchi uno di questi presupposti, sono previste sanzioni penali e civili per i trasgressori. I requisiti formali sono gli stessi della cambiale tratta, salvo per il fatto che nell assegno bancario non è necessario il nome del portatore. L assegno bancario, essendo un titolo all ordine, circola mediante girata; tuttavia, tale circolazione può essere esclusa con l apposizione della clausola non trasferibile, la quale clausola comporta che il pagamento deve essere effettuato solo al prenditore (primo e unico portatore); questa clausola è obbligatoria per importi pari o superiori ai 20 milioni. Un altra limitazione alla circolazione è lo sbarramento; esistono 2 tipi di sbarramento: sbarramento generale, quando sono presenti solo 2 sbarre, oppure quando è presente la figura del banchiere; sbarramento speciale, quando è presente il nome preciso del banchiere. Tale sbarramento ha la funzione di circoscrivere i soggetti abilitati all incasso che sono o un banchiere, o un suo cliente. Per quanto riguarda l assegno da accreditare, il traente vieta che l assegno sia pagato in contanti e ordina l accreditamento sul conto corrente del portatore-correntista. Disciplina particolare riguardano gli assegni turistici, dove è richiesta una doppia firma del prenditore. 167. Assegno circolare. L assegno circolare è titolo di credito all ordine, pagabile a vista, emesso da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d Italia; presupposto fondamentale è che il richiedente deve versare in contanti la somma per la quale l assegno è emesso. Sono applicate le stesse norme del vaglia cambiario. e. Valori mobiliari. 168. Nozione e rinvio. I valori mobiliari sono titoli di credito emessi in quantità notevoli e caratterizzati dalla omogeneità e dalla fungibilità; essi sono strumenti d investimento, di raccolta di risparmio, di mobilizzazione della ricchezza. 168