Disciplina dei M.O.C.A. Materiali a contatto con gli alimenti e la ceramica artigianale
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- Martina Paoli
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1 Disciplina dei M.O.C.A. Materiali a contatto con gli alimenti e la ceramica artigianale 1
2 2 PREMESSA Con il D.lgs. 29/2017, DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n Gazzetta Ufficiale,in vigore dal 2 aprile 2017, è stato introdotto l obbligo per gli operatori di produzione, trasformazione e/o distribuzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, di comunicare all autorità sanitaria attraverso la piattaforma SUAP competente, gli stabilimenti che eseguono tali attività, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l attività di distribuzione al consumatore finale. La disposizione nasce dall esigenza di creare un anagrafica di settore e agevolare, di fatto, le attività di controllo, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia. Infatti, i regolamenti CE 882/2004 e 1935/2004 prevedono l effettuazione del controllo ufficiale sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l applicazione del regolamento CE n. 2023/2006.
3 3 Questo provvedimento quindi non mette in discussione la direttiva europea di riferimento 2005/31 per la ceramica Ne i regolamenti europei in materia di MO.CA. il primo dei quali è il 1935/2004, Regolamento (CE) n. 1935/ EUR-Lex - Europa EU e il secondo sulle buone prassi di fabbricazione il 2023/2006 n. 2023/ EUR-Lex - Europa EU. Provvedimenti che dovrebbero essere noti ai ceramisti che fanno produzioni che andranno a contatto con gli alimenti.
4 4 PROBLEMA Quello che è in discussione e per cui l'iniziativa di Deruta è il decreto legislativo italiano n.29 del 2017 che stabilisce una serie di sanzioni per chi non rispetta i regolamenti di cui sopra, e che prevede che tutti i produttori di materiale a contatto con gli alimenti hanno (avevano) l obbligo di registrarsi al SUAP di riferimento entro il 31 luglio Ora cosa è accaduto che non tutte le aziende e quindi non solo i ceramisti artigianali, hanno rispettato questo termine. In gran parte delle regioni si è avuto un atteggiamento tollerante, ma in Umbria e segnatamente a Deruta 3 aziende della ceramica sono state sanzionate e per come previsto dall'art.6 con ammende pari a 3000 euro.
5 5 CHI SONO GLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI A REGISTRARSI In base alle linee guida 882/854 approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 10/11/2016 rientrano nell obbligo le seguenti tipologia di attività: Produzione ( anche conto terzi); Assemblaggio Deposito Trasformazione Stampa Distribuzione all ingrosso ( comprende l importazione e il deposito per la commercializzazione)
6 6 Quindi è obbligato a registrarsi chi produce, assembla, deposita, trasforma, stampa, distribuisce all ingrosso, materiali a contatto con gli alimenti, in: - Legno - carta e cartone materie plastiche - vetro - ceramiche metalli e leghe - pentole teflonate - alluminio banda stagnata o cromata - acciaio inox - adesivi sughero - siliconi - inchiostri di stampa prodotti tessili - Cere - carta politenata imballaggi flessibili - adesivi - materiali e oggetti vernici e rivestimenti - resine a scambio attivi e intelligenti gomma ionico.
7 7 CHI E ESENTATO DALL OBBLIGO DI REGISTRAZIONE colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività, è escluso dall obbligo di comunicazione al SUAP ( ovvero l'operatore del Settore Alimentare). Sono esclusi coloro che hanno già comunicato con SCIA lo svolgimento di attività, secondo comma dell articolo 6, già soggetta a registrazione o a riconoscimento, ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 ed 853/2004, per evitare un doppio processo di informazione, che la comunicazione possa essere contenuta direttamente nella SCIA che gli stessi sono tenuti a presentare, anche mediante un integrazione della stessa
8 8 Profili generali Le sanzioni nella legislazione alimentare sono competenza degli Stati membri settore alimentare = reg. 178/02 CE, art.17 = Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. nel settore M.O.C.A. = reg. 1935/04 CE, art. 25 = Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive
9 9 Chi è quindi potenzialmente soggetto alle sanzioni? Chiunque produca o immetta sul mercato o utilizzi materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana. È quindi fondamentale: - il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione previste dal Reg. CE 2023/2006, - l'attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali - la produzione di documenti che attestino tali attività.
10 10 Nello specifico vengono fissate le sanzioni relative ai seguenti regolamenti già in essere da diversi anni: - Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; - Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; - Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti; - Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti; - Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; - Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
11 11 Tali sanzioni vanno da un minimo di sino a valori di (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all art. 17 del Reg. CE 1935/04) o (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all esiguità del pericolo) l organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l estinzione del procedimento senza sanzioni.
12 12 Compiti e Attribuzioni di responsabilità dei Produttori MOCA Il Reg. CE 2023/2006 fa riferimento alle buone pratiche di fabbricazione, GMP, dei materiali e degli oggetti di cui all art. 3 del Reg. CE 1935/2004: essi devono essere fabbricati, compresi quelli riciclati, nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle GMP. I produttori di MOCA, sono tenuti quindi ad istituire un controllo qualità durante il processo di lavorazione, trasformazione e/o distribuzione devono ricorrere a verifiche documentali e devono elaborare: la Dichiarazione di conformità (DDC) che deve viaggiare e scortare nei vari movimenti i MOCA ed essere consegnata dal fornitore al ricevente.
13 13 Il d.lgs. 29/2017: la disciplina sanzionatoria specifica Copre numerosi regolamenti UE orizzontali e verticali Art. 2 Violazioni art. 3 reg. 1935/04 Produzione e UTILIZZAZIONE MOCA che cedono sostanze IN QUANTITA TALE DA COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA SALUTE UMANA DA EURO AD EURO CONCETTO DELLA «Quantità»; CONCETTO DEL «pericolo per la salute» Anche IMPRESE ALIMENTARI
14 14 Il d.lgs. 29/2017: la disciplina sanzionatoria specifica Art. 6: violazione GMP ( buone pratiche di fabbricazione) Comma1: obbligo di comunicazione all Autorità Competente dell attività Da euro ad euro Mancanza di sistema di assicurazione della qualità Da a Mancanza di un sistema di controllo della qualità Da a Mancata conservazione della documentazione Da a Mancato rispetto delle GMP Da a
15 15 Il d.lgs. 29/2017: la disciplina sanzionatoria specifica Art. 11: diffida specifica per violazioni di lieve entità Art. 12: autorità competente (definita dalle leggi regionali) 15
16 16 La dichiarazione di conformità documento con cui il fornitore attesta la conformità del prodotto ad uno STANDARD assumendosene la responsabilità. Quando è imposta dalla legge Attribuisce al soggetto che la rilascia una POSIZIONE DI GARANZIA RAFFORZATA Posizione di garanzia = obbligo imposto dalla legge di farsi carico della protezione di determinati interessi non efficacemente tutelabili dai loro titolari >>
17 17 L operatore del settore alimentare deve richiedere al produttore, o al distributore all ingrosso e/o importatore la DDC. Ad essi deve seguire la rintracciabilità dei Moca (art. 17 Reg. Ce n. 1935/2004)
18 18 Dichiarazione di conformità. (DDC) Dichiarazione scritta che attesta la conformità dei materiali e oggetti alle norme vigenti. Parallelamente una documentazione appropriata deve essere disponibile per dimostrare tale conformità all Autorità competenti di controllo che la richiede; In difetto di misure specifiche, gli Stati Membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali relative alle Dichiarazioni di Conformità per materiali o oggetti.(note Ministeriali del 24/01/2006; 23/04/2010; 11/10/2011 )
19 19 Rintracciabilità Per rintracciabilità si intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione. I produttori devono disporre di sistemi e procedure che consentano di individuare: - Le imprese da cui si sono forniti (fornitori); - Le Ditte a cui hanno fornito (clienti)
20 20 Norme che attribuiscono questa posizione di garanzia nel settore dei materiali a contatto: Legislazione U.E.: > REG. 1935/04 CE; > REG. 1895/05 CE; > DIR. 2007/19 CE; > REG. 282/08 CE; > REG. 450/09 CE; Legislazione italiana: > D.M e ss. m.; > D.M e ss. m.; D.P.R n. 777 e ss. m; Dlgs 29/17; L operatore di settore DEVE garantire che il prodotto sia sicuro certificandone la conformità agli STANDARD di legge; DEVE possedere la documentazione relativa da offrire in comunicazione all A.S.
21 21 1) l operatore del settore non rilascia la prescritta dichiarazione: due ipotesi: Il produttore non rilascia la dichiarazione e la merce circola B2B senza documento > fattispecie punibile anche a titolo di colpa ex l. 689/81. Sanzione dlgs 29/17
22 22 1) l operatore del settore non rilascia la prescritta dichiarazione: l utilizzatore NON POSSIEDE la dichiarazione di conformità (perché l ha persa/ non gli è stata consegnata) ovvero non è in grado di fornire indicazioni su chi gli abbia fornito la materia prima (rintracciabilità) Sanzione d.lgs. 29/17
23 23 IPOTESI DI RESPONSABILITA CONNESSE ALLA VIOLAZIONE DEL SISTEMA DESCRITTO: 1 - L operatore di settore NON RILASCIA LA PRESCRITTA DICHIARAZIONE; 2 - Il prodotto NON E CONFORME a quanto dichiarato; 3 - il prodotto CEDE CONTAMINANTI DIVERSI da quelli per i quali è stata rilasciata la dichiarazione;
24 24 Il problema del settore delle ceramiche artistiche 1 come distinguere ciò che è destinato oggettivamente al contatto con gli alimenti da ciò che è solo «artistico»? Prodotto artistico non idoneo al contatto con alimenti Art. 1 par. 2 reg. 1935/04: il presente regolamento si applica ai materiali ed oggetti a) destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari ( ) o c) di cui si preveda ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari > Il problema dell etichettatura o presentazione del prodotto al consumatore (avvertenza circa il fatto che NON è idoneo al contatto con gli alimenti in base all articolo 6 co. 1 lett. f Codice del Consumo
25 25 Il problema del settore delle ceramiche artistiche 2 nel caso sia destinato al contatto con gli alimenti In materia di igiene degli alimenti il regolamento 852/04 CE art. 13 par. 2 prevede che «possono essere concesse deroghe agli allegati I e II, in particolare allo scopo di agevolare l applicazione dell articolo 5 per le piccole imprese, ( ), tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento».
26 26 Il problema del settore delle ceramiche artistiche 2 nel caso sia destinato al contatto con gli alimenti Il reg. 1935/04 prevede: - Possibilità di deroghe sulla rintracciabilità per gruppi specifici di materiali ed oggetti (art. 5, par. 1, lett. k), fra cui la ceramica - La possibilità, in mancanza di misure specifiche UE, di introdurre norme a livello nazionale (art. 6). Il reg. 1935/04 NON prevede: - Deroghe di portata generale come quella in materia di igiene degli alimenti Il reg. 1935/04 prevede: - Limiti di applicazione agli «oggetti di antiquariato» così giustificati: Considerando n. 8: «dovrebbero essere esclusi i materiali e gli oggetti forniti come oggetti di antiquariato, in quanto sono disponibili in quantità limitate e il loro contatto con i prodotti alimentari è pertanto limitato».
27 27 Il problema del settore delle ceramiche artistiche 2 nel caso sia destinato al contatto con gli alimenti La direttiva 2005/31 (rec. D.M. 1/2/2007) individua i metodi di analisi solo per PIOMBO E CADMIO, ma non contiene disposizioni su deroghe per piccole quantità. La direttiva ha un ambito di applicazione limitato. Possibili deroghe nazionali? Per piombo e cadmio + dichiarazione di conformità sembrerebbe di NO. Tuttavia è possibile sollecitare la Commissione in relazione alla ratio contenuta nel regolamento 1935/04 CE sugli oggetti che hanno un utilizzo limitato. Deroga: accertato l uso di materiali idonei, escludere tutti gli altri obblighi.
28 28 Obblighi specifici Normativa specifica di riferimento Ceramica Direttiva 2005/31 EUR-Lex L EN - EUR-Lex DM 4/4/1985, modificato da: DM 1/02/2007 MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 1 febbraio PARERE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA materiali destinati al contatto con alimenti - Istituto Superiore di Sanità
29 29 Fine Presentazione Disciplina dei M.O.C.A. Materiali a contatto con gli alimenti e la ceramica artigianale Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Unione Artistico e Tradizionale Mestiere: Ceramisti Deruta 16/02/2018
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