L ASCOLTO DEL MINORE GIURIDICI. Dott.ssa Concetta Rossi SEMINARIO ISPPREF
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1 L ASCOLTO DEL MINORE NEI CONTESTI GIURIDICI SEMINARIO ISPPREF Dott.ssa Concetta Rossi
2 RISPETTARE IL DIRITTO DEL BAMBINO AD ESPRIMERSI LIBERAMENTE.. I bambini, inclusi gli adolescenti, devono essere in grado di esercitare il loro diritto ad esprimere liberamente le proprie opinioni, conformemente al loro grado di sviluppo e sviluppare la propria autostima; devono poter acquisire conoscenze e capacità tecniche, come quelle per la soluzione dei conflitti e quelle decisionali e comunicative, così da essere in grado di affrontare le difficoltà della vita. Il diritto dei bambini, compresi gli adolescenti, di esprimersi liberamente dev essere rispettato ed incoraggiato e le loro opinioni devono essere tenute in considerazione per tutte quelle questioni che li riguardano, dando alle opinioni del bambino il giusto peso, in rapporto alla sua età ed alla sua maturità. Sessione speciale ONU sull Infanzia, New York 8-10 maggio 2002 L Ascolto del minore nei contesti giuridici Dott.ssa Concetta Rossi
3 Convenzione ONU New York 89 Conv.europea Strasburgo 96 Art.12: il m.ha il diritto di Art.3: il m.ha il diritto di esprimere liberamente la essere informato nei propropria opinione -cedimenti giudiziari Ordinamento italiano L.54 del 2006 art.155: AFFIDO CONDIVISO L. 66 del 1996 art.14: AUDIZIONE PROTETTA
4 NAZIONI UNITE (Convenzione ONU sui Diritti dell Infanzia-New York 1989) ART.3: In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. ART 12: 1. Gli Stati parti garantiscono al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, opinioni prese debitamente in considerazione in relazione all età ed al grado di maturità. 2. A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. ART.13 Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, divulgare informazione ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
5 ART.3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti): Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi all autorità giudiziaria al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti di cui egli stesso può richiedere di beneficiare : 1. Ricevere ogni informazione pertinente 2. Essere consultato ed esprimere la propria opinione 3. Essere informato sulle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e sulle eventuali conseguenze di qualunque decisione L ascolto del minore nei contesti giuridici Dott.ssa Concetta Rossi
6 In ambito civile il diritto del minore ad essere ascoltato è previsto dalla L.56 del 2006: ART.155 sexies: Il Giudice dispone l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. In ambito penale l ascolto del minore è previsto dalla L.66 del 1996: ART.14: il Giudice, per i minori di anni 16 dispone audizione protetta in sede di Incidente Probatorio.
7 ART. 3: Lo Psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell individuo, del gruppo e della comunità(...)opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. ART. 31: Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso, giudichi necessario l intervento professionale nonché l assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l Autorità Tutoria dell instaurarsi della relazione professionale. Fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
8 ART. 14: Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto è possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi. Evita il ricorso a domande suggestive che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini. ART. 15: I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. E utile favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
9 6. Nel colloquio con il minore occorre: A) Garantire che l incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore; B) Informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; C) Consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; D) Evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale. L ascolto del minore nei contesti giuridici Dott.ssa Concetta Rossi
10 Il campo dell ascolto del bambino necessita di una specifica formazione e di una specializzazione orientata, oltre che alle norme ed alle procedure giuridiche, anche a metodologie pratiche che possano consentire di dare effettivamente voce e giusta considerazione ai bambini ed agli adolescenti
11 Dare parola al bambino significa riconoscergli uno spazio che gli appartiene, in quanto essere umano: questo è il miglior strumento di cui ogni sistema giuridico ed ogni società dovrebbero dotarsi, per assicurare la compiuta realizzazione dell superiore interesse del fanciullo. Comitato Italiano per l UNICEF Aprile 2004
12 IN AMBITO CIVILE, presso il Tribunale per i Minorenni, dall età di 12 anni può essere ascoltato circa il suo affidamento familiare o per l abbinamento con una coppia aspirante l adozione. All età di 14 anni il suo consenso è vincolante circa questi due aspetti, in più può essere ascoltato su questioni relative ad un eventuale controversia dei genitori circa l esercizio della potestà genitoriale (art.316 c.c.) oppure nei casi di condotte pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli (art.333 c.c.). Ad un età inferiore, l ascolto è a discrezione del magistrato. L ascolto del minore nei contesti giuridici Dott.ssa Concetta Rossi
13 All età di 16 anni, il ragazzo può esprimere il proprio parere in merito al riconoscimento da parte del genitore (art.269 c.c.), può dare avvio, tramite la nomina di un curatore speciale, ad azioni per il disconoscimento di paternità (art. 235 c.c.), può essere ascoltato relativamente all inserimento di altri fratelli fuori dal matrimonio dei genitori, infine può riconoscere i propri figli. IN AMBITO CIVILE, presso il Tribunale Ordinario, i minori vengono ascoltati nelle procedure di separazione coniugale, in cui il giudice dispone l audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 ed anche di età inferiore se capace di discernimento (art. 155 c.c.).
14 IN AMBITO PENALE, il minore è ascoltato come imputato tra i 14 e i 18 anni circa la sua capacità di intendere e di volere; al di sotto dei 14 anni non è imputabile. Come vittima-testimone il minore può essere ascoltato a qualsiasi età (art.196 c.p.) presso Servizi Pubblici, Uffici giudiziari (in tal caso lo Psicologo è chiamato in qualità di Ausiliario di Polizia Giudiziaria), o anche presso il proprio domicilio. Nel caso in cui il bambino è ascoltato anche nella funzione di testimone, l ascolto rappresenta l elemento su cui si fonda tutto il processo penale L ascolto del minore nei contesti giuridici Dott.ssa Concetta Rossi
15 L Operatore che ascolta il bambino, oltre che conoscere norme giuridiche necessarie a creare una cornice al contesto dell ascolto deve possedere anche una formazione specifica, conoscenze sul funzionamento psichico del bambino, nonché competenze a comunicare con lui. E auspicabile che gli operatori e gli esperti dell area psicologica e giuridica condividano un bagaglio di conoscenze comuni ed individuino un punto di incontro tra bisogni psicologici e necessità giuridiche. L ascolto del minore nei contesti giuridici Dott.ssa Rossi
16 Chi ascolta è investito di una profonda responsabilità nei confronti del bambino; deve dare significato alle sue verbalizzazioni, ma anche al suo silenzio, poiché prendere in considerazione esclusivamente il canale verbale non permette di accedere alle emozioni più profonde, ai reali bisogni. Solo se si rende significante anche il metaverbale, il bambino potrà sentirsi realmente ascoltato e collaborare per la costruzione di una buona relazione di fiducia con l estraneo che lo sta ascoltando.
17 L art.14 della legge 66 del 1996 prevede che se la vittima ha meno di 16 anni, per raccogliere la testimonianza, ci si può avvalere della audizione protetta in sede di Incidente Probatorio richiesta solitamente dal PM al GIP che avviene in luogo protetto con strutture specializzate o presso l abitazione del minore. L anticipazione dell ascolto del minore in audizione protetta è connessa all esigenza del bambino di essere protetto il più possibile dallo stress emotivo del processo, alla necessità di limitare gli ascolti ed alla possibilità che le tracce mnestiche col passare del tempo si deteriorino.
18 -TESTIMONIANZA DI SE -MANIFESTAZIONE DELLA PROPRIA OPINIONE -TESTIMONIANZA INTORNO A UN FATTO
19 Il minore rende informazioni circa la propria situazione personale, relazionale, ambientale, le proprie potenzialità ed i propri limiti, i propri bisogni affettivi, educativi e terapeutici. La conoscenza di tali elementi è indispensabile per realizzare l obiettivo primario di tutti i procedimenti giudiziari minorili: la salvaguardia e tutela del prioritario interesse del minore.
20 Il bambino deve esprimere liberamente il proprio punto di vista in merito alla decisione da assumere. E necessario rinforzare sempre più il valore dell opinione del bambino, il quale si sta gradualmente emancipando dalla condizione di soggetto passivo da tutelare, per essere promosso a soggetto di diritti, con uno specifico ruolo nella famiglia e nella società. L ascolto del minore nel diritto Procuratore della Repubblica G.C.Turri 2003
21 Sia nei processi civili che in quelli penali può accadere che la persona informata sul fatto rilevante per la decisione sia un bambino. -C.P.P. art. 196: ogni persona, dunque anche un bambino, ha la capacità di testimoniare COSì ANCHE NEL PROC.CIVILE dopo che la Corte Costituzionale (sent.139/1975)ha rimosso ogni limite all audizione dei minori degli anni 14.
22 PIANIFICARE L ASCOLTO: 1) Acquisire informazioni sul livello di sviluppo del bambino, sulla sua anamnesi, sui pregressi contatti istituzionali con altri operatori, su precedenti ascolti o interviste, anche rivolte ai familiari. 2) Conoscere le condizioni socio-ambientali e/o relazionali che hanno determinato la necessità dell ascolto. 3) Individuare un buon contesto per il colloquio, sia a livello fisico che relazionale, adattandolo ai reali bisogni del bambino. COMUNICARE EMPATICAMENTE: 1) Facilitare la riduzione dei livelli d ansia e creare un clima di serenità. 2) Comprendere i vissuti emotivi problematici che non devono essere svalutati né minimizzati. 3) Accertarsi che il livello di stress sia sopportabile, per garantire un buon funzionamento cognitivo e mnestico L ascolto del minore nei contesti giudiziari Dott.ssa Concetta Rossi
23 TRASPARENZA E FIDUCIA: 1)Chiarire al bambino il contesto in cui si svolge il colloquio. 2)Definire le funzioni di ciascun componente (ascoltatore ed ascoltato). 3)Chiarire l obiettivo del colloquio. 4)Motivare il bambino al colloquio. 5)Evitare domande suggestive che hanno in sé già la risposta. 6)Considerare la percezione che il bambino può avere del contesto eccessivamente punitivo o giudicante ed i suoi conseguenti vissuti (di colpa, fantasie ed immagini negative). BUONA RESTITUZIONE al termine dell ascolto: E bene ringraziare il bambino per l impegno investito, essere empatici nel sottolineare la difficoltà del compito richiesto e l importanza che ha la sua testimonianza. UN ASCOLTO BEN FATTO PUO AVERE RISVOLTI PSICOLOGICI POSITIVI PER IL BAMBINO.
24 STORIE DI BAMBINI CHE FANNO RICHIESTE DA ASCOLTARE : FRANCESCA CHE NON VOLEVA STARE CON LA MAMMA COSTANZA CHE VOLEVA STARE CON I GENITORI ADOTTIVI LUIGI CHE NON VOLEVA VEDERE IL PAPA L ascolto del minore nei contesti giuridici Dott.ssa Concetta Rossi
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