Modulo 1: Introduzione alla Banca dott. Claudio Rossi
L attività bancaria La legge 12 marzo 1936 n. 375 (Legge Bancaria) detta disposizioni su la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito L attività bancaria oltre che con la raccolta del risparmio e con l esercizio del credito, che costituiscono le operazioni principali passive ed attive, si estrinseca anche con operazioni di intermediazione in titoli e cambi e con servizi vari e speciali, questi ultimi svolti sia in proprio, sia tramite società controllate o collegate. I soggetti che intendono svolgere attività bancaria debbono tenere adeguato il patrimonio secondo le norme di Basilea 2, al fine di fare fronte al rischio inatteso (volatilità dei mercati, congiuntura etc)
L Associazione Bancaria Italiana Fra i soggetti bancari è stata costituita l A.B.I. (www.abi.it) con sede a Roma e Milano avente per oggetto la trattazione dei problemi tecnici ed economici del settore bancario e finanzario. Essa fra l altro si propone di: esercitare e promuovere gli interessi collettivi delle Aziende aderenti; collaborare con autorità, enti o associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti il settore creditizio; compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel campo bancario; svolgere attività di informazione e di consulenza a favore delle Aziende aderenti; promuovere e favorire accordi di interesse comune fra gli Associati
Le funzioni della Banca La Banca esplica le sue funzioni attraverso una continua opera di raccolta e di impiego del risparmio, nel rispetto, beninteso, delle disposizioni previste dall Organo di Vigilanza per la tutela dei depositanti e l esercizio del credito; Oltre a questi compiti ne vengono svolti altri, quali le operazioni di intermediazione ed i servizi vari e speciali (o parabancari) a favore della clientela;
Le funzioni della Banca Depositi fruttiferi; Conti correnti; Assegni circolari; Risconto di ptf; Raccolta Aperture di credito; Anticipazioni/Sconto Mutui/Finanziamenti; Aperture di credito Impieghi Cambi Fidejussioni; Intermediazione in titoli Collocamento Servizi Investimenti Immobili Arte Acquisto Titoli di Stato
Proviamo a dire qualche operazione di intermediazione! F C A C I C G C C Gestione F... Comuni d Investimento Operazioni in C... Sottoscrizione, Collocamento o Acquisto di A... od Obbligazioni C... ed Amministrazione Titoli Assunzione all I... di effetti ed in generale di titoli di credito C... Continua G... e Bonifici per conto terzi C... di Sicurezza C... in genere
Qualche operazione di intermediazione! F C A C I C G C C Gestione Fondi Comuni d Investimento Operazioni in Cambi Sottoscrizione, Collocamento o Acquisto di Azioni od Obbligazioni Custodia ed Amministrazione Titoli Assunzione all Incasso di effetti ed in generale di titoli di credito Cassa Continua Giriconto e Bonifici per conto terzi Cassette di Sicurezza Consulenza in genere
La riservatezza bancaria Argomento sicuramente dibattuto: nella prassi bancaria italiana si è sempre tassativamente rispettato l obbligo del segreto bancario, inteso come riserbo del banchiere in ordine ai rapporti da esso intrattenuti con la clientela, obbligo della cui esistenza anche la dottrina e la giurisprudenza non hanno mai dubitato Sull argomento si è molto discusso anche per identificarne le fonti da cui tale obbligo derivi, talvolta individuandola negli usi (contrattuali ex art. 1374 C.C. o extracontrattuali dalla cui inosservanza potrebbe derivare una responsabilità ex art. 2043 C.C.) talaltra recependo il segreto bancario nella più ampia accezione del segreto professionale.
La struttura della Banca Corporate & SME/Retail Division Private Division Mercato A Mercato B Mercato A Mercato B Area AA Area AB Area AA Area BA Area BB
Le divisioni e le funzioni Private Division Corporate Div. SME & Retail Division A B C Le attività Private riguardano la gestione dei patrimoni superiori ai 500.000 Le attività Corporate riguardano la gestione e gli affidamenti di aziende con g.a. superiore ai 50.000.000 Le attività SME&Retail riguardano la gestione di investimenti e affidamenti di aziende con g.a inferiore ai 50.000.000 ed i privati
Il conto corrente di corrispondenza Il conto corrente di corrispondenza è il rapporto più comune messo a disposizione dalla Banca alla sua clientela; Esso consente prestazioni molto elastiche ed articolate e su di esso si possono innestare tutte le operazioni bancarie. Il c/c è il prospetto che raccoglie partite a debito ed a credito del cliente, il cui saldo mette in evidenza il credito o il debito del cliente stesso nei confronti della banca; Il c/c può anche presentare delle scoperture allorquando gli addebitamenti risultano superiori agli accreditamenti effettuati; La disponibilità del denaro per il cliente è immediata; l utilizzo delle somme depositate e di quelle messe a disposizione dalla Banca non è soggetto ad alcun vincolo o preavviso (a vista, cioà a richiesta).
Il conto corrente di corrispondenza: fonti normative Le Norme che regolano i Conti Correnti di corrispondenza e servizi connessi vengono considerate un contratto atipico in quanto non trovano una loro specifica regolamentazione nel Codice Civile, confluendo in esse gli estremi di diversi istituti giuridici: - Il mandato (Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altra-art. 1703 C.C.) - Il deposito bancario (Depositi in danaro-nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi Art. 1834 C.C.) - Il conto corrente (Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilità. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto ed il contratto s intende rinnovato a tempo indeterminato Art. 1823 C.C.) - L apertura di credito bancario (L apertura di credito bancario è il contratto col quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dell altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo od a tempo indeterminato Art. 1842 C.C.)
Caratteristiche generali dei c/c di corrispondenza Nominatività. I conti debbono essere intestati a: - persone fisiche capaci di agire, compresi i minori emancipati autorizzati all esercizio del commercio; - persone giuridiche; Deve essere depositato l esemplare della firma: - persona singola; - ditte individuali; - più persone fisiche con firme disgiunte o congiunte; - società di qualsiasi tipo; Si possono conferire procure o deleghe: - I titolari di conto corrente possono conferire a terzi che abbiano piena capacità di agire, il potere di eseguire operazioni per loro conto ed in nome con piena liberazione della Banca; Si possono utilizzare assegni bancari: - Il c/c è l unico rapporto che consente di utilizzare le disponibilità anche a mezzo di assegni bancari. All atto dell accensione del conto o in epoca immediatamente successiva dopo aver espletato quanto previsto dall art.141 della Legge 14/11/1981 n.689 in ordine alla valutazione della moralità e serietà del cliente viene pertanto consegnato al titolare del conto un certo numero di moduli (10 o 20) raccolti in un libretto di assegni.
C/C : gli estratti conto e le chiusure contabili Per estratto conto s intende il documento contabile che la banca invia periodicamente (di solito mensilmente) al correntista per permettergli di controllare l esattezza delle singole operazioni iscritte nel conto: l estratto riporta quindi in ordine cronologico, tutte le operazioni registrate nel conto durante il periodo cui si riferisce. In sostanza il c/c costituisce uno strumento di raccolta o di impego del denaro a seconda che il saldo risulti creditore oppure debitore: nel primo caso la Banca corrisponde un interesse al correntista mentre nel secondo glielo addebita: I conti vengono di norma chiusi trimestralmente e cioè alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre per addebitare o accreditare gli interessi relativi alle scoperture o alle giacenze verificatesi nel trimestre.
I depositi fruttiferi I depositi fruttiferi costituiscono la più tipica categoria di rapporti sui quali la clientela fa affluire i propri risparmi monetari, affinchè la banca li custodisca e li remuneri; A differenza dei conti correnti i depositi fruttiferi possono presentare solo saldi a favore del cliente escludendo quindi che il titolare del deposito possa andare a debito, possa cioè ottenere un credito da parte della banca; Il rapporto si avvia e si perfeziona con il deposito in Banca di una somma di denaro contro il rilascio di un apposito documento, definito Libretto di risparmio sul quale viene indicato il versamento iniziale e sul quale verranno poi annotate di volta in volta le successive operazioni; Il regolamento dei libretti di deposito ricalca le disposizioni di Legge che riguardano i depositi in danaro;
Depositi fruttiferi: caratteristiche Liberi o vincolati nominativi od al portatore Hanno limitazioni circa il tipo di Operazioni ammesse (solo per contanti) Non prevedono l invio l di Estratto Conto in quanto fa fede la risultanza del libretto
Depositi fruttiferi: fonti normative Art. 1834 C.C. Depositi in danaro Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l osservanza l del periodo di preavviso stabilito dalle parti e dagli usi. Art. 1835 C.C. Libretto risparmio Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti ed i prelevamenti si devono annotare sul libretto Le annotazioni sul libretto, firmate dall impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. E nullo ogni patto contrario Art. 1836 C.C. Legittimazione del possessore Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie le prestazioni nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante. Sono salve le disposizioni delle Leggi speciali
C/C e Risparmi: modalità di esecuzione delle operazioni La posizione è l effettiva situazione debitoria o creditoria del cliente. Essa non è sempre rappresentata dal saldo contabile potendo da questo differire per effetto di...
Incremento ( Avere ) Decremento ( Dare ) Vincoli su assegni Prenotazioni per operazioni dare Versamento di effetti al s.b.f. C/C e Risparmi: la posizione Prenotazioni per operazioni avere Concessione di crediti per cassa
Versamento assegni: vincoli e valute Il conto corrente viene generalmente alimentato con i versamenti di contanti e/o assegni; Mentre l importo versato totalmente o parzialmente in contanti risulta immediatamente disponibile per il correntista, quello versato in assegni non gli conferisce subito la possibilità di disporne, venendo accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine per la necessità della Banca di accertare la regolarità formale degli assegni stessi e di ottenere una ragionevole certezza di avvenuto pagamento; A tal fine l importo degli assegni versati viene vincolato, cioè reso indisponibile per il depositante per un certo numero di giorni ritenuti sufficienti per ottenere eventuale avviso del mancato pagamento.
Versamento di effetti con accreditamento salvo buon fine Sul conto corrente possono essere versati effetti (ricevute, cambiali, ecc) con scadenze differite nel tempo che vengono accreditati salvo buon fine all atto della presentazione, con una valuta rapportata alla scadenza degli effetti stessi. Es: In data 10/7 vengono versati effetti per 2.500 accreditati s.b.f. con valuta 20/8. 9/7 Saldo contabile 8.500 Avere 9/7 Situazione di liquidità 8.500 Avere 10/7 Saldo contabile 11.000 Avere 10/7 Effetti sbf val 20/8-2.500 Dare 10/7 Situazione di liquidità 8.500 Avere
L assegno bancario 1: caratteristiche In generale gli assegni ed i vaglia sono strumenti di pagamento surrogati dalla moneta e si distinguono in bancari e postali che si identificano rispettivamente: assegni bancari ordinari, assegni circolari, vaglia cambiari, vaglia postali e assegni postali. Gli assegni e vaglia bancari sono disciplinati da disposizioni di legge (R.D. 21/12/1933 n.1736); quelli postali, dal Regolamento postale. I requisiti di forma essenziali sono rappresentati da: - Denominazione di Assegno Bancario - Ordine incondizionato di pagare - Somma determinata (in caso di discordanza tra imp in cifre e lettere vale quest ultimo) ultimo) - Emittente o traente trattario o trassato beneficiario o prenditore - Esigibilità dell assegno bancario - Luogo e data di emissione - Bollo - Sottoscrizione dell emittente emittente - Indicazione del beneficiario (se non figura si considera al portatore)
L assegno bancario 2: riepilogo Requisiti essenziali (in mancanza di uno o più di questi il titolo non vale come A/B): - Denominazione di A/B prestampata nel contesto del titolo - Ordine incondizionato di pagare a vista espresso con la dicitura a a vista pagate senza alcuna condizione - Somma determinata indicata normalmente in cifre e lettere - Nome del trattario si identifica dempre con una banca ed è prestampato nel contesto del titolo - Luogo di emissione deve essere apposto sul titolo - Data di emissione deve essere sempre indicata - Luogo di pagamento prestampato sull A/B normalmente anche con l indicazione l dell indirizzo - Sottoscrizione dell emittente emittente deve essere autografa Altre particolarità: - Bollo imposta fissa, pagata in modo virtuale dalla banca e recuperata dal correntista - Indicazione del beneficiario: - all ordine, trasferibile mediante girata - al portatore, trasferibile anche mediante girata
La girata Caratteristiche - La girata è il mezzo mediante il quale si trasferisce l A/B all ordine ; e consiste nell apposizione della firma, sul verso del titolo, da parte del portatore legittimo che intenda cederlo ad altri; - Chi appone la girata è detto GIRANTE, chi riceve il titolo per effetto della girata è detto GIRATARIO; quest ultimo a sua volta, puo trasferire l A/B ad altra persona mediante un ulteriore girata. - La girata puo essere piena od in bianco; Funzioni della girata. - La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all A/B - Negli assegni all ordine, oltre alla funzione di trasferimento, la girata adempie ad una funzione di garanzia; infatti i giranti ed il traente sono responsabili solidalmente nei confronti del portatore legittimo dell A/B in caso di mancato pagamento dello stesso. Continuità delle girate. - Il detentore di un A/B trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. - Si ha una serie continua di girate quando la prima è apposta dal beneficiario ed ognuna delle successive è apposta dalla persona che nella precedente è indicata come giratario.
Esecutività e protesto L A/B è un titolo esecutivo, cioè in caso di mancato pagamento, conferisce al portatore legittimo l esecuzione forzata sul patrimonio del debitore intendendo come tale sia il traente (o emittente) sia i giranti, i quali sono responsabili solidalmente nei suoi confronti. Il mancato pagamento di un A/B deve essere constatato da un pubblico ufficiale o da un altro Ente a ciò facoltizzato, il quale nella maggioranza dei casi deve presentarsi materialmente allo sportello trattario richiedendo il pagamento dell A/B e, in caso di motivato rifiuto di pagare il titolo, redigere un atto di ufficiale constatazione del mancato pagamento; Se non pagato si puo adire all az.di regresso. La richiesta del pubblico ufficiale viene definita Accesso e l atto Protesto ; quest ultimo contiene sia la richiesta di pagamento che il rifiuto del pagamento con specificata la relativa motivazione.
Termine di presentazione e di prescrizione Il protesto deve sempre essere elevato entro un preciso termine detto termine di presentazione scaduto il quale non puo essere di conseguenza esercitata l azione di regresso nei confronti dei giranti, che comunque resta nei confronti del traente Il termine varia a seconda che l A/B sia stato emesso su o fuori piazza: - 8 giorni dopo la data di emissione per i titoli emessi sulla stessa ssa piazza in cui sono pagabili; - 15 giorni dopo la data di emissione per i titoli emessi su piazze e diverse da quella in cui è pagabile. - se il termine cade in un giorno festivo o non lavorativo tale termine viene prorogato al primo giorno feriale successivo; Il termine di prescrizione dell A/B è il termine oltre il quale il portatore perde il diritto ad esercitare l azione di regresso nei confronti dei giranti e del traente: - 6 mesi dopo la scadenza del termine di presentazione;
L assegno circolare: principali caratteristiche L A/C riporta la denominazione di assegno circolare inserita nel contesto del titolo e contiene la promessa incondizionata della banca di pagare a vista una somma determinata; Precostituzione dei fondi: emesso dietro versamento della somma corrispondente Egibilità: presso tutti gli sportedell Istituto emittente; Termine di presentazione: 30 giorni dalla data di emissione Termine di prescrizione: 3 anni dalla data di emissione;
L assegno circolare: requisiti essenziali Denominazione di assegno circolare nel contesto titolo Promessa senza condizioni di pagare a vista una det. somma Sottoscrizione dell Istituto emittente Indicazione del prenditore Luogo e data di emissione
Disposizioni comuni su assegni bancari e circolari Clausola non trasferibile. L A/B e l A/C emessi con la clausola non trasferibile devono essere pagati solamente al beneficiario e questi non puo girare l assegno se non ad una Banca per l incasso. Clausola di sbarramento. Lo sbarramento consiste in due linee parallele apposte trasversalmente sul recto (assegno bancario o circolare), impone alla Banca trattaria di effettuare il pagamento solo ad un proprio cliente oppure ad un altra Banca (sbarramento generale o sbarramento speciale);
Assunzione dei titoli di credito In questa parte analizziamo l assunzione dei titoli di credito da parte delle Banche. L assunzione presuppone la girata dei titoli in favore della Banca e ciò anche per gli assegni al portatore; I titoli di credito possono essere assunti - al dopo incasso.. La Banca si impegna a riconoscere al presentatore la somma indicata icata sul titolo solo dopo l avvenuto l esito della riscossione dello stesso; - per l accredito l salvo buon fine.. La Banca accredita immediatamente l importo l del titolo nel conto corrente del versante, riservandosi peraltro di stornare l accredito l in caso di mancato incasso dello stesso; - per la negoziazione.. Si ha nel caso in cui il pagamento di un assegno avvenga liberatoriamente da parte di uno sportello diverso da quello obbligato a pagare; - per l estinzionel estinzione.. Si intende il pagamento di un assegno da parte dello sportello obbligato a pagarlo.
La cambiale La cambiale è un titolo di credito che reca nel contesto l obbligo incondizionato di pagare o di far pagare una somma determinata alla scadenza e nel luogo indicato sul titolo: - La cambiale che contiene l obbligazione l di pagare (promessa di pagamento), è definita vaglia cambiario o più comunemente pagherò,, termine assunto nella pratica per definire questo tipo di cambiale; - La cambiale che contiene l ordine l di far pagare (ordine di pagamento) è definita invece cambiale-tratta o più comunemente tratta.. L ordine L deve sempre comparire nel titolo. I soggetti ricorrenti nella cambiale sono: - emittente, traente, sottoscrittore: : colui che sottoscrive la cambiale, ossia che impartisce l ordine di pagare nella tratta o che si obbliga a pagare nel pagherò ò. - trattario, trassato: : colui a carico del quale viene emesso il titolo, vale a dire chi c riceve l ordine di pagare nella tratta o chi si obbliga a pagare nel pagherò ò,, dove pertanto sottoscrittore e trassato coincidono; - beneficiario, ordinatario, prenditore: : colui a favore del quale viene emessa la cambiale nella tratta emittente e benficiario possono coincidere, ovverosia il traente e puo emetterla a proprio favore;
Cambiale: titolo di credito Formale deve osservare una certa forma. All ordine trasferibile mediante girata Esecutivo il possessore in base al titolo può agire esclusivamente contro ii debitori
Cambiale: figure ricorrenti Emittente, traente o sottoscrittore Colui che sottoscrive la cambiale Beneficiario, ordinatario o prenditore Colui a favore del quale viene emessa la cambiale 1)Trassato o trattario 2) Accettante 3) Girante 1) Il debitore; 2) Chi nella tratta accetta l ordine di pagare 3) Chi trasferisce la cambiale per girata 1) Giratario 2) Avallante 3) Avallato 1) Colui a cui viene girata la cambiale 2) Chi ne garantisce il pagamento 3) Colui a favore del quale è dato l avallo.
Cambiale: requisiti essenziali Denominazione di Cambiale Nome di colui al quale o all ordine del quale deve essere effettuato il pagamento Nome di chi è designato a pagare Sottoscrizione di colui che emette la cambiale Ordine o promessa senza condizioni di pagare una determinata somma Indicazione del luogo di pagamento Indicazione della data e del luogo di emissione Indicazione della scadenza: (vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a data fissa)
Ricevute bancarie o RI.BA. Elettroniche La ricevuta è la dichiarazione, scritta e firmata, rilasciata da che riceve una somma di denaro a colui che ha effettuato il pagamento medesimo. Essa presuppone in genere un rapporto commerciale fra le parti, emittente e debitore, per cui fa di solito riferimento alle fatture oggetto di pagamento; Possono avere forma cartacea oppure elettronica; La forma della ricevuta è libera e riporta generalmente: - la data ed il luogo di emissione; - la dichiarazione di ricevuta espressa con la formula riceviamo la somma di... a saldo (o in conto) delle nostre fatture... - indicazione del numero, data e importo della fattura; - importo della somma ricevuta espressa in cifre e lettere; - sottoscrizione dell emittente; emittente; - il nome e l indirizzo l del debitore e la data in cui deve essere pagata (scadenza).
I servizi di portafoglio Il Portafoglio è il servizio della Banca che si occupa di tutte le operazioni relative agli effetti e altri titoli presentati dalla clientela per lo sconto e per l incasso. Le operazioni di Portafoglio possono concretarsi in: - Assunzione per lo sconto (le operazioni di sconto effetti sono giuridicamente disciplinate dagli artt. 1858 Lo sconto è il contratto tipico con il quale la Banca, previa deduzione dell interesse, anticipa al cliente l importo l di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso e 1859 del C.C. Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la Banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche diritto to alla restituzione della somma anticipata) - Assunzione per l incasso l con accreditamento immediato salvo buon fine (nel portafoglio incasso l importo l degli effetti assunti viene accreditato nel conto corrente del cedente all atto atto stesso dell assunzione, ma con valuta riferita alla scadenza del titolo) - Assunzione per l incasso l con rimborso o accreditamento ad incasso effettuato (Gli effetti vengono accreditati solo ad avvenuta notifica di pagamento avvenuto).