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1 3/ Atti privati COMUNE DI MADRUZZO COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PROVINCIA DI TRENTO CONVENZIONE IN PROROGA TRA IL COMUNE DI MADRUZZO E LA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI PER IL SERVIZIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE Tra: - il Comune di Madruzzo in persona del Commissario Straordinario Attilio Caldera, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Madruzzo a Lasino in p.zza Alcide Degasperi, 25, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 45 dd del Comune di Calavino, immediatamente eseguibile; - la Comunità della Valle dei Laghi, in persona del Presidente Attilio Comai, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità della Valle dei Laghi a Vallelaghi in via Nazionale,12 (Vezzano), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 14 dd , immediatamente eseguibile. PREMESSO CHE - l art. 32 dello Statuto della Comunità prevede la figura di un segretario generale che esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell azione amministrativa all ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi; - l art. 47 del D.P.REg n. 2/L prevede che. Le Comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretarile con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretarile della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretarile è determinata in base alla popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. - attualmente vi è in essere una convenzione per il servizio unico di segreteria comunale tra il Comune di Calavino e la Comunità della Valle dei Laghi, sottoscritta in data rep. N. 11/Atti privati del Comune di Calavino, che scade il 31 dicembre 2015; - è volontà della Comunità della Valle dei Laghi e dell Amministrazione comunale di Calavino prorogare la convenzione per il servizio unico di segreteria comunale tra i due enti per la durata di 1 anno (dall al ), salva ulteriore proroga; 1

2 - concretamente le parti hanno concordato di approvare una convenzione in proroga per la durata di un anno dato che dall al Comune di Calavino subentra il Comune di Madruzzo in forza della Legge regionale n. 14 e pertanto la convenzione ha effetto tra il Comune di Madruzzo e la Comunità della Valle dei Laghi; inoltre fino al rinnovo degli organi al posto del Sindaco presso il Comune di Madruzzo vi è un Commissario straordinario; - con deliberazione del Consiglio Comunale di Calavino n.45 dd , immediatamente esecutiva, è stata approvata la convenzione in proroga tra il Comune di Calavino e la Comunità della Valle dei Laghi per il servizio unico di segreteria comunale; - con deliberazione consiliare della Comunità della Valle dei Laghi n. 14 dd , immediatamente esecutiva, è stata approvata la convenzione in proroga tra il Comune di Calavino e la Comunità della Valle dei Laghi per il servizio unico di segreteria comunale; Visto che la narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa. Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Oggetto La presente convenzione in proroga ha lo scopo di prorogare la convenzione per la disciplina dei rapporti fra il Comune di Madruzzo e la Comunità della Valle dei Laghi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria. Gli enti sopraccitati, ricompresi nel territorio della Provincia di Trento, con la presente convenzione stabiliscono di mantenere un unico servizio di segreteria comunale. ARTICOLO 2 - Durata La convenzione in proroga ha la durata di un anno dall fino al , salva ulteriore proroga tra i due Enti sulla base delle decisioni dei relativi organi deliberanti. La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento o per coincidente volontà degli Enti convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia richiesta con apposita deliberazione del competente organo da assumersi almeno entro il 30 giugno. In tal caso lo scioglimento della convenzione decorrerà dal 1 gennaio dell anno successivo. In caso di cessazione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione il Segretario generale titolare, in quanto dipendente del Comune di Madruzzo, tornerà a prestare la propria attività professionale, 2

3 in via esclusiva, a favore di questo Ente. ARTICOLO 3 - Rapporto di lavoro del Segretario Il rapporto di lavoro del Segretario è gestito dal Comune di Madruzzo, che assume la posizione di datore di lavoro. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del Segretario generale, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) del Segretario generale con gli enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico del Segretario generale sia posto in essere con il Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti degli enti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente del Comune di appartenenza e nella contrattazione; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto. Il Comune di Madruzzo provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario generale, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Gli emolumenti eventualmente dovuti al Segretario generale da parte della Comunità della Valle dei Laghi saranno versati entro 30 giorni dalla richiesta al Comune di Madruzzo che procederà al pagamento. Per la durata della presente convenzione, ai sensi dell art. 47 del D.P. Reg , n. 2/L, la classe della sede segretarile convenzionata fra il Comune di Madruzzo e la Comunità di valle è determinata in base alla popolazione della comunità ai sensi dell art. 47 bis comma 2 del D.P.Reg n. 2/L (II classe). La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione per la durata della convenzione medesima. Al Segretario generale a compensazione del maggiore lavoro spetterà l indennità mensile di convenzione secondo quanto previsto dagli accordi sindacali vigenti ( attualmente articolo 95 del c.c.p.l. dd e art 99 bis sottoscritto dall'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale in data 20/06/2007 che prevedono una maggiorazione del 20% dello stipendio complessivo per tredici mensilità, sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale e sull indennità di posizione). Al Segretario generale spetterà il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi da un ente all altro, per l esercizio delle funzioni secondo le disposizioni contrattuali. Infine al Segretario generale spetterà l indennità di risultato prevista dagli come prevista dagli accordi sindacali vigenti. La stessa andrà ripartita tra i due Enti in base alle ore spettanti a ciascun Ente. 3

4 E ammessa l assunzione di un Vicesegretario alle condizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 657 dd e a quelle successivamente stabilite dalla normativa di riferimento e dalle deliberazioni e circolari intervenute successivamente, con applicazione del trattamento economico e normativo previsto dall ordinamento del personale dei comuni e dai contratti collettivi di categoria. ARTICOLO 4 Orario di lavoro Il Segretario comunale presterà servizio presso il Comune di Madruzzo nella misura di 18/36 e presso la Comunità della Valle dei Laghi nella misura di 18/36. Gli oneri inerenti e conseguenti al trattamento economico del Segretario convenzionato, ivi compresa la quota parte dell indennità di fine servizio, sono ripartiti come segue: - 18/36 a carico del Comune di Madruzzo; - 18/36 a carico della Comunità della Valle dei Laghi. Nel corso della convenzione è possibile modificare l orario sopracitato previo accordo tra il Presidente della Comunità di Valle ed il Sindaco/Commissario straordinario di Madruzzo. Saranno oggetto di riparto per 1/2 a carico di ciascun Ente tutte le altre spese (corsi di aggiornamento, spese di contabilità, indennità pasti, polizze assicurative, ecc.) autorizzate dal Comune di Madruzzo ma effettuate nell interesse dei due Enti convenzionati. Per quanto riguarda le missioni e le trasferte le relative spese, ivi comprese le spese per parcheggio, saranno sostenute dai rispettivi enti ed anticipate dal Comune di Madruzzo. Il Comune di Madruzzo provvederà semestralmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione secondo i criteri sopra evidenziati. Il Segretario comunale è autorizzato all uso del proprio mezzo per l accesso ed il recesso dal Comune di Madruzzo alla sede segretarile della Comunità di Valle (km 10 giornalieri per n. 4 giornate lavorative) e viceversa. A titolo di rimborso sarà liquidata al medesimo un indennità chilometrica nella misura prevista per il personale della Provincia che sarà a carico dei due Enti in parti uguali. L autorizzazione all effettuazione, da parte del Segretario, di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, di missione, nonché l uso del proprio automezzo per ragioni di servizio, sarà assentita direttamente dall Amministrazione nel cui interesse il viaggio, la missione o la prestazione straordinaria sono effettuati. La spesa sarà anticipata dal Comune di Madruzzo e inserite nel riparto semestrale a rimborso. Nell ambito della ripartizione disposta dal presente articolo, il Presidente e il Sindaco/Commissario straordinario sentito il Segretario potranno individuare autonomamente fasce di presenza obbligatoria. 4

5 Parte del lavoro potrà comunque essere espletato indifferentemente sia dalla sede del Comune che da quella della Comunità utilizzando anche collegamenti telematici, con riduzione dei tempi e delle spese di trasferta. ARTICOLO 5 - Forme di consultazione Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra il Sindaco/Commissario straordinario di Madruzzo e il Presidente della Comunità o loro delegati che opereranno in accordo con il Segretario generale al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio di segreteria. ARTICOLO 6 - Valutazione Compatibilmente con quanto previsto dal c.c.p.l. della dirigenza, spetterà alla Giunta del Comune di Madruzzo e al Comitato esecutivo della Comunità esprimere la valutazione annuale sull attività svolta dal Segretario generale presso l'ente di riferimento. Il relativo importo verrà anticipato dal Comune di Madruzzo e inserito nel riparto semestrale soggetto a rimborso. ARTICOLO 7 - Sostituzione del Segretario L assenza o l impedimento del Segretario generale titolare comporterà, ai sensi dell art. 60 della L.R , n. 4 e ss.mm., l affidamento del relativo incarico di reggenza o supplenza. Ciascun ente provvederà autonomamente in tal senso. ARTICOLO 8 - Assunzione di incarichi e corsi aggiornamento E consentita l assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni locali previa autorizzazione del Sindaco/Commissario straordinario del Comune di Madruzzo ed avvertito il Presidente della Comunità, sempre che ciò sia conciliabile con l osservanza dei doveri d ufficio e non arrechi alcun pregiudizio al buon andamento degli Uffici. Tali incarichi dovranno comunque essere autorizzati per iscritto nel rispetto dell articolo 23 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e del Regolamento organico del personale. Per l assunzione da parte del Segretario generale di incarichi di reggenza o supplenza a scavalco è necessario l assenso congiunto del Sindaco/Commissario straordinario e del Presidente della Comunità. ARTICOLO 9 - Controversie La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 5. Qualora ciò non sia possibile, salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, si provvederà a riunire di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei legali rappresentanti degli enti associati, le giunte dei rispettivi enti 5

6 in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare al rispettivo consiglio. ARTICOLO 10 - Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei due Enti in parti uguali. Letto, confermato e sottoscritto. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il PRESIDENTE DELLA COMUNITA' - Attilio Caldera - - Attilio Comai - 6

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