LA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO (C.D. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE)
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- Bartolommeo Durante
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1 LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E DA CONTATTO SOCIALE PROF. FERNANDO BOCCHINI
2 Indice 1 LA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO (C.D. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE) L INADEMPIMENTO DELL OBBLIGAZIONE L INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO L IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LA RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE BIBLIOGRAFIA di 13
3 1 La responsabilità per inadempimento (c.d. responsabilità contrattuale) Tratto distintivo generale dell illecito civile è la contrarietà di un fatto ad una norma di diritto materiale di tutela di interessi particolari. Il dato comune e costante sta nella lesione di un interesse giuridicamente protetto. Si è visto però come esistono due modelli di illecito civile: illecito contrattuale e illecito extracontrattuale a seconda che tra l autore del danno e il soggetto danneggiato sussista o meno un rapporto giuridico di cui l atto illecito costituisce lesione. In particolare il c.d. illecito contrattuale consiste nell inadempimento dell obbligazione (art. 1218). L inadempimento dell obbligazione integra un fatto illecito per tenere il debitore un comportamento (negativo) contro la legge, che impone al debitore di adempire l obbligazione con la dovuta diligenza (art c.c.): l inattuazione dell obbligazione assunta dà luogo alla responsabilità del debitore. Tale responsabilità per inadempimento dell obbligazione è propriamente responsabilità da inadempimento; e del resto la legge la definisce appunto come responsabilità del debitore (art. 1218). Si è soliti indicarla anche (e più spesso) come responsabilità contrattuale per essere il contratto la più diffusa fonte di obbligazioni; così si parla anche indifferentemente di illecito da inadempimento o di illecito contrattuale. A seguito dell inadempimento sorge a carico del debitore inadempiente l obbligo di risarcimento del danno. L illecito contrattuale presuppone dunque l esistenza di un rapporto obbligatorio precostituito tra due soggetti, e cioè di una obbligazione (primaria), rispetto alla quale l obbligazione di risarcimento del danno è succedanea e sorge in ragione dell inadempimento dell obbligazione preesistente, che è appunto l obbligazione primaria. L obbligazione di risarcimento del danno è succedanea a quella originaria in quanto sorge in luogo di quella originaria e in sostituzione della stessa. 3 di 13
4 2 L inadempimento dell obbligazione Per l art il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In astratto ogni prestazione potrebbe essere eseguita al fine di procurare l utilità promessa: il problema è a quali costi e con quale impegno. C è dunque da verificare quale sforzo possa essere richiesto al debitore per procurare al creditore la utilità programmata. Si faccia il caso della vendita di merce tra imprese operanti in località vicine, comunicanti attraverso un ponte: se il ponte crolla, in astratto il venditore potrebbe ancora raggiungere la piazza dell acquirente, attraverso un lungo periplo o mediante trasferimento in elicottero; ma tale ulteriore attività, per essere fortemente dispendiosa, non è più correlata all assetto di interessi contrattualmente divisato tra le parti (il costo del trasporto potrebbe di gran lunga superare il costo della merce). Bisogna perciò valutare in concreto se il debitore debba essere considerato ancora tenuto alla prestazione o invece possa essere ritenuto liberato per impossibilità di procurare al compratore l utilità programmata (anche in ragione del prezzo pattuito per procurare tale utilità). Si comprende dunque come il problema della responsabilità per inadempimento è strettamente correlato a quello del ricorso della impossibilità sopravvenuta della prestazione, per essere la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore causa di estinzione dell obbligazione (art. 1256). In definitiva l area dell inadempimento è intrecciata con la portata della impossibilità liberatoria: a fronte della inesatta esecuzione della prestazione dovuta, sussiste inadempimento quando non opera la impossibilità liberatoria e viceversa. E ciò anche in presenza di una c.d. obbligazione negativa (art. 1222), quando l attuazione del fatto vietato non è imputabile al debitore 1. Peraltro, a seguito della riconduzione del dovere di buona fede all obbligo di solidarietà, è indirizzo ormai consolidato che la violazione del dovere di buona fede implichi un inadempimento 1 Si è stabilito che la violazione di un obbligo di non fare importa un inadempimento contrattuale, che è superabile soltanto con la prova che l'inadempimento medesimo è dipeso da causa non imputabile all'autore della violazione (Cass , n ). 4 di 13
5 contrattuale ai sensi dell art c.c., che dà luogo all obbligo di risarcimento del danno 2. 2 E affermazione ormai ricorrente della Suprema Corte che La violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce espressione di un generale principio di solidarietà sociale che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; la sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale, senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte (Cass., 29 agosto 2011, n ). 5 di 13
6 3 L inadempimento del contratto Il fenomeno dell inadempimento dell obbligazione non esaurisce però l area dell inadempimento del contratto, coinvolgendo il contratto interessi la cui soddisfazione non è attuata solo attraverso il meccanismo delle obbligazioni. Basti pensare al fatto che, nel nostro ordinamento, opera il principio del c.d. consenso traslativo, per cui i contratti di alienazione hanno efficacia reale (ai sensi dell art c.c., la proprietà di una cosa determinata, i diritti reali e gli altri diritti si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato), sicché l inadempimento del contratto rileva per la inattuazione (o inesatta attuazione) del risultato traslativo promesso. E poi bisogna verificare l incidenza dell inadempimento sull assetto di interessi realizzato. Per delineare l inadempimento del contratto si deve, dunque, analizzare il complessivo contenuto del contratto, verificando il programma contrattuale divisato dalle parti, quale assetto di interessi dalle stesse attuato; inoltre bisogna avere riguardo alle fonti di integrazione del contratto derivanti dall ordinamento, che originano altrettanti obblighi aggiuntivi a carico delle parti e che concorrono alla determinazione del regolamento contrattuale: in definitiva l inadempimento contrattuale si atteggia ed opera come inattuazione del regolamento contrattuale, non procurando uno dei contraenti il risultato programmato nel contratto e/o imposto dalla legge. È alla stregua di tali criteri che vanno delineati i caratteri dell inadempimento. Anzitutto, trattandosi di inadempimento di una obbligazione, è necessario che l obbligazione non adempiuta sia esigibile, cioè sia scaduto il termine di adempimento dell obbligazione. Inoltre, l inesatta esecuzione della prestazione deve essere imputabile alla parte inadempiente (art. 1218), secondo i criteri di collegamento della responsabilità da inadempimento 3. Infine l inadempimento del contratto deve essere importante e cioè grave, nel senso che non deve avere scarsa importanza avuto riguardo all interesse dell altra parte (art. 1455) 4. All uopo 3 Secondo la giurisprudenza l inadempimento non è imputabile al debitore, ed è esclusa dunque la possibilità di pronunziare la risoluzione del contratto per inadempimento, qualora il creditore abbia ingiustificatamente rifiutato di ricevere la prestazione; la eventuale offerta formale della prestazione ex artt ss. rappresenta una mera facoltà del debitore, per conseguire gli effetti della mora del creditore (Cass , n. 2853). L inadempimento è una condizione dell azione di risoluzione, che può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza; in caso dunque di proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento prima che si verifichi l esigibilità della prestazione, se questa diviene esigibile nel corso del giudizio e il convenuto non adempia, egli non si sottrae ad una pronuncia di risoluzione (Cass , n ). 4 Per la giurisprudenza la valutazione della non scarsa importanza dell inadempimento deve ritenersi in re ipsa ove l inadempimento 6 di 13
7 gioca un ruolo fondamentale il principio di buona fede, dovendosi verificare in concreto, e perciò in relazione alla economia del contratto e alla natura delle prestazioni, se l inadempimento può considerarsi di tale importanza da non soddisfare l interesse della controparte: la violazione del dovere di buona fede comporta inadempimento contrattuale ex art. 1218, che è fonte di responsabilità contrattuale. Il contraente che invoca la tutela giudiziaria per l inadempimento dell altro contraente non ha necessità di fornire in giudizio la prova dell inadempimento, essendo sufficiente l allegazione dell inadempimento o dell inesatto adempimento della controparte 5. stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass , n ; Cass , n. 2616). Talvolta la legge specifica il parametro della gravità, attraverso una valutazione legale tipica della gravità dell inadempimento. Così, in tema di appalto, il committente può chiedere la risoluzione del contratto solo se le difformità o i vizi dell opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art ). 5 A seguito dell intervento di Cass., sez. un., , n , è ormai indirizzo consolidato che, in tema di prova dell inadempimento di un obbligazione, il creditore che agisca per l adempimento o la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell onere della prova del fatto estintivo dell altrui pretesa, costituito dall avvenuto adempimento; anche nell ipotesi in cui sia dedotto l inesatto adempimento, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell adempimento (ad es., per violazione di doveri accessori, come quello d informazione, ovvero per mancata osservanza dell obbligo di diligenza), gravando sul debitore l onere di dimostrare l esatto adempimento (Cass , n. 7993; Cass , n. 936). Il criterio di riparto dell onere della prova opera anche se il debitore convenuto per l adempimento, la risoluzione o il risarcimento si avvalga della eccezione di inadempimento (art. 1460): in tal caso il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero il non ancora scaduto termine di adempimento (Cass , n. 3373). 7 di 13
8 4 L impossibilità sopravvenuta della prestazione La possibilità rappresenta uno dei requisiti necessari dell oggetto del contratto e dunque della prestazione, quale essenziale requisito per la valida costituzione del rapporto obbligatorio (la impossibilità originaria della prestazione comporta la nullità del contratto: artt. 1346, ). Quando la impossibilità sopravviene alla costituzione del rapporto obbligatorio, la prestazione (originariamente possibile) diventa non più eseguibile e quindi inesigibile: è perciò importante stabilire se la sopravvenuta impossibilità sia o meno imputabile al debitore. Per l art l obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Ne consegue che solo la sopravvenuta impossibilità non imputabile al debitore è causa di estinzione dell obbligazione, mentre l impossibilità della prestazione imputabile al debitore integra inadempimento dell obbligazione, con conseguente responsabilità del debitore per i danni conseguenti: in tale ipotesi l obbligazione originaria è sostituita dall obbligazione succedanea di risarcimento del danno (art. 1218). In definitiva l ambito di applicazione dell art (relativo alla impossibilità sopravenuta) è correlato con quello dell art (inerente all inadempimento dell obbligazione): la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore evita che il debitore risponda per inadempimento. C è da chiarire che la impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore estingue l obbligazione in quanto, da un lato, risulta impossibile l esecuzione della prestazione originaria, e, dall altro, proprio per tale impossibilita non imputabile al debitore, non residua una obbligazione succedanea del debitore di risarcimento del danno (c.d. impossibilità liberatoria). Nella previsione dell art è così affermato un principio generale che pone a carico del creditore il rischio della impossibilità liberatoria della prestazione (res perit creditori): il rapporto si estingue senza che il creditore possa nulla chiedere per il mancato soddisfacimento. Tale profilo si comprende bene se viene calato nel contesto dei contratti a prestazioni corrispettive per incidere sulla sorte della controprestazione (artt ss.): a seguito della sopravvenuta estinzione della obbligazione di una delle parti, l altra parte perde il diritto alla prestazione estinta, ma rimane obbligato ad eseguire la propria prestazione rimasta possibile. Specificamente La impossibilità può essere fisica o giuridica, a seconda che inerisca alla materialità del bene oppure derivi dall ordinamento: nel primo caso, si pensi al perimento del bene dovuto; nel 8 di 13
9 secondo caso, si pensi al ritiro del bene dal commercio per ordine della pubblica autorità (ad es., perché considerato nocivo alla salute). Alla stregua dell art requisiti della impossibilità liberatoria sono: la sopravvenienza, la non imputabilità al debitore, la definitività. a) Quanto alla sopravvenienza, la impossibilità deve sopravvenire alla nascita del rapporto obbligatorio. Se la prestazione era già impossibile all atto della costituzione del rapporto obbligatorio, quantunque sconosciuta, c è assenza di un requisito essenziale per la valida costituzione del rapporto. b) Quanto alla non imputabilità al debitore, tradizionalmente si sono fronteggiate due impostazioni. Secondo un indirizzo, la impossibilità deve essere assoluta (cioè sussistere per tutti, sicché nessuno sarebbe in grado di eseguire la prestazione) e oggettiva (cioè riguardare la prestazione in sé, senza riferimento alla persona del debitore): la prova della impossibilità e della specifica causa che l ha prodotta incombe sul debitore, che così risponde anche per le cause c.d. ignote (che cioè non è in grado di identificare). Secondo un altro indirizzo, si considera sufficiente una impossibilità relativa, connettendo la impossibilità al comportamento dovuto dal debitore nel particolare rapporto. Il nostro ordinamento adotta un sistema composito, che attinge ora all una ora all altra impostazione, secondo una varietà di criteri di imputabilità al debitore della impossibilità sopravvenuta in dipendenza delle qualità personali del debitore, della natura della prestazione e del titolo dell obbligazione. La giurisprudenza dominante è orientata a valorizzare il parametro della diligenza ex art (ordinaria o professionale) in ragione della natura del singolo rapporto. Il grado di difficoltà sopportabile dal debitore è determinato in relazione allo sforzo che può richiedersi al debitore nel concreto rapporto, in funzione dell economia dello stesso e del dovere generale di solidarietà: il debitore è, dunque, tenuto a provare di avere profuso lo sforzo adeguato al singolo rapporto al fine di vincere la presunzione di colpa 6. La non imputabilità si traduce così nella imprevedibilità e inevitabilità secondo lo sforzo che può chiedersi al debitore nel concreto rapporto 7. 6 È giurisprudenza consolidata che, a norma degli artt e 1256, la colpa del contraente inadempiente si presume e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare, oltre il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione, l assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l obbligazione (Cass , n ; Cass , n ). Più di recente, però, in materia contrattuale, sembrano emergere caratteri di oggettività della impossibilità: ad es., si è stabilito che l impossibilità sopravvenuta della prestazione presuppone l addebitabilità a fatto imputabile all altro contraente o a ragioni obiettive (Cass , n. 3440). 7 Anche quando la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, non basta la prova del fatto in sé ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l uso della diligenza spiegata per rimuovere l ostacolo frapposto da altri all esatto adempimento (Cass , n. 9 di 13
10 c) Quanto alla definitività, la impossibilità è definitiva quando è irreversibile o è ignoto se la impossibilità verrà meno. L impossibilità temporanea, derivante cioè da causa transitoria (es. sciopero), non estingue l obbligazione, ma il debitore, finché l impossibilità perdura, non è responsabile dell inadempimento (art ). Più specificamente il debitore non risponde per il ritardo nell adempimento, rimanendo liberato dalla mora: rimane dunque giustificata la sospensione della prestazione. L obbligazione si estingue se l impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell obbligazione o alla natura dell oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non può più essere considerato interessato a conseguirla (art ): nella prima ipotesi rileva il limite dello sforzo dovuto dal debitore; nella seconda ipotesi opera il limite dell interesse del creditore. 20. Se la prestazione ha per oggetto una cosa determinata, all impossibilità è equiparato lo smarrimento quando non possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento si applica la disciplina della impossibilità temporanea (art. 1257). L impossibilità può essere anche parziale, nel senso che solo parzialmente sia realizzabile l interesse del creditore. In tal caso si ha estinzione dell obbligazione per la sola parte di prestazione divenuta impossibile: il debitore si libera dall obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (art ). Non essendo la impossibilità imputabile al debitore, il creditore non può rifiutare l adempimento parziale (in contrasto con la regola generale dell art. 1181). Lo stesso principio vale quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa è si è deteriorata o è parzialmente perita: il debitore è liberato dall obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile (art ) ). 10 di 13
11 5 La responsabilità da contatto sociale Sempre più diffusamente tende a delinearsi una rilevanza giuridica del contatto sociale, con l attribuzione di responsabilità contrattuale in capo all autore del danno anche in assenza di un pregresso vincolo obbligatorio dello stesso verso il soggetto danneggiato, in ragione del dovere di diligenza e solidarietà che fa capo ai soggetti della relazione sociale. Ciò importa l applicazione al contatto sociale del regime della responsabilità da inadempimento (c.d. contrattuale) ex art ss. Il fenomeno è particolarmente emerso nel campo delle professioni con riguardo al grado di perizia che si richiede al professionista, ed ha ricevuto una particolare riflessione sul terreno sanitario, dove è in atto da tempo un nutrito indirizzo giurisprudenziale. In occasione delle prestazioni sanitarie svolte da strutture sanitarie (pubbliche o private), si tende a delineare un modello di responsabilità contrattuale, non solo a carico delle strutture sanitarie per la non diligente esecuzione della prestazione sanitaria contrattualmente assunta verso il paziente, ma anche a carico del sanitario (medico o infermiere) che presta la propria attività professionale in favore del paziente quantunque non legato a questo da un preventivo rapporto obbligatorio: la responsabilità medica è cioè radicata nel contatto sociale in quanto tale che si instaura tra il sanitario e il paziente, configurandosi appunto in capo al sanitario una responsabilità contrattuale da contatto sociale per inesatta esecuzione della prestazione medica 8. 8 L indirizzo giurisprudenziale veniva essenzialmente inaugurato da Cass , n. 589, secondo cui l obbligazione del medico dipendente dal S.s.n. per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul contatto sociale, ha natura contrattuale, ricollegandosi in capo al medico obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso ; consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d opera intellettuale professionale. V. anche Cass , n Si è precisato che, in tema di responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l aggravamento della patologia o l insorgenza di un affezione ed allegare l inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cass , n. 1538); non dunque la colpa del medico né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità nel caso di cui all art essere provata dal medico (Cass , n. 2847; Cass , n ). Si è anche configurata una responsabilità contrattuale o da contatto sociale per violazione dell obbligo di informazione del paziente, rivestendo il c.d. consenso informato natura di principio fondamentale in materia di salute in virtù della sua funzione di sintesi dei due diritti fondamentali della persona all autoderminazione e alla salute (artt. 2, 13 e 32 Cost.) (Corte cost , n. 253; Corte cost , n. 438). Si è stabilito che, anche in assenza di lesione alla salute per essere stato l intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, si prospetta ove manchi il consenso informato la violazione del diritto all autodeterminazione del paziente: sarà pertanto risarcibile, a condizione che esso varchi la soglia della gravità dell offesa, il conseguente danno non patrimoniale, che corrisponde sia alla privazione della possibilità di scelta spettante al paziente tra interessi configgenti a quest ultimo facenti capo, sia al turbamento e alla sofferenza provocati dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate (Cass , n. 2847). In ogni caso il danno da violazione del diritto all autodeterminazione può essere liquidato qualora, senza richiedere alcun consenso alla terapia, venga praticata una trasfusione non necessaria, se risulta (in base alla c.d. prova controfattuale, secondo il criterio della preponderanza dell evidenza) che il paziente, qualora informato 11 di 13
12 Questo modello di responsabilità si è sviluppato anche in altri settori. Nel campo dell istruzione scolastica, nel caso di danno cagionato dall alunno a se stesso (autolesione), si tende a delineare una responsabilità contrattuale dell istituto scolastico e una responsabilità da contatto sociale dell insegnante 9 (diversa è l ipotesi del danno cagionato dall alunno a terzi, regolata dall art ). Nel settore bancario, si è affermata la responsabilità contrattuale della banca che paga (negozia) un assegno non trasferibile a favore di persona non legittimata 10. Anche con riguardo all attività tipica di mediazione, in assenza di un vincolo contrattuale del mediatore con una delle parti, si è ricorsi a configurare in capo allo stesso una responsabilità da contatto sociale 11. chiaramente e completamente sui rischi che poteva correre, non avrebbe accettato (Cass , n. 9315). Si è pure stabilito che, in assenza di informazione della gestante circa lo stato di salute del feto, in considerazione dell insieme dei doveri che la legge pone in capo al padre nei confronti del figlio, va riconosciuto anche in suo favore benché egli assuma, nel contratto tra la donna ed il professionista, la posizione di terzo il diritto al risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercizio, da parte della donna, della facoltà di interruzione anticipata della gravidanza (Cass , n. 2354). Più in generale, si è stabilito che l'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. Ne consegue che in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato, delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico con il quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica (Cass , n. 3847). 9 In linea con un indirizzo segnato da Cass., sez. un., , n. 9346, si è stabilito che, nel caso di danno cagionato dall alunno a se stesso, la responsabilità dell istituto scolastico e dell insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all istituto scolastico l accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell allievo alla scuola, determina l instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell istituto l obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l incolumità dell allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l allievo procuri danno a sé stesso; e che quanto al precettore dipendente dell istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell ambito del quale l insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l allievo si procuri da solo un danno alla persona; ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell istituto scolastico e dell insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall art c.c., sicché, mentre l attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull altra parte incombe l onere di dimostrare che l evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all insegnante (Cass , n. 5067). 10 Per Cass., sez. un., , n , il banchiere giratario per l incasso che paga un assegno di traenza non trasferibile a persona diversa dal beneficiario del titolo incorre in una responsabilità che ha natura contrattuale in virtù del contatto sociale che caratterizza l operato della banca negoziatrice, tenuta all osservanza dell art. 43 del R.D , n Si è anche stabilito che, nel caso in cui una cambiale sia pagata, nonostante la scadenza, in tempo utile (ex art. 43 R.D. 1699/1933), la banca del portatore del pagherò cambiario ha l obbligo di attivarsi, nei confronti del notaio, per impedire l illegittima levata del protesto; se la banca non si attiva in tal senso, ne consegue una propria responsabilità c.d. da contatto sociale per non aver fornito tempestivamente un informazione idonea ad evitare il prodursi di un danno (Cass , n ). 11 Si è ritenuto che la mediazione tipica, disciplinata dagli artt ss. c.c., svolta dal mediatore in modo autonomo costituisce un attività materiale dalla quale la legge fa scaturire il diritto alla provvigione; tuttavia, in virtù del «contatto sociale» che si crea tra il mediatore professionale e le parti, nella controversia tra essi pendente trovano applicazione le norme sui contratti, con la conseguenza che il mediatore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile nell adempimento degli obblighi di correttezza ed informazione a suo carico, ai sensi dell art (Cass , n ). 12 di 13
13 Bibliografia F. Bocchini, Tradizione e attualità nel diritto privato, Napoli, Jovene, 2009 A. Di Majo, Le tutele contrattuali, Torino, 2009; AA.VV., Trattato della responsabilità contrattuale, diretto da G. Visintini, Padova, di 13
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