COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) SILVETTI (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARINARO MARCO Nella seduta del 11/02/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente espone che in data 10.04.2012, stipulava un contratto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico presso la propria abitazione, per un prezzo complessivo di euro 23.000,00, concesso dall intermediario convenuto con contratto di finanziamento; secondo tale contratto, la somma erogata doveva essere restituita con rate da euro 120,00 ciascuna, per complessivi euro 34.800,00. La società finanziaria errava nella redazione del contratto di finanziamento indicando quale prezzo del bene la somma di euro 25.300,00 (23.000,00 +IVA al 10%) anziché euro 23.000,00 (IVA compresa), come previsto dal contratto di compravendita del bene. Il contratto di finanziamento era inoltre privo dell indicazione della data di stipula, della firma, del numero di protocollo, e della firma della società venditrice, obbligatoria per legge. Intervenivano tentativi di composizione bonaria della vicenda con il fornitore, non andati a buon fine. In particolar modo il fornitore con e-mail del 24.10.2012, riconosciuto Pag. 2/6
l errore di cui sopra, si dichiarava disponibile a restituire al ricorrente l eccedenza pari ad euro 2.300,00, oltre alle spese fisse per la connessione di rete pari ad euro 242,00, per un totale di euro 2.576,67. Il fornitore però non ha mai provveduto a riconoscere la somma al ricorrente. A seguito di diverse rimostranze, l intermediario inviava al ricorrente, tramite e-mail, un secondo contratto, indicante quale prezzo del bene da finanziare la somma di euro 25.000,00 da restituire in rate da euro 300,00. Anche nel nuovo contratto, la somma era stata arbitrariamente aumentata senza preavviso, non era presente né la firma della società fornitrice, né la data e il luogo della stipula; il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto l originale del contratto. Il ricorrente lamenta inoltre il grave inadempimento del fornitore nella messa a norma dell impianto fotovoltaico. In particolare precisa che in data 23 e 25 agosto 2012 gli incaricati dell ACEA, recatisi sul luogo dell istallazione dell impianto fotovoltaico, non potevano effettuare la connessione rilevando la mancanza di taluni presidi tecnici ( la mancanza del dispositivo interfaccia e relè di protezione previsto dalla norma CEI 0-21 e che nel certificato della protezione era previsto un modello e matricola di protezione dati relativi ad un impianto fotovoltaico diverso rispetto a quello istallato); tale circostanza impediva l attivazione dell impianto entro il 27.08.2012, termine ultimo per fruire del vantaggio economico dell inserimento nel 4 conto energia, con incentivi di circa 100,00 mensili, anziché nel 5 conto energia. In considerazione della durata ventennale del contratto di fornitura, il ricorrente quantifica il danno subìto, in termini di incentivi persi, a circa 30.000,00; l effettiva attivazione dell impianto fotovoltaico è avvenuta solo il 2.10.2012. In conclusione il ricorrente chiede al Collegio di condannare l intermediario a restituire la somma di euro 2.576,67 e il risarcimento dei danni subìti in termini di incentivi persi per euro 30.000,00 per inadempimento del fornitore. L intermediario resiste al ricorso e riscontra una palese confusione nella ricostruzione effettuata dal ricorrente, sottolineando i seguenti profili: Il ricorrente volendo acquistare un impianto fotovoltaico dalla società fornitrice del servizio per un costo complessivo di euro 25.300,00, versava subito in contanti la somma di euro 220,00 e chiedeva all intermediario il finanziamento della residua somma di euro 25.080,00; con tale contratto la resistente erogava alla società l anticipazione della somma di euro 25.080,00, somma che il ricorrente avrebbe provveduto a restituire, maggiorata di interessi e spese contrattualmente pattuiti, mediante versamento di n. 116 rate da euro 300,00 ciascuna. Si tratta, pertanto, di un unico contratto sottoscritto dal ricorrente e completo in ogni sua parte, in quanto recante la firma di quest ultimo, la data e il timbro del convenzionato ; il ricorrente ha allegato nella documentazione del ricorso la missiva inviata dall intermediario di riepilogazione delle condizioni contrattuali da lui accettate. Con riferimento alla promessa di rimborso dell eccedenza fatta dalla società convenzionata, l intermediario sostiene che il ricorrente non può far valere nei confronti dell intermediario eventuali patti con il convenzionato. A seguito delle missive datate 30.8.2012, 12.12.2012 e 26.06.2013 con cui il ricorrente informava l intermediario dell inidoneità dell impianto fotovoltaico installato dalla Pag. 3/6
convenzionata, lo stesso provvedeva a richiedere idonei chiarimenti alla convenzionata, motivo per il quale il comportamento dell intermediario è stato conforme ai canoni di correttezza. La convenzionata garantiva con comunicazione all intermediario che l impianto era stato collaudato, completato ed allacciato alla rete; tale risposta veniva inoltrata al cliente con la missiva del 24.10.12, e ribadita in data e in data 31.7.13 e in data 28.10.13. L intermediario è soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale di fornitura, per cui non può avere evidenza e contezza circa le vicende che intercorrono tra le parti di tale rapporto; in tale controversia dinnanzi all Arbitro non si ritiene completamente integrato il contraddittorio, mancando il convenzionato, unico soggetto che possa chiarire il reale svolgimento dei fatti e fornire chiarimenti in merito alle contestazioni del cliente. Il ricorrente non provvede a fornire alcuna dimostrazione della gravità dell inadempimento dell intermediario tale da comportare la risoluzione del rapporto; il ricorrente è, infatti, ancora in possesso della merce acquistata con il finanziamento; non può pertanto ritenersi fondata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente; l unico soggetto che sta patendo è, in caso, l intermediario che vede il finanziamento sottoscritto dal cliente interrotto per un inadempimento del fornitore peraltro non provato, sebbene abbia adempiuto alle obbligazioni assunte ; il cliente dovrà dunque estendere le proprie pretese anche nei confronti della società convenzionata e proseguire nel versamento delle rate pattuite con la sottoscrizione del contratto di finanziamento. L intermediario chiede quindi al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato. DIRITTO 1. - Il ricorrente pone due distinte domande al Collegio: la prima concernente la verifica dell importo finanziato e la conseguente restituzione di quanto eventualmente versato in eccedenza; la seconda concernente la richiesta di risarcimento del danno in termini di incentivi persi per l inadempimento del fornitore. 2. - Con riferimento alla prima questione il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione ed ha invitato in sede istruttoria ciascuna delle parti a produrre copia leggibile del contratto di fornitura. Le parti hanno prodotto entrambe una copia del contratto richiesto (che sono completamente sovrapponibili) e da tali documenti si evince con chiarezza che il totale del finanziamento (corrispondente al prezzo del bene finanziato) ammonta a complessivi 23.000 euro. Agli atti vi è poi al copia del contratto di finanziamento che risulta debitamente firmata, da un lato, da ricorrente e cointestatario e, dall altro, dal fornitore (è stata allegata dalla resistente) e che riporta invece quale prezzo del bene finanziato l importo di euro 25.300 (di cui 220 euro già versati dal ricorrente a titolo di anticipo, quindi 25.080; per cui risulta poi quale importo totale dovuto dal consumatore 34.992,51 per n. 116 rate da euro 300 cad + spese incasso rata). Si evidenzia dunque, come lamentato dalla parte ricorrente, una differenza tra il prezzo del bene indicato nel contratto di compravendita pari a euro 23.000 e il prezzo del Pag. 4/6
medesimo bene indicato nel contratto di finanziamento (collegato al predetto contratto di compravendita ex art 121 e ss. TUB) pari ad euro 25.300 (di cui 220 euro già versati dal ricorrente a titolo di anticipo, quindi 25.080). Peraltro, agli atti vi è un carteggio email tra il ricorrente e il fornitore, in cui quest ultimo ammette il disguido e promette di restituire la differenza di prezzo. Tale restituzione, secondo quanto affermato dal medesimo, non è mai avvenuta. Ed allora ad avviso del Collegio può ritenersi che sussista un errore di calcolo ex art. 1430 c.c., errore che non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso. Nel caso di specie appare infatti evidente che l errore sia conseguenza dell inclusione o meno dell IVA sul prezzo del bene: la somma di euro 23.000,00 inizialmente pattuita nel contratto di fornitura era considerata già comprensiva dell IVA, mentre il diverso importo di euro 25.300 (decurtati i 220 euro di anticipo = 25.080,00) è il risultato dell applicazione dell IVA al 10% alla somma base di euro 23.000,00. Per tale ragione, il Collegio in relazione al contratto di finanziamento dispone la rettifica del prezzo del bene acquistato e, quindi, all importo finanziato che deve intendersi pari ad euro 23.000,00. Per l effetto, dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 2.300,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo 3. - Con riguardo alla domanda risarcitoria, si rileva che il ricorrente allega la comunicazione dell ACEA del 20.9.2012, attestante l esito delle verifiche effettuate, nella quale si dà atto della mancanza di taluni presidi tecnici di competenza del fornitore che alla data prevista di attivazione dell impianto fotovoltaico non erano stati predisposti. In considerazione di ciò, il ricorrente riferisce che ci sia stato un grave inadempimento del fornitore e chiede il risarcimento dei danni. Al riguardo si rileva che posta l inconfigurabilità di una domanda di risarcimento danni nei confronti dell intermediario ai sensi dell art.125-quinquies TUB (che prevede esclusivamente la proposizione di una domanda di risoluzione del contratto in ipotesi di inadempimento del fornitore), non si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti dell inadempimento del fornitore. Ed infatti, dalla narrativa dei fatti, il fornitore ha comunque provveduto all attivazione dell impianto fotovoltaico perfettamente funzionante in data 2.10.2012, e non entro il 27.08.12 (termine ultimo per fruire dei vantaggi economici di cui il ricorrente lamenta la perdita). Sembrerebbe configurarsi quindi al massimo un adempimento tardivo piuttosto che un grave inadempimento. Per tale motivo la relativa domanda non può essere accolta. P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 2.300,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Pag. 5/6
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6