Elemento Variabile della Retribuzione ( E.V.R.)
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- Adelaide Pizzi
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1 PROT.: 153/AC/rf RIF.: CIRCOLARE N. 6 /2012 A TUTTE LE IMPRESE EDILI OGG.: RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO ED AFFINI OPERANTI NELLA INTEGRATIVO PROVINCIALE PROVINCIA DI PADOVA AI CONSULENTI DEL LAVORO S informa che in data 28 giugno 2012 è stato sottoscritto fra Ance Padova Collegio dei Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori dell edilizia il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale Integrativo del C.C.N.L. 18 aprile 2008, così come modificato dall accordo nazionale 19 aprile 2010, che prevede le seguenti variazioni: Elemento Variabile della Retribuzione ( E.V.R.) L'E.V.R. è un istituto contrattuale introdotto dall'accordo nazionale del 19 aprile 2010 quale elemento della retribuzione dipendente dall'andamento congiunturale sia del settore, a livello provinciale, che dell impresa. Ai sensi di quanto previsto dal richiamato accordo nazionale e dall'accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 28 giugno 2012 in sede di prima erogazione, relativa al periodo 1 marzo 31 dicembre 2012, si farà riferimento ai seguenti 5 indicatori/parametri provinciali: 1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Padova 2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Padova 3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Padova 4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'istat per la Provincia di Padova; 5. Valore medio del rapporto tra ore lavorate pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Padova Le parti provinciali hanno comparato le variazioni, positive o negative, dei predetti indicatori verificatesi nel triennio 2008, 2009, 2010 rispetto al triennio 2007, 2008, 2009 ed hanno convenuto che l'e.v.r. è erogabile a livello provinciale. Constatato che è stata accertata dalle parti provinciali la sussistenza delle condizioni minime per il riconoscimento dell'e.v.r. a livello provinciale, a livello aziendale l'impresa verifica le variazioni positive o negative verificatesi nel triennio 2008, 2009, 2010 rispetto al triennio 2007, 2008, 2009 dei seguenti due indicatori/parametri aziendali: 1) ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Padova. Dovranno essere conteggiate le ore di lavoro denunciate e le ore equiparate a quelle ordinarie così come individuate dal Contratto Collettivo Provinciale di lavoro ed in particolare: ore di fruizione dei permessi L. 104/92 ore di partecipazione durante l orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato all azienda
2 ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali ore di congedo per maternità e paternità ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla legge 300/ 70 2) volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge. In base alla verifica che l impresa farà sul triennio 2008, 2009, 2010 in rapporto al triennio 2007, 2008, 2009 relativamente al volume d affari IVA e ad al numero delle ore denunciate in Cassa Edile, si potranno presentare le seguenti ipotesi: a) variazione pari o in aumento del volume d affari e delle ore denunciate in Cassa Edile: erogazione per intero dell E.V.R. secondo i valori indicati nella Tabella A; b) variazione pari o in aumento di uno solo dei parametri aziendali (ore denunciate o volume d affari IVA): erogazione ridotta dell E.V.R. secondo i valori della tabella B; c) v ariazione negativa di entrambi i parametri aziendali (ore denunciate e volume d affari IVA): nessuna erogazione dell E.V.R. Se l E.V.R. risulterà non dovuto o dovuto in misura ridotta, l impresa è tenuta a rendere autodichiarazione secondo lo schema allegato, da inviare alla Cassa Edile di Padova, alla associazione datoriale di riferimento e dandone comunicazione alla R.S.A e R.S.U, ove costituite. La Cassa Edile di Padova è tenuta a trasmettere entro 10 giorni tale autodichiarazione alla Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil di Padova, le quali entro 30 giorni dal ricevimento dell autodichiarazione hanno facoltà di richiedere un confronto con l azienda per la verifica dei parametri aziendali. Si ricorda che il mancato invio dell autodichiarazione, o il rifiuto/indisponibilità ad attivare il confronto con le OO.SS. Territoriali, comporta l obbligo di erogare l E.V.R. nella misura massima indicata nella Tabella A. Si sottolinea che le imprese costituitesi nel corrisponderanno l E.V.R. nelle misure orarie indicate nella tabella A. Per le imprese costituitesi nel 2008 e 2007 l erogazione dell E.V.R. seguirà l esito del confronto dei parametri aziendali (ore denunciate e volume d affari IVA) e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio il confronto andrà fatto anno su anno e biennio su biennio. Ai fini del confronto vanno considerati solo gli anni solari in cui l impresa ha svolto attività normale per 12 mesi. Gli importi orari dell elemento variabile della retribuzione (E.V.R.), da intendersi determinati in cifra fissa, sono corrisposti agli operai agli impiegati ed agli apprendisti operai e impiegati per il periodo dal 1 marzo 2012 al 31 dicembre 2012, nella misura oraria determinata in corrispondenza di ciascun livello d inquadramento per un numero massimo mensile di 173 ore ordinarie lavorate ed equiparate come indicate al precedente punto 1) per 12 mensilità.
3 In caso d inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell E.V.R (e quindi per l anno 2012 dopo il 1 marzo 2012) l E.V.R sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese. Nel caso di prestazione a tempo parziale l E.V.R sarà corrisposto in misura pari all entità della prestazione lavorativa. Il pagamento dell E.V.R per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2012 avverrà con la retribuzione del mese di luglio L E.V.R non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., non è computabile ai fini del TFR, né ai fini del versamento dei contributi ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile. L E.V.R corrisposto dal 1 marzo al 31 dicembre 2012, costituisce erogazione derivante da contratto collettivo di 2 livello e potrà beneficiare della detassazione in conformità del DPCM 23 marzo 2012, e quindi entro il limite d importo complessivo di 2500 euro lordi, mentre il reddito da lavoro dipendente relativo all anno 2011, dovrà essere non superiore a euro. Per quanto riguarda il beneficio della decontribuzione, l art. 33 comma 14 della legge 183/2011 ha confermato per l anno 2012 lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte in conformità ai contratti collettivi di 2 livello, anche territoriali. Per l applicazione dello sgravio per il 2012, si dovrà attendere l emanazione dell apposito decreto interministeriale. Le parti provinciali si riservano di constatare e comunicare successivamente gli importi da corrispondere agli apprendisti, in relazione alla regolamentazione della retribuzione prevista dagli accordi confederali, ovvero dell eventuale contratto collettivo di lavoro stipulato a livello nazionale, ai sensi dell art. 2 del D. Legislativo n.167/2011. Aliquote contributi Cassa Edile E stato mantenuto invariato l ammontare complessivo delle aliquote contributive dovute alla Cassa Edile di Padova, riducendo con decorrenza 1 luglio 2012 l aliquota del contributo per la gestione vestiario dello 0,10% e aumentando sempre con decorrenza 1 luglio 2012 il Contributo per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzioni degli Infortuni dello 0,10%. La tabelle con le aliquote contributive in vigore dal 1 luglio 2012 sono scaricabili dal sito (sezione tabelle paga e contributi).
4 Trasferta Il nuovo contratto provinciale ha aggiornato gli importi dell indennità giornaliera di trasferta spettante agli operai. L istituto viene disciplinato, con effetto dal 1 luglio 2012, come segue: Trasferta senza pernottamento con mezzi di trasporto propri a) 5,50 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 2 ed entro 7 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; b) 9,00 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 7 ed entro 25 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; c) 13,00 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 25 ed entro 40 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; d) 18,00 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 40 ed entro 65 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; e) 23,00 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 65 ed entro 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; f) 26,00 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto. Trasferta senza pernottamento con mezzi di trasporto dell impresa a) 3,80 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 2 ed entro 7 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; b) 6,50 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 7 ed entro 25 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; c) 8,50 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 25 ed entro 40 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; d) 12,40 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 40 ed entro 65 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; e) 15,00 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 65 ed entro 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto; f) 17,20 quando l operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto.
5 Con riferimento all'ipotesi in cui il lavoratore sia comandato a prestare la propria attività oltre 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto, le parti hanno convenuto che l'impresa di appartenenza del lavoratore medesimo anche in considerazione del tempo necessario e delle relative difficoltà per giungere al luogo di lavoro e per il rientro valuterà, in accordo con l'operaio, la possibilità di rendere disponibile il pernottamento. Sempre in tema di trasferta, ricordiamo che al conducente dell automezzo posto a disposizione dall impresa non è dovuta l indennità giornaliera di trasferta ma un indennità di guida commisurata alla normale retribuzione, maggiorata del 20%, corrispondente al tempo forfetariamente determinato dall impresa per la guida (andata e ritorno), con l obbligo di effettuare comunque l orario di cantiere. Trasferta con pernottamento Rimane confermato il trattamento previsto per il lavoratore trasfertista con pernottamento, che prevede in particolare la corresponsione di un indennità giornaliera di trasferta ammontante a 13,00 per ogni giornata di lavoro. Resta fermo, per il datore di lavoro oltre all obbligo di corrispondere il trattamento di vitto e alloggio al lavoratore, anche quello di erogare al lavoratore medesimo un indennità ragguagliata al 50% della retribuzione per il tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno oltre al rimborso delle spese di viaggio. Il vitto e l alloggio sono a carico dell impresa; il vitto è costituito da una prima colazione, dal pasto meridiano e da quello serale, l alloggio deve essere dotato di idonei servizi igienici. Disciplina dell impiego della manodopera negli appalti e subappalti Previsione di unico modulo Denuncia di nuovo Lavoro che sostituisce i moduli attualmente previsti (denuncia impresa appaltatric e, denuncia impresa subappaltatrice per lavori pubblici e privati). Le imprese straniere (comunitarie e non comunitarie) per le quali vi è obbligo d iscrizione in Cassa Edile, che siano autorizzate in base alla normativa vigente al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi nei rispettivi paesi di provenienza, sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di Padova e a FENEAL UIL (feneal uil pd@libero.it), FILCA CISL (fabio.graziotto@cisl.it), FILLEA CGIL( fillea@cgilpadova.it),bimestralmente, copia di tali versamenti per i lavoratori occupati nei cantieri della Provincia di Padova. Prestazioni Cassa Edile Sempre con Accordo del 28 giugno 2012 si è modificato il Regolamento Prestazioni della Cassa Edile di Padova prevedendo, con decorrenza 1 luglio 2012, le seguenti variazioni: Abrogazione del contributo di studio per i lavoratori stranieri frequentanti, al di fuori dell orario di lavoro, corsi di lingua italiana a pagamento organizzati da scuole pubbliche o istituti riconosciuti dalla Regione Veneto.
6 Con riferimento all intero ciclo di studi delle scuole medie inferiori e superiori o scuole professionali è previsto di riconoscere, per una sola annualità, il contributo di studio anche in assenza di promozione. Riconoscimento del rimborso delle tasse universitarie al superamento di almeno il 60% degli esami previsti dal piano di studi dell anno accademico precedente. Il rimborso sarà riconosciuto anche per il primo anno fuori corso. Istituzione di un prestazione d importo lordo pari a 15 euro da erogare al lavoratore iscritto che nell anno precedente alla presentazione del mod. 730, ha ricevuto dalla Cassa Edile di Padova erogazioni fiscalmente rilevanti che hanno comportato l emissione di CUD. Il pagamento al lavoratore avverrà previa presentazione di fattura che giustifichi l importo pagato al CAF per l assistenza fiscale ricevuta. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ci è gradita l occasione per porgere i migliori saluti. IL PRESIDENTE Ing. Giacomo Cavagnis Allegati tabelle A e B importi orari E.V.R. schema di autodichiarazione non raggiungimento parametri aziendali modulo denuncia nuovo lavoro
7 TABELLA A VALORE ORARIO E.V.R. EROGABILE DAL 1 MARZO 2012 PER IMPIEGATI ED OPERAI 7 livello Euro 0,25 6 livello Euro 0,22 5 livello Euro 0,18 4 livello Euro 0,17 3 livello Euro 0,16 2 livello Euro 0,14 1 livello Euro 0,12 TABELLA B VALORE ORARIO E.V.R. EROGABILE DAL 1 MARZO 2012 PER IMPIEGATI ED OPERAI 7 livello Euro 0,075 6 livello Euro 0,066 5 livello Euro 0,054 4 livello Euro 0,051 3 livello Euro 0,048 2 livello Euro 0,042 1 livello Euro 0,036
8 Spett. Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Padova Pass. Corner Piscopia Padova Spett. Associazione datoriale.. Spett. RSU/RSA C/o sede aziendale Oggetto: Autodichiarazione di non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per l erogazione dell EVR, come previsto dall' art. 38 C.c.n.l. 18 aprile 2008 come modificato e integrato dall'accordo Nazionale 19 aprile 2010 e dagli artt C.c.p.l. provincia di Padova del 28/06/2012. L Impresa dichiara che nel triennio di riferimento per l erogazione dell EVR per l anno ai propri dipendenti, il confronto con i corrispettivi dati del triennio precedente, risulta negativo per il/i seguente/i parametri: ore denunciate alle Casse Edili volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA. A comprova di quanto dichiarato allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento per la comparazione. L impresa al fine di attivare la riduzione o non pagamento dell EVR, come previsto dalle normative contrattuali di cui in oggetto, si dichiara disponibile ad un incontro con FENEAL FILCA FILLEA di Padova. Distinti saluti Timbro e Firma del Legale Rappresentante
9 DENUNCIA DI NUOVO LAVORO CASSA EDILE DI PADOVA Pass.Corner Piscopia, PADOVA (PD) Tel Fax LA SOTTOSCRITTA IMPRESA (Ragione Sociale completa) INDIRIZZO SEDE LEGALE CAP LOCALITA PROV. TEL. INDIRIZZO PEC CODICE FISCALE PARTITA IVA POSIZIONE CASSA EDILE PADOVA MATR.INPS MATR. INAIL Ai sensi e/o per gli effetti previsti dai dispositivi legislativi e contrattuali vigenti, DICHIARA di aver ricevuto in affidamento il seguente lavoro DATI COMMITENTE PUBBLICO PRIVATO AFFIDAMENTO IN APPALTO SUBAPPALTO PROPRIO DENOMINAZIONE COMMITTENTE COD.FISC. P.IVA. INDIRIZZO CAP LOCALITA PROV. TEL. FAX INDIRIZZO PEC APPALTATORE: (per i subappaltatori indicare la denominazione dell impresa appaltatrice): DENOMINAZIONE C.F. DATI LAVORO DESCRIZIONE LAVORO INDIRIZZO CANTIERE CAP LOCALITA PROV. CIG (Cod.Id.Gara)N. prot.appalto data appalto IMPORTO LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO IMPORTO LAVORI EDILI DATA INIZIO LAVORI DATA PRESUNTA FINE LAVORI NUMERO PRESUMIBILE DEGLI OPERAI CHE VERRANNO OCCUPATI: SUBORDINATI: INTERINALI: TRASFERTISTI (1): PROV: IN DISTACCO (2) IMPRESA DISTACCANTE CATEGORIA GENARALE OPERA OG (3) IMPRESE SUBAPPALTATRICI (4) RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/ CODICE FISCALE DESCRIZIONE LAVORO IMPORTO LAVORO CAT.OG. LAV. AUT(5) NON EDILE La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazione assunte con il citato contratto di appalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima, dall art. 118 c.6 del d.lgs. 163/2006 e s.m., dalla Legge Regionale 27/2003 e s.m., nonché dalla vigente normativa riguardante il documento Unico di Regolarità Contributiva. La sottoscritta impresa consente fin d ora alla Cassa Edile di Padova di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse. DATA TIMBRO E FIRMA (1) Indicare la provincia di iscrizione (2) Nel caso di operai in distacco, fornire alla Cassa Edile copia del contratto di distacco (3) Vedi tabella allegata ex avviso comune dd.28/10/10 (4) Indicare le imprese subappaltatrici, anche quelle non edili, compresi i lavoratori autonomi(in questo caso inserire anche il Codice Fiscale) (5) Selezionare se trattasi di impresa con soli lavoratori autonomi
10 TABELLA EX AVVISO COMUNE DD 28/10/10 CATEGORIE Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell opera 1 OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture 14,28% 2 OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36% 3 ristrutturazione di edifici civili 22,00% 4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti 6,69% 5 OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00% 6 OG3 - opere stradali, ponti, etc,. 13,77% 7 OG4 - opere d'arte nel sottosuolo 10,82% 8 OG5 - dighe 16,07% 9 OG6 - acquedotti e fognature 14,63% 10 OG6 - gasdotti 13,66% 11 OG6 oleodotti 13,66% 12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48% 13 OG7 - opere marittime 12,16% 14 OG8 - opere fluviali 13,31% 15 OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23% 16 OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36% 17 OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale 16,47%
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