AIRENTI & BARABINO Immobili in Italia e all estero: aspetti tributari internazionali e monitoraggio (Quadro RW)
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1 AIRENTI & BARABINO Immobili in Italia e all estero: aspetti tributari internazionali e monitoraggio (Quadro RW) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo- Torino Torino, 6 maggio 2010 Aspetti successori ANDREA BARABINO
2 In Italia tutta la materia delle imposte sulle successioni e donazioni, come sapete, è accorpata nel testo unico, approvato con D.Lgs 346 del 31 ottobre Oggetto dell imposta sono i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, e i trasferimenti di beni e diritti per donazione realizzati con atto tra vivi. Soggetti passivi sono gli eredi e i legatari per le successioni, i donatari per le donazioni, e i beneficiari per le altre liberalita` tra vivi. La legge 342 del 2000, intervenuta a modificare il testo unico, ha poi molto semplificato la materia, eliminando la tassazione di quegli elementi di più difficile valutazione, quale l avviamento di imprese commerciali, ma soprattutto ha drasticamente ridotto le aliquote applicabili, fissandole al 4% del valore della quota per figli e coniuge del de-cuius, al 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado, e all 8% nei confronti degli altri soggetti. In precedenza, le aliquote arrivavano fino ad un massimo del 60% per gli scaglioni più alti. Piuttosto elevate sono le franchigie: di euro per coniuge e parenti in linea retta e euro per fratelli e delle sorelle. Se poi il beneficiario dell eredità o della donazione è una persona portatrice di handicap grave, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di di euro. Nel campo delle imposte di successione l Italia è quasi un paradiso fiscale, sia per la modestia delle aliquote, sia per il rilevante importo delle franchigie: negli altri Paesi occidentali la tassazione, come vedremo, è mediamente più elevata. Pag. 2 di 6
3 Aspetti internazionali Per quanto riguarda la territorialità dell imposta, ai sensi dell art. 2 del D.Lgs 346, se alla data d'apertura della successione il defunto era residente in Italia, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all'estero. Se invece alla data dell'apertura della successione il defunto non era residente in Italia, l'imposta e` dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. A questi fini, si considerano in ogni caso esistenti nello Stato, fra gli altri, - i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi (quindi sicuramente i beni immobili); Ai sensi dell art. 14 del testo unico, la base imponibile, e` determinata assumendo il valore venale in comune commercio degli immobili alla data di apertura della successione / Diversamente dallo scudo fiscale e dal quadro RW, dove si fa riferimento al costo storico. Se il defunto non era residente in Italia, competente per ricevere la dichiarazione di successione è l'agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 6. Con riferimento ai beni ed ai diritti situati all estero, l art. 26 del D.Lgs 346 del 1990, fornisce il metodo per evitare la doppia tassazione: dall'imposta determinata con le aliquote vigenti si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi: dunque, vigendo in Italia Pag. 3 di 6
4 aliquote mediamente più basse rispetto a quelle vigenti negli altri Paesi, una parte rilevante dell imposta pagata all altro Stato, rimane non detraibile dall imposta dovuta in Italia, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, che per quanto riguarda l imposta sulle successioni e donazioni, sono state stipulate con soli 7 Stati: All'interno della Unione Europea: con la Svezia la L. 13 marzo 1958 n.280 in vigore dal 3 giugno1958; con la Gran Bretagna la L. 9 agosto 1968 n.793 in vigore dal 9 /02/1968; con la Danimarca la L. 18 marzo 1968 n.649 in vigore dal 9 luglio 1968; con la Grecia la L. 18 marzo 1968 n.524 in vigore dal 1 gennaio 1976; con la Francia la L. 14 dicembre 1994 n.708 in vigore dal 1 aprile Al di fuori della Comunità: con gli USA la L. 19luglio 1953 n. 943 in vigore dal 26 ottobre 1956; con Israele la L. 12 aprile 1973 n.201 in vigore dal 8 agosto 1973; Fra queste, le convenzioni stipulate con Svezia, Danimarca e Grecia prevedono la tassazione esclusiva nello stato in cui sono situati i beni: per i beni posseduti in Italia, i cittadini residenti in quegli Stati pagheranno l imposta solo nel nostro Paese, mentre gli italiani che hanno immobili o altri beni in quei Paesi pagheranno l imposta solo là, relativamente a tali cespiti. Pag. 4 di 6
5 Le convenzioni con Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Israele, invece, hanno lo scopo di definire i problemi di territorialità, e la collaborazione fra le amministrazioni, ma non eliminano del tutto le doppie imposizioni. In questi casi l imposizione dello Stato in cui il de-cuius o il donante hanno il domicilio fiscale è concorrente con quella dello Stato in cui si trovano i beni ereditati o donati, e lo strumento per evitare doppie imposizioni sullo stesso cespite ereditato o donato è il già visto art. 26 del D.Lgs 346 del 1990, che prevede il riconoscimento di una detrazione pari alle imposte pagate nell altro Stato. Tutti gli altri Paesi non hanno convenzioni con l'italia, quindi le imposte sui beni detenuti da residenti in Italia sono dovute anzitutto al Paese in cui il bene si trova, con la possibilità di detrazione dall imposta italiana. In molti Paesi sono state approvate di recente, o sono in corso di elaborazione, riforme che portano a semplificazione e riduzione di aliquote. Vediamo, a titolo di esempio, quanto gravano le imposte in alcuni altri Paesi dell occidente: Nel Regno Unito, dove l imposta sulle successioni è stata introdotta nel 1796, le aliquote arrivano oggi al 40% calcolate prevalentemente sul patrimonio immobiliare, con franchigia, calcolata sull asse ereditario, di sterline. Non paga imposta il coniuge o il convivente del de cuius. In Germania l aliquota massima è al 50%, al 30% per figli e coniugi, al 43% per fratelli (dal 2010) In Olanda una riforma entrata in vigore dal 1 gennaio 2010 ha semplificato la materia e ridotto le aliquote, che arrivano oggi al 40% (prima arrivavano al 48%) quando l erede è un estraneo, mentre per coniuge, convivente e figli l aliquota massima è il 20%, con franchigia di euro per il coniuge, e euro per i figli Pag. 5 di 6
6 In Francia si arriva al 60% nei confronti degli estranei alla famiglia, fino al 40% per ascendenti e discendenti in linea retta, con franchigia nel 2010 di euro, fino al 45% per fratelli e sorelle, con franchigia di euro, mentre non è dovuta l imposta da parte dei coniugi e dei conviventi (anche in assenza di matrimonio). In Svizzera l imposta arriva fino al 50% (varia da cantone a cantone: le aliquote più alte sono nei cantoni di Friburgo e Neuchatel, le più basse sono nei Grigioni, mentre non è prevista l imposta sulle successioni nel Canton Svitto, piccolo cantone centrale di lingua tedesca.) In Svizzera è però prevista la quasi totale esenzione dall imposta di successione nei trasferimenti a favore dei discendenti in linea retta, mentre sono tassati i trasferimenti a favore del coniuge superstite. Negli Stati Uniti la tassa federale arriva fino al 55% (con franchigia di di dollari) alla quale occorre poi aggiungere le tasse statali. In Europa, Svezia e Austria hanno abolito l imposta sulle successioni, che non esiste neanche, fra gli altri, in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, ecc. Ai sensi dell art. 8, Dlgs 472 del 1997, ritengo che le sanzioni per violazioni relative al monitoraggio ed al quadro W, avendo natura fiscale, non siano trasmissibili agli eredi. Sono trasmissibili per via ereditaria solo le maggiori imposte accertate su eventuali redditi. Pag. 6 di 6
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