CLAUSOLARIO PMI INFORTUNI

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1 CLAUSOLARIO PMI INFORTUNI Pagina 1 di 28

2 INDICE DELLE CLAUSOLE Clausola broker Inabilità temporanea Franchigia DAC PMI 5 gg Franchigia DAC PMI 2 gg Indennità per stato di coma Indennità assenza dal lavoro Rendita immediata temporanea Limitazione rischi professionali Limitazione rischi extraprofessionali IPM Dirigenti d industria Invalidità permanente da malattia IPM specifica IPM 60%=100% Rendita vitalizia IPM Invalidità permanente da ictus o infarto IP Ictus o Infarto 60%=100% Rendita vitalizia IP Ictus o Infarto Franchigia IP 5% sui rischi sportivi Franchigia IP Elevazione limite di età con franchigia IP 3% Elevazione limite di età con franchigia IP 5% Franchigia IP 3% Supervalutazione IP Dirigenti Malattie professionali Franchigia IP 5% sui rischi extraprofessionali Franchigia IP 5% su extraprofessionali Dipendenti Franchigia IP 3% sui rischi extraprofessionali Franchigia IP 3% su extraprofessionali Dipendenti Franchigia IP 5% Rimborso spese sanitarie: abolizione scoperto e minimo (solo rischio professionale) Franchigia IP 50% fino a 5 punti sui rischi professionali Franchigia IP 50% fino a 5 punti sui rischi professionali e 5% sui rischi extra Franchigia IP 3% sui rischi professionali Pagina 2 di 28

3 Clausola broker Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dall Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società nel nome e per conto dell Assicurato stesso, fatta eccezione per la sottoscrizione di documenti di contratto e le disdette. Si prende atto che il Broker del contratto è la Spettabile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inabilità temporanea Se l'infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata: a) integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; b) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. L indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. L indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. L indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a decorrere: - dal sesto giorno successivo a quello dell'infortunio se l indennità prevista in polizza non supera Euro 30,00; - dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se l indennità prevista in polizza è superiore a Euro 30,00 e fino a Euro 60,00; - dal sedicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se l indennità prevista in polizza è superiore a Euro 60,00 e fino a Euro 110,00; - dal ventunesimo giorno successivo a quello dell'infortunio se l indennità prevista in polizza è superiore a Euro 110, Franchigia DAC PMI 5 gg. L'indennità prevista per la garanzia "Indennità giornaliera per applicazione apparecchi di contenzione" viene corrisposta a decorrere dal sesto giorno successivo a quello dell'applicazione dell'apparecchio di contenzione Franchigia DAC PMI 2 gg. L'indennità prevista per la garanzia "Indennità giornaliera per applicazione apparecchi di contenzione" viene corrisposta a decorrere dal terzo giorno successivo a quello dell'applicazione dell'apparecchio di contenzione. Pagina 3 di 28

4 Indennità per stato di coma In caso di sinistro, che determini uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell infortunio, la Società corrisponderà all Assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, un indennizzo pari a Euro ,00. Tale indennità si intende comunque acquisita dall Assicurato,e potrà essere erogata una sola volta per ogni sinistro Indennità assenza dal lavoro In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde un indennità di Euro 50,00 per ciascun giorno di degenza in istituto di cura, anche nel caso di regime di Day Hospital, fino ad un massimo di 90 giorni per ogni infortunio. Il diritto all indennità decorre dal sesto giorno successivo a quello del ricovero. Ciascun Assicurato consente espressamente al Contraente l esercizio dei diritti derivanti dal contratto, a norma dell art del Codice Civile, mediante dichiarazione sottoscritta. Resta perciò convenuto che l indennizzo verrà liquidato direttamente al Contraente, che rilascerà alla Società quietanza liberatoria a tutti gli effetti. Rimangono comunque fermi gli obblighi ed oneri previsti dalle Condizioni di assicurazione a carico degli Assicurati. Elenco persone assicurate Cognome e Nome xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Firma per accettazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rendita immediata temporanea In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, la Società, contestualmente alla corresponsione di quanto altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita immediata rivalutabile per la durata di 5 anni, di importo annuo pari ad Euro ,00 mediante stipulazione si apposita polizza vita con la Società Generali Italia S.p.A Limitazione rischi professionali L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza Limitazione rischi extraprofessionali L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. Pagina 4 di 28

5 IPM Dirigenti d industria La presente garanzia è prestata nel limite della somma assicurata indicata in polizza e semprechè sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni sotto indicate. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Si considera: MALATTIA ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; INVALIDITÀ PERMANENTE la perdita o la diminuzione, definitiva e irrimediabile, della capacità lavorativa generica. La presente assicurazione vale per il caso di invalidità permanente non inferiore al 50% e che comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente, conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell'assicurazione stessa, secondo quanto previsto dal successivo articolo "Pagamento del premio", e manifestatasi non oltre un anno dalla sua cessazione. 2) CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE - La percentuale di I.P. viene accertata - con riferimento alla Tabella n. 1 allegata al D.P.R. 30/6/1965, n e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della polizza - non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia della malattia. 3) TERMINI DI ASPETTATIVA - L'assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 del novantesimo giorno successivo a quello indicato all'articolo "Pagamento del premio" delle "Condizioni di Assicurazione". Qualora la presente assicurazione sia stipulata in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riguardante lo stesso Assicurato e identica garanzia, l'anzidetto termine di 90 giorni opera: dal giorno di effetto dell'assicurazione sostituita, per le prestazioni da quest'ultima risultanti; dal giorno di effetto della presente assicurazione, limitatamente alle maggiori e diverse prestazioni da essa previste. 4) ESCLUSIONI Sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: abuso di alcoolici od uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); guerra o insurrezione; malattie professionali. 5) LIMITE DI ETÀ - L'assicurazione cessa automaticamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 6) DENUNCIA DELLA MALATTIA E OBBLIGHI RELATIVI - L'Assicurato deve denunciare la malattia entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, Pagina 5 di 28

6 per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria. 7) NON CUMULABILITÀ DELLA GARANZIA - La presente garanzia non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente da infortunio. 8) RINVIO ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Per quanto non regolato dalle presenti condizioni speciali, valgono, in quanto applicabili, le "Condizioni di Assicurazione" previste dalla polizza Invalidità permanente da malattia La seguente clausola è operante sempreché sia espressamente richiamata nel frontespizio di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio. DEFINIZIONI Ai fini della presente garanzia si intendono per: CARENZA il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante INVALIDITÀ PERMANENTE GENERICA la perdita o la riduzione a seguito di malattia, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato Art. 1 Invalidità permanente da malattia L'assicurazione vale per i casi di invalidità permanente generica conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell'assicurazione. La Società garantisce all Assicurato il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato, secondo quanto previsto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità e dall Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante da malattia, secondo quanto previsto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità della presente clausola. Art. 2 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione. Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipulazione della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi, si tiene conto soltanto delle conseguenze della malattia insorta dopo la stipulazione del contratto e non di quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto. Qualora l Assicurato denunci, contemporaneamente od in momenti successivi, più patologie, la valutazione dell invalidità permanente verrà effettuata sulle singole malattie denunciate, separatamente considerate. Pagina 6 di 28

7 Art. 3 Criteri di liquidazione All Assicurato spetta un indennizzo calcolato in base al capitale assicurato secondo i seguenti criteri: a) Liquidazione dell indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella Nessun indennizzo spetta quando l'invalidità permanente da malattia accertata sia di grado pari o inferiore al 25%. Quando l'invalidità accertata sia superiore, la Società liquida un indennizzo calcolato sul capitale assicurato in base alla tabella seguente: % IP accertata % da liquidare % IP accertata % da liquidare eoltre 100 b) Liquidazione dell indennizzo in modo forfettario Fermo restando quanto disposto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità della presente clausola, nel caso in cui l Assicurato venga colpito da una o più delle malattie sotto indicate che per loro natura non permettono la stabilizzazione dei postumi invalidanti e quindi la valutazione del grado di invalidità permanente nei termini di cui al punto a) dell Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola, su richiesta dello stesso Assicurato, la Società, accertata la diagnosi, corrisponde un indennizzo forfettario pari al 30% del capitale assicurato: - Astrocitoma maligno III e IV stadio o glioblastoma; - Carcinoma del pancreas; - Carcinoma epatocellulare (epatocarcinoma); - Cardiopatie e miocardiopatie in classe NHYA IV senza possibilità di trapianto cardiaco; - Encefalopatia spongiforme (o malattia di Creutzfeld-Jakob); - Leucemia mieloide cronica (solo in caso in cui la percentuale dei blasti del sangue o nel midollo osseo è superiore al 5%); - Linfomi maligni IV stadio resistenti al trattamento; - Medulloblastoma; - Melanoma maligno con metastasi cerebrali e/o epatiche; - Mesotelioma pleurico; - Mieloma multiplo stadio III ; - Neoplasie maligne solide al IV stadio; Pagina 7 di 28

8 - Oligodendroglioma anaplastico; - Tumori metastatici del sistema nervoso centrale. Art. 4 Diritto all indennizzo Tenuto conto della natura della garanzia prestata, secondo quanto previsto dall Art. 1 Invalidità permanente da malattia della presente clausola, il diritto all'indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Si procederà altresì al pagamento in favore degli eredi, anche in caso di mancata liquidazione od offerta, qualora la morte dell Assicurato intervenga successivamente allo scadere dei termini per l accertamento del diritto all indennizzo e della percentuale di invalidità previsti dall Art. 3 Criteri di liquidazione lettere a) e b) della presente clausola e sempreché detti termini non siano inutilmente decorsi per qualsiasi causa o motivo imputabile all Assicurato e che il sinistro sia indennizzabile. A tal fine gli eredi dovranno fornire ogni documento sanitario che apparisse necessario alla Società per giungere ad un definitivo accertamento del diritto all indennizzo ed alla sua quantificazione, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno avuto in cura l Assicurato ai quali la Società potrà rivolgersi per ogni necessario chiarimento. Art. 5 Rischi esclusi dall assicurazione Sono escluse dall assicurazione le invalidità permanenti derivanti da: - malattie intese come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; - intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), tranne il caso in cui il danno sia conseguente a radiazioni utilizzate a fini terapeutici della malattia denunciata; - trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; - conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Art. 6 Massimo indennizzo Il capitale indicato in polizza rappresenta l importo massimo che la Società corrisponde complessivamente durante l intera durata del contratto per ciascuna persona assicurata. In caso di più patologie, denunciate contemporaneamente, oppure in momenti successivi, le quali comportino invalidità permanenti indennizzabili a termini di polizza, il cumulo dei singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato. Pertanto, contestualmente alla liquidazione di ogni sinistro, il capitale assicurato si riduce automaticamente di un importo pari a quello dell indennizzo liquidato. Pagina 8 di 28

9 Parimenti si riduce in proporzione, a partire dall annualità successiva a quella della liquidazione del sinistro, il premio di polizza. Nel momento in cui l indennizzo o il cumulo degli indennizzi liquidati risultino pari al capitale assicurato, l assicurazione cessa automaticamente, ma la Società ha il diritto di trattenere il premio relativo all annualità in corso. Quanto precede si applica nei confronti della sola persona a cui è stato effettuato l indennizzo. L eventuale incasso di un premio non più dovuto o maggiore di quello dovuto, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce deroga implicita ai patti contenuti nei precedenti commi e pertanto la Società è esclusivamente tenuta, ai sensi dell Art del Codice Civile, alla restituzione del maggior premio percepito. Art. 7 Decorrenza della garanzia Termini di carenza La garanzia decorre dal 90 giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell Art. 31 Pagamento del premio delle Condizioni di assicurazione, ha effetto l'assicurazione. Qualora il presente contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di carenza di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest ultimo previste; - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente assicurazione, il termine di carenza decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Art. 8 Obblighi in caso di sinistro L'Assicurato deve denunciare per iscritto la malattia entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. Alla denuncia deve essere unita o far seguito la seguente documentazione: - certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia; - copia delle cartelle cliniche o di diagnosi clinica o strumentale e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione della malattia e/o dei postumi invalidanti. Qualora l'assicurazione pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la stessa si sia manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di un anno dalla scadenza della assicurazione. Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia a) Indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella Pagina 9 di 28

10 Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di denuncia e comunque non oltre 18 mesi, l Assicurato deve presentare un certificato medico con l'indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società e fornire ogni altra documentazione sanitaria eventualmente necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno avuto in cura. L'Assicurato deve, altresì, sottoporsi alle cure prescritte dai medici che possano modificare positivamente la prognosi della malattia. b) Indennizzo forfettario Nel caso di malattie che secondo parere medico rientrano in quelle ascrivibili alla lettera b) dell Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola, l Assicurato trascorso un periodo compreso tra 1 e 12 mesi dalla data di denuncia, fermo l obbligo di sottoporsi ai controlli ritenuti necessari dalla Società al fine di accertare l esistenza del diritto, può richiedere che gli sia corrisposto il relativo indennizzo. Art. 10 Liquidazione dell indennizzo Ricevuta la documentazione di cui all'art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia della presente clausola, e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. a) Indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella La verifica delle condizioni di indennizzabilità e l eventuale offerta di indennizzo vengono effettuate entro 6 mesi dalla data di presentazione del certificato medico attestante il grado di invalidità permanente, secondo quanto disposto all Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia della presente clausola. La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanente a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico scelto dall Assicurato che di quello della Società, possano modificare positivamente la prognosi della malattia, indipendentemente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti. Nel caso in cui l'assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valutazione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici. Una volta che la malattia sia stata accertata ed indennizzata, l indennizzo assume carattere definitivo e non si può procedere ad alcun ulteriore accertamento, sia nel caso di peggioramento della malattia, che in caso di miglioramento della stessa. b) Indennizzo forfettario Per quanto riguarda le malattie di cui alla lettera b) dell Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola la verifica delle condizioni di indennizzabilità e l eventuale offerta di indennizzo vengono effettuate entro 3 mesi dalla richiesta ai sensi dell Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia lettera b) della presente clausola. La corresponsione dell indennizzo forfettario, di norma, deve essere considerato a totale tacitazione di ogni pretesa, salvo l ipotesi di successiva stabilizzazione dei postumi trascorsi non meno di 18 mesi dalla data di liquidazione di detto indennizzo. In tal caso la Società, su richiesta dell Assicurato, potrà Pagina 10 di 28

11 procedere ad una valutazione del grado di invalidità permanente secondo le modalità riportate alla lettera a) del presente articolo. L eventuale indennizzo spettante sarà calcolato sul capitale assicurato al momento della liquidazione dell indennizzo forfettario, ridotto di quanto già liquidato in misura forfetaria. Art Rinvio alle Condizioni di assicurazione Per la presente garanzia valgono in quanto compatibili le Condizioni di assicurazione della polizza infortuni. Formano parte integrante ed essenziale per la validità della copertura le dichiarazioni rese con l'allegato "Questionario medico" contenente le dichiarazioni dell'assicurato. IL CONTRAENTE IPM specifica A parziale deroga dell Art. 1 Invalidità permanente da malattia della clausola Invalidità permanente da malattia, la garanzia si intende prestata per la invalidità permanente da malattia in forma specifica, anziché generica. Pertanto, quanto previsto nelle Definizioni della clausola Invalidità permanente da malattia, alla voce Invalidità permanente generica viene annullato e sostituito dalla seguente: Invalidità permanente specifica la perdita o la riduzione a seguito di malattia, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle attitudini ed abitudini dell'assicurato. Agli effetti della garanzia, l'assicurato dichiara che la sua attività professionale è: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Negli articoli 1 Invalidità permanente da malattia, 3 Criteri di liquidazione, 9 Obblighi dell'assicurato successivi alla presentazione della denuncia e 10 Liquidazione dell'indennizzo della clausola Invalidità permanente da malattia, i corrispondenti riferimenti all' Invalidità permanente generica si intendono di conseguenza modificati in Invalidità permanente specifica. Fermo quanto altro previsto in polizza IPM 60%=100% La seguente clausola è operante sempreché sia espressamente richiamata nel frontespizio di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio. DEFINIZIONI Ai fini della presente garanzia si intendono per: CARENZA il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante INVALIDITÀ PERMANENTE GENERICA La perdita o la riduzione a seguito di malattia, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato Pagina 11 di 28

12 Art. 1 Invalidità permanente da malattia L'assicurazione vale per i casi di invalidità permanente generica conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell'assicurazione. La Società garantisce all Assicurato il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato, secondo quanto previsto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità e dall Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante da malattia, secondo quanto previsto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità della presente clausola. Art. 2 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione. Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipulazione della polizza; inoltre nella valutazione dei postumi si tiene conto soltanto delle conseguenze della malattia insorta dopo la stipulazione del contratto e non di quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto. Qualora l Assicurato denunci, contemporaneamente od in momenti successivi, più patologie, la valutazione dell invalidità permanente verrà effettuata sulle singole malattie denunciate, separatamente considerate. Art. 3 Criteri di liquidazione All Assicurato spetta un indennizzo calcolato in base al capitale assicurato secondo i seguenti criteri: a) Liquidazione dell indennizzo dell invalidità permanente generica 60%=100% Nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 59%. b) Liquidazione dell indennizzo in modo forfettario Fermo restando quanto disposto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità della presente clausola, nel caso in cui l Assicurato venga colpito da una o più delle malattie sotto indicate che per loro natura non permettono la stabilizzazione dei postumi invalidanti e quindi la valutazione del grado di Invalidità Permanente nei termini di cui al punto a) dell Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola, su richiesta dello stesso Assicurato, la Società, accertata la diagnosi, corrisponde un indennizzo forfettario pari al 30% del capitale assicurato: - Astrocitoma maligno III e IV stadio o glioblastoma; - Carcinoma del pancreas; - Carcinoma epatocellulare (epatocarcinoma); - Cardiopatie e miocardiopatie in classe NHYA IV senza possibilità di trapianto cardiaco; - Encefalopatia spongiforme (o malattia di Creutzfeld-Jakob); - Leucemia mieloide cronica (solo in caso in cui la percentuale dei blasti del sangue o nel midollo osseo è superiore al 5%); Pagina 12 di 28

13 - Linfomi maligni IV stadio resistenti al trattamento; - Medulloblastoma; - Melanoma maligno con metastasi cerebrali e/o epatiche; - Mesotelioma pleurico; - Mieloma multiplo stadio III ; - Neoplasie maligne solide al IV stadio; - Oligodendroglioma anaplastico; - Tumori metastatici del sistema nervoso centrale. Art. 4 Diritto all indennizzo Tenuto conto della natura della garanzia prestata, secondo quanto previsto dall Art. 1 Invalidità permanente da malattia della presente clausola, il diritto all'indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Si procederà altresì al pagamento in favore degli eredi, anche in caso di mancata liquidazione od offerta, qualora la morte dell Assicurato intervenga successivamente allo scadere dei termini per l accertamento del diritto all indennizzo e della percentuale di invalidità previsti dall Art. 3 Criteri di liquidazione lettere a) e b) della presente clausola e sempreché detti termini non siano inutilmente decorsi per qualsiasi causa o motivo imputabile all Assicurato e che il sinistro sia indennizzabile. A tal fine gli eredi dovranno fornire ogni documento sanitario che apparisse necessario alla Società per giungere ad un definitivo accertamento del diritto all indennizzo ed alla sua quantificazione, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno avuto in cura l Assicurato ai quali la Società potrà rivolgersi per ogni necessario chiarimento. Art. 5 Rischi esclusi dall assicurazione Sono escluse dall assicurazione le invalidità permanenti derivanti da: - malattie intese come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; - intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), tranne il caso in cui il danno sia conseguente a radiazioni utilizzate a fini terapeutici della malattia denunciata; - trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; - conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Art. 6 Massimo indennizzo Pagina 13 di 28

14 Il capitale indicato in polizza rappresenta l importo massimo che la Società corrisponde complessivamente durante l intera durata del contratto per ciascuna persona assicurata. In caso di più patologie, denunciate contemporaneamente, oppure in momenti successivi, le quali comportino invalidità permanenti indennizzabili a termini di polizza, il cumulo dei singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato. Pertanto, contestualmente alla liquidazione di ogni sinistro, il capitale assicurato si riduce automaticamente di un importo pari a quello dell indennizzo liquidato. Parimenti si riduce in proporzione, a partire dall annualità successiva a quella della liquidazione del sinistro, il premio di polizza. Nel momento in cui l indennizzo o il cumulo degli indennizzi liquidati risultino pari al capitale assicurato, l assicurazione cessa automaticamente, ma la Società ha il diritto di trattenere il premio relativo all annualità in corso. Quanto precede si applica nei confronti della sola persona a cui è stato effettuato l indennizzo. L eventuale incasso di un premio non più dovuto o maggiore di quello dovuto, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce deroga implicita ai patti contenuti nei precedenti commi e pertanto la Società è esclusivamente tenuta, ai sensi dell Art del Codice Civile, alla restituzione del maggior premio percepito. Art. 7 Decorrenza della garanzia Termini di carenza La garanzia decorre dal 90 giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell Art. 31 Pagamento del premio delle Condizioni di assicurazione, ha effetto l'assicurazione. Qualora il presente contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di carenza di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest ultimo previste; - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente assicurazione, il termine di carenza decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Art. 8 Obblighi in caso di sinistro L'Assicurato deve denunciare per iscritto la malattia entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. Alla denuncia deve essere unita o far seguito la seguente documentazione: - certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia; - copia delle cartelle cliniche o di diagnosi clinica o strumentale e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione della malattia e/o dei postumi invalidanti. Pagina 14 di 28

15 Qualora l'assicurazione pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la stessa si sia manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di un anno dalla scadenza della assicurazione. Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia a) Indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di denuncia e comunque non oltre 18 mesi, l Assicurato deve presentare un certificato medico con l'indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società e fornire ogni altra documentazione sanitaria eventualmente necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno avuto in cura. L'Assicurato deve, altresì, sottoporsi alle cure prescritte dai medici che possano modificare positivamente la prognosi della malattia o dell ictus o infarto. b) Indennizzo forfettario Nel caso di malattie che secondo parere medico rientrano in quelle ascrivibili alla lettera b) dell Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola, l Assicurato trascorso un periodo compreso tra 1 e 12 mesi dalla data di denuncia, fermo l obbligo di sottoporsi ai controlli ritenuti necessari dalla Società al fine di accertare l esistenza del diritto, può richiedere che gli sia corrisposto il relativo indennizzo. Art. 10 Liquidazione dell indennizzo Ricevuta la documentazione di cui all'art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia della presente clausola e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. a) Indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella La verifica delle condizioni di indennizzabilità e l eventuale offerta di indennizzo vengono effettuate entro 6 mesi dalla data di presentazione del certificato medico attestante il grado di invalidità permanente, secondo quanto disposto all Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia della presente clausola. La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanente a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico scelto dall Assicurato che di quello della Società, possano modificare positivamente la prognosi della malattia, indipendentemente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti. Nel caso in cui l'assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valutazione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici. Una volta che la malattia sia stata accertata ed indennizzata, l indennizzo assume carattere definitivo e non si può procedere ad alcun ulteriore accertamento, sia nel caso di peggioramento della malattia, che in caso di miglioramento della stessa. b) Indennizzo forfettario Pagina 15 di 28

16 Per quanto riguarda le malattie di cui alla lettera b) dell Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola la verifica delle condizioni di indennizzabilità e l eventuale offerta di indennizzo vengono effettuate entro 3 mesi dalla richiesta ai sensi dell Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia lettera b) della presente clausola. La corresponsione dell indennizzo forfettario, di norma, deve essere considerato a totale tacitazione di ogni pretesa, salvo l ipotesi di successiva stabilizzazione dei postumi trascorsi non meno di 18 mesi dalla data di liquidazione di detto indennizzo. In tal caso la Società, su richiesta dell Assicurato, potrà procedere ad una valutazione del grado di invalidità permanente secondo le modalità riportate alla lettera a) del presente articolo. L eventuale indennizzo spettante sarà calcolato sul capitale assicurato al momento della liquidazione dell indennizzo forfetario, ridotto di quanto già liquidato in misura forfetaria. Art Rinvio alle Condizioni di assicurazione Per la presente garanzia valgono in quanto compatibili le Condizioni di assicurazione della polizza infortuni. Formano parte integrante ed essenziale per la validità della copertura le dichiarazioni rese con l'allegato "Questionario medico" contenente le dichiarazioni dell'assicurato. IL CONTRAENTE Rendita vitalizia IPM In caso di malattia indennizzabile a termini di polizza, per la quale derivi all Assicurato un invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 2 Criteri di indennizzabilità e nell Art. 3 Criteri di liquidazione della clausola Invalidità permanente da malattia, la Società, contestualmente alla corresponsione di quant altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari alla somma indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con la Società Generali Italia S.p.A Invalidità permanente da ictus o infarto La seguente clausola è operante sempreché sia espressamente richiamata nel frontespizio di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio. DEFINIZIONI Ai fini della presente garanzia si intendono per: CARENZA il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante INVALIDITÀ PERMANENTE GENERICA la perdita o la riduzione a seguito di malattia, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato ICTUS CEREBRALE (di seguito ICTUS) accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od infarto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neurologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in Istituto di cura Pagina 16 di 28

17 INFARTO MIOCARDICO ACUTO (di seguito INFARTO) coronopatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: dolore precordiale, alterazioni tipiche all ECG, aumento dell attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche. Art. 1 Invalidità permanente da ictus o infarto L'assicurazione vale per i casi di invalidità permanente generica conseguente a ictus o infarto manifestatisi successivamente alla data di effetto dell'assicurazione. La Società garantisce all Assicurato il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato, secondo quanto previsto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità e dall Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante da malattia, secondo quanto previsto dall Art. 2 Criteri di indennizzabilità della presente clausola. Art. 2 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell invalidità permanente derivante dal singolo ictus o infarto denunciato, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione. Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipulazione della polizza; inoltre nella valutazione dei postumi si tiene conto soltanto delle conseguenze della malattia insorta dopo la stipulazione del contratto e non di quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto. Qualora l Assicurato denunci, contemporaneamente od in momenti successivi, più patologie, la valutazione dell invalidità permanente verrà effettuata sul singolo ictus o infarto denunciati, separatamente considerati. Art. 3 Criteri di liquidazione Nessun indennizzo spetta quando l'invalidità permanente da ictus o infarto accertata sia di grado pari o inferiore al 25%. Quando l'invalidità accertata sia superiore, la Società liquida un indennizzo calcolato sul capitale assicurato in base alla tabella seguente: % IP accertata % da liquidare % IP accertata % da liquidare Pagina 17 di 28

18 % IP accertata % da liquidare % IP accertata % da liquidare e oltre 100 Art. 4 Diritto all indennizzo Tenuto conto della natura della garanzia prestata, secondo quanto previsto dall Art. 1 Invalidità permanente da ictus o infarto della presente clausola, il diritto all'indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Si procederà altresì al pagamento in favore degli eredi, anche in caso di mancata liquidazione od offerta, qualora la morte dell Assicurato intervenga successivamente allo scadere dei termini per l accertamento del diritto all indennizzo e della percentuale di invalidità previsti dall Art. 3 Criteri di liquidazione della presente clausola e sempreché detti termini non siano inutilmente decorsi per qualsiasi causa o motivo imputabile all Assicurato e che il sinistro sia indennizzabile. A tal fine gli eredi dovranno fornire ogni documento sanitario che apparisse necessario alla Società per giungere ad un definitivo accertamento del diritto all indennizzo ed alla sua quantificazione, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno avuto in cura l Assicurato ai quali la Società potrà rivolgersi per ogni necessario chiarimento. Art. 5 Rischi esclusi dall assicurazione Sono escluse dall assicurazione le invalidità permanenti derivanti da: - stati invalidanti e malattie intesi come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; - intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), tranne il caso in cui il danno sia conseguente a radiazioni utilizzate a fini terapeutici della malattia denunciata; - trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; - conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche. Art. 6 Massimo indennizzo Il capitale indicato in polizza rappresenta l importo massimo che la Società corrisponde complessivamente durante l intera durata del contratto per ciascuna persona assicurata. In caso di più patologie, denunciate contemporaneamente, oppure in momenti successivi, le quali comportino invalidità permanenti indennizzabili a termini di polizza, il cumulo dei singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato. Pertanto, contestualmente alla liquidazione di ogni sinistro, il capitale assicurato si riduce automaticamente di un importo pari a quello dell indennizzo liquidato. Pagina 18 di 28

19 Parimenti si riduce in proporzione, a partire dall annualità successiva a quella della liquidazione del sinistro, il premio di polizza. Nel momento in cui l indennizzo o il cumulo degli indennizzi liquidati risultino pari al capitale assicurato, l assicurazione cessa automaticamente, ma la Società ha il diritto di trattenere il premio relativo all annualità in corso. Quanto precede si applica nei confronti della sola persona a cui è stato effettuato l indennizzo. L eventuale incasso di un premio non più dovuto o maggiore di quello dovuto, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce deroga implicita ai patti contenuti nei precedenti commi e pertanto la Società è esclusivamente tenuta, ai sensi dell Art del Codice Civile, alla restituzione del maggior premio percepito. Art. 7 Decorrenza della garanzia Termini di carenza La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di effetto dell assicurazione, ai sensi dell Art. 31 Pagamento del premio delle Condizioni di assicurazione. Qualora il presente contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di carenza di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest ultimo previste; dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente assicurazione, il termine di carenza decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Art. 8 Obblighi in caso di sinistro L'Assicurato deve denunciare per iscritto l ictus o infarto entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che l ictus o l infarto stessi, per le loro caratteristiche e presumibili conseguenze, possano interessare la garanzia prestata. Alla denuncia deve essere unita o far seguito la seguente documentazione: - certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia; - copia delle cartelle cliniche o di diagnosi clinica o strumentale e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione della malattia o ictus o infarto e/o dei postumi invalidanti. Qualora l'assicurazione pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la stessa si sia manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di un anno dalla scadenza della assicurazione. Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di denuncia e comunque non oltre 18 mesi, l Assicurato deve presentare un certificato medico con l'indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia o dall ictus o infarto denunciati. Pagina 19 di 28

20 L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società e fornire ogni altra documentazione sanitaria eventualmente necessaria, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno avuto in cura. L'Assicurato deve, altresì, sottoporsi alle cure prescritte dai medici che possano modificare positivamente la prognosi della malattia o dell ictus o infarto. Art. 10 Liquidazione dell indennizzo Ricevuta la documentazione di cui all'art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia della presente clausola, e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. La verifica delle condizioni di indennizzabilità e l eventuale offerta di indennizzo vengono effettuate entro 6 mesi dalla data di presentazione del certificato medico attestante il grado di invalidità permanente, secondo quanto disposto all Art. 9 Obblighi dell Assicurato successivi alla presentazione della denuncia della presente clausola. La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanente a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico scelto dall Assicurato che di quello della Società, possano modificare positivamente la prognosi della malattia, indipendentemente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti. Nel caso in cui l'assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valutazione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici. Una volta che l ictus o infarto siano stati accertati ed indennizzati, l indennizzo assume carattere definitivo e non si può procedere ad alcun ulteriore accertamento, sia nel caso di peggioramento dell ictus o dell infarto, che in caso di miglioramento degli stessi. Art Rinvio alle Condizioni di assicurazione Per la presente garanzia valgono in quanto compatibili le Condizioni di assicurazione della polizza infortuni. Formano parte integrante ed essenziale per la validità della copertura le dichiarazioni rese con l'allegato "Questionario medico per Ictus o Infarto" contenente le dichiarazioni dell'assicurato. IL CONTRAENTE IP Ictus o Infarto 60%=100% La seguente clausola è operante sempreché sia espressamente richiamata nel frontespizio di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio. DEFINIZIONI Ai fini della presente garanzia si intendono per: CARENZA il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante Pagina 20 di 28

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