Ciao e benvenuto al corso IL FARMACISTA DATORE DI LAVORO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP

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1 Ciao e benvenuto al corso IL FARMACISTA DATORE DI LAVORO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP

2 MODULO 1 Testo unico e destinatari

3 Cominciamo con alcune definizioni SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consiste solo in un assenza di malattia o d infermità

4 Cominciamo con alcune definizioni SICUREZZA Condizioni di assenza di rischio, cioè assenza di possibili eventi negativi

5 Cominciamo con alcune definizioni PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

6 Cominciamo con alcune definizioni RISCHIO Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

7 Cominciamo con alcune definizioni VALUTAZIONE DEI RISCHI Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

8 T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza - Normativa MODULO 1

9 T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza NORMATIVA La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell arco di quasi sessanta anni. Partendo dall assoluta priorità della materia della sicurezza si è perseguito l obiettivo di procedere al riassetto e alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

10 T.U. D. Lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza NORMATIVA Il T.U.D. Lgs 81/08 è stato elaborato nel pieno rispetto: della filosofia delle direttive comunitarie in materia del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Il D. Lgs. 626/94 trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro.

11 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono l attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l'art.1 comma 1 del D. Lgs.81/08).

12 IL DECRETO SI APPLICA (art.3) a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

13 Definizioni FORMAZIONE Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

14 Definizioni ADDESTRAMENTO Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

15 Definizioni INFORMAZIONE Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

16 Accordo del 21 Dicembre 2011 MODULO 1

17 Accordo del 21 dicembre 2011 L'Accordo del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 8 del ). Disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione ex art. 37 D.Lgs.81/2008, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici.

18 Il percorso formativo si articola in due moduli distinti: 1.Formazione Generale, di durata non inferiore alle 4 ore, per tutti i settori; 2.Formazione Specifica aggiuntiva, di durata minima di 4, 8 o 12 ore, in base alla classificazione dei settori ATECO.

19 Durata minima complessiva dei corsi di formazione per il lavoratori 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ORE 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ORE 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 16 ORE

20 Condizioni particolari I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, posso frequentare i corsi individuati per il rischio basso + AGGIORNAMENTO Aggiornamento Quinquennale Durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

21 Contenuti della Formazione Specifica Macchine Attrezzature Cadute dall'alto Rischi di esplosione Rischi chimici Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri Etichettatura Rischi cancerogeni Rischi biologici Rischi fisici Rumore Vibrazione Radiazioni Ambienti di lavoro Stress lavoro-correlato Movimentazione manuale carichi Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) Segnaletica Emergenze Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico Procedure esodo e incendi Procedure organizzative per il primo soccorso Incidenti e infortuni mancati Altri Rischi

22 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro MODULO 1

23 1 maggio 2008 Il supplemento ordinario numero 108/L, il Decreto Legislativo numero 81 del 9 Aprile 2008 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 101

24 15 maggio 2008 Il Testo Unico sulla Sicurezza entra in vigore

25 5 agosto 2009 Il D.Lgs. n. 106 del 3 Agosto CORRETTIVO viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 180

26 20 agosto 2009 Il D.Lgs. n. 106 del 3 Agosto CORRETTIVO entra in vigore

27 D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e smi MODULO 1

28 Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro Il Decreto Legislativo consta di 13 Titoli per un totale di 306 articoli e 51 allegati tecnici

29 ABROGATE IN VIGORE Con l entrata in vigore del Decreto Legislativo sono state ABROGATE le seguenti norme: il DPR 27 aprile 1955, n. 547; il DPR 7 gennaio 1956 n. 164; il DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l articolo 64 sulle ispezioni; il D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277; il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626; il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 493; il D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494; il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 187; l articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

30 ABROGATE IN VIGORE Rimangono IN VIGORE le seguenti norme: il D. Lgs 334/99 del 17/08/1999; il DM 10/03/1998; il D.Lgs 151/01 sulla tutela della maternità; il D.M. 388/2003 sul Pronto soccorso; il D.Lgs 66/2003 art. 14 sul Lavoro notturno;

31 Struttura del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro" MODULO 1

32 TITOLO I PRINCIPI COMUNI Il Titolo I ( Disposizioni generali ) del Testo Unico esprime la logica dell intervento legislativo contenendo le disposizioni generali necessariamente da applicare a tutte le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SISTEMA ISTITUZIONALE Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA

33 TITOLO I PRINCIPI COMUNI Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Capo IV - DISPOSIZIONI PENALI Sezione I - SANZIONI Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE All articolo 1 Finalità il T.U.S. si apre con l indicazione dello scopo dello schema decreto, individuato nel riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza in un unico testo normativo. Scopo, come rimarcato sempre dall articolo 1, da realizzare garantendo l uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

34 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SANZIONI

35 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Capo II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Capo IV - SANZIONI

36 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Sezione I - Campo di applicazione Sezione II - Disposizioni di carattere generale Sezione III - Scavi e fondazioni Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname Sezione V - Ponteggi fissi Sezione VI - Ponteggi movibili Sezione VII - Costruzioni edilizie Sezione VIII - Demolizioni Capo III SANZIONI

37 TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SANZIONI

38 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - SANZIONI

39 TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI Capo III - SANZIONI

40 TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Capo III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI Capo IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI Capo V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI Capo VI - SANZIONI

41 TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Sezione III - Sorveglianza sanitaria Capo III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL AMIANTO Sezione I - Disposizioni generali Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Capo IV - SANZIONI

42 TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Capo I Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA Capo IV - SANZIONI

43 TITOLO X bis CONTAMINAZIONI SANITARIE PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

44 TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SANZIONI

45 TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SANZIONI

46 TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Capo III - SANZIONI

47 I Titoli Tecnici (Titoli II-XI) I Titoli successivi al Titolo I contengono la gran parte delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO che ancora oggi costituiscono il quadro normativo in materia di salute e sicurezza che pertanto verranno abrogate. Tali norme, in particolare quelle previste dal Dpr. 547/55 e 303/56 (con le modifiche apportate dal 626) nel caso del Titolo II "Luoghi di lavoro" e del Titolo III "Attrezzature e Dpi", sono state riprodotte negli Allegati tecnici. Mentre il Titolo IV relativo ai cantieri ingloba nell articolato le previsioni di carattere organizzativo del D. Lgs. 494/96 e le misure tecniche della Legge 164/55 e del Dpr 547/55. I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D. Lgs 626/94 nell ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, ai lavori in quota, al rumore, all amianto, alle atmosfere esplosive. Sono inoltre stati inseriti nel Testo unico ulteriori misure previste da altri decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie: è il caso del D. Lgs. 493/96 relativo alla segnaletica, del D. Lgs 187/2005 relativo alle vibrazioni, del D. Lgs. 257/2007 relativo ai campi elettromagnetici.

48 Datore di lavoro -> Dirigenti -> Preposti -> Lavoratori RSPP - Servizio prevenzione e protezione rischi Medico competente Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Squadra antincendio Squadra di primo soccorso

49 Destinatari MODULO 1

50 Destinatari di obblighi soggetti a sanzioni (Penali e Amministrative) Datore di Lavoro Medico competente Dirigente Progettisti, fabbricanti, Fornitori e istallatori Preposto Lavoratore Appaltatori e lavoratori autonomi

51 Destinatari di compiti non soggetti a sanzioni (Penali e Amministrative) Servizio di Protezione e Prevenzione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Squadra evacuazione Squadra prevenzione incendi Squadra pronto soccorso e salvataggio

52 Testo Unico Datore di lavoro MODULO 1

53 Datore di Lavoro Art. 2 Definizioni lett. B Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

54 Datore di Lavoro Nelle Pubbliche Amministrazioni [ ], per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero, il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo.

55 Quali sono i principali compiti del Datore di Lavoro? Organizzazione della Sicurezza (nomina del medico, del RSPP, della squadra di gestione delle emergenze) Valutazione di tutti i rischi Formazione Informazione Addestramento dei lavoratori (compresi dirigenti e preposti) NOTA: art D.lgs. 81/ Obblighi del datore di lavoro non delegabili art. 18 D.lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

56 Obblighi Indelegabili del Datore di Lavoro Elabora il documento di valutazione dei rischi Designa il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione Rischia sanzioni Penali e Amministrative molto pesanti ma un suo errore può portare a conseguenze molto più gravi come ad esempio la chiusura dell'azienda.

57 Testo Unico e D. Lgs. 626/94 A differenza di quanto statuito nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel T.U. D. Lgs 81/08 si è scelto di distinguere in due diversi articoli gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. All art.17, sono stati individuati gli obblighi non delegabili del datore di lavoro All Art.18 gli obblighi delegabili al dirigente.

58 Obblighi non delegabili per il Datore di Lavoro Il datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività: La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art.28 ( Oggetto della valutazione dei rischi ). La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. NOVITÀ: La nomina del RSPP non deve più essere trasmessa ad autorità competente, ma il documento deve essere conservato internamente all azienda.

59 Il Datore di Lavoro e Dirigente Adempie gli obblighi di FORMAZIONE Nomina il MEDICO COMPETENTE Fornisce i Dispositivi di Protezione (DPI) Convoca la RIUNIONE PERIODICA in unità produttive >15dip. Si assicura che solo i lavoratori idonei possano svolgere mansioni con rischi particolari Comunica con le istituzioni in materia di sicurezza Richiede il rispetto delle norme specifiche Designa i lavoratori con particolari incarichi di sicurezza (antincendio, primo soccorso etc) Fornisce informazioni al SPP e al MC su natura dei rischi, organizzazione, impianti/processi, ecc.).

60 Obblighi delegabili al Dirigente Individuati e ben definiti dall art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che trova specifica corrispondenza nell art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

61 Testo Unico Dirigente MODULO 1

62 Dirigente Art.2 Definizioni lett. D Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa.

63 Comma 1 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro)

64 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro) f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a 5.200) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (Ammenda da a euro)

65 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

66 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (Ammenda da a euro) o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 750 a euro) p) elaborare il documento di cui all articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.(ammenda da a euro)

67 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;(arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro) r) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno) (Sanzione amministrativa pecuniaria da a con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)

68 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all articolo 50;(Ammenda da a euro) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all articolo 35; (Ammenda da a euro)

69 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (Arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro) aa) comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro)

70 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Comma 1 bis L obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall adozione del decreto interministeriale di cui all articolo 8, comma 4;

71 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Comma 2 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. (Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro)

72 Testo Unico - Art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Comma 3 bis Il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

73 Delega di funzioni Il T.U. recepisce quindi gli orientamenti giurisprudenziali consolidati L articolo 16, introduce nell ordinamento giuridico una definizione legale della delega di funzioni da parte del datore di lavoro. Art. 16 Delega di Funzioni -> stabilisce le caratteristiche imprescindibili della delega: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Comma 2 - Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Comma 3 - La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilare in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all art.30, comma 4.

74 Delega di funzioni Articolo 299 L art.299 Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)*, GRAVANO altresì SU COLUI il quale, PUR SPROVVISTO DI REGOLARE INVESTITURA, ESERCITI IN CONCRETO i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. *Art.2 Definizioni - Comma 1, b) Datore di lavoro d) Dirigente e) Preposto DA CONSIDERARE ANCHE L art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi, che suggerisce vivamente di realizzare un sistema di deleghe coerente con la reale struttura organizzativa dell azienda.

75 Delega di funzioni Articolo 30 Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione Comma 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

76 Testo Unico Preposto MODULO 1

77 Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale poteri di iniziativa

78 Il Preposto Il Preposto è una figura già presente nei decreti DPR n.547/1955 e DPR n.303/1956. Con il D.Lgs 626/94 il preposto è una figura trascurata, anche se non a livello di sentenze. Il Testo unico ha regolato in modo organico e ha definito in modo chiaro il ruolo di questa figura delinenando un preciso spazio giuridico.

79 Il Preposto All interno del Testo unico così viene delineata la figura del preposto: Individuazione del ruolo (art.2 comma 1 lett.e) Definizione dei obblighi che deve svolgere (art. 19) Definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni, distinte dalle altre figure (art.56) La previsione esplicita del preposto di fatto (art.299) Contenuti minimi della sua formazione (art.37 comma7)

80 Il Preposto La funzione che gli viene conferita all interno dell ambito di lavoro è di: Sovrintendere Garantire l attuazione Al fine di controllare la corretta condotta dei lavoratori intervenendo nella FASE OPERATIVA d attuazione della sicurezza, rimanendo comunque sottoposto al Datore di Lavoro o suo delegato.

81 Chi sono i preposti? Devono essere nominati? Il D. Lgs.81/08 con l art.299 prende atto che del preposto di fatto, riconoscibile dal ruolo e dalle attività che svolge all interno dell organizzazione. L art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi Comma 1 - Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

82 Quali sono le funzioni aziendali che ricoprono il ruolo di preposto? Indipendente che siano investite formalmente o perché di fatto le funzioni possono essere: Capo-squadra, Capo-ufficio, Capo-sala, Capo-magazzino, Capo-officina. Il Coordina di un gruppo di lavoro talvolta è anche il collega più esperto o più anziano. Secondo la giurisprudenza ancora attuale che li individua come soggetti più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza.

83 Obblighi del preposto (Art. 19 Testo unico) Sovrintende e vigila sull attività dei lavoratori Verifica che solo i lavoratori adeguatamente formati eseguano mansioni rischiose Verifica che siano impiegati correttamente i dispositivi di protezione Segnala al datore di lavoro eventuali inefficienze dei mezzi di protezione Frequenta appositi corsi di formazione Informa i lavoratori di pericoli gravi od immediati Rischia fino a di ammenda

84 Obblighi del preposto (Art. 19 Testo unico) Si devono aggiungere altri obblighi di sorveglianza specifici e operativi previsti da: Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

85 Articolo 123 Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname Art.123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

86 Art. 136 Montaggio e smontaggio Sezione V Ponteggi fissi 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al Pi.M.U.S.*, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione** adeguata e mirata alle operazioni previste. *: Piano di montaggio, uso e smontaggio **: Comma 7 Art 136

87 Art.19 Obblighi del preposto a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall art.37. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

88 Art. 20 Obblighi dei Lavoratori IL PREPOSTO COME POTENZIALE DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONE DEI LAVORATORI 2. I lavoratori devono in particolare c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

89 Art.37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Importante novità rispetto alla 626/94) 7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

90 Testo Unico Lavoratore MODULO 1

91 Lavoratore Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale

92 Testo Unico e D. Lgs. 626/94 Ai fini delle disposizioni del T.U. della sicurezza sul lavoro che cosa si intende per Lavoratore?

93 D. Lgs. 626/94 Art.2 Definizioni lett. A) Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

94 Testo Unico Art.2 Definizioni lett. A) Per lavoratore si intende quella persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

95 In sintesi Il Lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, svolge attività lavorativa in un organizzazione pubblica o privata. Mantenuta l esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari (es. Badanti).

96 Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 1 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

97 Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 2 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

98 Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 2 e) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro, al dirigente o al preposto - le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché - qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

99 Obblighi del Lavoratore Articolo 20 Comma 3 I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

100 Sanzioni per il Lavoratore Art.59 comma 1 lett. a) Arresto fino a 1 mese e/o Ammenda da 220 a 658 Art.20 Comma 2 Lett. b), c), d), e) f) g), h), i). b) Osservare le disposizione e le istruzioni. c) Utilizzo coretto di attrezzature, sostanze, preparati, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza d) Utilizzo corretto dei DPI e) Segnalazione immediata a datore/dirigente/preposto di deficienze/pericoli f) Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza g) Non compiere azioni non di competenza h) Partecipare ai programmi di formazione i) Sottoporsi ai controlli sanitari. Art.43 Comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione alla squadra gestione emergenze

101 Sanzioni per il Lavoratore Art.59 comma 1 lett. b) Sanzione amministrativa pecuniaria da 55 a 330 Art.20 Comma 3 Esposizione tessera di riconoscimento.

102 L'organizzazione della prevenzione in azienda Fornitori DPI, macchinario, sostanze ch. Datore di Lavoro Medico competente Enti di controllo SPISAL, VVF, RSPP Imprese esterne appaltatrici Consulenti Laboratori Dirigenti, preposti Lavoratori e loro RLS

103 Testo Unico Il Servizio di Prevenzione e Protezione Sezione III MODULO 1

104 Il Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (articolo 2 lett.l): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori ([ ] D. Lgs 626/94 [ ] nell azienda, ovvero unità produttiva ).

105 Il Servizio di Prevenzione e Protezione Responsabile e addetti: designati dal Datore di Lavoro costituito da numero adeguato di persone in possesso delle capacità necessarie, mezzi adeguati e tempo sufficiente può essere interno o esterno all Azienda nelle piccole aziende il datore di Lavoro può svolgere i compiti del SPP previa formazione e verifica il Datore di Lavoro può avvalersi di persone esterne all azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l azione di prevenzione e protezione

106 Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. ALLEGATO II - CASI IN CUI E CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI 1. Aziende artigiane e industriali (1)... fino a 30 lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche... fino a 30 lavoratori 3. Aziende della pesca... fino a 20 lavoratori 4. Altre aziende... fino a 200 lavoratori (1) Escluse le aziende industriali di cui all art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell Accordo di cui al precedente comma (7 ore,10 ore, 14 ore ogni 5 anni)

107 Compiti del SPP (Testo unico art. 33) a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni

108 Il Servizio di Prevenzione è utilizzato dal Datore di Lavoro Comma 1 a) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni

109 Il Servizio di Prevenzione è utilizzato dal Datore di Lavoro Comma 3 Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro Collaborazione tecnica con il datore di lavoro che deve fornire al SPP informazioni sulla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti e dei processi, dati su infortuni e malattie professionali, prescrizioni degli organi di vigilanza) e rilevanti responsabilità in termini di crescita della cultura della sicurezza in azienda

110 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. L RSPP può essere una figura interna o esterna

111 Testo Unico Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza MODULO 1

112 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 9 - Tutela della salute e dell integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l integrità fisica.

113 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene nominato dai Lavoratori Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona che può fare molto nel migliorare la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, ossia di chi è sempre a contatto con il pericolo.

114 Art. 47: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 1. Istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L elezione avviene secondo le modalità di cui al comma In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS. Rieletto ogni 3 anni: accordo Interconfederale del 18/06/ Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall art Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) UN rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) TRE rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori; c) SEI rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. In tal aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

115 Art. 50: Attribuzioni del RLS 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) Accedere ai luoghi di lavoro; b) Consultato preventivamente per la valutazione dei rischi; c) Consultato nella designazione del RSPP e dei ASPP e alle attività prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione, e medico competente. d) Consultato in merito alla formazione e) Riceve informazioni sulla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione f) Riceve informazioni dai servizi di vigilanza; g) Riceve formazione adeguata (art.37) h) Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito. l) Partecipa alla riunione periodica di cui all art.35 m) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione n) Avverte il responsabile dell azienda dei rischi individuati durante l attività o) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee

116 Art. 50: Attribuzioni del RLS 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico SENZA PERDITA DI RETRIBUZIONE, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l accesso ai dati, di cui all art. 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a). (ossia il Documento di Valutazione dei rischi) 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 26, comma 3. ). (ossia il DUVRI il Documento di Valutazione dei rischi Interferenti)

117 Art. 50: Attribuzioni del RLS 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (decreto sulla privacy) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni. 7. L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza È INCOMPATIBILE con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

118 Testo Unico Il Medico Competente MODULO 1

119 Il Medico Competente «Medico Competente»: medico in possesso di specifici requisiti, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, attraverso visite preventive e periodiche per monitorare lo stato di salute dei lavoratori.

120 Il Medico Competente Il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e in base ai risultati della valutazione dei rischi (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro). La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

121 Gli Obblighi del medico competente - Art. 25 Testo Unico Collabora all'individuazione dei rischi Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Fornisce informazioni ai lavoratori in merito ai rischi ed alla visita sanitaria Elabora statistiche sulla sorveglianza sanitaria Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa Partecipa alla programmazione dell esposizione dei lavoratori a determinati rischi Rischia fino a di ammenda

122 Cos è la Sorveglianza Sanitaria? Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa;

123 Il Medico Competente Art. 25. Compiti del Medico Competente Collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza, sanitaria alla Predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui Sezione IV Sorveglianza sanitaria art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

124 Il Medico Competente Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria di cui all art 41 e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione; Comunica per iscritto, in occasioni della riunione periodica al Datore di Lavoro al RSPP e al RLS i risultati anonimi colletivi della sorveglianza sanitaria effettuate fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell attuazione delle misure per la tutela e della integrità psico-fisica dei lavoratori; Visita gli ambienti di lavoro ALMENO UNA VOLTA L ANNO a CADENZA DIVERSA che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

125 Sorveglianza sanitaria Art. 41 Sorveglianza Sanitaria 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. [ ]; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione;

126 Sorveglianza sanitaria e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. Le visite preventive possono effettuarsi su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

127 Sorveglianza sanitaria Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Entro il 31 dicembre 2009 vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossico e alcol dipendenza. 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall articolo Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma2, esprime uno dei seguenti giudizi (scritti e consegnati al lavoratore ed al datore di lavoratore) relativi alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Abrogato (inseriti nel comma 6) 9. Avversi i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

128 Testo Unico Gestione delle Emergenze Sezione VI MODULO 1

129 Gestione delle Emergenze Vengono designati preventivamente dal DL e incaricati di far rispettare le prescrizioni antincendio, primo soccorso e gestione emergenze Devono essere istruiti e attrezzati dal DL Non possono rifiutare la nomina (se non per giustificato motivo) e hanno l obbligo di sottoporsi alla formazione (Arresto fino a 1 mese o Ammenda da 200 a 600)

130 Addetti al Pronto Soccorso Requisiti e formazione con modalità differenziate per tipologia di aziende; formazione svolta da personale medico e deve essere ripetuta ogni 3 anni Gruppo A: 16 ore; Gruppi B e C: 12 ore;

131 Addetti antincendio Rischio basso: corso A, 4 ore; Rischio medio: corso B, 8 ore; Rischio elevato: corso C, 16 ore;

132 Grazie per l attenzione

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