L IRAN DEL POST-SANZIONI: CONSIDERAZIONI LEGALI SULLE NUOVE PROSPETTIVE UE E USA

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1 L IRAN DEL POST-SANZIONI: CONSIDERAZIONI LEGALI SULLE NUOVE PROSPETTIVE UE E USA Avv. Marco Padovan Seminario: L IRAN del post sanzioni: cosa cambia con l Implementation day e con il Reg. (UE) 2420/2015 Venerdì 4 marzo 2016

2 Avvertenza Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari delle normative dell Unione europea e italiana ad oggi in vigore riguardanti la materia delle misure restrittive nei confronti dell Iran e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative. 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 2

3 La roadmap prevista dall accordo di Vienna Finalisation Day: 14 luglio 2015 Adoption Day: 18 ottobre 2015 (90 giorni dopo l approvazione del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite- 20 luglio 2015) Implementation Day: 16 gennaio 2016 Transition Day: 18 ottobre 2023 (8 anni dopo l Adoption Day, termine anticipabile alla pubblicazione di un report da parte del direttore generale dell AIEA che accerti la finalità esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e a risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU) Termination Day: 18 ottobre 2025 (10 anni dopo l Adoption Day, purchè nessuna sanzione ONU sia stata, nel frattempo, ripristinata) 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 3

4 Le sanzioni UE nei confronti dell Iran: il regime previgente Regolamento (UE) n. 267/2012 e s.m.i.. Principali misure restrittive nei confronti dell Iran: restrizioni di natura soggettiva restrizioni di natura oggettiva/ merceologica: definizione di materiali, attrezzature e tecnologie di vietata esportazione, in quanto suscettibili, ad esempio, di essere usati dall'iran a fini proliferanti, nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas e dell industria petrolchimica, nonché materiali da sottoporre preventivamente ad autorizzazione all'export. restrizioni finanziarie Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011: impone restrizioni all esportazione di determinati beni utilizzabili ai fini della repressione interna 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 4

5 Il nuovo regime, a decorrere dal 16 gennaio 2016 In linea di principio, vale la regola che sono di libera fornitura/esportazione verso qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran, tutte le merci, a eccezione di: quelle richiamate nel Regolamento (UE) n. 267/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/1861 determinati beni utilizzabili ai fini della repressione interna e del controllo delle telecomunicazioni (si vedano le restrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 359/2011) armamenti (embargo ONU in vigore fino a ottobre 2020; embargo UE in vigore fino a Transition Day) quelle destinate a soggetti/entità listati 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 5

6 Restrizioni oggettive a decorrere dal 16 gennaio 2016 (I) Principio della libertà degli scambi di merci da e per l Iran, a eccezione di: commercio di beni, software e tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione missilistico, e di qualsiasi altro prodotto che possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari [divieto di esportazione/ importazione, compresi i servizi connessi] commercio di beni, tecnologie e software riportati negli elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari (Nuclear Suppliers Group- NSG 1 e 2) [obbligo di autorizzazione preventiva, rilasciata dagli Stati membri, previa approvazione, caso per caso, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia per esportazione, sia per importazione, compresi i servizi connessi] commercio di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al JCPOA (beni quasi duali di cui all allegato II al Reg. 2015/1861, che non sono listati nel Reg. (CE) n. 428/2009) [obbligo di autorizzazione preventiva rilasciata direttamente dagli Stati membri, sia per esportazione, sia per importazione, compresi i servizi connessi] (continua) 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 6

7 Restrizioni oggettive a decorrere dal 16 gennaio 2016 (II) esportazione verso l Iran di beni a duplice uso (dual use) di cui ai regimi di controllo non menzionati nei punti precedenti (Australia Group- AG, Wassenaar Arrangement- WA, Convenzione di Parigi sulle armi chimiche) [obbligo di autorizzazione preventiva, rilasciata direttamente dall autorità nazionale competente (in Italia: MISE) secondo l ordinaria procedura di autorizzazione all esportazione di beni a duplice uso di cui al Reg. (CE) n. 428/2009, valida per qualsiasi esportazione di prodotti a duplice uso al di fuori del territorio doganale dell Unione europea] esportazione verso l Iran di software per la pianificazione delle risorse aziendali sviluppati specificatamente per l utilizzazione nelle industrie nucleari e militari [obbligo di autorizzazione preventiva per esportazione e servizi connessi] esportazione verso l Iran di grafite e alcuni metalli grezzi o semilavorati quali, ad esempio, certi semilavorati dell acciaio [obbligo di autorizzazione preventiva per esportazione e servizi connessi] 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 7

8 Libertà dei servizi finanziari, bancari e assicurativi A partire dal 16 gennaio 2016: è venuto meno il regime di notifica e autorizzazione dei trasferimenti di fondi da/verso soggetti iraniani non listati (art. 30 e 30 bis del Reg. 267/2012); le attività bancarie, quali l istituzione di nuove relazioni di corrispondenza e l apertura di nuove filiali, succursali o uffici di rappresentanza di/presso entità bancarie iraniane non listate, sono ammesse le istituzioni finanziarie iraniane non listate possono acquisire partecipazioni presso istituzioni finanziarie europee e la fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, incluso SWIFT la prestazione di servizi di assistenza finanziaria per l import/export con l Iran e con il Governo iraniano, come l export credit, la prestazione di garanzie o di assicurazioni, è ammessa, fermo restando quanto previsto per i servizi connessi a certi beni listati (assistenza tecnica e finanziaria) 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 8

9 Snap-back mechanism JCPOA: impegno UE e USA a non re-introdurre o re-imporre le sanzioni che, ai sensi del JCPOA, saranno progressivamente eliminate; in caso contrario, l Iran considererà tale iniziativa come giustificato motivo per porre fine agli impegni presi Possibile reintroduzione delle misure restrittive UE eventualmente revocate in caso di significativo mancato rispetto, da parte dell'iran, degli impegni fissati nel JCPOA Commissione arbitrale congiunta ( Joint Commission ), a cui parteciperanno rappresentanti dei paesi 5+1, che seguirà l'attuazione del JCPOA, a cui le diverse parti potranno denunciare eventuali violazioni In caso di reintroduzione delle sanzioni, questione dei contratti nel frattempo stipulati UE : adeguata protezione all esecuzione di detti contratti, assenza di efficacia retroattiva 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 9

10 Ambito di applicazione della disciplina statunitense La disciplina statunitense può trovare applicazione a fronte della sussistenza di una delle specifiche condizioni, sia di ordine soggettivo che oggettivo, di seguito sinteticamente riportate: i. qualificabilità di uno dei soggetti coinvolti nell esportazione come U.S. person ii. iii. il bene oggetto di esportazione è di origine statunitense, o comunque contiene parti o componenti statunitensi sussistono le condizioni di applicazione delle cd. secondary sanctions, sanzioni aventi efficacia extra-territoriale ed applicabili anche nelle ipotesi in cui non sussistano le condizioni sub (i) e (ii) 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 10

11 Soggetti obbligati a rispettare la disciplina statunitense Sono tenuti a conformarsi alle misure restrittive e sono assoggettati all impianto sanzionatorio U.S.A. tutti i soggetti qualificati come United States Person, individuati in: i. tutti i cittadini U.S.A, ovunque si trovino ii. iii. iv. tutti gli stranieri residenti permanenti (green card holders), ovunque si trovino tutte le entità organizzate e incorporate ai sensi delle leggi degli Stati Uniti tutte le persone che si trovano negli Stati Uniti 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 11

12 Soggetti obbligati a rispettare la disciplina statunitense Nell ambito di certi regimi di misure restrittive, tra cui quello relativo all Iran, le misure restrittive USA si applicano altresì alle entità considerate owned or controlled by a U.S. person, circostanza che si verifica nel caso in cui una US person: è titolare di una partecipazione uguale o superiore al 50% del capitale in termini di diritti di voto o di valore della partecipazione; o può comunque esprimere la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o può in altra maniera determinare le decisioni, le strategie o le azioni della persona giuridica o entità 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 12

13 Beni soggetti alla disciplina statunitense La normativa statunitense segue il prodotto di origine statunitense, ovunque venga esso a trovarsi; ne consegue che le operazioni di riesportazione dei prodotti di origine statunitense potrebbero essere assoggettate a specifiche restrizioni ai sensi della vigente normativa statunitense qualora si verifichino certe condizioni Fattispecie in cui potrebbe essere richiesta una specifica licenza all esportazione o riesportazione da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d America Bureau of Industry and Security (BIS): i. beni che si trovano negli USA (anche transito) ii. beni controllati U.S. origin iii. beni che incorporano parti o componenti U.S. origin controllati iv. beni considerati direct product di tecnologie o software U.S. v. beni prodotto da un impianto o da un major component di un impianto situato al di fuori degli USA, ove l impianto o il major component dell impianto sia il direct product di certe tecnologie o software U.S. 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 13

14 Impatto del JCPOA sulle sanzioni USA contro l Iran Dal punto di vista delle società statunitensi: impatto limitato Per le società statunitensi solo tre tipologie di transazioni sono autorizzate: esportazione di velivoli commerciali per passeggeri, loro componenti e servizi connessi importazione di tappeti persiani e prodotti alimentari di origine iraniana, inclusi pistacchi e caviale; e Autorizzazione a entità non statunitensi possedute o controllate da un soggetto statunitense a intrattenere rapporti commerciali con l Iran, che siano coerenti con il JCPOA : General License H 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 14

15 Focus sulla General License H La GL H consente a entità non statunitensi possedute o controllate da un soggetto statunitense di intrattenere rapporti commerciali con l Iran, che siano coerenti con i termini del JCPOA e della normativa statunitense Restano escluse dal perimetro della GL H le transazioni che coinvolgano: esportazione diretta o indiretta di beni, tecnologia o servizi originari degli USA e/o provenienti dagli USA, se non autorizzata separatamente da OFAC trasferimento di fondi a, da o tramite il sistema finanziario USA persone o entità in blacklist USA, comprese la SDN List e la FSE List attività vietate in base a misure restrittive previste dall OFAC, se compiute da US persons o negli USA attività vietate o soggette ad autorizzazione in base all EAR soggetti privati dei privilegi di esportazione in base all EAR entità militari, paramilitari, di intelligence o di polizia del Governo iraniano, loro ufficiali, agenti o affiliati attività collegate allo sviluppo di armi di distruzione di massa, missili balistici, terrorismo internazionale, Siria, Yemen o abuso di diritti umani attività nucleari che coinvolgono l Iran 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 15

16 Impatto del JCPOA sulle sanzioni USA contro l Iran A partire dall Implementation Day, gli USA hanno sospeso un lungo elenco di sanzioni secondarie (che fino al 16 gennaio 2016 potevano essere imposte a società non statunitensi che effettuassero determinate transazioni con l Iran): misure finanziarie e bancarie settore assicurativo e riassicurativo settori energetico e petrolchimico settori della navigazione, della cantieristica e dell economia portuale oro e altri metalli preziosi software e metalli grezzi e semilavorati settore automobilistico 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 16

17 Impatto del JCPOA sulle sanzioni USA contro l Iran De-listing di numerosi soggetti blacklistati. Tuttavia: continua a essere proibito alle U.S. person e alle entità possedute o controllate da società statunitensi intrattenere relazioni commerciali con alcuni dei soggetti elencati nell Attachment 3 all Allegato II del JCPOA, individuati come facenti parte del Governo dell Iran permane, anche per soggetti non statunitensi, il divieto di effettuare transazioni con certi soggetti iraniani o Iran-related designati in SDN List (oltre 200 nominativi) Alle istituzioni finanziarie non statunitensi continua a essere vietato il clearing di transazioni in dollari connesse all Iran compensate tramite istituzioni finanziarie statunitensi Beni USA triangolati : non è consentita la riesportazione di beni e tecnologie di origine statunitense e/o provenienti dagli USA, se tali beni sono destinati, direttamente o indirettamente, all Iran o al governo iraniano nel momento in cui i beni escono dagli USA Permangono le ordinarie limitazioni USA di export control 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 17

18 Normativa statunitense in materia di export control Anche successivamente all Implementation Day, l esportazione di beni non statunitensi verso l Iran, così come pure verso qualsiasi destinazione estera, può essere soggetta alla disciplina e alle restrizioni degli Export Administration Regulations (EAR) predisposti dal Bureau of Industry and Security, nel caso in cui tali beni contengano parti o componenti di origine statunitense in misura superiore ad una specifica quota (incorporation of U.S. parts or components into foreign-produced items) Regola del de minimis : non è consentita la riesportazione dall Italia verso l Iran di beni che incorporino una parte o componente qualificabile come U.S. controlled content, nel caso in cui il valore di tale parte o componente superi la quota del 10% del valore complessivo del prodotto finito e vi sia la certezza o motivo sufficiente per ritenere che la transazione sia destinata all Iran o al governo iraniano Regola specifica per beni di origine statunitense designati come EAR99 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 18

19 Normativa statunitense in materia di export control Sanzioni per le violazioni dei divieti vigenti applicabili sia a soggetti statunitensi sia a soggetti stranieri: sanzioni fino ad un milione di dollari per ciascuna violazione e reclusione in caso di dolo; oppure sanzioni civili pecuniarie fino a dollari o pari al doppio del valore della transazione; oltre a altre sanzioni, come il diniego di privilegi all esportazione Molti casi di enforcement relativi a società non statunitensi, che comprendono sia accordi transattivi, sia condanne penali (casi Area S.p.A. e Worthington S.r.l.) 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 19

20 Avvertenza agli operatori È essenziale che gli operatori europei che intrattengono relazioni commerciali con l Iran procedano con molta cautela, prestando attenzione, se del caso, non solo alla normativa UE in vigore, ma anche agli adempimenti richiesti dalla legislazione statunitense Attenzione alle linee guida operative pubblicate dagli USA: pdf 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 20

21 La corretta gestione delle operazioni commerciali Disamina della normativa in vigore sia UE sia USA: lo strabismo Corretta classificazione doganale delle merci/ consultazione TARIC Analisi del rischio (due-diligence) su: soggetti coinvolti nella transazione/ clienti/ utilizzatori finali prodotti (specifiche tecniche di beni e tecnologie) Attenzione: Allegati I, II e III introdotti dal Regolamento (UE) 2015/1861: lungo elenco di beni identificati in base alle sole caratteristiche tecniche e non alla classificazione doganale flusso dei pagamenti 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 21

22 Due-diligence oggettiva Percorso logico della due-diligence oggettiva: Valutare divisione della fornitura nei suoi componenti elementari fino a un grado in cui l ulteriore separazione non sia tecnicamente fattibile Confronto della fornitura e/o dell elenco dei componenti separabili con allegati al Regolamento (CE) n. 428/2009 e al Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell Iran Valutazione quantità, valore e contenuto tecnologico e/o altre circostanze particolari che potrebbero far individuare i componenti come elemento principale dei beni in esportazione 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 22

23 Due-diligence soggettiva Percorso logico della due-diligence soggettiva: Predisporre un elenco delle controparti, dei rappresentanti e dei controllanti delle medesime ed eventuali intermediari (agenti, distributori, trasportatori, consulenti, banche, ecc.) Si tratta di persone o entità listate? Dettagli della struttura societaria e di controllo dell entità in questione, compresi i nominativi delle persone fisiche ultimate beneficial owners. Si vedano le Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy End-user statement (obbligatorio per beni dual-use): può essere utilizzato dalle aziende per confermare l'uso del compratore finale 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 23

24 Avvertenze per gli operatori: contratti Effettuare un analisi caso per caso i) degli impegni contrattuali assunti con i fornitori; ii) dei covenants presenti nei contratti di finanziamento, per individuare eventuali restrizioni all operatività in Iran Procedere a una revisione dei contratti standard di vendita e introdurre, se del caso, opportune clausole di salvaguardia negli eventuali accordi con controparti iraniane, con riferimento sia all eventuale reintroduzione delle sanzioni sia all eventuale necessità di ottenere un autorizzazione all esportazione dalle competenti autorità 4 marzo 2016 L Iran del post-sanzioni: considerazioni legali 24

25 STUDIO LEGALE PADOVAN Foro Buonaparte, Milano Tel.: Fax: Affiliate Member THE LEGAL 500 EMEA TOP TIER 2015

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