8. Successioni e donazioni SUCCESSIONI Chi deve pagarla e quanto si paga ATTENZIONE
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- Daniela Bucci
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1 8. Successioni e donazioni Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.. SUCCESSIONI Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni. Chi deve pagarla e quanto si paga Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti: beni e diritti reali ari. La valutazione degli avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria); azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile); obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato); aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le zzazioni e l'avviamento); crediti e denaro; beni mobili (gioielli, mobili). La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). L'imposta di successione à determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: 4 %, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di ; 6 %, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i per ciascun erede; 6, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone. ATTENZIONE Se a beneficiare del trasferimento è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita. Dal , è prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti (dal l'agevolazione è stata estesa anche al coniuge). I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.
2 Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa" Quando nell'attivo ereditario ci sono beni o diritti reali ari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all'1 per cento del valore degli, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta). L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione cd. "prima casa" (per ulteriori informazioni sui requisiti "prima casa" vedi il Capitolo VI). Come si determina il valore catastale Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti: 110, per la prima casa 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1) 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. ATTENZIONE Per i trasferimenti di non censiti le parti possono utilizzare la rendita proposta per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'ufficio dell'agenzia del Territorio al contribuente. Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto. Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.
3 LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'agenzia delle Entrate ( e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23. Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli agli uffici dell'agenzia del Territorio. Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell'eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse. Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli (ICI). Spetta, infatti, agli uffici locali dell'agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli.
4 QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI GRADO DI PARENTELA CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA FRATELLI E SORELLE ALTRI PARENTI FINO AL 4Â GRADO E AFFINI FINO AL 3Â GRADO ALTRE PERSONE IMPOSTA 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro 6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO
5 DONAZIONI Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è cambiato per effetto dei provvedimenti citati che, in sostanza, hanno eliminato la tassazione di tali trasferimenti mediante l'applicazione dell'imposta di registro. Quanto si paga Il nuovo sistema prevede, anzitutto, che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni. Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario: 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, di euro; 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, euro; 6 per cento da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone. ATTENZIONE Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex lege 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita. Dal 1º gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti (dal 1 gennaio 2008 anche quelli in favore del coniuge) non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti. Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale are, sono dovute inoltre: l'imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri ari), nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile; l'imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura dell'1 per cento del valore dell'immobile. In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna. Da ricordare Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto. Decorrenza Le nuove regole si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 286 del 2006), ad eccezione di quelle concernenti la franchigia disposta in favore dei fratelli e delle sorelle e quella disposta in favore dei portatori di handicap che si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 1 gennaio 2007.
6 L'esenzione per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, si applicano, rispettivamente, per i discendenti dal 1 gennaio 2007, per il coniuge dal 1 gennaio 2008.
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