Pronuncia n. 77 /2008



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Pronuncia n. 77 /2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria Composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio SCUDIERI dott. Giuliano GALLANTI dott. Luisa D EVOLI dott. Pietro MALTESE Presidente f.f. Consigliere Primo Referendario Primo Referendario relatore Vista la relazione sul rendiconto dell esercizio finanziario 2006 elaborata dall Organo di revisione del Comune di ALBENGA sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti con delibera della Sezione delle Autonomie n. 5 /AUT/07 del 12 giugno 2007 a norma dell art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); Viste le osservazioni del magistrato istruttore comunicate all Amministrazione con l ordinanza presidenziale n. 17 del 27 giugno 2008; Vista l ordinanza di convocazione della Sezione per l esame collegiale della questione in contraddittorio con l Amministrazione ai fini della pronuncia ci cui all art. 1, comma 168, della citata legge n. 266/2005; Viste le deduzioni dell Amministrazione pervenute in data 15 luglio 2008; Uditi nell adunanza del 17 luglio 2008 il relatore Primo Referendario Pietro Maltese e, per il Comune, l Assessore al Bilancio dott. Giuseppe Pelosi, il Dirigente del Servizio Finanziario dott. Massimo Salvatico, il Funzionario della Ragioneria rag. Cristiana Novaro; ha reso la seguente pronuncia ai sensi dell art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ritenuto in fatto A seguito della relazione dell organo di revisione ai sensi dell art. 1, comma 166, della legge n. 266/2006 e della successiva attività istruttoria venivano formulate dal magistrato istruttore le seguenti osservazioni ai fini della pronuncia di cui all art. 1, comma 168, della stessa legge: 1) operazioni di finanza derivata IRS (interest rate swap) poste in essere dall Ente che presentano alcuni profili di difformità da quelle consentite dall art. 41 della legge n. 448 del 2001 e dal relativo regolamento emanato con D.M. del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 389 del 1 dicembre 2003; 2) conversione di mutui con allungamento della scadenza originariamente prevista che modificando il piano di ammortamento del debito originario e procurando all Ente disponibilità liquide aggiuntive immediate (pari al minore importo delle quote di capitale delle rate di ammortamento da pagare) equivale ad una sostanziale operazione di nuovo indebitamento. Considerato in diritto 1) Operazioni finanziarie in strumenti derivati Nel 2006 il Comune aveva in essere una operazione finanziaria di IRS collegata ad un prestito obbligazionario, attivata nel 2002 e successivamente ricontrattata in data 4 aprile dello stesso anno e nuovamente nel corso del 2006. Il primo contratto stipulato nel 2002 tra il Comune e Unicredit Banca Mobiliare S.p.a., banca d investimento del Gruppo Unicredito Italiano prevedeva le seguenti condizioni: - durata dell operazione 1 gennaio 2002/ 30 giugno 2027 - nozionale 8.914.459,24 - sottostante debito residuo derivante dal prestito obbligazionario Città di Albenga T.V. 1997/2027 sottoscritto dal Credito Agrario Bresciano (ora Banca di Genova e San Giorgio) con scadenza 30 giugno 2027 al tasso variabile Euribor 3 mesi + 0,25%

- il Comune riceve da UBM S.p.a. la somma necessaria per il servizio del debito di cui sopra escluso lo spread dello 0,25% (quindi Euribor 3 mesi) - il Comune paga: - dal 1.1.2002 al 30.6.2006: il 3% se Euribor 6 mesi è inferiore al 5,10% all inizio di ogni semestre, altrimenti Euribor 6 mesi 0,10% - dal 1.7.2006 al 30.6.2027: il 5,17% se Euribor 6 mesi è inferiore al 6% all inizio di ogni semestre, altrimenti Euribor 6 mesi 0,10%. Con delibera n. 145 del 4 aprile 2002 la Giunta sulla base dell ipotesi di modificazione del suddetto contratto proposta dalla stessa UBM S.p.a. riteneva conveniente per il Comune modificare il precedente contratto sottoscrivendone un secondo in cui, fermo restando tutto il resto, varia il tasso parametro Banca che non è più l Euribor 3 mesi ma un tasso pari all 84% del tasso IRS 30Y con un massimo del 4%. La modifica della struttura del precedente contratto era secondo la Giunta conveniente in quanto a) il tasso IRS 30Y era in quel momento pari al 5,773% ovvero superiore di 234 punti base al livello dell Euribor 3 mesi (3,428) e negli ultimi tre anni era stato mediamente superiore di 190 punti base rispetto all Euribor 3 mesi, b) nel 56,91% delle rilevazioni degli ultimi tre anni il differenziale tra IRS 30Y ed Euribor 3 mesi era stato osservato tra 175 e 345 punti base, c) con la nuova struttura, al 30 giugno 2002 il Comune avrebbe incassato 74.692,39 piuttosto che 14.297,55 ed analogo incasso era prevedibile anche per il secondo semestre. Successivamente, con delibera della Giunta n. 60 del 23 febbraio 2006 il Comune, considerato di avere in essere oltre all operazione di swap relativa al prestito obbligazionario Città di Albenga 1997/2027 anche un altra operazione di swap con UBM per un importo di 29.674.857 euro perfezionata in data 29 aprile 2004 con scadenza 31 dicembre 2021 con sottostante mutui concessi dalla Cassa DD.PP. che aveva consentito al Comune stesso di incassare flussi differenziali di circa 263.000 euro e con un mark to market positivo in quel momento di 300.000 euro, riteneva

che i mutati scenari di mercato consigliano un intervento sulle operazioni di swap perfezionate con UBI ed UBM, così come indicato dalla stessa UBM nel documento presentato in data 15.2.2006 e deliberava di chiudere anticipatamente l operazione con UBM e di utilizzare il valore positivo di chiusura della stessa pari a 300.000 euro per rinegoziare con UBI l operazione di swap già rinegoziata in data 4 aprile 2002 e che fino a quel momento aveva consentito di incassare circa 428.000 euro, rinegoziazione oltremodo necessaria al fine di evitare al Comune un maggiore esborso passivo negli anni a venire. Con accordi raggiunti in data 23 febbraio 2006 tra il Comune e Unicredit Banca d impresa S.p.a. si procedeva alla modifica, con effetto dal 1 luglio 2006, del contratto di IRS perfezionato in data 10 gennaio 2002 e successivamente modificato in data 4 aprile 2002. Veniva, quindi, sottoscritto un terzo contratto alle seguenti condizioni: - nozionale di 8.264,447 (capitale residuo al 1.7.2006) - Il Comune riceve: tasso Euribor 6 mesi - Il Comune paga: 300.000 euro con valuta 27 febbraio 2006 - Dal 1.7 2006 al 1.7 2008: Se Euribor 6 mesi < 6% tasso fisso 3,15% Se > o = 6% Euribor 6 mesi 0.10% - Dal 1.7.2008 al 1.7.2010 Se Euribor 6 mesi < 6% tasso fisso 4.30% Se > o = 6% Euribor 6 mesi 0.10% - Dal 1.7.2010 al 1.7.2012 Se Euribor 6 mesi < 6% tasso fisso 4,50% Se > o = 6% Euribor 6 mesi 0.10% - Dal 1.7. 2012 al 1.7.2014 Se Euribor 6 mesi < 6% tasso fisso 4,75%% Se > o = 6% Euribor 6 mesi 0.10% - Dal 1.7.2014 al 1.7.2027 Se Euribor 6 mesi < 6% tasso fisso 5,17% Se > o = 6% Euribor 6 mesi 0.10% Prima di passare all esame dei singoli contratti conclusi dall Ente, si premette che la ratio delle disposizioni normative che consentono agli enti pubblici l accesso al mercato dei capitali e le operazioni in strumenti derivati di cui all art. 41 della legge n. 448 del

2001 e al relativo regolamento emanato con D.M. del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 389 del 1 dicembre 2003 è, quella di ridurre l esposizione dell ente ai rischi finanziari relativi ai movimenti dei tassi di interesse, con l obiettivo di contenere il costo dell indebitamento. Le operazioni di IRS poste in essere dagli enti pubblici vengono, pertanto, consentite solo ove le stesse rispondano alle finalità volute dalla legge e non presentino carattere speculativo. La specifica finalizzazione del contratto alla riduzione del rischio di tasso del debito sottostante e quindi, in caso di debito contratto a tasso variabile, alla diminuzione del rischio che questo salga eccessivamente (rischio in termini di maggior costo), mentre in caso di debito a tasso fisso, alla diminuzione del rischio che il tasso di mercato scenda eccessivamente (rischio in termini di maggior risparmio) definisce i limiti alla aleatorietà dello stesso. Nel primo caso, infatti, la struttura del contratto deve essere tale che ogni volta che vi sia un rialzo dei tassi di interesse pagati sul debito sottostante, il debitore riceva un differenziale positivo dall intermediario finanziario che serva a neutralizzare le maggiori uscite in termini di interessi. Al contrario, ogni volta che vi sia una discesa dei tassi il minore esborso di interessi da parte del Comune sul debito sottostante verrebbe compensato da un versamento differenziale all intermediario che si assume il rischio contrario: l ente, in sostanza, rinuncia ai vantaggi derivanti dal ribasso dei tassi, in cambio della eliminazione degli svantaggi derivanti dai rialzi. Nel secondo caso (passaggio dal tasso fisso al tasso variabile) l ente assume il rischio del rialzo dei tassi (a cui può mettere un limite attraverso l acquisto di un cap) ma gode dei vantaggi di un tasso più basso e dei prevedibili ribassi. L esistenza di una disciplina pubblicistica limitativa quale quella delineata, che autorizza in via del tutto eccezionale gli enti territoriali a concludere questa tipologia di contratti, incide sulla struttura degli elementi costitutivi dei contratti stessi, che debbono essere necessariamente conformi a tale disciplina, e fa sorgere fondati dubbi sulla validità di tutti i contratti che presentino una struttura non idonea a raggiungere la finalità voluta dalla legge.

Fatte queste premesse e passando all esame dei contratti conclusi dal Comune di Albenga, la Sezione osserva che le operazioni poste in essere presentano alcuni profili di difformità da quelle consentite dall art. 41 della legge n. 448 del 2001 e dal relativo regolamento emanato con D.M. del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 389 del 1 dicembre 2003. Con la rinegoziazione del primo contratto di IRS concluso con UBM S.p.a è stato, infatti, modificato il parametro di calcolo dei flussi da pagarsi da parte della Banca prevedendosi in luogo dell Euribor 3 mesi il tasso CSM ( Constant maturity swap) 30Y. Quest ultimo è un tasso a lunga scadenza le cui oscillazioni sono difficilmente prevedibili specialmente da parte di un operatore non specializzato quale può essere il Comune, dipendendo da variabili finanziarie ed economiche governabili dalle Banche centrali e legate agli scenari economici internazionali e soprattutto non ha alcun riferimento con il tasso Euribor 3 mesi cui era collegato il sottostante debito (prestito obbligazionario Città di Albenga T.V. 1997/2027 sottoscritto dal Credito Agrario Bresciano) con scadenza 30 giugno 2027. Il derivato sottoscritto dal Comune non ha, quindi, alcuna caratteristica di copertura ma solo ed esclusivamente finalità speculative, come del resto emerge chiaramente dalla delibera che autorizza la rinegoziazione del contratto in cui si fa espresso riferimento alla possibilità del Comune di incassare al 30 giugno 2002 74.692,39 piuttosto che 14.297,55 (in assenza di rinegoziazione) ed altrettanto nel secondo semestre. L operazione non sembra, pertanto, conforme alle disposizioni della legge n. 448 del 2001 e del relativo regolamento emanato con D.M. del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 389 del 1 dicembre 2003. Con la rinegoziazione del contratto, in sostanza, il Comune ha tentato di speculare, per un certo periodo, sulla differenza tra tassi a lungo termine e tassi a breve termine. Le aspettative sono state però disattese, e finché il tasso fisso pagato dal Comune è stato del 3% (contrattualmente fino al 30.6.2006 se Euribor a 6 mesi più basso del 5,10%) il Comune ha goduto di flussi differenziali positivi, ma appena il tasso fisso è salito al 5,17% (come da contratto dal 1.7.2006 se Euribor a 6 mesi più basso del 6%) il differenziale tra il tasso pagato dal Comune (5,17%) e quello pagato dalla Banca

(attestato attorno al 4%) avrebbe prodotto perdite stimate in 1.288.000 euro fino alla chiusura del contratto. Alla data del 13 febbraio 2006 il mark to market del derivato era, infatti, negativo per il Comune di 898.000 euro. Data tale situazione la chiusura dell operazione è stata ritenuta dall Ente stesso oltremodo necessaria al fine di evitare al Comune un maggiore esborso passivo negli anni a venire. Il Comune eccepisce in proposito che il passaggio alla nuova struttura contrattuale non è stato dettato da intenti speculativi, ma dall intento di ottenere dalla banca un ulteriore beneficio in termini di flussi positivi di interessi. Al riguardo si osserva che il motivo per cui l ordinamento consente agli enti pubblici di porre in essere operazioni di IRS (che in altri ordinamenti sono vietati) non è quello di incrementare i flussi positivi di interessi (intento speculativo), bensì, come detto in premessa, quello di neutralizzare gli svantaggi derivanti dal mutamento dei tassi di interesse cui sono collegati i debiti sottostanti i contratti di swap. Il Comune non è, infatti, un operatore finanziario che ha come obiettivo la realizzazione del massimo guadagno ma un ente pubblico cui viene consentito solamente di coprirsi da eventuali rischi derivanti dal movimento dei tassi di mercato. I contratti di swap devono essere posti in essere non con la finalità di guadagnare ma con quella di non perdere. A tale proposito la Sezione rileva che la continua rinegoziazione dei contratti derivati all inseguimento dell evoluzione dei tassi di mercato è l evidente segno di una patologia. Se, infatti, il contratto fosse di effettiva copertura le posizioni delle due parti sarebbero in equilibrio al momento della sua conclusione e il mutamento dei tassi andrebbe ad incidere sulla posizione di entrambe e sulle aspettative che ciascuna di esse aveva, esplicando la sua funzione di copertura. Nell ipotesi di copertura contro l incremento dei tassi, l innalzamento dei tassi di mercato comporterebbe, infatti, come detto sopra, un maggiore esborso di interessi da parte del Comune sul debito sottostante compensato da un flusso differenziale positivo ricevuto dalla banca che ha assunto la posizione contraria e, viceversa, nel caso di tassi in discesa, il vantaggio derivante dal minore

esborso di interessi da parte del Comune sul debito sottostante sarebbe assorbito dal differenziale negativo pagato alla banca. Se invece il contratto non è stato strutturato con funzioni di copertura, lo stesso tende ad assumere le caratteristiche di una scommessa per cui, verificatosi l evento negativo, questo non potrà più essere rimosso ma solamente assorbito in un nuovo contratto. La struttura dei tassi e delle condizioni contrattuali del nuovo contratto necessariamente sconteranno il valore negativo del precedente contratto con un effetto di mero differimento nel tempo del regolamento della perdita subita. Come incisivamente rilevato dalla più attenta dottrina, nel migliore dei casi l ente avrà solo mantenuto la posizione precedente, nel peggiore dei casi avrà effettuato un altra scommessa per cercare di assorbire la perdita maturata che, quasi sicuramente, date le asimmetrie informative esistenti tra banca ed ente, si risolverà in un ulteriore aggravio della posizione debitoria di quest ultimo. Con il terzo contratto viene stabilito uno scambio tra tassi fissi da una parte e fissi variabili dall altra. La Banca paga l Euribor a 6 mesi mentre il Comune paga tassi fissi crescenti nel tempo con cadenza biennale dal 1 luglio 2006 al 1 luglio 2014. Per il primo biennio 3,15%, per il secondo 4,30, per il terzo 4,50%, per il quarto 4,75%. Dall 1 luglio 2014 al 1 luglio 2027 il tasso fisso aumenta al 5,17%. L effetto di copertura non viene, però, realizzato neanche con tale contratto in quanto i tassi fissi da pagare, nonostante siano crescenti nel tempo, possono tornare variabili nel caso in cui l Euribor a 6 mesi raggiunga la soglia del 6%. Ciò vuol dire che, non essendo previsto un cap, quando i tassi raggiungono un livello oltre il quale il peso del pagamento degli interessi sul debito sottostante comincia a farsi sentire non scatta alcun effetto di copertura ed il Comune rimane esposto all aumento dei tassi di mercato. Il contratto, inoltre, sconta evidentemente le perdite subite con la chiusura del contratto precedente. Si parte infatti dal mark to market negativo del contratto precedente (898.000 euro) e sulla base delle nuove pattuizioni contrattuali si calcolano, sempre nell ipotesi di effettiva realizzazione di quanto ipotizzato sulla base della curva Forward, i nuovi differenziali negativi previsti a carico del Comune che ammontano a 433.975

euro. Se a questi si aggiungono i 300.000 euro che il Comune ha dovuto pagare al momento della conclusione del contratto, per ottenere le nuove condizioni risulta evidente che il nuovo contratto sconta la perdita subita con il precedente contratto. L Ente, nelle proprie deduzioni, pone in dubbio il fatto che il nuovo contratto sconti le perdite subite con la chiusura del contratto precedente eccependo che i differenziali negativi previsti pari ad 433.975 sono del tutto ipotetici e frutto della curva Forward, soggetta a cambiamenti già nella stessa giornata in cui viene calcolata. Sostiene, inoltre, che il derivato, al momento della sottoscrizione, aveva un mark to market pari a zero. La Sezione a tale proposito condivide l affermazione del Comune sulla ipoteticità dei differenziali negativi previsti pari ad 433.975, ricavati dalla curva Forward, ma osserva nel contempo: a) che trattandosi di contratti che fanno riferimento a movimenti di tassi lungo un arco temporale che va dal 2006 al 2027 non si può che fare riferimento ad una curva attesa sulla base dei dati di cui si dispone al momento della conclusione del contratto, b) che l andamento effettivo della curva può anche determinare perdite minori per l Ente o addirittura vantaggi, al momento della conclusione del contratto, comunque, non previsti, ma evidentemente anche perdite maggiori, c) che risulta indimostrata l affermazione secondo cui il derivato, al momento della sottoscrizione, aveva un mark to market pari a zero, d) che appare, comunque, inverosimile il fatto che un operatore finanziario accetti di chiudere gratuitamente un contratto che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento aveva un valore di mercato positivo per l operatore stesso di 898.000 euro, rinunciando ad un profitto atteso di tale ammontare. Sul piano contabile la Sezione ritiene che la chiusura di una operazione di swap con mark to market negativo successivamente incorporato in una nuova struttura contrattuale debba avere una formale e completa rappresentazione in bilancio, in attuazione dei principi della trasparenza e dell integrità che vietano il compenso di partite. La perdita subita non può, infatti, essere compensata, senza una formale rappresentazione contabile, né con l eventuale up front non percepito ma spettante al

Comune al momento della conclusione del nuovo contratto, al fine di riequilibrare le posizioni contrattuali delle parti, e neppure con la liquidazione del mark to market positivo a favore dell Ente a seguito della chiusura di altri contratti, come è avvenuto nel caso di specie. Con la chiusura di un contratto con Mark to Market negativo la perdita potenziale diviene effettiva e, pertanto, nel caso di specie, la mancata iscrizione in bilancio dell entrata derivante dall utile percepito per la chiusura del contratto perfezionato in data 29 aprile 2004 con scadenza 31 dicembre 2021 e della spesa sostenuta in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto (300.000 euro) viola la disposizione dell art. 162 comma 4 del TUEL secondo cui tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sul punto l Amministrazione assicura che qualora in futuro si dovesse addivenire ad una operazione analoga si provvederà all iscrizione integrale delle somme scambiate nel bilancio dell ente. 2) Conversione di mutui con allungamento della scadenza originariamente prevista - Con deliberazione del 29 11.2005 il Consiglio Comunale, rilevato che l Ente alla data del 1.1.2006 risultava debitore nei confronti della Cassa DD.PP. di 22.728.166,39 per mutui e prestiti contratti a tasso fisso con scadenze da 10 a 17 anni, deliberava di approvare l estinzione dei mutui suddetti da finanziarsi con le risorse acquisite attraverso la contrazione di nuovi mutui, sempre con lo stesso Istituto. Dal prospetto allegato alla deliberazione risulta che le scadenze dei mutui originari di 10 e 17 anni risultano allungate a 20 e 25 anni. La mancanza sia nella delibera consiliare n. 74 del 29.11.2005 sia nel successivo contratto con la Cassa DD. PP. di un quadro finanziario che evidenzi la convenienza economica della riconversione, esplicitando la riduzione del valore delle passività totali a carico dell Ente, come richiesto dall art. 41 comma 2 della legge 28.12.2001 n.448, impedisce di apprezzare la convenienza dell operazione di riconversione e soprattutto di verificare in che misura incida sugli oneri complessivi l allungamento della scadenza dei mutui originari.

In ogni caso, si osserva che l allungamento dei tempi del rimborso stabilito in occasione della ristrutturazione del debito residuo modifica il piano di ammortamento del debito originario con conseguenti diminuzione della spesa attuale (per il rimborso della quota capitale del debito residuo), liberazione immediata di risorse nella parte corrente del bilancio, aumento della capacità di indebitamento attuale dell ente (diminuendo nell immediato la spesa per interessi diminuisce, infatti, il rapporto tra interessi ed entrate correnti e si libera spazio ulteriore per un incremento dell indebitamento attuale) e spostamento dell onere di rimborso di parte delle quote di capitale sui bilanci futuri (che si troveranno, pertanto, indebitati per l esatta somma risparmiata da chi pone in essere l operazione). La diminuzione dell importo delle rate di rimborso del capitale non può, infatti, essere considerata un risparmio, come sostenuto dall Ente, in quanto ad una minore spesa attuale per il servizio del debito farà riscontro, a carico dei bilanci futuri, una maggiore spesa allo stesso titolo nel periodo intercorrente tra la scadenza originaria del debito stesso (nel caso in esame 10 o 17 anni ) e la scadenza posticipata (20 o 25 anni). Trattasi, quindi, di un vantaggio immediato dell amministrazione che pone in essere l operazione che troverà contropartita negativa in un costo aggiuntivo delle amministrazioni future che vedranno, pertanto, aumentata la loro spesa per rimborso di capitale ed interessi e diminuita la loro capacità di indebitamento. Tali conseguenze non sono certamente compatibili con i principi della sana gestione finanziaria dell ente che deve salvaguardare non solo gli equilibri di bilancio attuali ma anche quelli prospettici e le legittime aspettative delle generazioni future. Si appalesa, pertanto, necessario bilanciare l impatto delle anzidette conseguenze, attraverso un corretto utilizzo delle risorse aggiuntive procurate all ente con l operazione di cui trattasi. A tale proposito occorre considerare che sotto il profilo effettuale l ente viene a trovarsi nella stessa situazione di chi contrae un mutuo (reperire entrate attraverso la contrazione di un nuovo mutuo o acquisire risorse aggiuntive attraverso una minore spesa conseguente alla diminuzione della rata attuale di rimborso del prestito originario

sono, infatti, operazioni equivalenti) e che il nuovo testo dell art. 119 della Costituzione, elevando al rango costituzionale una disposizione già presente nella legislazione ordinaria, limita espressamente il ricorso degli enti territoriali all indebitamento al solo fine di finanziamento delle spese di investimento. E, pertanto, da ritenere che le risorse liberate attraverso l operazione in questione, non possano essere destinate a spese correnti e che le stesse, ove non accantonate al fine di fornire copertura finanziaria alle rate di debito poste a carico dei bilanci futuri, debbono essere vincolate alla realizzazione di nuovi investimenti. Nelle deduzioni il Comune sostiene che, dal punto di vista contabile, iscrivere in bilancio la spesa per il rimborso di prestiti per l importo ante rimodulazione al fine di destinare la differenza a spese di investimento, iscrivendo una posta fittizia nelle entrate in conto capitale, comporterebbe una violazione del principio di veridicità del bilancio oltre che un aumento di spesa a cui non farebbe fronte un incremento reale delle entrate straordinarie. La Sezione osserva al riguardo che una tale rappresentazione contabile dell operazione, sicuramente errata e mai suggerita dalla Sezione stessa, non è affatto necessaria, essendo sufficiente iscrivere nella parte corrente del bilancio la spesa per rimborso del capitale ed interessi nel suo corretto ammontare e destinare una parte delle entrate correnti, pari alla differenza tra la vecchia e la nuova rata di capitale rimborsata alle spese di investimento (entrate del titolo I destinate al titolo II della spesa). P.Q.M. - Dichiara che le operazioni di swap poste in essere, non avendo effetti di copertura, presentano profili di difformità da quelle consentite dall art. 41 della legge n. 448 del 2001 e dal relativo regolamento emanato con D.M. del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 389 del 1 dicembre 2003; - Accerta la mancata formale rappresentazione contabile della entrata di 300.000 euro derivante dalla chiusura di una operazione di swap con mark to market positivo e della

spesa di pari ammontare sostenuta in occasione della stipulazione di un successivo contratto di swap; - Dichiara che le risorse finanziarie derivanti dalla ristrutturazione del debito con allungamento della scadenza originariamente prevista da 10 a 20 anni e da 17 a 25 anni, corrispondenti alla differenza tra la nuova rata di rimborso del capitale e quella antecedente l operazione di rimodulazione, non possono essere utilizzate per il finanziamento di spese correnti ma vanno accantonate al fine di fornire copertura finanziaria alle rate di debito poste a carico dei bilanci futuri o destinate al finanziamento di nuovi investimenti. - Dispone che copia della presente pronuncia venga inviata al Sindaco ed al Consiglio comunale ai fini dell adozione delle necessarie misure correttive, da comunicare a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell art. 3, comma 6, della legge 20 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 luglio 2008. Il Magistrato estensore dott. Pietro Maltese Il Presidente f.f. dott. Antonio Scudieri Depositata in Segreteria il 17 settembre 2008 Il Direttore della segreteria dott.ssa Silvana Di Marsico