dottrina e giurisprudenza commentata

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2 Rivista dottrina e giurisprudenza commentata direzione scientifica: filippo sartori, stefano ambrosini, sandro amorosino, filippo annunziata, sido bonfatti, francesco capriglione, alfonso castiello d antonio, paoloefisio corrias, fulvio cortese, matteo de poli, Raffaele di Raimo, aldo angelo dolmetta, alberto gallarati, ugo patroni griff, bruno inzitari, marco Lamandini, Raffaele Lener, paola Lucantoni, alberto Lupoi, daniele maffeis, Luca mandrioli, Rainer masera, alessandro melchionda, elisabetta piras, maddalena Rabitti, giuseppe santoni, maddalena semeraro, antonella sciarrone alibrandi, francesco tesauro direzione esecutiva: alberto gallarati, paola Lucantoni, Luca mandrioli, elisabetta piras, francesco Quarta, maddalena semeraro comitato editoriale: francesco autelitano, Jacopo crivellaro, stefano daprà, massimo mazzola, manila orlando, carlo mignone, edoardo Rulli, francesco scarfò, stefania stanca

3 Dal leasing abitativo giovanile la riforma della disciplina della locazione finanziaria 1. Premessa. Le innovazioni normative in materia di leasing abitativo giovanile. La recente legge di stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto disposizioni in materia di leasing abitativo giovanile per favorire l accesso alla prima casa (intendendo per tale l immobile da adibire ad abitazione principale da parte di soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa ) da parte dei giovani (intendendo per tali persone di età inferiore ai 35 anni ) 1 in condizioni economiche non agiate (intendendo per tali la disponibilità di un reddito complessivo si suppone annuo non superiore a ,00 euro ), tali pertanto da ostacolare l accesso alla casa di abitazione principale nonostante il ricorso al classico contratto di mutuo ipotecario 2. Nello stesso tempo, peraltro, la legge di stabilità ha dettato anche norme in materia di contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, che indubbiamente possono concorrere a favorire l accesso alla prima casa anche da parte dei giovani che si trovino in condizioni non agiate: ma non soltanto da parte di costoro, perché l applicazione di tale secondo ordine di disposizioni non è condizionata né all età, né alle condizioni economiche dell interessato all acquisto immobiliare ferma restando (ma soltanto) la destinazione dell immobile in questione ad abitazione principale del soggetto candidato all acquisto. Trattandosi di immobile da destinare ad abitazione (principale), gli utilizzatori saranno necessariamente rappresentati da persone fisiche: ma non necessariamente giovani e/o indigenti, e tanto meno (necessariamente) consumatori ( 3 ) 1 Le agevolazioni fiscali all accesso alla prima casa per la verità riguardano anche i soggetti non più giovani (cioè di età non inferiore a 35 anni ), che peraltro vivano in analoghe condizioni non agiate: le agevolazioni peraltro sono concesse, in questo caso, per importi non superiori alla metà di quelli previsti per le agevolazioni di giovani. 2 Il ché postula evidentemente che i canoni di leasing siano in questo caso di importo significativamente inferiore a quello delle rate di mutuo ipotecario che potrebbe finanziare il medesimo acquisto. Tenuto anche conto della tradizionale durata dei contratti di locazione finanziaria (di norma inferiore a quella dei mutui per l acquisto dell abitazione), ciò comporta un presumibile valore di riscatto finale piuttosto elevato, che potrebbe rendere illusoria la prospettiva dell accesso finale all abitazione, salve le ipotesi: a) del rinnovo del contratto di leasing di cui però non vi è traccia, a differenza di quanto era previsto nell originario d.d.l. (n. 1462/2014: art. 1, comma 3) - ; o b) del finanziamento del pagamento del prezzo di riscatto con il ricorso ad un nuovo prestito, magari rappresentato questa volta da un mutuo ipotecario. 3 E pertanto imprecisa e fuorviante l idea che la disciplina agevolativa in commento (nè quella di carattere civilistico ; e neppure quella di carattere fiscale) abbia come destinatari consumatori, come affermato invece in recenti occasioni (per esempio in occasione del Convegno tenutosi in data 22 gennaio 2016, di cui dava notizia il quotidiano Italia Oggi del giorno dopo - pag. 34 -). 1 con conseguente, tendenziale esclusione della applicazione ai contratti di locazione finanziaria de quibus della disciplina del Codice del consumo e del credito al consumo ( 4 ) Si è pertanto partiti dal leasing abitativo giovanile (incentivato attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, nonché di agevolazioni per così dire civilistiche ) al leasing abitativo tout court (purché rivolto all acquisto della prima casa ), che in quanto stipulato da soggetti non giovani e/o non indigenti, non potrà godere delle agevolazioni fiscali, ma potrà comunque avvalersi di quelle civilistiche. È allora evidente che la prima domanda che si pone è rappresentata dalla attitudine di tali disposizioni innovative ad essere applicate, per analogia, anche ai contratti di leasing volti a finanziare l acquisto di un immobile abitativo ma non destinato ad essere adibito ad abitazione principale ; oppure a finanziare l acquisto di un immobile ad uso non abitativo, magari destinato a costituire la sede principale dell attività dell acquirente 5 ; od ancora a finanziare l acquisto di qualsiasi bene, mobile o immobile che sia. Ed è intuitivo che mentre il ricorso all analogia potrà trovare degli ostacoli in funzione della estensione delle agevolazioni fiscali a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla legge di stabilità, per le agevolazioni civilistiche la opzione favorevole all applicazione analogica od estensiva potrebbe incontrare maggiore consenso. Ad un breve esame delle innovazioni normative così introdotte ed al richiamato interrogativo da esse suscitato sono dedicate le pagine seguenti. 2. Le agevolazioni fiscali del leasing abitativo giovanile. Alle condizioni di età e di reddito sopra riferite con la precisazione che, come detto, se ricorre soltanto il presupposto economico le agevolazioni sono ridotte alla metà l acquisto dell immobile (già ultimato o anche da costruire) da destinare ad abitazione principale tramite il contratto di locazione finanziaria 6 è agevolato sotto i seguenti profili: a) la possibilità di operare una detrazione del 19% sui canoni di leasing ed i relativi accessori, per un importo non superiore a 8.000,00 euro, e sul prezzo di riscatto dell immobile, per un importo non superiore a ,00 euro; b) applicazione delle imposte indirette (ipotecarie e catastali) in misura fissa all atto del riscatto e imposta di registro dell 1,5% in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria; 4 Diversamente è a dirsi, invece, per la disciplina in via di introduzione nel nostro ordinamento come attuazione della Direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Il relativo decreto legislativo di attuazione risulta approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 gennaio 2016, come riferito nelle news del numero di Diritto bancario del giorno 25 gennaio Alludo evidentemente alla disciplina oggi dettata per la agevolazione ( civilistica ) degli acquisti conclusi a giusto prezzo, prevista dall art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. e costituita dalla esenzione dall azione revocatoria, che dopo essere stata circoscritta agli immobili ad uso abitativo destinati a costituire l abitazione principale dell acquirente e dei suoi parenti e affini entro il terzo grado, è stata estesa all acquisto di immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell impresa dell acquirente. 6 Per la cui definizione v. infra, nel testo, n. 3. 2

4 3 c) applicazione dell imposta di registro nella misura dell 1,5% per gli atti di trasferimento in favore degli intermediari finanziari; imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (ma se l acquisto dell intermediario finanziario è effettuato dall impresa costruttrice, e quindi soggetto ad i.v.a., anche l imposta di registro ipotecaria e catastale è applicata in misura fissa). 3. Le agevolazioni civilistiche del leasing abitativo. A) la definizione del contratto di locazione finanziaria. Nell introdurre le innovazioni comportanti agevolazioni civilistiche all utilizzo del leasing in funzione di accesso alla prima casa ma da parte, come detto, di chiunque: giovane o meno consumatore o non, indigente o meno, il comma 76 dell articolo 1 della legge n. 208/2015 definisce il contratto di locazione finanziaria (o, per lo meno, quel contratto di locazione finanziaria che abbia ad oggetto un immobile da adibire ad abitazione principale ), individuandone la causa nella assunzione da parte di un intermediario finanziario abilitato 7 dell obbligazione ad acquistare o a far costruire l immobile su scelta e secondo le indicazioni dell utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. È dunque attribuita al leasing (o per lo meno a questo genere di leasing) una natura prettamente finanziaria. La causa del contratto è rappresentata dalla assunzione dell obbligazione, da parte del concedente, di sostenere in luogo dell utilizzatore i costi per il conseguimento del godimento (e poi, eventualmente, della proprietà) di un bene (nel caso di specie, un immobile da adibire ad abitazione principale) che: (i) non è di proprietà del concedente (ma deve essere acquistato da un terzo, oppure essere fatto costruire da un terzo); e (ii) è individuato su scelta e secondo le indicazioni dell utilizzatore, quindi anche per questo verso è estraneo al magazzino del concedente; e infine (iii) vede come soggetto concedente soltanto un intermediario finanziario, come tale estraneo al mondo dell imprenditoria industriale produttiva (e anche commerciale, nel senso dell esercizio dell attività di intermediazione di determinate categorie di beni o di merci). In tale modo si rivela netta la scelta della esclusione del modello contrattuale della vendita, compreso quello della vendita a rate. Il contratto di leasing (o per lo meno questo contratto di leasing) non è funzionale a favorire la commercializzazione dei beni prodotti dal concedente (o intermediati abitualmente dallo stesso), con la concessione di una dilazione (le rate) nel pagamento del prezzo: ma è funzionale piuttosto a sostenere finanziariamente il soggetto interessato all acquisizione del godimento (e poi, eventualmente, della proprietà) di un bene posseduto (o costruendo) da terzi, allorchè l utilizzatore non disponga dei mezzi finanziari necessari. 7 Per la precisione: banca o intermediario finanziario iscritto nell albo di cui all articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993) Di qui, la disciplina speciale del contratto, che non riproduce quella della vendita a rate ma adatta al caso di specie piuttosto - la disciplina del mutuo. 4. Segue. B) La esenzione dall azione revocatoria prevista dall art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. per gli atti di acquisto dell immobile L art. 1, comma 77, della legge n. 208/2015 afferma che all acquisto dell immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l art. 67, terzo comma, lettera a) del regio decreto 16 marzo 1942, n La norma richiamata introduce una ipotesi di esenzione dalla azione revocatoria, costituita da i pagamenti di beni e servizi effettuati nell esercizio dell attività d impresa nei termini d uso. Gli atti esentati sono quindi rappresentati da pagamenti : e nel contesto del contratto di locazione finanziaria (in generale, e nello specifico con riguardo al leasing di immobile da adibire ad uso abitativo) i pagamenti concepibili sono: a) il pagamento del prezzo da parte dell Istituto concedente, in favore del venditore dell immobile; e b) il pagamento dei canoni di leasing (ed eventualmente del riscatto finale) da parte dell utilizzatore. In questi termini, peraltro, non è dato comprendere la ratio delle disposizioni agevolative, in quanto: a) non si comprende la ragione della protezione che sarebbe assegnata al venditore, contro il rischio del fallimento (rectius: della liquidazione coatta amministrativa) dell intermediario finanziario acquirente-concedente (che potrebbe generare la promuovibilità di una azione revocatoria nei confronti del pagamento effettuato al venditore); e b) sfugge anche la ratio della seconda possibile esenzione, stante che nel contratto de quo gli utilizzatori sono necessariamente persone fisiche, e l ipotesi del loro repentino assoggettamento a fallimento sarebbe circoscritta ai casi di utilizzatore imprenditore individuale (in stato di insolvenza);- ovvero al caso di utilizzatori soci di società di persone (in stato di insolvenza), come tali dichiarabili fallibili per estensione, in caso di repentino fallimento della società (cfr. art. 147 l. fall.). Peraltro il comma 77 dell art. 1 l. n. 208/2015 fa riferimento alla protezione dello acquisto : che rappresenta un atto antitetico ai pagamenti, e nel caso di specie sarebbe rappresentato dall atto con il quale il concedente consegue la proprietà dell immobile oggetto del successivo contratto di locazione finanziaria, e che risulterebbe protetto in ipotesi di fallimento del venditore. In tale prospettive la ratio della norma sarebbe facilmente individuabile nella funzione di tenere indenne dal rischio revocatorio l intermediario finanziario che avesse acquistato un immobile per farne oggetto di un contratto di locazione finanziaria con un utilizzatore finale, per la ragione che: a) l immobile è acquistato (o costruito) su scelta dell utilizzatore (e non dell intermediario finanziario): e b) tutti i rischi della scelta dell immobile (e quindi anche del venditore) sono attribuiti, come visto, all utilizzatore. Si deve allora concludere che il riferimento contenuto nel comma 77 dell art. 1 l. n. 208/2015 debba essere inteso come rivolto a rendere applicabile la lettera c) del 4

5 terzo comma dell art. 67 l. fall. e non la lettera a) -, la quale per l appunto prevede ipotesi di esenzione dall azione revocatoria degli acquisti di immobili ad uso abitativo destinati a costituire l abitazione principale dell acquirente. In questo modo, l acquisto della abitazione è sottratto al rischio della revocatoria resa possibile dall eventuale fallimento del venditore tanto in caso di (i) vendita immediata (art. 67, co. 3, lett. c) -, nonché di (ii) preliminare di vendita art. 67, co. 3, lett. c) -; quanto in caso di (iii) leasing immobiliare sul costruito art. 1, co 77, l. n. 208/2015 -, nonché di (iv) leasing immobiliare costruendo art. 1, co. 77, l. n. 208/ Segue. La disciplina della risoluzione del contratto Il comma 78 dell art. 1 l.n. 208/2015 afferma che in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l esercizio dell opzione finale di acquisto. L eventuale differenza negativa è corrisposta dall utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e di ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell utilizzatore. La norma riproduce sostanzialmente il disposto dall art. 72-quater l. fall., che in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing da parte dell utilizzatore a causa del suo assoggettamento a fallimento, prevede il diritto dell Istituto concedente di ottenere la restituzione del bene e di trattenere dalla somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione. avvenuta a valori di mercato quanto ancora vantato verso l utilizzatore a titolo di credito residuo in linea capitale. 8 (8)) 6. Segue. La disciplina della moratoria del leasing immobiliare abitativo Il comma 79 dell art. 1 l. n. 208/2015 attribuisce all utilizzatore (di quel contratto di locazione finanziaria disciplinato dal comma 76 della stessa norma) il diritto di (8) Il parallelo tra le due disposizioni è tanto evidente da consentire di risolvere taluni interrogativi posti dalla espressione più sintetica dall art. 72 quater l. fall. alla luce della norma più circostanziata contenuta nel comma 78 l. n. 208/2015. Dovrebbe essere cioè acquisito, alla luce della disposizione più recente, che il credito residuo in linea capitale che il concedente può trattenere dal ricavato dalla vendita (o dalla collocazione alternativa) del bene già concesso in leasing all imprenditore fallito, comprende anche l importo pattuito a titolo di riscatto : mentre con riguardo ai canoni successivi al fallimento il concetto di capitale coincide con quello fatto proprio dalla norma in commento, che fa riferimento alla attualizzazione dei canoni ( lordi ) non scaduti. (9) Sono infatti esclusi dalle agevolazioni i casi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia e di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato tipo soggettivo, di dimissioni non per giusta causa. (10) Sono infatti esclusi dalle agevolazioni i casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, e recesso del lavoratore non per giusta causa 5 ottenere una moratoria del pagamento dei canoni di leasing, allorché, alternativamente: a) sia intervenuta la cessazione incolpevole e involontaria del rapporto di lavoro subordinato (9); oppure b) sia intervenuta la cessazione incolpevole e involontaria del rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (10). In tali fattispecie l utilizzatore ha diritto di ottenere la sospensione all obbligo di pagamento dei canoni di leasing per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, con conseguente proroga della durata del contratto per un periodo corrispondente. Al termine della sospensione, ove le parti non abbiano pattuito la rinegoziazione delle condizioni del contratto di leasing, il pagamento dei canoni riprende secondo l originario ammortamento, senza che sia applicabile alcuna commissione o spesa di istruttoria, e senza che sia consentita la richiesta di garanzie aggiuntive. In caso di mancata ripresa della corresponsione dei canoni di leasing dopo la scadenza del periodo di sospensione rimane applicabile la disciplina speciale della risoluzione del contratto dettata dal già esaminato comma 78 (cfr. comma 80 dell art. 1 l. n. 208/2015). In tutti i casi per il rilascio dell immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del Codice di procedura civile (comma 81 dell art. 1 l. n. 208/2015). 7. Conclusioni. Il problema della applicabilità della disciplina del leasing abitativo giovanile a tutti i contratti di leasing. Come detto, la introduzione di (pillole di) una disciplina tipica del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto immobili da destinare ad abitazione principale pone immediatamente il quesito della sua applicabilità ai corrispondenti contratti di leasing aventi ad oggetto immobili da destinare a scopi diversi con particolare riguardo a destinazioni funzionali all esercizio di attività d impresa-, o più in generale di beni diversi dall immobile. Per ciò che concerne la causa del nuovo contratto di locazione finanziaria, individuabile come detto - nel finanziamento da parte di un intermediario finanziario abilitato del conseguimento del godimento e, in prospettiva, dell acquisto della proprietà di un bene (immobile, ad uso abitativo) scelto dall utilizzatore ed acquisito dallo stesso a suo esclusivo rischio, non v è ragione per escludere la individuazione (rectius: la conferma) di analoga natura in ogni altro contratto di leasing posto in essere da una banca o da un intermediario finanziario non bancario, quale che sia la tipologia del bene finanziato. E comune a qualsiasi leasing posto in essere ad un intermediario finanziario, infatti, la caratteristica di non svolgere una funzione strumentale alla commercializzazione di beni prodotti dal concedente (come sarebbe per il leasing funzionale a favorire l acquisto del magazzino di un determinato produttore), bensì di assolvere il compito di finanziare l acquisto di beni prodotti da terzi, della più svariata tipologia (dall autovettura al forno ceramico, dall elaboratore elettronico al capannone industriale). A questa stregua, la estendibilità ad ogni genere di leasing che sia stipulato con un intermediario finanziario della disciplina speciale introdotta per la risolu- 6

6 zione del contratto di locazione finanziaria degli immobili ad uso abitativo, in luogo della disciplina generale della risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, e tanto più della disciplina speciale della vendita a rate (art cod. civ.), si giustifica con la considerazione della individuata causa (speciale) finanziaria del leasing (stipulato con un intermediario finanziario). Con particolare riguardo alla disciplina della vendita a rate, il paragone con il contratto di leasing, per ciò che concerne la disciplina della risoluzione del contratto, è semplicemente improponibile, per la impossibilità di paragonare gli effetti della restituzione del bene al venditore agli effetti della restituzione del bene all intermediario finanziario concedente. La vendita a rate funzionale a sostenere la commercializzazione dei prodotti del venditore concerne lo stesso genere (o gli stessi generi) di bene fabbricati dallo stesso, fenomeno che consente (e comunque certamente rende possibile) la organizzazione di una rete di commercializzazione anche del c.d. usato, cioè dei prodotti ritirati per qualsiasi motivo (di norma: il mancato pagamento dell intero prezzo) da singoli clienti. Ciò dà ragione della previsione dell art cod. civ., che in caso di risoluzione della vendita a rate dispone la restituzione degli acconti al compratore inadempiente, al netto dello equo compenso connesso all utilizzo del bene medio tempore, sull evidente presupposto della possibilità del venditore di cedere nuovamente il bene ad altri Clienti, sia pure deprezzato in considerazione dell uso fattone dall originario compratore. Nell ipotesi di concessione in godimento di un bene da parte di un intermediario finanziario attraverso il contratto di leasing, invece, la valorizzazione dello usato è normalmente illusoria, perché l intermediario finanziario non può contare su una rete di vendita (e neppure su relazioni di clientela) coerente con ogni bene oggetto dei contratti di leasing stipulati, trattandosi dei beni, come detto, più disparati, in quanto richiesti da clienti accomunati non già dalla esigenza di utilizzare una stessa tipologia di bene, bensì dall esigenza di reperire i mezzi finanziari con i quali acquistare (in leasing) beni delle più svariate tipologie. Per tale ragione non è da dubitare che la disciplina della risoluzione del contratto di locazione finanziaria di immobile da destinare ad abitazione principale, dettata dal comma 78 dell art. 1 l. n. 208/2015, debba essere considerata estendibile a qualsiasi contratto di leasing, purchè stipulato da un intermediario finanziario. Per ciò che concerne la disciplina agevolative dettata in materia di esenzione dall azione revocatoria dello acquisto dell immobile oggetto della locazione finanziaria abitativa, l applicazione del principio affermato dall art. 67, comma 3, lett. c) l. fall. che, come detto, deve ritenersi la disposizione resa applicabile dal comma 77 dell art. 1 l. n. 208/2015, pur menzionandosi erroneamente la lettera a) del medesimo comma 3 dell art. 67 l. fall. incontra la difficoltà generata dal carattere eccezionale della disposizione in discussione, trattandosi di eccezione per l appunto alla regola della assoggettabilità a revocatoria (beninteso, ricorrendone i presupposti di volta in volta pretesi dalla legge) degli atti di disposizione del debitore. Tenuto conto della circostanza che l art. 67, comma 3, lett. c) l. fall. contiene già in sé una estensione del principio base (l acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale) ad una fattispecie per c.d. propedeutica all acquisto (il 7 preliminare di vendita trascritto ), ci si può domandare se per l estensione della applicazione della norma anche alla operazione propedeutica rappresentata dal (l acquisto della proprietà attraverso il ) contratto di leasing occorresse una disposizione specifica, ogni qualvolta beninteso fosse dimostrato la presenza del presupposto del giusto prezzo, con riguardo al correspettivo ottenuto dal venditore da parte del concedente. Il comma 77 dell art. 1 l. n. 208/015 ha comunque reso la estensione inequivoca: e l interrogativo è rappresentato dal dubbio se la norma esonerativa possa essere applicata anche a contratti di leasing diversi da quello funzionale all acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale. La domanda sembra di dover meritare una risposta positiva con riguardo all ipotesi del leasing funzionale all acquisto dell immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell attività d impresa dell utilizzatore. Il conseguimento del godimento (in prospettiva dell acquisto della proprietà) dell immobile da destinare a sede principale d impresa è già stata assoggettata alla stessa disciplina (esonerativa dall assoggettabilità ad azione revocatoria) dettata per la abitazione principale della persona fisica, ad opera della legge n. 134/2012, che ha in tal senso integrato l originario disposto dall art. 67, co. 3, lett. c), l. fall. Analoga estensione pare possibile effettuare con riguardo alla acquisizione del godimento (in prospettiva dell acquisto ) dell immobile aziendale principale acquisito in leasing, rispetto alla fattispecie, ora disciplinata - inter alia - dal comma 77 dell art. 1 l. n. 208/2015 per ciò che concerne l immobile abitativo principale acquistato in locazione finanziaria. Meno agevole, e forse tendenzialmente non consentita, è invece l ipotesi di una estensione della disciplina introdotta dai commi 79 e 80 dell art. 1 l. n. 208/2015 a fattispecie diverse da quelle dagli stessi contemplate (rappresentate dall acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale di un lavoratore subordinato o di un lavoratore parasubordinato tra quelli previsti dall art. 409, n. 3 c.p.c. (agenti, rappresentanti di commercio, co.co.co.) L analiticità della individuazione dei soggetti agevolati, con riguardo al tema della sospendibilità (senza conseguenze) delle prestazioni periodiche analiticità che porterebbe ad escludere dalla applicazione della norma agevolativa, per esempio, in prima battuta, il professionista (non solo e non tanto con riguardo allo studio professionale, quanto anche con riguardo alla casa di abitazione); o il pensionato; ecc. -, rende difficile, in mancanza di altri elementi, ipotizzare l applicazione della disperazione al di fuori del leasing immobiliare, abitativo, se mai ipotizzandone l applicabilità come accennato soltanto a soggetti per i quali il rapporto con la abitazione principale non si ponga in termini diversi rispetto ai lavoratori subordinati, agli agenti, ai rappresentanti di commercio, ed ai co.co.co. 8

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