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LEGGE DI STABILITA 2014 Forlì, 9 gennaio 2014 Prot. n. 6/2014 La legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, ha introdotto alcune modifiche in materia di: Detrazioni e deduzioni Irpef; Iva; ACE - Deduzione per utili investiti in azienda; Rivalutazione dei beni di impresa e delle immobilizzazioni; Rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni; Tassazione per le società agricole; Deducibilità delle perdite su crediti; Deducibilità leasing; Imposta di registro PPC; Determinazione Irap; Limite alle compensazioni; Canoni di affitto; Tassazione rendite finanziarie; Rimborsi Irpef e 730 Dopo aver pubblicato diversi approfondimenti su specifici argomenti riteniamo utile fornire di seguito un elenco redatto dal rag. Tosoni sulle ulteriori novità e sui principali nuovi adempimenti. 1

DETRAZIONI E DEDUZIONI IRPEF Detrazioni per lavoro dipendente: comma 127 1) È previsto un aumento delle detrazioni derivanti dal lavoro dipendente e un ampliamento degli scaglioni per cui sono previste detrazioni da lavoro dipendente. La misura della detrazione è pari ad euro 1.880 per redditi complessivi compresi entro gli euro 8.000 all anno; per redditi compresi tra euro 8.000 e 55.000 è prevista una detrazione decrescente all aumentare del reddito compresa tra euro 1.879 e 0. Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico: comma 139 2) La Legge di stabilità ha operato una proroga delle maggiori detrazioni previste per lavori di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, nonché per l adozione di misure antisismiche. Tutte le detrazioni elencate vanno ripartite in 10 quote annuali. Questo il quadro delle detrazioni dopo gli interventi della Legge di stabilità: le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, restauro su immobili residenziali, nonché le spese per la costruzione di garage o posti auto pertinenziali fino al 31 dicembre 2014 sono detraibili nella misura del 50% fino ad un ammontare massimo delle spese pari ad euro 96.000 per ogni unità immobiliare; le spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, sono detraibili detrazione nella misura del 40% con lo stesso ammontare massimo; dal primo gennaio 2016 le spese sostenute per questi interventi saranno detraibili nella misura del 36% e con un limite di intervento per ogni unità immobiliare pari ad euro 48.000. La detrazione andrà ripartita in ogni caso in 10 quote annuali; diversamente, in base al dato letterale della Legge di stabilità, in caso di immobili ristrutturati da parte di imprese edili o cooperative edilizie e ceduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, la detrazione spetterà unicamente nella misura del 36% e con un limite massimo di euro 48.000; le spese per interventi di efficienza energetica sostenute fino al 31 dicembre 2014 sono detraibili dall Irpef e dall Ires nella misura del 65%; dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, le spese sostenute per i medesimi interventi sono detraibili nella misura del 50%; dal primo gennaio, le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, rientreranno tra le spese previste per interventi di ristrutturazione edilizia e saranno detraibili nel limite del 36%. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali; le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 per l adozione di misure antisismiche sono detraibili nella misura del 65% in 10 quote annuali, se le spese sono sostenute dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 la detrazione spetta nella misura del 50% da ripartire comunque in 10 quote annuali; le spese sostenute a partire dal primo gennaio 2016 per l adozione di misure antisismiche rientreranno nel novero delle spese per ristrutturazione edilizia con misura massima della detrazione pari al 36%. Le spese sostenute sono detraibili indipendentemente dalla zona sismica in cui l immobile è situato. le spese sostenute entro il 31 dicembre 2014 da parte di soggetti che possono fruire della detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia per l acquisto di mobili o elettrodomestici di classe energetica elevata, fruiscono a loro volta della detrazione nella misura del 50% entro il limite massimo di euro 10.000 di spesa e comunque non superiore alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. Somme restituite al soggetto erogatore: comma 174 3) A partire dalla dichiarazione per i redditi 2013, le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti, sono deducibili dal reddito complessivo. L'ammontare 2

non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere dedotto nei successivi periodi d'imposta oppure può essere richiesto il rimborso dell'imposta corrispondente. È questo il caso di importi pagati dal datore di lavoro, come il TFR, che successivamente il lavoratore si trova a dover restituire per qualsiasi ragione (somme non dovute, contenzioso con il datore di lavoro, erogazione in eccesso). Detrazioni per oneri: commi 575 576 4) Entro il 31 gennaio dovrà essere adottato un Decreto per la razionalizzazione delle spese per cui si può fruire della detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi (spese mediche, interessi su mutui prima casa, assicurazioni vita, spese funebri, spese per corsi universitari, asilo, etc) volto a tutelare le persone disabili e non autosufficienti. Se tale decreto non venisse adottato, si procederà ad un taglio lineare della misura prevista per le detrazioni che saranno ridotte al 18% per l anno 2013 e al 17% per l anno 2014. Reddito imponibile per soggetti transfrontalieri: comma 175 5) Il reddito di lavoro dipendente prestato, in via continuativa, all'estero in zona di frontiera o in paesi limitrofi al territorio nazionale concorre a formare il reddito solo per la parte eccedente 6.700 euro. IVA Web tax: comma 33 6) L articolo 17-bis nel D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, introdotto dal comma 33 della Legge di stabilità, prevede che i soggetti passivi IVA che intendono acquistare pubblicità online possano farlo solo da soggetti in possesso di una partita IVA italiana. Allo stesso modo, le pubblicità ed i link sponsorizzati che appaiono su motori di ricerca o siti visualizzabili dall Italia, possono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti dotati di partita IVA italiana. Iva al 4% sulle prestazioni socio sanitarie: comma 172 7) Il comma 172, prevede che le prestazioni sociosanitarie, educative o di assistenza domiciliare e similari scontino l iva al 4% solo se rese da cooperative sociali disciplinate dalla Legge 381/2001. Se rese da altre cooperative queste prestazioni scontano l iva ordinaria al 22%. Iva al 10% sui distributori automatici: comma 173 8) La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici a partire dal primo gennaio 2014 non sconta più l Iva al 4% ma l imposta è aumentata al 10%. DEDUZIONE PER UTILI REINVESTITI IN AZIENDA ACE: COMMI 137, 138 9) La norma introdotta nel 2011 prevede la possibilità per le imprese i regime di contabilità ordinaria, che mantengono gli utili in azienda, senza prelevarli, di apportare una rettifica in diminuzione del reddito imponibile. Il comma 137 prevede che la misura di tale rettifica, stabilita nella misura del 3% degli utili non prelevati fino all esercizio in corso al 31/12/13, venga aumentata per l esercizio in corso 31/12/2014 all 4% e per i due esercizi successivi al 4,5% e 4,75%. Il calcolo degli acconti da versare nei prossimi periodi di imposta va effettuato senza considerare la maggior deducibilità degli utili mantenuti in azienda. 3

RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI D AZIENDA: COMMI 140-152 10) Riaperta la possibilità per le imprese soggette ad IRES di rivalutare le immobilizzazioni materiali e/o immateriali e le partecipazioni in imprese controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie che risultano dal bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Gli immobili merce, oggetto dell attività delle imprese non possono essere oggetto di rivalutazione poiché non risultano iscritti tra le immobilizzazioni. Modalità: La rivalutazione deve essere eseguita nell esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2012 e quindi per i soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare, la rivalutazione deve essere iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2013. La rivalutazione non può riguardare singoli beni, ma deve essere operata per classi omogenee (terreni, fabbricati industriali, attrezzature, macchine d ufficio ed elettroniche, etc etc); deve essere indicata nel libro inventari e si deve fornire adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio. Riconoscimento fiscale: il riconoscimento fiscale del maggior valore decorre dal terzo esercizio successivo a quello in cui si è eseguita la rivalutazione, quindi per i soggetti con l esercizio coincidente con l anno solare, i maggiori ammortamenti saranno riconosciuti dal periodo di imposta 2016. Per poter fruire del maggior valore fiscale derivante dalla rivalutazione è necessario versare un imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili. Il versamento deve avvenire in tre rate annuali senza l applicazione di interessi con la stessa scadenza prevista per il versamento delle imposte sui redditi a partire dal 16 giugno 2014 per le imprese con l esercizio coincidente con l anno solare. Affrancamento: per poter affrancare il saldo attivo derivante dalla rivalutazione e quindi poter distribuire gli utili derivanti dall operazione, è necessario versare un ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% del maggior valore dei beni o delle partecipazioni rivalutate. L imposta sostitutiva va versata secondo le stesse scadenze previste per quella prevista per il riconoscimento fiscale. Cessione di beni rivalutati: nel caso di cessione di beni rivalutati, il riconoscimento del maggior valore fiscale scatta a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui si è eseguita l operazione. Nel caso quindi di imprese con l esercizio solare, il maggior valore è riconosciuto ai fini della cessione o estromissione dai beni di impresa a partire dal 2017. Le plusvalenze o minusvalenze realizzate prima di tale data andranno calcolate e tassate in base al valore antecedente alla rivalutazione. In tal caso, le imposte sostitutive già versate potranno essere stornate dalle imposte derivanti dalla cessione. Riallineamento in seguito ad operazioni di concentrazione aziendale: pagando la stessa imposta sostitutiva prevista per le rivalutazioni dei beni di impresa (16%) è possibile dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritte a bilancio a seguito di operazioni straordinarie a titolo di avviamento, marchi di impresa o altre attività immateriali. L imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi per l esercizio in cui si è optato per il riconoscimento fiscale; gli effetti fiscali decorrono dal secondo esercizio successivo a quello del pagamento dell imposta sostitutiva (nel caso di soggetti solari quindi dall esercizio 2016). In caso di cessione a titolo oneroso dei beni oggetto del riallineamento prima del quarto esercizio successivo al pagamento della imposta sostitutiva (anno 2018), gli effetti fiscali si intendono revocati e la plusvalenza sulla cessione andrà calcolata sul valore fiscale precedente al riallineamento. 4

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI: 156, 157 11) Confermata la possibilità per le persone fisiche di rivalutare i terreni, sia edificabili che agricoli, e le partecipazioni di qualsiasi tipo purché in imprese che non siano quotate in borsa posseduti alla data del primo gennaio 2014. Modalità: entro il 30 giugno 2014 la perizia con cui si determina il valore rivalutato dei terreni o delle partecipazioni deve essere asseverata. Per poter fruire del maggior valore in sede di determinazione delle plusvalenze è necessario versare interamente l imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2014 o in tre rate annuali con interessi del 3% annuo. Imposta sostitutiva: l imposta sostitutiva è pari al 4% del nuovo valore rivalutato nel caso di partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) e terreni, mentre è pari al 2% del nuovo valore derivante dalla rivalutazione nel caso di partecipazioni non qualificate. Versamento: I codici tributo sono invariati: il numero 8055 per le partecipazioni ed il numero 8056 per i terreni. TASSAZIONE PER LE SOCIETÀ AGRICOLE: COMMA 36 12) Viene revocato lo stop previsto per le società agricole (Snc, Sas e Srl) di determinazione catastale del reddito in base all articolo 32 del Tuir. Le Società che hanno iniziato l attività nel 2013 per tale anno sono vincolate al criterio del bilancio; esse potranno optare dal periodo di imposta 2014 per la tassazione catastale. Per le società che avevano optato in esercizi precedenti, continua a valere la scelta adottata e non è necessario effettuare alcuna opzione nel 2014. Quindi le società agricole, diverse dalle società per azioni, che non hanno optato negli esercizi precedenti, potranno farlo anche nei prossimi periodi di imposta. PERDITE SU CREDITI: COMMA 160 13) Dall esercizio in corso al 31 dicembre 2013 viene ampliata la possibilità per le imprese di dedurre le perdite su crediti. Infatti l articolo 101 comma 5 del Tuir prevede ora le seguenti casistiche in cui le perdite su crediti sono deducibili: se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha chiuso un accordo di ristrutturazione del debito; per i debiti di modesta entità dopo 6 mesi dalla scadenza se ancora non pagati (il limite è di euro 5.000 per le imprese di dimensione rilevante e 2.500 per le altre imprese); quando il diritto alla riscossione è prescritto; quando la cancellazione dei crediti dal bilancio è operata in applicazione dei princìpi contabili: in questo ultimo caso la circolare 26/E/2013 illustra una serie di situazioni pratiche in cui l Agenzia ritiene che si possa cancellare il credito dal bilancio senza commettere violazioni. In particolare l Agenzia ritiene che nei casi di cessione del credito, sia pro soluto che pro solvendo, e nei casi di prescrizione delle somme derivanti dal credito, si possa operare la cancellazione del credito dal bilancio e la perdita derivante sia deducibile. LEASING DEDUCIBILITÀ PER PROFESSIONISTI E IMPRESE: COMMI 162 163 14) Le novità in materia di deducibilità dei contratti di leasing sono valide per i contratti di leasing 5

stipulati dopo l entrata in vigore del Decreto Stabilità. Per i contratti in essere a tale data valgono le norme precedenti. Durata dei contratti di leasing La deduzione dei canoni di leasing relativi a beni immobili strumentali è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. La durata minima per i beni mobili strumentali è invece pari alla metà del periodo di ammortamento previsto per beni della stessa categoria. Nel caso di contratti di locazione finanziaria con durata inferiore ai limiti stabiliti, la deduzione ai fini fiscali va riportata alla durata minima prevista dalla normativa fiscale. Parimenti nel caso di contratti che abbiano durata maggiore del limite previsto dalla normativa, la deducibilità seguirà la durata del contratto. Per i contratti di leasing stipulati precedentemente all entrata in vigore del 1 gennaio 2014 valgono le vecchie regole in materia di deduzione. IMPOSTA DI REGISTRO NOVITÀ Cessione dei contratti leasing: commi 164 166 15) A partire dal primo gennaio 2014 la cessione di contratti di leasing relativi ad immobili strumentali da parte dei soggetti utilizzatori è soggetta ad imposta di registro nella misura del 4%. La base su cui calcolare l imposta è pari al prezzo pattuito per la cessione del contratto aumentato delle quote capitali sulle rate non ancora pagate e della maxirata finale. In questo modo l imposta di registro dovuta in caso di cessione del contratto di leasing è pari a quanto si sarebbe dovuto pagare cedendo l immobile strumentale anziché il contratto (imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1%). Piccola proprietà contadina: commi 608 609 16) Dal primo gennaio 2014 tutte le agevolazioni in materia di imposta di registro (terreni montani, compendio unico) sono soppresse, ad eccezione della norma relativa alla Piccola Proprietà Contadina. Quindi gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze (fabbricati rurali) a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola sono soggetti ad imposta di registro ed ipotecaria per 200 euro ciascuna e ad imposta catastale nella misura dell 1% del prezzo di trasferimento. Gli atti di trasferimento di terreni agricoli che non possono fruire della agevolazione prevista sono soggetti ad imposta di registro nella misura del 12% e imposte ipotecaria e catastale pari ad euro 50 ciascuna. IRAP Deduzione Irap per incremento occupazionale: comma 132 17) Ai fini Irap, a partire dall esercizio di imposta in corso al 31 dicembre 2014 è prevista una deduzione pari fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto, in aggiunta alla deduzione già prevista per ciascun lavoratore a tempo indeterminato. Limiti di deducibilità: la deducibilità è prevista nella misura massima di 15.000 euro e comunque in misura non superiore all incremento del costo per personale dipendente generato dall assunzione. 6

Modalità di fruizione: per poter fruire della deduzione dalla base imponibile Irap è necessario che i contratti di assunzione siano a tempo indeterminato e che l assunzione generi un incremento del numero dei lavoratori rispetto al numero dei lavoratori della stessa categoria mediamente assunti per l anno precedente. In caso di società controllate o collegate, l aumento occupazionale va valutato al netto degli eventuali decrementi avvenuti nelle altre società del gruppo. Durata della agevolazione: la deduzione spetta per l esercizio di imposta in cui è avvenuto l incremento occupazionale e per i due successivi. L agevolazione decade se negli esercizi successivi a quello dell assunzione il numero di lavoratori risulta inferiore o pari a quello risultante dall esercizio in cui è avvenuta l assunzione. Irap e transfer pricing: commi 281 284 18) I commi 281 e 282 introducono anche per la determinazione dell Irap la disciplina del transfer pricing prevista dall articolo 110 comma 7 del Tuir. Per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap, nel caso di operazioni tra l impresa italiana e società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, i prezzi di trasferimento andranno valutati in base al valore normale dei beni o servizi oggetto dell operazione. COMPENSAZIONI: COMMA 574 19) A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 l obbligo, fino all esercizio scorso previsto solo per i crediti IVA, del visto di conformità per i soggetti che utilizzano in compensazione importi superiori a euro 15.000 è esteso anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute alla fonte ed all Irap. Quindi, per poter utilizzare in compensazione crediti per un importo superiore ad euro 15.000 ciascuno, è necessario che venga apposto sulla singole dichiarazioni da cui scaturisce il credito il visto di conformità da parte del professionista incaricato. Per i soggetti sottoposti a controllo contabile, il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. A differenza di quanto previsto per le compensazioni IVA, in attesa di chiarimenti, le compensazioni possono essere effettuate a partire dal primo gennaio 2014 e non solo successivamente alla presentazione della dichiarazione. PAGAMENTO CANONI DI AFFITTO: COMMA 50 20) A partire dal primo gennaio 2014 i pagamenti di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non possono tassativamente essere effettuati in contanti e devono necessariamente avvenire per mezzo di strumenti che garantiscano la tracciabilità finanziaria dell operazione. Il divieto è anche preordinato all ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste per le locazioni abitative. TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE Imposta di bollo su attività finanziarie: comma 581 21) Dal primo gennaio 2014, l'imposta di bollo sui conti deposito e su altri investimenti finanziari sarà pari al 2 per mille. Non è più prevista una misura minima né per persone fisiche né per le imprese 7

(per il 2013 era pari ad euro 34,20). Al contrario per le imprese è prevista una misura massima pari ad euro 14.000. L'imposta di bollo sui conti correnti delle persone fisiche rimane pari ad euro 34,20. IVAFE: comma 582 22) Dal primo gennaio 2014 anche l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero aumenta al 2 per mille (1,5%) per l anno 2013.. PRESENTAZIONE 730 E RIMBORSI IRPEF 23) A partire dai modelli 730 presentati nel 2014, gli eventuali rimborsi di imposta superiori ad euro 4.000 non verranno più erogati dal proprio datore di lavoro ma dall'agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione 730 dopo aver svolto controlli preventivi anche documentali sulle somme chieste a rimborso. Tasso interessi legali: dal 1 gennaio 2014 il tasso legale degli interessi è fissato al1%. TASI ed IMU La TASI si applica sul possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l abitazione principale) e di aree edificabili; il soggetto che occupa l unità immobiliare assolve la tassa nella misura dal 10% al 30%, mentre il titolare del diritto reale versa la restante parte. La base imponibile è quella prevista per l IMU; l aliquota dell imposta è pari allo 0,1% (0,25% per l anno 2014, salvo modifiche in corso), ma la aliquota Tasi più Imu non può superare quella massima dell Imu. I termini di versamento sono stabiliti dal Comune, con un minimo di due rate, oppure in unica soluzione al 16 giugno. L Imu diviene definitiva e la struttura normativa non cambia. Risultano esenti da imposta oltre alla abitazione principale, anche i fabbricati delle imprese di costruzione destinati alla vendita ed i fabbricati rurali strumentali. Altre novità in materia di Imu riguardano le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze non esenti da imposta per le quali la aliquota è del 4 per mille (variabile in più o in meno di due punti) e si applica la detrazione di 200 euro elevabile fino all ammontare dell imposta. Per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti od Iap si applica il coefficiente di determinazione della base imponibile ridotto a 75 (anziché 110); per gli altri terreni il coefficiente e 135. L imposta municipale è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20% (elevata al 30% per l anno 2013) in base al criterio di cassa (articolo 99 del Tuir) e riguarda i beni immobili strumentali per natura o destinazione delle imprese e degli esercenti arti e professioni. L Imu non è deducibile ai fin i Irap, mentre la Tasi è interamente deducibile. Rag. Gian Paolo Tosoni 8