Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
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- Eva Rizzo
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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Sanzioni per colpa del consulente La denuncia all autorità giudiziaria salva il contribuente dalle sanzioni Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Sanzioni Se la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi è attribuibile esclusivamente al professionista incaricato, le sanzioni non possono essere inflitte al contribuente che abbia sporto denuncia all autorità giudiziaria. È quanto emerge dalla sentenza n. 226/01/14 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia. Premessa Se la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi è attribuibile esclusivamente al professionista incaricato, le sanzioni non possono essere inflitte al contribuente che abbia sporto denuncia all autorità giudiziaria. È quanto emerge dalla sentenza n. 226/01/14 della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia. Il caso La controversia trae origine da un accertamento induttivo ai fini IRES, IRAP e IVA conseguente all omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno d imposta 2006, da parte di un piccolo imprenditore nel settore della ristorazione. L adita Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia ha confermato l accertamento per quanto riguarda i tributi e gli interessi, mentre sono state annullate le sanzioni, ai sensi dell'articolo 6, III comma, del D.Lgs. n. 472 del
2 Ok all accertamento induttivo Il collegio spezzino ha osservato che l articolo 41 del D.P.R. n. 600/1973 autorizza l Ufficio a procedere all accertamento nei casi di omessa presentazione della dichiarazione e di predisposizione di dichiarazioni nulle, determinando il reddito complessivo sulla base dei dati e notizie raccolte o conoscibili, con facoltà di avvalersi di presunzioni anche se prive dei requisiti previsti al comma 3 dell articolo 38 del D.P.R. n. 600/73, a prescindere dalle scritture contabili del contribuente anche se regolarmente tenute. I giudici in proposito ritengono irrilevante la giustificazione fornita dal contribuente circa il mancato possesso di parte della documentazione contabile, in quanto non restituita dal precedente consulente. Un tale accadimento, stando all insegnamento della Cassazione, non può infatti costituire un esimente (in tal senso, Cass. n. 5213/2012). Giusto disapplicare le sanzioni Sotto il profilo delle sanzioni, la CTP di La Spezia invece ritiene di potere accogliere la domanda di disapplicazione formulata dal contribuente, ricorrendo la causa di non punibilità di cui all articolo 6, comma III, del D.Lgs. n. 472/97, poiché il tributo non è stato assolto per fatto denunciato all A.G. ed addebitabile esclusivamente a terzi. Cause di non punibilità ex art. 6 D.Lgs. n. 472/97 se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa; non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento; il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi; l'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile; non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. La causa di non punibilità I professionisti che operano nel settore tributario sono chiamati a gestire un ingente mole di lavoro, con conseguente aumento del rischio di commettere errori. Dall errore del professionista possono discendere significative conseguenze di ordine patrimoniale per il cliente. 2
3 La giurisprudenza, che spesso ha affrontato la questione, è concorde nell escludere che il contribuente debba pagare le sanzioni pecuniarie amministrative laddove provi che la responsabilità della violazione tributaria è attribuibile esclusivamente al consulente fiscale, per questo motivo denunciato all autorità giudiziaria. In questo caso, infatti, entra in gioco la scriminante prevista dall articolo 6, comma III, del D.Lgs. 472/97, che appunto prevede che il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. Cassazione, sentenza n del 2013 La non punibilità del contribuente, ai sensi dell art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è condizionata dalla dimostrazione in sede contenziosa che il mancato o tardivo pagamento del tributo è dipeso da fatto esclusivamente addebitabile al professionista denunciato all A.G. (nella fattispecie, per il reato di truffa). Cassazione, sentenza n del 2012 Il contribuente non deve pagare le sanzioni per il ritardato pagamento delle imposte quando dimostra che il consulente di fiducia, prontamente denunciato all A.G., si è appropriato delle somme consegnateli per gli adempimenti tributari. CTP Milano sentenza n. 379/03/2013 Il contribuente non è sanzionabile se l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è imputabile esclusivamente al professionista incaricato dell'invio che ha prodotto false ricevute a prova dell adempimento. L articolo 6, comma III, del D.Lgs. n. 472/97 subordina l'applicazione della causa di non punibilità alla sussistenza di una duplice circostanza di fatto, esigendo, in particolare, che il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e che tale fatto sia addebitabile esclusivamente a terzi, circostanze entrambe ravvisate nella fattispecie concreta. Nelle motivazioni della sentenza 379/03/2013 si legge: Essendo, infatti, imputabile esclusivamente al comportamento di un terzo - nel caso di specie, il consulente incaricato dalla contribuente - la omessa presentazione della dichiarazione annuale, peraltro dallo stesso occultata con una serie di artifizi e raggiri, consistiti nella formazione di false ricevute apparentemente provenienti dall'agenzia delle Entrate, idonee ad 3
4 ingannare la contribuente in ordine all'avvenuto assolvimento degli incombenti di legge, ritiene la Commissione che nella specie siano ravvisabili entrambi i presupposti di fatto previsti dalla norma invocata dalla ricorrente. CTR Lombardia sentenza n. 120/50/2013 Il contribuente non paga le sanzioni per gli errori commessi dal consulente fiscale denunciato per truffa alla Procura della Repubblica. CTP di Como sentenza n. 01/02/2014 Quando l inadempimento dell obbligazione tributaria è addebitabile unicamente alla condotta del commercialista incaricato, la denuncia all'autorità giudiziaria esonera il contribuente dall'applicazione delle sanzioni amministrative, non anche dal pagamento del tributo e degli interessi. In sentenza si legge: L'unico obbligato in tema di presentazione della dichiarazione e versamento delle imposte non può che essere il contribuente, a prescindere dal comportamento omissivo tenuto dal professionista. Tuttavia, l articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97 prevede espressamente, al comma terzo, la non punibilità del contribuente, quando l'omissione derivi da fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. La denuncia blocca le sanzioni Insomma, in tema di sanzioni amministrative è orientamento consolidato che la non punibilità del contribuente presuppone la dimostrazione che la violazione sia esclusivamente addebitabile al professionista denunciato all A.G. Da un lato, quindi, il contribuente deve fornire la prova della presentazione della denuncia querela, dall altro, deve dimostrare la colpa esclusiva del professionista incaricato. Disapplicazione su domanda dell interessato È bene ricordare che la causa di non punibilità in argomento non può essere rilevata d ufficio dal giudice. Quest ultimo, cioè, non può rilevare l esistenza di una causa di non punibilità in mancanza di una domanda del contribuente, il quale ha anche l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti (cfr. Cass. sentenza n /2013). 4
5 Commutazione del ruolo in capo al professionista L articolo unico della Legge 11 ottobre 1995, n. 423 prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie per omesso, insufficiente o ritardato versamento d'imposta, qualora la violazione consegua alla condotta penalmente rilevante di: commercialisti; ragionieri; consulenti del lavoro; avvocati; notai; altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi. La Suprema Corte, con la sentenza n del 2009, ha chiarito che il disposto dell'articolo unico della Legge n. 423 del 1995 opera esclusivamente sul piano della riscossione e determina la sospensione della riscossione stessa, delle soprattasse e delle pene pecuniarie a carico del contribuente e la conseguente commutazione del ruolo in capo ai professionisti citati. In sede contenziosa, il menzionato disposto normativo consente la non punibilità del contribuente sulla scorta della sola convincente dimostrazione che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile al professionista, a prescindere dalla sussistenza o meno delle altre condizioni previste dalla legge n. 423/1995. Questi principi sono stati riaffermati dalla sentenza n del 2012, laddove la S.C. spiega che la previsione dell articolo unico della Legge n. 423 del 1995 opera esclusivamente sul piano della riscossione, fissando le condizioni alle quali, in presenza di violazioni esclusivamente riferibili alla condotta penalmente rilevante dei professionisti in essa indicati, può disporsi la sospensione della riscossione, delle soprattasse e delle pene pecuniarie a carico del privato oltre che la commutazione del ruolo in capo ai professionisti. La norma quindi non osta a che, in sede di contenziosa, la non punibilità del contribuente presupponga esclusivamente la convincente dimostrazione del fatto che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile unicamente al professionista denunciato all autorità giudiziaria, indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla L. n. 423 del 1995, art. 1, per la sospensione del ruolo a carico del contribuente (istanza del contribuente e correlativa procedura) e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione. Inoltre il contribuente non è punibile quando l'omissione degli adempimenti tributari è stata la conseguenza di un fatto denunciato all'autorità 5
6 giudiziaria, non richiedendo, al riguardo, le disposizioni dell articolo 6 del D.Lgs. n. 472/1997 l'esistenza di un giudicato. In altre parole, l'accertamento definitivo della condotta illecita del professionista non deve necessariamente rappresentare un quid al quale debba essere subordinata la non applicazione delle sanzioni ex art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997 (v. CTR Bari n. 3/10/12). In conclusione l esenzione del contribuente dalle sanzioni non è condizionata al passaggio in giudicato della sentenza penale o civile che accerti la responsabilità del professionista incaricato degli adempimenti fiscali; non è precluso al giudice tributario anticipare, in sede di sindacato giurisdizionale sull atto impositivo, gli effetti eventualmente favorevoli di cui potrebbe beneficiare il cliente raggirato solo nella fase di riscossione, ove risultassero sussistenti i presupposti dello sgravio. - Riproduzione riservata - 6
soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei
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