Studio Barozzi Commercialisti

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1 APRILE 2018 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE: SABATO 31 (MARZO) MARTEDÌ 3 INPS gestione ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative almese di febbraio 2018, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite FlussoUNIEMENS. Invio telematico del Flusso UNIEMENS Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di febbraio Presentazione all INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di febbraio MARTEDÌ 10 Contributi INPS trimestrali personale domestico Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio marzo 2018 per il personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV. Contributi Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore e Fondo M. Besusso trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al Fondo M. Negri, al Fondo A. Pastore ed al Fondo M. Besusso, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio marzo Versamento tramite bonifico bancario. LUNEDÌ 16 Ritenute IRPEF mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di marzo Versamento amezzo dichiarazione unificata,modello F24 Fisco/INPS/Regioni.

2 Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzionimaturate nel periodo di paga di marzo Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS mensili Gestione separata Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese dimarzo 2018 a collaboratori coordinati e continuativi. Versamento a mezzo dichiarazione unificata,modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPS gestione ex ENPALS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo Versamento a mezzo dichiarazione unificata,modello F24 Fisco/INPS/Regioni. Contributi INPGI mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Accise. Addizionali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo 2018). VENERDÌ 20 Contributi Previndai e Previndapi trimestrali Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore di dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre gennaio marzo Versamento tramite bonifico bancario. LUNEDÌ 30 INPS gestione ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative almese dimarzo 2018, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UNIEMENS. Invio telematico del Flusso UNIEMENS Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nelmese di marzo Presentazione all INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

3 Denuncia INPS agricoli trimestrale Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio marzo Denuncia telematica all INPS attraverso DMAG telematico. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di marzo FESTIVITÀ CADENTI NELMESE DI APRILE 2018 Lunedì 2: Lunedì dell Angelo Mercoledì 25: Festa della Liberazione Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

4 AGGIORNAMENTI PER AREE DI ATTIVITÀ AREA COMUNICAZIONE Una tantum L ipotesi di accordo 27 febbraio 2018 (integrata dal verbale 13marzo 2018) per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 13 maggio 2014 per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell Area Comunicazione ha previsto ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell accordo 27 febbraio 2018, la corresponsione di un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad euro 150,00. Tale somma sarà erogata in 2 tranches di pari importo: 75,00 euro con la retribuzione del mese di aprile 2018; 75,00 euro con la retribuzione del mese di novembre Si sottolinea che l una tantum: agli apprendisti in forza al 27 febbraio 2018 sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze; va ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa postpartum, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate; è stata quantificata considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi; è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e, pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo L importo di una tantum va riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. AREA LEGNO LAPIDEI Una tantum L ipotesi di accordo 13 marzo 2018 (integrata dal verbale del 21 marzo 2018) per il rinnovo del CCNL 25 marzo 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell accordo 13 marzo 2018, la corresponsione di un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari ad euro 150,00. Tale somma sarà erogata in 2 tranches di pari importo: 75,00 euro con la retribuzione del mese di aprile 2018; 75,00 euro con la retribuzione del mese di luglio Si sottolinea che l una tantum: agli apprendisti in forza al 13 marzo 2018 sarà erogata nella misura del 70%, con le medesime decorrenze; va ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa postpartum, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;

5 è stata quantificata considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi; è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e, pertanto, dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo L importo di una tantum va riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. ASSICURAZIONI AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (SNA) Assistenza sanitaria integrativa L accordo 5 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera ha previsto a partire dal 1 aprile 2018 l iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato ASSICURMED, allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Hanno diritto all iscrizione al Fondo i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato, compresi i lavoratori part time e gli apprendisti. Per tali lavoratori è prevista a decorrere dal 1 aprile 2018 una contribuzione pari a 18,00 euro mensili (complessivamente 216,00 euro annui) a totale carico azienda, oltre all importo di solidarietà INPS attualmente fissato al 10%. Il versamento dei contributi avviene con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo stesso e le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del datore di lavoro. Nessun altro costo diretto ed indiretto per l attivazione e gestione dell istituto può essere previsto a carico del datore. I contratti o accordi in essere alla loro prima scadenza annuale andranno uniformati alla presente intesa aderendo ad ASSICURMED. Si sottolinea che: il contributo di assistenza sanitaria è obbligatorio e non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive; in caso di omesso versamento delle quote e dei contributi, l azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento delmaggior danno eventualmente subito. Decorrenza e durata L accordo 5 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera ha durata di cinque anni sia per la parte normativa che per quella economica, decorre dal 1 aprile 2018 e ha applicazione dalla data di stipula del relativo accordo e dalla ratifica degli Organi competenti delle sigle associative firmatarie; esso scade il 1 aprile L accordo 5 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi.

6 AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI Elemento di garanzia retributiva (EGR) Il CCNL 26 luglio 2016 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, in merito all elemento di garanzia retributiva (EGR) ha previsto che: a partire dal 1 gennaio 2016, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di 2 livello alla data del 31 dicembre 2015, e sempreché gli stessi non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già stabilito dal CCNL, va riconosciuto un importo annuo in cifra fissa pari ad euro 300,00 lordi, da erogarsi in unica soluzione con le competenze delmese di aprile di ogni anno. Con riferimento al 2016 la corresponsione è stata prevista entro il 31 maggio 2017, mentre per gli anni successivi con le competenze di aprile 2018 e aprile Laddove l azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell elemento di garanzia retributiva, se inferiori. In caso di importo inferiore derivante dall applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell elemento di garanzia retributiva non trova applicazione. Si ricorda che il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all atto della liquidazione delle competenze. Dall adempimento dell erogazione dell elemento di garanzia vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

7 AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Una tantum L ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 1 agosto 2013 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasportomerci e logistica ha previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di stipula dell accordo (3 dicembre 2017), ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (non specificatamente indicato dalle Parti), la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari a 300,00 euro, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Tale somma va erogato in due tranches: 200,00 euro con la retribuzione delmese dimarzo 2018; 100,00 euro con la retribuzione delmese di novembre Per le imprese artigiane la prima tranche potrà essere corrisposta in 2 tranches di pari importo: 100,00 euro con la retribuzione delmese dimarzo 2018; 100,00 euro con la retribuzione delmese di aprile Si ricorda che l importo una tantum: va proporzionalmente ridotto per il personale part time (a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero, mentre quelle inferiori vanno trascurate); non va considerato ai fini dei vari istituti contrattuali, né del TFR. CALZATURE AZIENDE INDUSTRIALI L ipotesi di accordo 27 aprile 2017 per il rinnovo del CCNL 29 novembre 2013 (ratificato il 4 febbraio 2014) per i lavoratori addetti all industria delle calzature ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi. CARTA AZIENDE INDUSTRIALI Elemento di garanzia retributiva (EGR) L ipotesi di accordo 30 novembre 2016 per il rinnovo del CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende esercenti l industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone ha previsto a partire dal 2017, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di 2 livello negli ultimi 3 anni e che nello stesso periodo non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico collettivo (inclusi quelli a titolo di liberalità) in aggiunta a quanto spettante a norma del CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell anno successivo, di un importo annuo pari ad euro 250,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. Rispetto a tale somma si precisa che: è onnicomprensiva e non computabile ai fini del TFR; nell ipotesi di risoluzione del rapporto antecedentemente alla data di corresponsione, saranno erogati tanti dodicesimi di essa quanti sono imesi di servizio prestati nell anno.

8 ELETTRICITÀ L ipotesi di accordo 25 gennaio 2017 per il rinnovo del CCNL 18 febbraio 2013 per i lavoratori addetti al settore elettrico ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi. ENTI CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE Elemento di garanzia retributiva (EGR) Il CCNL 12 maggio 2016 per i dipendenti delle imprese dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero ha previsto, nell ottica di una reale diffusione della contrattazione di 2 livello, l erogazione di un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti da aziende che ne sono prive, che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi del CCNL. Nello specifico, si concorda sul riconoscimento, a partire dal 2017, ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di 2 livello, concernente il premio di risultato o progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici (individuali o collettivi) assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, di un importo lordo annuo nelle seguenti misure, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo definito dal CCNL. L importo per le diverse aree risulta il seguente: 340,00 euro per l area Q; 310,00 euro per l area D; 280,00 euro per l area C; 250,00 euro per l area B; 220,00 euro per l area A. A proposito dell EGR, si sottolinea che: sarà riconosciuto in un unica soluzione, con le competenze delmese di aprile, pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell anno precedente (la frazione dimese superiore a 15 giorni è considerata comemese intero); va riproporzionato per i lavoratori part time in rapporto al normale orario di lavoro; non ha alcun riflesso sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere ed è escluso dal computo del TFR. Non sono tenute all adempimento le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economica produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali, o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell anno precedente o nell anno di competenza dell erogazione. GAS ACQUA L ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 14 gennaio 2014 per i dipendenti dalle aziende del settore gas acqua ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi

9 GRAFICA ED EDITORIA AZIENDE INDUSTRIALI Elemento di garanzia retributiva (EGR) Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1 gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell anno successivo, di un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo, uguale per tutti i lavoratori: è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL; è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono imesi interi di servizio prestati nell anno. INTERSETTORIALE CIFA Il CCNL 19 dicembre 2016 (integrato dall accordo 22 giugno 2017) per i dipendenti operanti nei comparti del commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi. METALMECCANICA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI) Assistenza sanitaria integrativa Come noto, in data 3 luglio 2017 tra UNIONMECCANICA CONFAPI, FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL, è stata stipulata l ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2013 per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti. Tra i vari contenuti dell intesa, è stata prevista l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2018, di prestazioni integrative, salute, prevenzione, e benessere, a favore di tutti i lavoratori in forza alla medesima data (fatta salva la facoltà di esercizio della rinuncia scritta), da erogare con modalità da definirsi anche in rapporto con l Ente bilaterale metalmeccanici per le piccole e medie imprese metalmeccanica (EBM). Nello specifico, beneficiari di tali prestazioni sono i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a partire dalla data di assunzione (con prolungamento automatico delle prestazioni sanitarie nell ipotesi di proroga del contratto). A garanzia di tali prestazioni, l intesa ha stabilito, a partire dal 1 gennaio 2018, una contribuzione a totale carico dell azienda pari a 60,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5,00 euro l una), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto ex Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali. Tale contribuzione è dovuta anche per i lavoratori: in aspettativa per malattia;

10 sospesi interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo, che beneficiano della NASpI. Nel caso in cui in azienda sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dal datore di lavoro, la contribuzione a carico dello stesso, dal 1 gennaio 2018 non potrà essere inferiore a 60,00 euro annui per ciascun dipendente. Qualora in azienda esistano altre forme di sanità integrativa, derivanti da accordi collettivi, vanno armonizzati i contenuti, adeguando la contribuzione a carico datore in misura non inferiore a euro 60,00 annui entro il 31 marzo Con accordo del 18 dicembre 2017, le Parti hanno convenuto, nelle more della definizione delle modalità di versamento della suddette quote di contribuzione, il differimento del primo versamento al mese di aprile A tale data sarà effettuato dall azienda anche il conguaglio delle quote riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, in un unica soluzione per un importo pari a 20,00 euro per ciascun lavoratore. OREFICERIA AZIENDE INDUSTRIALI Assistenza sanitaria integrativa L ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 23 settembre 2010 per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria ha previsto che dal 1 aprile 2018 tutti i lavoratori in forza alla stessa data sono iscritti al Fondo Meta Salute, ferma restando la facoltà di rinuncia scritta. I lavoratori assunti successivamente saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile, così come definite dal Regolamento di Meta Salute. Hanno diritto all iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part time e a domicilio, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto. Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1 aprile 2018 una contribuzione pari a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l una) a totale carico dell azienda, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali. Inoltre, l iscrizione (secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo) è consentita, con copertura a loro totale carico, ai familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto. La suddetta contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per massimo 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo ex Legge n. 223/1991, ovvero ai sensi dell art. 7 della Legge n. 604/1966, che beneficiano della NASpI. In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1 aprile 2018 a 156,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13,00 euro l una). collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a Meta Salute si applica quanto previsto dalla presente intesa.

11 Per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa in sede aziendale si procederà ad una armonizzazione dei contenuti dell accordo per adeguare, entro giugno 2018, la contribuzione a carico del datore inmisura non inferiore a 156,00 euro annui. Fino all entrata in vigore della nuova disciplina restano invariate le modalità e contribuzioni in essere. Previdenza complementare L ipotesi di accordo 18 maggio 2017 per il rinnovo del CCNL 23 settembre 2010 per gli addetti del settore orafo argentiero e della gioielleria ha previsto che a decorrere dal 1 aprile 2018 la contribuzione al Fondo COMETA è fissata nelle seguenti misure: 1,6% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione ed elemento retributivo per la 7a categoria, a carico azienda; 1,2% dei minimi contrattuali a carico del lavoratore. Per favorire l adesione al Fondo le aziende, una volta all anno, effettuano la consegna ai lavoratori non iscritti di una scheda informativa con le indicazioni sui vantaggi derivanti dall iscrizione a COMETA e, a tutti i lavoratori, eventuale materiali informativo. POLIGRAFICI Aumenti periodici di anzianità L ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, come modificato in alcuni istituti contrattuali dal verbale di accordo del 10maggio 2017, ha previsto che dal 1 aprile 2018, per ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 scatti, ai lavoratori spetterà unamaggiorazione in cifra fissa nellemisure stabilite dal CCNL. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici di anzianitàmaturati nel livello di provenienza saranno ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa prevista per il nuovo livello. Nel caso in cui il lavoratore, alla data di entrata in vigore del contratto, abbia in corso di maturazione il 6 o il 7 scatto, verrà attribuito il solo scatto in corso di maturazione, che sarà erogato nel periodo di paga successivo a quello di maturazione. Compensazione incidenza domenicale L ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, come modificato in alcuni istituti contrattuali dal verbale di accordo del 10 maggio 2017, ha previsto che, a fronte del superamento dell istituto dell incidenza domenicale, ai lavoratori in servizio alla data del 1 aprile 2018, che nel corso del 2017 (1 gennaio 31 dicembre 2017) hanno beneficiato del trattamento economico previsto dal previgente CCNL a tale titolo, a decorrere da tale data è riconosciuta una misura compensativa. Per ciascuna domenica lavorata ogni lavoratore poligrafico riceverà un importo in cifra fissa nelle misure stabilite dall accordo. Tale importo andrà ad aggiungersi all indennità per ogni domenica lavorata prevista in cifra fissa per le edizioni del lunedì dei quotidiani e sarà oggetto della stessa regolamentazione. Decorrenza e durata L ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, come modificato in alcuni

12 istituti contrattuali dal verbale di accordo del 10 maggio 2017, decorre dal 1 aprile 2018 e scade il 31 dicembre 2019, sia per la parte economica che per quella normativa. EDR compensazione turni L ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, come modificato in alcuni istituti contrattuali dal verbale di accordo del 10 maggio 2017, ha previsto che, fermo restando il nuovo regime di maggiorazioni orarie introdotte, ai lavoratori in servizio alla data del 1 aprile 2018, ai quali nel corso del 2017 (1 gennaio 31 dicembre 2017) sono state riconosciute in modo strutturale delle maggiorazioni per turni promiscui (9%), notturni(18,70%) e supernotturni (25%), a decorrere dal 1 aprile 2018 sarà riconosciuto, per ogni giornata di effettiva prestazione nella fascia oraria ( ) un indennità giornaliera in cifra fissa (EDR compensazione turni) nelle misure fissate dall intesa. Per i lavoratori delle città di Roma e Napoli, tenuto conto della diversa regolamentazione delle fasce orarie del lavoro promiscuo e notturno previste dal previgente CCNL, gli importi potranno essere ridefiniti a livello aziendale. Ex festività L ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, come modificato in alcuni istituti contrattuali dal verbale di accordo del 10 maggio 2017, ha previsto che, a decorrere dal 1 aprile 2018, viene soppresso il regime retributivo previsto per la prestazione lavorativa effettuata nelle festività religiose soppresse di S. Giuseppe (19 marzo) e SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Per i soli lavoratori del Comune di Roma per la giornata del 29 giugno (Ss. Pietro e Paolo) si applica la disciplina delle festività e di conseguenza risulta superata la disciplina dell Accordo 4 giugno 1986 (Allegato N del CCNL). L ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, come modificato in alcuni istituti contrattuali dal verbale di accordo del 10 maggio 2017, ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi. Orario di lavoro Operatore multimediale L ipotesi di accordo 19 febbraio 2018 per il rinnovo del CCNL 4 aprile 2008 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, come modificato in alcuni istituti contrattuali dal verbale di accordo del 10 maggio 2017, ha previsto che, a partire dal 1 aprile 2018, per i lavoratori che operano su prestazione giornaliera programmata nella fascia oraria diurna , l orario di lavoro (attualmente di 35 ore) è innalzato a 36 ore settimanali. Per i lavoratori che prestano la loro opera nella fascia oraria diurna e che godono attualmente di 7 giornate aggiuntive di riposo retribuito, il suddetto incremento dell orario settimanale viene realizzato attraverso la soppressione di tali giornate. La suddetta disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori la cui prestazione lavorativa è alternata su due o più turni giornalieri di cui almeno uno interessi la fascia pomeridiana ( ) o notturna ( ).

13 SACRISTI Ferie Il CCNL 21 gennaio 2015 per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto che ai periodi in cui non possono essere concesse ferie è aggiunto il giorno del Santo Patrono. I periodi di godimento delle ferie sono concordati fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di prestazione di lavoro inferiore ad un anno, il periodo di ferie viene calcolato in dodicesimi (si matura un dodicesimo per ogni mese di prestazione o frazione di mese superiore ai 15 giorni). Gratifica pasquale Il CCNL 21 gennaio 2015 per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto, a partire dal 2015, in occasione della Santa Pasqua l erogazione di una gratifica di 50,00 euro lordi, con effetto unicamente sul TFR. TELECOMUNICAZIONI Elemento di garanzia retributiva (EGR) L accordo 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni ha previsto che, a decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, sarà riconosciuto un importo annuo pari a 260,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all atto della liquidazione delle competenze. Dall adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali. TERME L accordo 24 gennaio 2018 per il rinnovo del CCNL 22 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle aziende termali ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi.

14 TERZIARIO CONFESERCENTI Una tantum Il CCNL 12 luglio 2016 per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ha previsto a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell accordo (12 luglio 2016), ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio giugno 2016), la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 290,00 lordi per il 4 livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. Tale somma viene erogata in 4 tranches: euro 80,00 con la retribuzione di gennaio 2017; euro 80,00 con la retribuzione di novembre 2017; euro 80,00 con la retribuzione di aprile 2018; euro 50,00 con la retribuzione di agosto A proposito del suddetto importo si sottolinea che: è suddivisibile in 18 quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all effettivo servizio prestato nel periodo interessato (1 gennaio giugno 2016); agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui all art. 7 dell Accordo di riordino della disciplina dell apprendistato del 28 marzo 2012 con le stesse decorrenze di cui sopra; è ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part time, sospensioni e/o riduzioni dell orario di lavoro concordate con accordo sindacale; non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il TFR. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum stabiliti dalla presente intesa. Di conseguenza, tali importi vanno considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e le eventuali anticipazioni cessano di essere corrisposte con la retribuzione del mese di luglio Con la corresponsione dell importo forfettario una tantumè definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto periodo di carenza contrattuale, a qualsivoglia titolo. TESSILI E AFFINI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA L ipotesi di accordo 12 ottobre 2016 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola emedia industria dei settori tessile, abbigliamento,moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli ha previsto, a far data dal 1 aprile 2018, degli incrementi retributivi.

15 VIDEOFONOGRAFICA Elemento di garanzia retributiva (EGR) Il CCNL 15 febbraio 2011 (sottoscritto il 31 marzo 2011) per i dipendenti dalle aziende videofonografiche ha previsto che, a decorrere dall anno 2014, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dell ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, è riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo, uguale per tutti i lavoratori: è pari a 220,00 euro lordi annui; è corrisposto con la retribuzione del mese di aprile, ai lavoratori in forza dal 1 gennaio di ogni anno; è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

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