Tre secondo Trib. Modena , in

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tre secondo Trib. Modena 16.12.2014, in www.ilcaso.it"

Transcript

1 NUOVA FINANZA E CONCORDATO PREVENTIVO. 1. DEFINIZIONE DI NUOVA FINANZA In difetto di una definizione normativa o giurisprudenziale, la dottrina distingue tra nuova finanza originaria e derivata. La prima consiste negli apporti provenienti da terzi soggetti, mentre la seconda considera il plusvalore concordatario conseguito tramite un risparmio di costi o un eccesso di cassa in sede di liquidazione. Pertanto, costituisce nuova finanza derivata il realizzo di un importo eccedente il valore di mercato stimato ai sensi dell art. 160, comma 2, l. fall. Sono stati, invece, ricompresi nella nuova finanza originaria i ricavi conseguiti per mezzo della prestazione d opera erogata da terzi a titolo gratuito 1. La disciplina qui in esame si occupa della sola nuova finanza originaria ovvero quella che, in quanto estranea ed in aggiunta rispetto al patrimonio del debitore, si presta a rendere più appetibile tanto il concordato liquidatorio, offrendo ai ceditori beni cui su cui non potrebbero vantare pretese per il caso di fallimento, quanto il concordato con continuità, apportando risorse utili alla prosecuzione dell attività. E si tratta di una disciplina dichiaratamente volta ad incentivare l erogazione di credito da parte di terzi all imprenditore in crisi, al fine di ampliare il ricorso alle procedure negoziali di soluzione della crisi alternative al fallimento. Tale obiettivo viene perseguito seguendo tre direttrici fondamentali: - la certezza di restituzione del credito mediante il riconoscimento della prededuzione; - la stabilità delle erogazioni e delle eventuali garanzie che li assistono, sottraendole alle azioni revocatorie (art. 67, comma 3, lett. d, e, l. fall.); - l esonero dal rischio di responsabilità penale per i reati di bancarotta (art. 217-bis l. fall.). Il tutto a condizione che ricorrano i requisiti e siano osservate le procedure autorizzative previste dal legislatore, il quale, a seconda del momento della procedura concordataria in cui il finanziamento interviene, distingue quattro diverse tipologie I FINANZIAMENTI IN FUNZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO (CD. FINANZIAMENTI PONTE) L art. 182-quater, comma 2, l. fall. considera prededucibili i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (anche con riserva). In assenza di qualsivoglia specificazione, ma anche alla luce dell esplicita previsione di cui al comma 1, irrilevanti devono ritenersi la forma negoziale a tal fine utilizzata e l identità del finanziatore (salvo quanto si dirà a proposito dei soci). Il d.l , n. 83, conv. in l , n. 134 ha, infatti, abrogato il precedente riferimento alle banche e agli intermediari finanziari. 1 Trib. Monza , in con riferimento ad un caso nel quale la valorizzazione accrescitiva del patrimonio concordatario era stata realizzata mediante l opera di assemblamento di semi-lavorati in macchine finite, poi oggetto di cessione contrattuale, da parte di soggetti terzi a titolo gratuito. 2 Tre secondo Trib. Modena , in

2 Deve, però, trattarsi di finanziamenti effettivamente erogati al momento del deposito della domanda e non solo promessi. Onde poter accedere al previsto trattamento preferenziale è, inoltre, necessario che gli stessi siano contemplati come prededucibili nel piano concordatario, ai sensi dell art. 160 l. fall., e nel successivo decreto del Tribunale di accoglimento della domanda di ammissione, ex art. 163 l. fall. La circostanza per cui l erogazione del credito deve essere anteriore al deposito della proposta e del piano, si è rilevato, comporta che il finanziatore si troverà costretto ad adempiere alla propria prestazione senza avere alcuna certezza in ordine alla effettiva attribuzione della prededucibilità, sia nella domanda, da parte del debitore, sia nel successivo decreto di ammissione, da parte del Tribunale. Quest ultimo, in particolare, potrebbe ritenere il finanziamento non funzionale alla presentazione e ammissione della domanda. Non sembra, infatti, che in tal caso il Tribunale sia chiamato ad effettuare una valutazione prognostica circa la prevedibile utilità dell apporto esterno all esecuzione del piano. Poiché il legislatore richiede che la nuova finanza sia strumentale non all attuazione del concordato tout court, ma alla sola presentazione e ammissione dello stesso, il Collegio dovrebbe limitarsi a verificare l incidenza avuta dal finanziamento, già erogato per l appunto, nella predisposizione dei presupposti di attuazione del piano concordatario. Dunque, si tratterebbe di valutare l utilità in concreto e all attualità del credito erogato, piuttosto che l utilità futura, relativa allo svolgimento della procedura e all esecuzione del concordato. In quest ottica è sì vero che il debitore, a seguito dell ammissione, potrebbe determinarsi nel senso di escludere detta prededucibilità, modificando il piano, ai sensi dell art. 175, comma 2, l. fall. Ma laddove tale modifica non sia giustificata da circostanze sopravvenute, come la cessazione dell esercizio dell attività di impresa o la sua sopraggiunta manifesta dannosità, ex art. 186-bis, comma 6, l. fall., essa, quale atto fraudolento in danno di uno dei creditori, potrebbe persino imporre al commissario giudiziale di attivarsi per la revoca dell ammissione al concordato, ai sensi dell art. 173, comma 3, l. fall. Nell evenienza, invece, che l omessa attribuzione della prededucibilità ad un finanziamento in funzione sia giustificata da sopravvenienze non imputabili al debitore, si conviene con quella parte della dottrina secondo cui il finanziatore dovrà ritenersi legittimato al voto per l approvazione del concordato, trattandosi di creditore concorsuale, in quanto anteriore al deposito della domanda. Non troverà, pertanto, applicazione, l art quater, comma 4, l. fall., difettando il presupposto da esso richiesto della prededucibilità. Le considerazioni appena svolte in punto di valutazione del Tribunale nell attribuzione della prededucibilità muovono dal presupposto che essa sia destinata ad operare nell ambito del concordato. A sostegno di tale conclusione si evidenzia come sarebbe, diversamente, priva di giustificazione l anticipazione del riconoscimento della prededucibilità da parte del Tribunale alla fase di ammissione. Né si spiegherebbe l esclusione di tali creditori dal voto, ai sensi dell art quater, comma 4, l. fall. Se ne ricava, ulteriormente, che, nell eventuale successiva sede fallimentare, la prededucibilità riconosciuta al credito in sede concordataria intanto non possa essere messa in discussione in quanto il piano presupposto da quella valutazione sia rimasto in concreto inalterato.

3 Tali conclusioni non sono, tuttavia, pacifiche. L art. 182-quater, comma 2, l. fall., richiamandosi al comma 1, riconosce la prededucibilità ai sensi e per gli effetti dell art L inciso è stato letto da altra parte della dottrina nel senso di attribuire il trattamento preferenziale ai finanziamenti-ponte solo nell eventuale successivo fallimento. Pertanto la norma avrebbe sottratto la valutazione di funzionalità del credito al Tribunale fallimentare, tenuto a conformarsi, in sede di accertamento del passivo, alle conclusioni raggiunte in ambito concordatario ai sensi dell art. 163 l. fall. Invero, se si guarda alla collocazione delle disposizioni che riconoscono la prededucibilità della nuova finanza, dunque, non solo gli artt. 111 e 182-quater, ma anche l art. 182-quinquies e l art. 167, comma 7, l. fall., si è portati a ritenere che la prima delle disposizioni citate, in quanto collocata nel Titolo II, operi solo nell ambito del fallimento, ove l apporto di finanza esterna al concordato preventivo intanto potrà essere trattato come prededucibile in quanto il Tribunale fallimentare, alla luce di una nuova ed apposita valutazione, ne riconosca ex post la funzionalità alla procedura concorsuale minore, ai sensi del comma 2 3. Diversamente gli artt. 182-quater, 182-quinquies e 167, comma 7, l. fall., poste nel Titolo III, opererebbero nell ambito della sola procedura concordataria. Tale opzione ermeneutica impone, tuttavia, uno sforzo di adeguamento dell istituto della prededuzione, teorizzato nell ambito della procedura fallimentare, alle finalità, non necessariamente liquidatorie, del concordato. Invero se i finanziamenti in funzione devono essere erogati prima del deposito della domanda e se, pertanto, a prescindere dal successivo riconoscimento della prededuzione, è anteriormente al deposito della domanda che sorge l obbligo di restituzione dell imprenditore, ne consegue che quest ultimo è libero di convenire tempi e modi di restituzione del debito, concordando scadenze anche anteriori a quelle degli altri creditori concorsuali. In difetto di diversi accordi, invece, si è sostenuto che la prededuzione imponga la restituzione del finanziamento con preferenza, non appena questo abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato erogato. Il criterio pare, tuttavia, troppo incerto. Invero, muovendo dalla considerazione che il concordato preventivo possa non avere finalità di liquidazione, dovrebbe limitarsi il riconoscimento della prededuzione ai soli casi in cui la proposta concordataria contempli una tale fase con successivo riparto tra i creditori, giacché è appunto di una tecnica di riparto dell attivo e non di una qualità del credito che si sta trattando. Al di fuori di tali casi, i tempi e i modi di restituzione del finanziamento dovrebbero essere quelli convenuti in contratto e recepiti nel piano. Va, altresì, considerato che la prededuzione non potrebbe comunque garantire in modo assoluto il soddisfacimento del credito di restituzione, essendo questo subordinato sia all effettiva capienza dell attivo realizzato nel corso del successivo fallimento, sia alla presenza di eventuali creditori pignoratizi o ipotecari, ai sensi dell art. 111-bis, comma 2, l. fall. Del resto, l ammissione al concordato preventivo non determina, come nel fallimento, la cristallizzazione del passivo. Pertanto nulla esclude che nel corso della procedura, se pure con le previste autorizzazioni, il 3 Nel senso che l art. 111, comma 2, l. fall. abbia portata generale e debba intendersi riferita a crediti sorti nel corso di tutte le procedure concorsuali, ivi compreso il concordato preventivo: Cass. Sez. 6-1, , n ; Cass. Sez. 1, , n ; Cass. Sez. 1, , n. 8958; Cass. Sez. 1, , n. 8533; Cass. Sez. 1, , n. 9489, seppure con riferimento ai crediti professionali maturati per la predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo.

4 debitore contragga ulteriori debiti prededucibili o assistiti da prelazione. Il legislatore ha, infatti, previsto, all art. 182-quinquies, comma 3, l. fall., la possibilità per il finanziatore di rafforzare le garanzie del proprio credito mediante concessione di pegno o ipoteca, previa autorizzazione da parte del Tribunale. Sebbene la disposizione si riferisca esclusivamente ai finanziamenti interinali, non si ravvisano ragioni per escluderne l applicazione anche ai finanziamenti in funzione. Quanto allo scopo della finanza esterna, si controverte circa la possibilità di destinarla all estinzione dei debiti concorsuali prescindendo dal rispetto dell ordine dei privilegi e delle garanzie reali. Secondo la dottrina prevalente, seguita dalla giurisprudenza di merito 4, non violerebbe l ordine delle cause legittime di prelazione il pagamento dei creditori di rango inferiore attraverso l impiego di finanza esterna originaria, stante l autonomia di quest ultima rispetto al patrimonio del debitore. La Cassazione 5 non ha condiviso pienamente tali argomentazioni, ritenendo che affinché l apporto del terzo possa sottrarsi al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati è necessario che esso risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no. La soluzione adottata dalla Suprema Corte è stata oggetto di molteplici critiche. Si è ritenuto, in particolare, che essa si ponga in radicale contrasto con lo spirito della riforma realizzata tramite il cd. Decreto Sviluppo (d.l , n. 83 conv. in l , n. 134) che, oltre ad aver ampliato, come visto, il novero dei crediti prededucibili ha espressamente derogato alla par condicio creditorum nell art quinquies, comma 4, l. fall., consentendo al debitore, nel concordato con continuità aziendale, di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, tramite nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori 6. In realtà, proprio muovendo da un esame sistematico delle disposizioni introdotte dall ultima riforma, sembra possibile delineare un criterio discretivo diverso da quello adoperato dalla Cassazione. Specie se si considera che qualsiasi apporto di nuova finanza, con o senza obbligo di restituzione, ove destinato ad estinguere le passività del concordato determinerà sempre, quantomeno, una modifica del passivo. Invero, recuperando la distinzione dottrinale tra erogazione a titolo gratuito o oneroso, che 4 Trib. Messina , in Il fall. e le altre proc. conc., 2010, 79; Trib. Treviso , in Il fall. e le altre proc. conc., 2009, 1439; Trib. Salerno , in Trib. Milano , in Trib. Milano , in secondo cui quando le risorse destinate al pagamento dei creditori sociali derivano da operazioni di liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio del proponente, esse non costituiscono risorse esogene e non possono essere utilizzate in violazione delle regole che intendono assicurare al ceto privilegiatoun trattamento non deteriore rispetto a quello conseguibile mediante la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Contra App. Genova , in 5 Cass , n. 9373, in Il fall. e le altre proc. conc., 2012, 1409, con nota di BIANCHI 6 Per il Trib. Vicenza , il credito dei professionisti (advisor, attestatore, legale, stimatore, etc.) che hanno collaborato alla preparazione del concordato, sorto prima dell apertura della procedura di concordato non rientra nella fattispecie prevista dalla norma di cui all art. 182quinquies, co. 4, in quanto i professionisti de quibus non possono essere considerati fornitori strategici di beni e servizi di supporto alla continuità aziendale, ma solo occasionali prestatori d opera professionale, né la loro prestazione appare essere infungibile e neppure di supporto alla continuità aziendale, anzi essendosi esaurita anteriormente all apertura della procedura.

5 lo stesso legislatore sembra tenere a mente nell art. 182-quinquies, comma 4, citato, ad avviso di chi scrive, il vincolo di cui all art. 160, comma 2, l. fall. opererà con riferimento ai soli casi di finanziamenti onerosi, come tali beneficiati dalla prededuzione, mentre il terzo e/o il debitore saranno liberi di disporre degli apporti a titolo gratuito e di quelli, equivalenti ai nostri fini, con obbligo di rimborso postergato. Tanto in considerazione del fatto che il vincolo delle cause legittime di prelazione opera, ai sensi degli artt e 2741 c.c., rispetto ai beni del debitore e non del terzo, il quale è libero di determinarsi in ordine all estinzione di qualsiasi obbligazione altrui per la quale non rilevi l identità del prestatore (art c.c.) I FINANZIAMENTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (CD. FINANZIAMENTI INTERINALI). Ai sensi degli artt. 182-quinquies, comma 1, e 161, comma 7, l. fall., il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, nelle more dell adozione del decreto di ammissione, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell art L autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità e non ancora oggetto di trattative, ai sensi dell art quinquies, comma 2, l. fall. Inoltre il debitore può chiedere di essere abilitato al rilascio di pegno o ipoteca a garanzia della restituzione (182-quinquies, comma 3). In ogni caso, sarà necessario che un professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all art. 67, comma 3, lett. d, l. fall. 8, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell impresa sino all omologazione, attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori 9. 7 Di contrario avviso, tuttavia, Cass , n. 9373, cit. Conf. App. Genova , cit. 8 L art. 67, comma 3, lett. d, richiede che il professionista designato dal debitore sia indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b). Precisa che il professionista è indipendente quando non è legato all impresa e a coloro che hanno interesse all operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall art c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Ai sensi del richiamato art. 28, inoltre, dovrà trattarsi di: a) avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista; b) studio professionale associato o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all atto dell accettazione dell incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura. Infine, secondo l art c.c., il professionista non deve a) trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dell imprenditore o degli amministratori della società, nonché amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) essere legato all imprenditore o alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 9 Per Trib. Bergamo , in qualora la richiesta di finanziamenti prededucibili di cui all art quinquies L.F. sia funzionale ad un piano concordatario, l attestazione di cui al primo comma dell articolo citato dovrà avere ad oggetto la convenienza per i creditori, in termini di concrete prospettive di soddisfacimento, della dilatazione dell esposizione debitoria della società in crisi conseguente alla contrazione di debiti prededucibili e ciò soprattutto quando il finanziamento debba essere assistito da una garanzia reale sui beni del debitore (art. 182-quinquies, comma 3, L.F.). E poiché la dilatazione del passivo derivante dalla stipula dei finanziamenti prededucibili e la sottrazione di un bene alla garanzia patrimoniale dei creditori determinano una diminuzione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori, tale convenienza non può che derivare dall entità degli utili derivanti dalla prosecuzione dell impresa (consentita dai finanziamenti) o dall accrescimento del valore dei beni che possono essere ultimati soltanto grazie alla finanza nuova. Allo scopo di garantire i creditori da una possibile violazione della loro garanzia patrimoniale, la convenienza dovrà, pertanto, risolversi in una

6 Ne consegue che il finanziamento non potrà essere contratto, a pena di invalidità o inefficacia dello stesso a seconda delle tesi, né tantomeno erogato, prima e a prescindere dall autorizzazione giudiziale 10. E poiché quest ultima potrà essere concessa solo sulla base di una valutazione del complessivo fabbisogno finanziario dell impresa fino alla data dell omologazione 11, nel caso di domanda di concordato con riserva la richiesta di autorizzazione dovrà necessariamente essere accompagnata da una sufficiente disclosure circa il contenuto della proposta o del piano 12. Tale rilievo, unito alla considerazione che la valutazione del Tribunale, al fine di tutelare l interesse dei creditori, deve fondarsi su un quadro informativo il più esaustivo possibile, induce ad una lettura congiunta degli artt. 182-quinquies, comma 1, e 161, comma 7, l. fall. Pertanto se è vero che la richiesta di autorizzazione al finanziamento può essere presentata anche con una domanda di concordato in bianco, tale evenienza dovrà essere limitata ai casi urgenti, tali da non poter attendere l adozione del decreto di ammissione, e previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, se nominato 13. E controverso se le norme in esame trovino applicazione rispetto a qualunque tipo di concordato o se ai primi tre commi dell art. 182-quinquies debba estendersi la limitazione prevista al comma 4 per il concordato con continuità aziendale. Ovviamente se si accede alla tesi secondo cui ha senso parlare di prededuzione in quanto il concordato preveda un attività di liquidazione e riparto, la limitazione è priva di senso rispetto ai primi tre commi in esame e si giustifica la sua previsione e applicazione al solo comma I FINANZIAMENTI SUCCESSIVI AL DECRETO DI AMMISSIONE E FINO AL DECRETO DI OMOLOGA L art. 167, comma 2, l. fall. dispone che, una volta intervenuta l ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino all adozione del decreto di omologa, il debitore può contrarre mutui, concedere pegni e ipoteche e, in generale, compiere atti eccedenti l ordinaria amministrazione, previa autorizzazione scritta del giudice delegato 14. prospettiva di soddisfacimento secondo percentuali più favorevoli. Osserva, invece, il Trib. Terni , in che la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori dei finanziamenti contemplati dall'articolo 182 quinquies, legge fallimentare deve essere rapportata ai valori patrimoniali attivi e passivi dell'impresa debitrice e l'idoneità allo scopo dei finanziamenti in questione può ritenersi sussistente quando: a) si generi un reddito positivo con conseguente incremento del valore del patrimonio aziendale (aumento dell'attivo / diminuzione del passivo / incremento indiretto del valore patrimoniale, come ad esempio dell'avviamento); b) si generi una perdita, ma ciò nonostante il patrimonio aziendale non subisca una riduzione non tanto sul piano meramente contabile ma in termini di valore realizzabile e destinabile ai creditori; al quesito deve, invece, darsi risposta negativa quando c) dalla prosecuzione dell'attività di impresa derivi una perdita e il valore di realizzo del patrimonio aziendale subisca una riduzione. 10 Il Tribunale sarebbe, tuttavia, privo di qualunque discrezionalità a riguardo, una volta accertata l esistenza dei presupposti di legge: Trib. Venezia , in Trib. Venezia , in 11 Cfr. Trib. Terni , in Il fall. e le altre proc. conc., 2013, 1463, con nota di NOCERA 12 Secondo Trib. Modena , in Nell'ambito del concordato con continuità aziendale, l'autorizzazione, prevista dall'articolo 182 quinquies al pagamento dei creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività d impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, può essere concessa solo in presenza di un piano sufficientemente definito nelle sue linee portanti, plausibile sotto il profilo del raggiungimento degli accordi sui quali si fonda e in presenza di un'attestazione che, pur a fronte della non definitività del piano stesso, ne sancisca la corretta formulazione e la maggior convenienza per i creditori. 13 Cfr. Trib. Monza in 14 Per un ipotesi applicativa cfr. Trib. Varese , secondo cui nel corso di un concordato preventivo cd. di risanamento e che preveda la continuazione dell'impresa, deve ritenersi possibile, sia pure con l'autorizzazione del giudice delegato, la

7 La norma non opera rispetto a quei contratti di finanziamento stipulati dall impresa in bonis ed ancora in corso al momento dell ammissione al concordato. Tali fattispecie si ritengono, infatti, riconducibili nell alveo degli artt. 169-bis e 186-bis l. fall., concernenti la disciplina dei contratti in corso di esecuzione. 5. I FINANZIAMENTI IN ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO (CD. FINANZIAMENTI ALLA RISTRUTTURAZIONE). Se ne occupa l art. 182-quater, commi 1 e 3, l. fall. che espressamente contempla i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo attribuendo loro il beneficio della prededucibilità. Valgono, a tal proposito, le considerazioni già formulate con riferimento ai finanziamenti ponte, circa la possibilità di erogare credito per chiunque e con qualsiasi modalità negoziale. La norma desta, tuttavia, molteplici dubbi in punto di determinazione del proprio ambito applicativo. Non sembra, tuttavia, che la stessa possa intendersi riferita a finanziamenti previsti nel piano omologato ma oggetto di erogazione successiva. In tal caso, infatti, la norma risulterebbe un inutile ripetizione di quelle fino ad ora esaminate. Sembra, pertanto, che la stessa debba essere riferita a crediti negoziati successivamente al decreto di omologa ed in esso non contemplati. In tal caso, tuttavia, a voler intendere l attribuzione della prededucibilità come destinata ad operare nell ambito del concordato, essa sfuggirebbe a qualsiasi preventivo controllo giudiziale, nonché alla valutazione dei creditori, potendo, tuttavia, fondare una domanda di risoluzione qualora, oltre a non essere funzionale all esecuzione degli obblighi concordatari, il debito di restituzione sorto in conseguenza del finanziamento, ne pregiudichi l adempimento, per esempio mediante sottrazione delle somme da destinare alla soddisfazione dei crediti prededucibili contemplati nel piano. In concreto, poi, non può non condividersi il rilievo secondo cui se la finanza esterna deve essere strumentale all esecuzione degli obblighi concordatari, è difficile ipotizzarne un rimborso antergato rispetto agli altri crediti che quello stesso finanziamento mira a soddisfare. Potrebbe, tuttavia, ipotizzarsi la necessità di un finanziamento all attività di impresa con previsione della destinazione del ricavato dapprima al rimborso del credito e solo all esito al soddisfacimento degli ulteriori impegni concordatari. Il riconoscimento della prededucibilità sarebbe, invece, anche in tal caso rimesso alla valutazione del Tribunale nella eventuale successiva sede fallimentare, allorché il Collegio dovrà riconoscere la funzionalità alla procedura, ai sensi dell art. 111, comma 2, l. fall., dei soli debiti contratti per l adempimento degli obblighi concordatari, ex art. 182-quater, comma 1, l. fall. 6. I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI Il comma 3 dell art. 182-quater l. fall. stabilisce che qualora i finanziamenti in funzione o in esecuzione del concordato preventivo sono erogati dai soci, essi stipulazione di contratti di finanziamento nonché la prosecuzione di rapporti di anticipazione di effetti che prevedano l'estinzione per compensazione (mediante l'incasso in corso di procedura dei titoli anticipati) del credito della banca sorto prima del concordato.

8 beneficiano della prededucibilità fino all ottanta per cento del loro ammontare, in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c. E controverso, tuttavia, il senso da attribuire a tale norma. Anzitutto non è così scontata l applicazione della stessa a qualsiasi modello societario, dal momento che l art c.c. è inserito nel Capo VII, relativo alle società a responsabilità limitata. La giurisprudenza fallimentare è comunque orientata nel senso di ritenere la postergazione un principio generale di corretto finanziamento dell impresa che deve operare anche per le s.p.a. allorquando, per le peculiari caratteristiche del fatto concreto, il socio finanziatore non sia un mero investitore ma sia titolare di una posizione, pur non necessariamente dominante, ma comunque assai influente all interno della società partecipata, tale da condizionarne la politica gestionale. In sostanza, il socio finanziatore non è un mero investitore ma è partecipe dell attività d impresa sia pure attraverso lo schermo societario 15. Ma anche la portata della deroga alle disposizioni civilistiche è fonte di perplessità. L art c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Poiché, tuttavia, in caso di finanziamento al concordato preventivo, la l. fall. sancisce il beneficio della prededuzione nei limiti dell 80%, ci si chiede quale sia il trattamento da riservare al residuo 20%, ovvero se lo stesso debba intendersi come credito postergato o concorrente. Si ritiene di dover condividere la tesi favorevole alla postergazione, proprio in considerazione del fatto che questa è la regola generale per i finanziamenti dei soci, destinata a riespandersi fuori dei casi e tempi per i quali è prevista la norma speciale della prededuzione (art. 14 disp. prel. c.c.). Sono, poi, dibattuti gli effetti dell art. 182-quater, comma 3, l. fall. sulla disciplina della revocatoria, in caso di successivo fallimento. Invero l art c.c. accompagna alla regola della postergazione la previsione di un obbligo di restituzione al curatore del rimborso, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. Al contrario, l art. 67, comma 3, lett. e, l. fall., sottrae alla revocatoria fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 o in esecuzione del concordato preventivo. La prevalenza tra l una e l altra disposizione sembra doversi risolvere, anche in tal caso, alla stregua del principio di specialità. Invero, l art c.c. fa riferimento al rimborso di qualsiasi finanziamento concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. L art. 67, comma 3, lett. e, l. fall. si riferisce, invece, ai rimborsi dei soli finanziamenti che accedono, in una delle forme esaminate nei precedenti paragrafi, al concordato preventivo. Dunque se concordato preventivo vi è stato, il rimborso sarà irripetibile per l intero, non nei limiti dell 80%; dovendosi al contrario restituire ove sia intervenuto al di fuori e a prescindere da una procedura negoziata di composizione della crisi. Tale opzione ermeneutica appare, del resto, coerente con la ratio legis di incoraggiare il sostegno finanziario dell impresa in crisi anche 15 Trib. Venezia , in Conf. Trib. Padova , in Trib. Udine , in Trib. Pistoia , in Il Fall. e le altre proc. conc., 2009, 799

9 da parte dei soci, purché tale sostegno avvenga nell ambito e in funzione delle procedure di composizione negoziale e risanamento previste dalla legge. Più in generale si ritiene che l art. 182-quater, comma 5, l. fall. operi solo in presenza dei presupposti oggettivi prescritti da entrambe le norme, dunque ai finanziamenti dei soci di una società in condizione di insolvenza o, quantomeno, di crisi, alla stessa concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Ne consegue che nei casi in cui non dovessero ricorrere le condizioni di applicazione della postergazione, il credito del socio dovrà essere trattato alla stregua di qualsivoglia altro finanziamento al concordato, ove siano stati rispettati gli artt. 161, comma 7, 182-quater, commi 1 e 2, e 182-quinquies, comma 1, l. fall. Concorrerà con gli altri creditori, invece, ove tali norme non siano applicabili per inosservanza delle procedure autorizzative prescritte dalla legge. Nonostante l art. 182-quater, comma 3, faccia esclusivo riferimento ai finanziamenti in funzione e a quelli in esecuzione, si ritiene che la norma debba essere oggetto di applicazione estensiva, riconoscendosi la prededuzione all 80% anche ai finanziamenti dei soci posti in essere nel corso della procedura. Il riferimento alle società non può invece estendersi oltre quelle di capitali. Nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, infatti, salvo patto contrario, si esplicheranno direttamente gli effetti del concordato. Ciò val quanto dire che, nei limiti degli impegni concordatari assunti, i soci continueranno a rispondere con tutti i loro beni presenti e futuri. Mediante richiamo espresso all art quinquies c.c., infine, l art. 182-quater, comma 3, consente di riconoscere la prededuzione anche ai finanziamenti effettuati in favore della società in stato di crisi o insolvenza da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti. Sempre che ricorrano, pure nei confronti di costoro, gli ulteriori presupposti di cui all art. 2467, comma 2, c.c. A tali condizioni, la prededuzione come la postergazione spetteranno ad ogni ipotesi di sottoposizione ad attività di direzione e coordinamento, diretta o indiretta, interna o esterna 16. Giovanna Bilò 16 In giurisprudenza, si veda Trib. Padova , in che ha ritenuto ricorrere i presupposti oggettivi e soggettivi della disciplina della postergazione ex artt e 2497 quinquies c.c. anche nel caso di finanziamenti erogati in forma soggettivamente indiretta, poiché la ratio legis prescinde dalla necessaria identità formale del socio e del finanziatore; ciò si verifica sia nei casi di interposizione fittizia o reale, sia quando si tratti di finanziamenti erogati da parti correlate o comunque riconducibili ai soci. Secondo l art n. 22 bis c.c. e l art. 98 Tuir, la correlazione sussiste quando vi sia identità degli interessi economici perseguiti e coordinamento dei relativi processi decisionali, cosicché le operazioni di riferimento sono imputabili ai soci ancorché eseguite da soggetti diversi. Nella fattispecie è stato ritenuto operante il principio di correlazione ai soci, trattandosi di finanziamento effettuato da una S.r.l. partecipata in via esclusiva da altra S.r.l. controllata e amministrata dai soci della prima.

L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione

L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione DOTT. ALBERTO GUIOTTO Bergamo, 5 febbraio 2013 STUDIO AGFM CONCORDATO PREVENTIVO E NUOVA

Dettagli

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO

LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato

Dettagli

Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013

Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI

Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI Indice Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale La riforma della legge fallimentare Il ciclo di vita dell impresa

Dettagli

RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE. L Evoluzione delle Regole in tema di Crisi di Impresa 26 ottobre 2012 Stefania Chiaruttini

RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE. L Evoluzione delle Regole in tema di Crisi di Impresa 26 ottobre 2012 Stefania Chiaruttini RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE 1 LE NUOVE ATTESTAZIONI Attestazioni ai sensi dell art. 182 quinquies I comma: Finanziamenti prededucibili IV e V comma: Pagamento creditori anteriori Attestazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

Documento per la consultazione

Documento per la consultazione VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

L IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA

L IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA Pubblicità L IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO Il piano attestato di risanamento può essere pubblicato nel r.i. su richiesta del debitore. CONCORDATO PREVENTIVO

Dettagli

Fiscal News N. 117. Finanziamento soci postergato. La circolare di aggiornamento professionale 08.04.2015. Premessa. Codice civile

Fiscal News N. 117. Finanziamento soci postergato. La circolare di aggiornamento professionale 08.04.2015. Premessa. Codice civile Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 117 08.04.2015 Finanziamento soci postergato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nonostante l entrata in vigore della riforma

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI

GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Milano, 15 settembre 2009 Dott. Matteo Durola INDICE Introduzione Il piano di risanamento ex

Dettagli

RISOLUZIONE N. 216/E

RISOLUZIONE N. 216/E RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA

ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA SOMMARIO CAPITOLO 1 ASPETTI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE PRI- VATISTICA DELL INSOLVENZA 1. Le ragioni della gestione privatistica dell insolvenza... 1 1.1. I rischi della negoziazione privata dell insolvenza

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO 17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO Alla procedura di concordato preventivo possono accedere quei soggetti - già imprenditori commerciali privati non piccoli - cui è riservata la procedura di fallimento. Presupposto

Dettagli

Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase

Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI D IMPRESA ALTERNATIVI AL FALLIMENTO Con la riforma del diritto fallimentare ad opera della l. n. 80 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

I FINANZIAMENTI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEL CONCORDATO PREVENTIVO

I FINANZIAMENTI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEL CONCORDATO PREVENTIVO I FINANZIAMENTI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEL CONCORDATO LE PRINCIPALI TAPPE DI UN PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE 2 CRISI DI IMPRESA: L ACQUISIZIONE DI NUOVE RISORSE FINANZIARIE In vista del risanamento

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI

P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI P.B. OPERAZIONI SOCIETARIE NELL AMBITO DI PROCEDURE CONCORSUALI P.B.1 (DELIBERAZIONI SULLE PERDITE DI SOCIETÀ SOGGETTA A CONCORDATO PREVENTIVO O AD ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI 1 pubbl.

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è

agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è RISOLUZIONE N. 121/E Roma, 13 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine DPR 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti Contratti

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

LA TUTELA DEL SOSTEGNO CREDITIZIO ALLE IMPRESE IN CRISI: ISTRUZIONI PER L USO

LA TUTELA DEL SOSTEGNO CREDITIZIO ALLE IMPRESE IN CRISI: ISTRUZIONI PER L USO LA TUTELA DEL SOSTEGNO CREDITIZIO ALLE IMPRESE IN CRISI: ISTRUZIONI PER L USO di Giorgio Tarzia, Avvocato e professore Sommario: 1. Premessa - 2. Quali sono le impugnative non esperibili nel successivo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Art. 2901 - Condizioni

Art. 2901 - Condizioni Art. 2901 - Condizioni [I]. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

L INDIPENDENZA DEL REVISORE

L INDIPENDENZA DEL REVISORE L INDIPENDENZA DEL REVISORE Differenze tra collegio sindacale e revisore legale Stefano Pizzutelli NUOVE REGOLE (ART. 10 D. LGS 39/2010) Principio generale: (Nuovo approccio basato su principi e regole

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONE BASILICATA DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017. Potenza, Dicembre 2014 * * * * * * * * * * Articolo 1 Stato di Previsione dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 64 del 29 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Responsabilità solidale negli appalti e deroghe della contrattazione collettiva: quale disciplina applicare? Gentile

Dettagli

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

di Umberto Tombari, Avvocato e Professore 1. Premessa. I finanziamenti nel diritto societario della crisi

di Umberto Tombari, Avvocato e Professore 1. Premessa. I finanziamenti nel diritto societario della crisi 20.12.2012 I FINANZIAMENTI DEI SOCI E I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO DOPO IL DECRETO SVILUPPO: PREDEDUCIBILITÀ O POSTERGAZIONE? PRIME CONSIDERAZIONI SUL DIRITTO SOCIETARIO DELLA CRISI di Umberto Tombari,

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria,

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria, Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria, recante: Modifica dell art. 33 dello Statuto sociale, al

Dettagli

Tassazione delle sopravvenienze attive

Tassazione delle sopravvenienze attive Tassazione delle sopravvenienze attive Sopravvenienze attive Art. 88, comma 4, del TUIR (sostituito) Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

I FINANZIAMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO: SCHEMI DI SINTESI

I FINANZIAMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO: SCHEMI DI SINTESI I FINANZIAMENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO: SCHEMI DI SINTESI 28.6.2013 di Giovanni Sandrini, Commercialista Sommario: 1. Premesse - 2. I finanziamenti nelle imprese in crisi - 3. I finanziamenti suddivisi

Dettagli

ASSOCIAZIONE UNIJURIS

ASSOCIAZIONE UNIJURIS ASSOCIAZIONE UNIJURIS ILCASO.IT IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA E CON CONTINUITA E CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE Gli incentivi alle procedure di composizione di crisi dell impresa Prof. Sido Bonfatti

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

[Giurisprudenza] Il Caso.it

[Giurisprudenza] Il Caso.it Finanziamenti prededucibili finalizzati ad un piano concordatario o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti: distinzione e oggetto dell attestazione del professionista Tribunale di Bergamo, 26 giugno

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009

E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009 E. FRASCAROLI SANTI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Un nuovo procedimento concorsuale, CEDAM, Padova, 2009 Chiara Nappini Assegnista di ricerca in diritto commerciale nell Università di Siena

Dettagli

L attestazione del professionista case history

L attestazione del professionista case history L attestazione del professionista case history Genova, 16 maggio 2013 Dott. Marcello Pollio Senior Partner Pollio & Associati 1 LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE i nuovi strumenti del nuovo diritto concorsuale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie PREMESSA 1 In caso di operazioni straordinarie, la disciplina della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Sito internet: Milano. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 162 PRESUNZIONE ASSOLUTA

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La continuità

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La continuità LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI La continuità aziendale Novembre 2013 Indice 1. Introduzione 2. La responsabilità della Direzione 3. La responsabilità del revisore 4. Gli indicatori per valutare la continuità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli