Dalle NTC 2018 un chiarimento sulle sopraelevazioni

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1 Dalle NTC 2018 un chiarimento sulle sopraelevazioni Quando l'intervento non è sopraelevazione? Le NTC 2018 definiscono le tipologie di interventi sugli edifici esistenti, con focus su quest'opera complessa e soggetta a molteplici interpretazioni Quando intervenendo su un edificio esistente non si sta effettuando una sopraelevazione? Un chiarimento arriva dalle nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, le NTC Qui di seguito proponiamo una guida sul tema realizzata dall ing. Marco Cagelli e dall ing. Mauro Torquato. Da consolidata giurisprudenza tutte le normative che regolano la pubblica incolumità sono di competenza nazionale. Questa situazione è stata confermata anche dalle recenti decisioni (settembre 2017) assunte dalla Regione Lombardia in merito all abrogazione dei cosiddetti interventi minori, dovute alle molte sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione sul tema degli elenchi regionali di opere minori non soggette a deposito sismico. Tale lettura restrittiva non rappresenta una novità che interessa per la prima volta l ambito dell ingegneria civile. in questo articolo vedremo:

2 Quando non si tratta di sopraelevazione Esclusione di beni di interesse storico-artistico NTC 2018 e prevenzione Delibere regionali e sentenze in materia di sopraelevazione regione per regione Quando non si ha il caso di sopraelevazione? Legge Ntc 2008 Ntc 2018 Non è sopraelevazione se.. Una variazione dell altezza dell edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento ( ) ai sensi dei punti a) e b) (n.d.r. lettera a) sopraelevazioni e lettera b) ampliamenti) Una variazione dell altezza dell edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento(*), ai sensi della condizione a) (n.d.r. lettera a) sopraelevazioni) ampliamento(*) si tratta probabilmente di un refuso contenuto nella norma, da sostituirsi con sopraelevazione Da notare come le Ntc 2018 siano più restrittive, solamente rispetto al caso di sopraelevazione (lettera a)), introducendo il fattore incremento di superficie abitabile. Nel caso di ampliamento è stata introdotta invece la seguente dicitura: ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da non alterarne significativamente la risposta, la quale non obbliga necessariamente all adeguamento della struttura esistente.

3 NTC 2018: norme tecniche a confronto - ebook La guida già aggiornata alle nuove Norme Tecniche Costruzioni: un prontuario che confronta punto per punto il decreto le NTC 2008 e le NTC 2018, con il testo integrale del decreto e un focus sulle novità. Simone Tirinato Wolters Kluwer Vai su shop.wki.it ACQUISTA Al di là di ogni valutazione tecnica, che comunque impone una conoscenza del manufatto esistente approfondita e verificata, il legislatore ha posto chiaramente un limite geometrico in altezza (cordoli sommitali) e urbanistico (superficie abitabile). Si precisa come l applicazione rigida della normativa nazionale, consente di ovviare contenziosi in base all interpretazione di ogni singolo progetto. Esclusioni: beni di interesse storico-artistico Il capitolo 8 delle NTC 2018 riporta la seguente dicitura:

4 Per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza. Si riporta inoltre quanto riportato all interno della circolare 617 del 9 febbraio 2009: Per gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica sui beni del patrimonio culturale vincolato, un opportuno riferimento è costituito dalla Direttiva del Presidente del 301 Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 12 ottobre Tale direttiva è adottabile per le costruzioni di valenza storico-artistica, anche se non vincolate. E chiaro quindi come per edifici di interesse culturale vincolati o non vincolati, anche nel caso in cui sia prevista una sopraelevazione, non sia necessario procedere tassativamente all adeguamento sismico. Prevenzione ed Ntc 2018 Dal punto di vista della tutela della pubblica incolumità rispetto al terremoto, è auspicabile che il legislatore ampli la casistica degli interventi sul costruito esistente, a favore di interventi di miglioramento. Nelle NTC 2018 un passaggio importante è stato quello riferito ai casi di ampliamento, per i quali prevale la valutazione del comportamento sismico della struttura rispetto ai limiti geometrici e urbanistici previsti per il caso delle sopraelevazioni. Stante l indubbio vantaggio economico di queste ultime, che consente di attivare processi virtuosi tesi

5 alla riduzione della vulnerabilità sismica del nostro patrimonio edilizio, auspichiamo che la circolare esplicativa possa fornire indicazioni similari a quanto previsto per i casi di ampliamento. Delibere regionali e sentenze in materia di sopraelevazione Si riportano nel seguito altri riferimenti, a supporto di quanto sopra esposto. DGR 1662/2013 Regione Liguria Si riporta di seguito la definizione di sopraelevazione ai sensi delle NTC Non si configura come sopraelevazione il rifacimento della copertura che comporti: a) il semplice innalzamento della quota di imposta della copertura finalizzato all inserimento di idonea cordolatura di altezza non superiore a 0,5 m; b) la sola variazione di destinazione d uso del sottotetto, previa valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo delle Norme tecniche; c) le variazioni della falda di copertura qualora sia mantenuta invariata la quota di gronda; d) le variazioni di altezza della costruzione inferiori a 1 m, qualora sia già esistente un piano sismico, fermo restando l obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme tecniche e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento; e) l aumento del numero dei piani all interno di un fabbricato esistente ottenuto mantenendone inalterato il volume e la sagoma, fermo restando l obbligo delle verifiche di sicurezza

6 strutturale ai sensi delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento. DGR 1879/2011 Regione Emilia Romagna Si riporta di seguito la definizione di sopraelevazione ai sensi delle NTC 2008 e un esempio applicativo fornito da una delibera della regione Emilia Romagna. Si definisce sopraelevazione, ai fini dell applicazione del paragrafo delle NTC 2008 (ossia ai fini dell obbligo di procedere all adeguamento della costruzione esistente) e degli articoli 9, comma 1, e 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008 (ossia ai fini della procedura di autorizzazione sismica preventiva come regolamentata dall art. 12 della suddetta legge), qualsiasi realizzazione che comporti un aumento dell altezza dell unità strutturale oggetto di intervento cui è strutturalmente connessa, a meno che l aumento di altezza non sia determinato dalla: realizzazione di cordolo sommitale, purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani; realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiere e vani tecnici); realizzazione con soluzioni strutturali leggere di pertinenze, dichiarate tali nel titolo abilitativo, e/o di opere accessorie che siano, nell insieme, di modeste dimensioni rispetto all unità strutturale in esame, anche se realizzate per interventi successivi. Si sottolinea, quindi, che non costituiscono sopraelevazione ai sensi di quanto sopra, tutte quelle realizzazioni al piano di copertura che, per definizione, non comportano aumento di altezza, come ad esempio gli impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), i parapetti (di

7 qualunque materiale, nel rispetto delle limitazioni geometriche date nella definizione 37 dell Allegato A alla Deliberazione assembleare n. 279 del 2010 Definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia ), i pergolati, etc. Verificato che l intervento non ricade nei punti c) e d) del paragrafo delle NTC-2008, permane, anche nei casi sopra elencati alle lettere a., b. e c., la necessità della valutazione e del miglioramento delle condizioni di sicurezza della costruzione, come previsto dalle NTC-2008 per interventi di riparazione, interventi locali o interventi di miglioramento, secondo la fattispecie, nonché dell interazione con l esistente. Si riporta per maggiore chiarezza la definizione di altezza fornita dalla Regione Emilia: ALTEZZA: Si definisce altezza dell unità strutturale l altezza massima tra quella dei vari fronti. L altezza del fronte è la misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell unità strutturale con la più alta delle seguenti quote: intradosso del solaio sovrastante l ultimo piano che determina la superficie utile (altezza in gronda); linea di intersezione tra il muro perimetrale e l intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45 (altezza in gronda); linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45 (altezza al colmo); sommità del parapetto in muratura piena, avente l altezza superiore a 1.20 m per gli edifici con copertura piana; media delle altezze dei punti più alti sull intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze sono comunque esclusi:

8 i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di 1.20 m o quando i vuoti prevalgono sui pieni; i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari. DGR 606 del 21/06/2010 (aggiornato al settembre 2015) Regione Toscana Concorde con quanto sopra specificato riferito alla regione Emilia Romagna. DGR 1338 del 20/09/2010 Regione Marche Concorde con quanto sopra specificato riferito alla regione Emilia Romagna. Parere Ordine degli ingegneri di Verona Il parere fa riferimento alle NTC 2008, ma risulta di fatto applicabile alla nuova normativa tecnica. Sopraelevazione di edifici esistenti. Precisazioni: Al paragrafo Interventi di adeguamento, le Nuove Norme Tecniche prevedono che la valutazione della sicurezza e l eventuale adeguamento dell intera costruzione sia obbligatorio in caso di sopraelevazione (punto a), indipendentemente dal rispetto o meno delle successive condizioni, in particolare di quella prevista al punto incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%. Da questo consegue che, in caso di sopraelevazione, un aumento dei carichi gravanti in fondazione inferiore al 10% rispetto alla situazione preesistente non sia una condizione sufficiente per evitare di eseguire una valutazione di sicurezza dell intero immobile. Quanto sopra è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n del 30 maggio 2012.

9 Si ricorda infine che per sopraelevazione va inteso un aumento dell altezza massima dell edificio, anche senza un incremento del numero dei piani; fa eccezione il caso di aumento di altezza per la realizzazione di cordoli sommitali, purché rimanga immutato il numero dei piani dell edificio (Fonte: Ordine ingegneri di Verona e Provincia) T.A.R. Lombardia (pronuncia n. 970 del 2 aprile 2010) Il T.A.R. Lombardia (nella pronuncia n. 970 del 2 aprile 2010), dopo aver affermato che «presupposto per il recupero abitativo dei sottotetti è che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò richiede che il sottotetto abbia, in partenza, dimensioni tali da essere praticabile e da poter essere abitabile, sia pure con gli aggiustamenti che occorrono per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità (altezza media ponderale m. 2.40: cfr. art. 2 l.r. 15 luglio 1996 n. 15, oggi art. 63, ultimo comma, legge regionale n. 12/2005). Solo a queste condizioni il recupero, che la legge regionale classifica come ristrutturazione (art. 3, secondo comma), è effettivamente ascrivibile a tale categoria di interventi, come definita dall art. 31 della legge n. 457/78 (oggi, art. 3 d.p.r. 380/01), la quale postula che il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente, senza alterarne in misura sostanziale sagoma, volume e superficie; diversamente l intervento si risolverebbe non già nel recupero di un piano sottotetto, ma nella realizzazione di un piano aggiuntivo, che eccede i caratteri della ristrutturazione per integrare un intervento di nuova costruzione» è giunto alla conclusione che «non può ravvisarsi l esistenza di un sottotetto laddove come nella fattispecie l ultimo piano abitabile sia sormontato da uno spazio, compreso tra la soletta e la copertura in tegole, di entità tale da presentarsi come una mera intercapedine, di guisa che la realizzazione di vani abitabili finirebbe per risolversi non

10 già nel recupero di uno spazio già esistente, ma nella sopraelevazione di un piano ulteriore. Nel caso in esame è incontestato che l altezza massima dello spazio sottostante la copertura dell edificio non raggiunge 1 (un) metro, cioè una misura insufficiente ad integrare un sottotetto suscettibile di recupero». Seppur connesso ad aspetti urbanistici, appare chiaro che senza i requisiti indicati l intercapedine fra ultimo solaio e copertura non può essere considerata quale piano e quindi la sua trasformazione in spazio abitabile lo rende un nuovo piano, con la conseguente obbligatorietà dell adeguamento dello stabile. L argomento rimane inalterato con la sentenza del Trga Trento n. 20/2017 del 19/01/2017 che richiama l iter argomentativo del Tar Milano, sez. II, 15 aprile 2003, n e 2 aprile 2010, n. 970). Corte di Cassazione 8643 del 30 maggio 2012 Per quanto attiene il divieto di sopraelevazione si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 8643 del 30 maggio 2012: Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell edificio, previsto dall articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell art. 1127, secondo comma, c.c. e la loro

11 inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. La sentenza chiarisce che non è possibile fare riferimento a valutazioni di tipo tecnico per escludere dall adeguamento strutturale un edificio soggetto a sopraelevazione. Copyright - Riproduzione riservata

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