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1 Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna 20 Giugno 2007 La fiscalità energetica dopo la riforma Ing. Giuseppe Tortora Avv. C. Sandro Morana Le ACCISE dal medioevo Accisia, Taglia..tra le più antiche forme di tassazione I tributi sulle merci che dalle campagne erano destinate al consumo nelle città In Inghilterra, nel 1643, la birra, l acquavite, il sidro ecc. sono tassati per finanziare le guerre In Italia, nel 1864, compare l imposta sulla fabbricazione della birra E dello stesso periodo la famigerata Tassa sul macinato, abrogata nel 1880 Nel 1870 nasce l I.F. sugli Spiriti e nel 1887 quella sugli Zuccheri (abrogata nel 1992) 1

2 IL MERCATO UNICO Art. 93 (ex 99) Trattato: Il sistema delle accise rappresenta un passaggio essenziale per la realizzazione del mercato unico Gli obiettivi sono: 1. Elaborazione di criteri comuni in relazione a: modalità applicative accertamento riscossione e misura delle aliquote 2. Eliminazione delle frontiere fiscali Fabbisogni energetici 2005 Nel 2005 i 25 paesi dell Unione Europea hanno espresso una domanda di energia di 1637 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio) Il fabbisogno è rimasto stabile rispetto a quello del

3 Analizzando i dati disaggregati emerge che la produzione di energia è diminuita del 4,2% le importazioni nette sono aumentate del 4,5% la dipendenza energetica è passata dal 54% al 56% nel 1995 la dipendenza energetica della UE era del 44% Anno 2005: consumo interno italiano = 181,9 milioni di tep 160,9 milioni di tep di importazioni nette 3,1 tep per ciascun abitante; Tasso di dipendenza energetica 86,8% 3

4 Anno 2005: altri principali paesi europei consumi interni (M.TEP) Variazione %2004 Dipendenza energetica (%) Consumi pro capite Germania 324,2-1,1 65,1 3,9 Spagna 139,5 +2,1 85,1 3,2 Francia 257,3-0,6 54,5 4,2 Polonia 86,2 +0,7 18,4 2,3 Regno Unito 224,1-1,3 13,0% 3,7 Produzione di energia nell UE25 U.K. ha prodotto il 70% del petrolio greggio, seguito dalla Danimarca (15%) U.K. ha prodotto il 44% del gas naturale, davanti ai Paesi Bassi (32%) La Polonia ha prodotto il 57% del carbone, la Germania il 19% e il Regno Unito il 13%; L energia nucleare è stata prodotta per il 46% in Francia e per il 16% in Germania 4

5 Prezzi Industriali prima della tassazione energia elettrica (euro/kwh) gas naturale (euro/gjoule) UE25 0,0825 8,99 Italia 0,1027 8,46 Germania 0, ,15 Spagna 0,0810 7,07 Francia 0,0541 7,63 Polonia 0,0541 7,54 Regno Unito 0, ,55 5

6 Gettito erariale 2006 in Italia (in milioni di euro) oli minerali gas metano energia elettrica Al gettito dell accisa va sommato quello dell IVA afferente i prodotti energetici L Obbligazione Tributaria E determinata dalla fabbricazione, dall importazione ovvero dal consumo del prodotto nel territorio della Comunità Il presuppposto impositivo: La fabbricazione O la fornitura al cliente finale del prodotto energetico 6

7 Alcune definizioni a. Accisa: imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi già denominata imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine b. Prodotto «sottoposto» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise: 1. Prodotto «soggetto» ad accisa: il debito NON è stato assolto 2. Prodotto «assoggettato» ad accisa: il debito d'imposta è stato assolto Definizioni c. Deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria 7

8 Gli Attori depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; operatore professionale: registrato: soggetto autorizzato a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; non registrato: la persona autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato. Perché una nuova direttiva? Le Direttive del 92 sono limitate agli oli minerali Non esiste legislazione comunitaria che assoggetta a tassazione minima l'elettricità e i p.e. diversi dagli oli minerali; E necessario fissare livelli minimi di tassazione per i p.e., compresi Elettricità, Gas Naturale, Carbone; L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia è pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno. 8

9 Si intendono per prodotti energetici i prodotti dei codici: Oli vegetali (Olii di soia, di arachidi, di palma, di girasole, di cocco o di babassù, ravizzone, di colza, altri grassi ed oli vegetali e altri grassi animali NC da 1507 a 1518,) quando utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori Carboni fossili (NC 2701), NC ligniti e coke Gas di carbon fossili, catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e di altri catrami minerali Codici 2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami 2708 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile; 2709 Oli greggi di petrolio 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi diversi dagli oli greggi 9

10 La direttiva 2003/96/CE si applica anche all'elettricità di cui al codice NC 2716 NC 2901 e 2902 Idrocarburi aciclici e ciclici NC , (alcoli aciclici) non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori codice NC 3403 Preparazioni lubrificanti; codice NC Antidetonanti; codice NC Alchibenzeni e alchinaftaleni; Codice anche il biodiesel Prodotti energetici assoggettati ad imposizione secondo le aliquote dell allegato I benzina con e senza piombo (NC , e ); petrolio lampante o cherosene (NC e ); oli da gas o gasolio (NC da a ); oli combustibili (NC da a ); gas di petrolio liquefatti (NC da a ); gas naturale (NC e ); carbone, lignite e coke (NC 2701, 2702 e 2704). I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. 10

11 E' ' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante o combustibile equivalente Ogni prodotto, diverso da quelli indicati, utilizzato, o messo in vendita come carburante per motori o come additivo o per accrescere il volume finale dei carburanti Ogni idrocarburo... da solo o in miscela.. destinato ad essere utilizzato o messo in vendita, come combustibile per riscaldamento Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa L obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato e.... anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione 11

12 È Chi paga e come.. Accertamento, liquidazione e pagamento obbligato al pagamento il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità Si applica la tariffa doganale dell'unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). Per le controversie sulla classificazione dei prodotti si applicano le disposizioni in materia doganale La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo 12

13 Regime del deposito fiscale. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale preventivamente autorizzato dall amministrazione finanziaria. Circolazione di prodotti soggetti ad accisa La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito per gli operatori professionali. Il mittente è tenuto a fornire garanzia, dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. La garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La circolazione, in regime sospensivo, deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria (DAA). 13

14 Operatore professionale & Rappresentante fiscale. Destinatario può essere un operatore non titolare di deposito fiscale e che abbia chiesto, preventivamente, di essere registrato presso l UTF/Ufficio delle Dogane. Per i prodotti provenienti da altro Stato UE, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale per provvedere agli adempimenti in nome e per conto del destinatario. Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa. L accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto; L accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato; 14

15 Fiscalità ed Energia Elettrica L energia elettrica (Codice NC 2716) ègravata da: Accisa Addizionale provinciale e comunale Imposta sul Valore Aggiunto Presupposto dell imposizione è il consumo Soggetto passivo è il venditore Base imponibile = prodotto del Kwh x aliquota Le esenzioni sono tipizzate. Le caratteristiche della tassazione L Obbligazione tributaria sorge al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo dell e.e.prodotta per uso proprio Le aliquote sono indicate nell allegato I del D.Lgs. 504/95 come modificato dal D.Lgs 26/2007; 15

16 Addizionale sui consumi dell E.E. Addizionale Provinciale: grava sui consumi effettuati in luoghi diversi dalle abitazioni sino a Kwh/mese; Addizionale comunale: grava sui consumi effettuati nelle abitazioni; L accisa e le addizionali rientrano sulla base imponibile ai fini IVA. NON E E SOTTOPOSTA ad accisa l energia l elettrica se : 1. prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 KW 2. prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico 3. impiegata in aerei, navi, autoveicoli, se prodotta a bordo con mezzi propri 4. prodotta da piccoli impianti generatori e in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso di potenza max 200 kw 5. utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici 6. impiegata nei processi mineralogici 7. impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. 16

17 L energia elettrica è ESENTE da accisa se: 1. Utilizzata per l attività di produzione di elettricità e x mantenere la capacità di produrre energia 2. Prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 KW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 3. Utilizzata per l impianto e l esercizio delle linee ferroviarie x il trasporto merci e passeggeri e per il trasporto urbano ed interurbana 4. Consumata x qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica con Potenza impegnata fino a 3 KW 5. Utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superio a KW/h Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica 1. i soggetti (venditori) che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali 2. gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio 3. i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw (c.d. consumi interni e/o utilizzazione di e.e. in impieghi soggetti a diversa tassazione) 17

18 Inoltre 4. Chi acquista, E.E. per uso proprio, utilizzata con impiego unico, previa trasformazione o conversione, con potenza disponibile superiore a 200 kw 5. Chi acquista E.E. per uso proprio, da due o più fornitori, qualora abbia consumi mensili superiori a KWh Qualora i venditori non abbiano sede in Italia, l'imposta è dovuta da un soggetto designato (rappresentante fiscale) che deve identificarsi presso il competente Ufficio delle Dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura ai consumatori finali e ottemperare a tutti gli obblighi fiscali. Accertamento e liquidazione dell accisa e addizionali Dichiarazione: annuale entro marzo di ogni anno Versamenti: in rate di acconto mensili sulla base dei consumi dell anno precedente (entro il 16 di ciascun mese, tranne il 20 agosto) Conguaglio: entro il 16 marzo dell anno successivo 18

19 Adempimenti amministrativi Licenza di esercizio: rilasciata ai soggetti che esercitano officine di E.E.; Autorizzazione: Ai soggetti obbligati che non esercitano un officina di produzione (Cauzione di 1/12 dell imposta annua); Dichiarazione Amm.va: i soggetti che effettuano l attività di vettoriamento e quelli che produzono EE non esclusa dal cmpo di applicazione ma diversi dai soggetti obbligati Gas Naturale Il gas naturale è gravato da : o accisa o addizionale regionale (per gli usi di combustione) o imposta sostitutiva regionale (per gli usi di combustione) o imposta sul valore aggiunto o dazi all importazione o Il presupposto dell imposizione è il consumo 19

20 Gas Naturale Il soggetto passivo è il venditore o altro soggetto ad esso assimilato La base imponibile è data dal prodotto dei mc per l aliquota d accisa stabilita Le esenzioni sono tipizzate Oggetto dell imposizione lil gas naturale (codici NC: e ) destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonchè all autotrazione, è sottoposto ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo del gas naturale estratto per uso proprio 20

21 Usi Civili Oltre che nelle abitazioni anche gli impieghi nei locali delle imprese posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché il gas utilizzato non direttamente in impieghi produttivi dell'impresa. Sono considerati usi industriali gli impieghi 1. attività industriali produttive di beni e servizi; attività artigianali ed agricole 2. settore alberghiero, della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione 3. impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro 4. teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione; 5. attività ricettive finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. 21

22 Accertamento delle accise Sistema dichiarativo Identificazione dei soggetti (cui sono attribuiti oneri fiscali quali la circolazione o la corretta tassazione) Verifica delle dichiarazioni e dei pagamenti Verifica della destinazione dei prodotti Verifica della quantità e della qualità dei prodotti (in contraddittorio) Attività autoritative Attività Impositive Recupero dei tributi evasi o non versati rispetto al dichiarato: avviso di pagamento. Attività sanzionatorie 1. Notizia di reato all AG. 2. Diretta applicazione di sanzioni ammin.ve 22

23 D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999: il mercato interno dell energia Avvio del processo di liberalizzazione delle attività: Produzione Import/export Acquisto/vendita di energia elettrica Le attività di prevalente interesse nazionale Trasmissione e dispacciamento (riservata allo Stato e attribuita in concessione al G.R.T.N.); Distribuzione (svolta in regime di concessione a più soggetti). Le figure giuridiche che descrivono i nuovi clienti clienti idonei (clienti del mercato libero): utenti che possono scegliere il fornitore direttamente sul mercato elettrico e stipulare con questo contratti di fornitura clienti del mercato vincolato: possono acquistare energia solo dal distributore che esercita il servizio nell area territoriale di competenza cliente grossista: soggetto che acquista e vende e.e. senza esercitare attività di produzione trasmissione o distribuzione. 23

24 Clienti Idonei:soglie di idoneità Anno 1999, 30 GWh di consumi nell anno precedente; Anno 2000, 20 GWh di consumi nell anno precedente Anno 2002, 9 GWh) di consumi nell anno precedente... Dal 1 luglio 2007 tutti gli utenti 24

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