LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA

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1 LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA RISERVA DEL DIRITTO DI ABITAZIONE A FAVORE DEL CONIUGE [voce aggiornata al gennaio 2014] I. Quali diritti sono riconosciuti in sede successoria al coniuge superstite? II. Come si calcola il valore del diritto di abitazione? III. Come opera nella successione necessaria il meccanismo della riserva del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite? IV. La riserva del diritto di abitazione a favore del coniuge è riconosciuta anche nella successione legittima? V. In che limiti è opponibile ai terzi il diritto di abitazione acquistato mortis causa dal coniuge superstite? I Quali diritti sono riconosciuti in sede successoria al coniuge superstite? Il secondo libro del codice civile dedicato alle successioni colloca al primo posto tra i successibili il coniuge superstite (art. 565 c.c.), inserendolo anche, sempre al primo posto, nella categoria degli eredi necessari (art. 536 c.c.). Secondo le norme sulla successione legittima (titolo II del secondo libro), in assenza di disposizioni testamentarie l eredità si devolve al coniuge superstite per intero se non vi sono figli, ascendenti o fratelli e sorelle (art. 583 c.c.), altrimenti si suddivide con tali soggetti. Se vi è un solo figlio al coniuge superstite è devoluta la metà dell eredità; se vi sono più figli il coniuge eredita solo un terzo (art. 581). Se non vi sono figli, ma ascendenti o fratelli e sorelle, l eredità devoluta al coniuge è di due terzi (art. 582 c.c.). Le stesse disposizioni si applicano al coniuge putativo (art. 584 c.c.), cioè al coniuge superstite di buona fede, non passato a nuove nozze, in caso di annullamento del matrimonio. In tal caso è garantita al coniuge superstite anche la riserva di cui all art. 540 c.c. di cui si parlerà oltre. Come detto, il codice civile attribuisce al coniuge anche la qualifica di erede necessario, inserendolo al primo posto tra i legittimari (art. 536 c.c.). Pertanto, nel caso in cui vi sia una disposizione testamentaria, è prevista a suo favore una riserva tutelabile con l azione di riduzione che, in assenza di figli, è della metà del patrimonio ereditario (art. 540, primo comma, c.c.). In concorso con un figlio la riserva è di un terzo e, in presenza di più figli, di un quarto (art. 542 c.c.). Se non vi sono figli ma concorrono con il coniuge gli ascendenti del de cuius la riserva a favore del coniuge è della metà del patrimonio ereditario (art. 544 c.c.). Il testatore non potrà quindi violare questi limiti. Gli stessi diritti sopra ricordati ha il coniuge superstite separato senza addebito (art. 585, primo comma c.c.). Al coniuge cui sia stata addebitata la separazione spetterà un assegno vitalizio di natura alimentare a carico degli eredi, se nelle condizioni vigenti di separazione è previsto un assegno alimentare (art. 585, secondo comma e art. 584 c.c.). L ex coniuge divorziato non ha alcun diritto successorio salvo quelli che, ove sia titolare di assegno divorzile, gli sono espressamente riconosciuti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, e sempre che i rapporti economici non siano stati definiti, ex art. 5 comma 8 della legge sul divorzio, con una prestazione una tantum. In particolare, in presenza di tali presupposti, gli è riconosciuto: a) il diritto alla pensione di reversibilità, eventualmente in concorso con il coniuge superstite e con gli altri ex coniugi divorziati (art. 9, dal secondo comma, legge divorzio); b) se versa in stato di bisogno, un assegno periodico a carico degli eredi (art. 9-bis); c) il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dal de cuius, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza anche in caso di decesso dell obbligato alla corresponsione dell assegno divorzile (Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1222; Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2008, n ). Naturalmente il coniuge superstite avrà diritto anche, ove in regime di comunione legale, alla metà degli acquisti effettuati, insieme o separatamente, in costanza di matrimonio (art. 177 c.c.), e pertanto in tal caso le norme sulla successione sopra esaminate interesseranno solo l altra metà del patrimonio oltre all intero patrimonio personale del coniuge defunto. 1 Lessico di diritto di famiglia

2 Vi è poi entrando nel tema specifico che qui si esamina il diritto riconosciuto dall art. 540, secondo comma, del codice civile senza il quale il coniuge superstite rischierebbe di non poter continuare a risiedere nella casa in cui fino a quel momento ha abitato (quindi si tratta di un diritto riconosciuto soltanto relativamente alla casa familiare: Cass. civ. Sez. II, 14 marzo 2012, n. 4088; Cass. civ. Sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2159; App. Genova Sez. III, 4 aprile 2007), se di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà con il coniuge defunto (ma non se in comproprietà del coniuge defunto con terzi: Cass. civ. Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6691; Cass. civ. Sez. II, 22 luglio 1991, n. 8171; Trib. Trieste, 31 marzo 2011; Trib. Bari Sez. I, 8 ottobre 2007; Trib. Cagliari, 5 aprile 2006; App. Cagliari, 26 settembre 2005; Trib. Roma, 26 marzo 2003; Trib. Nocera Inferiore, 4 ottobre 2000). La collocazione dell art. 540 c.c. nel titolo dedicato ai diritti riservati ai legittimari e la sua stessa denominazione, potrebbe far ritenere che la riserva a favore del coniuge dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredono (art. 540, secondo comma, c.c.) sia prevista esclusivamente per il caso di successione testamentaria. Invece, come si dirà, le Sezioni unite della Cassazione con una decisione storica (Cass. civ. Sez. Unite, 27 febbraio 2013 n. 4847) e in adesione all interpretazione prevalente data in dottrina all istituto in questione, hanno ritenuto di estenderne l applicazione anche al di fuori della successione testamentaria e quindi in tutte le ipotesi in cui si apre la successione. II Come si calcola il valore del diritto di abitazione? Il valore del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano va determinato con una specifica stima che faccia riferimento al loro valore venale al tempo dell apertura della successione e per l intera prevedibile durata della vita del beneficiario. Essendo il diritto di abitazione un diritto reale di contenuto sostanzialmente analogo a quello di usufrutto per la stima si possono utilizzare i coefficienti previsti nella tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle imposte di registro) predisposta per il pagamento delle imposte proporzionali di registro, catastale e ipotecaria nel caso di atti che concernono l attribuzione, appunto, dell usufrutto. I coefficienti variano a seconda dell età del beneficiario ed il valore, appunto, dell usufrutto ai fini del pagamento delle imposte - è determinato moltiplicando la rendita annua per il coefficiente apposito stabilito in relazione all età dell usufruttuario. La rendita annua si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per l interesse legale. Il valore della piena proprietà, a sua volta, è determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente relativo alla categoria di immobile cui appartiene quello in esame. Il coefficiente più alto (38) previsto nella tabella allegata al DPR 131/86 si riferisce ad una età del beneficiario da zero a 20 anni (e e determina un va- lore dell usufrutto corrispondente al 95% del valore complessivo); quello più basso (4) si riferisce ad una età da 93 a 99 anni (valore dell usufrutto 10% e valore della nuda proprietà 90%). Se, quindi, il valore della rendita annua, calcolata come sopra, fosse di euro e l età del beneficiario del diritto di abitazione fosse compresa tra i 61 e i 63 anni, secondo la tabella allegata al DPR 131/86 la rendita annua dovrebbe essere moltiplicata per 22 determinando una percentuale di valore dell usufrutto (e del diritto di abitazione) del 55% e del corrispondente diritto di nuda proprietà del 45%. III Come opera nella successione necessaria il meccanismo della riserva del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite? Va premesso che è pacifico in giurisprudenza che la natura giuridica della riserva del diritto di abitazione - non riconosciuta in caso di matrimonio solo religioso (Trib. Milano, 8 settembre 1997) né in caso di convivenza more uxorio (Cass. civ. Sez. II, 13 giugno 1994, n. 5731; Corte cost., 26 maggio 1989, n. 310) è quella del legato ex lege, più esattamente del prelegato ex lege trattandosi di un legato a favore di uno dei coeredi (art. 661 c.c.) (Cass. civ. Sez. II, 31 luglio 2013, n ; Cass. Civ. Sez. II, 15 maggio 2000, n. 6231; Cass. civ. Sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2159; Cass. civ. Sez. II, 10 marzo 1987, n. 2474; Trib. Genova Sez. VII, 6 maggio 2013; Trib. Roma, Sez. VII, 14 marzo 2012; Trib. Roma Sez. VIII, 1 giugno 2010; Trib. Genova, Sez. IV, 2 agosto 2005 ). La riserva opera quindi di diritto, al momento dell apertura della successione, senza necessità di accettazione (Cass. civ. Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1920) sia quando il coniuge superstite è l unico chiamato all eredità, sia quando concorre con altri chiamati. Pertanto il coniuge superstite non deve fare nulla. Può tranquillamente continuare nel godimento dell immobile del quale acquista ex lege il diritto di abitazione, ancorché ne sia comproprietario e ancorché alla successione vi siano altri chiamati. L acquisizione di un diritto reale limitato sull intera proprietà dell immobile si spiega per il fatto che su di esso potrebbero vantare diritti successori di natura reale altri soggetti (chiamati all eredità o semplici legatari). Come opera in pratica rispetto agli altri chiamati all eredità - il meccanismo della riserva del diritto di abitazione? Nel secondo libro del codice civile che si occupa delle successioni - l art. 540 è collocato nell ultima parte del primo titolo, dedicata ai diritti riservati ai legittimari. Pertanto è stato piuttosto scontato in passato, nell applicazione giurisprudenziale di questa norma, interrogarsi quasi esclusivamente sul funzionamento della riserva nell ambito della successione necessaria. Ci si è chiesti innanzitutto che cosa avviene se con testamento il coniuge defunto violando la riserva abbia in vita attribuito il diritto di abitazione a terzi. In tal caso il coniuge superstite acquista ugualmente ex lege il diritto di abitazione ma potrà agire per la rivendica (del diritto reale di abitazione) nei confronti del terzo che vanti la titolarità del diritto in base al testamento o resisterà nel giudizio azionato dal terzo. E stato sostenuto in dottrina che l azione in questione non dovrebbe essere la rivendica ma l azione di riduzione, trattandosi di un azione con la quale si tende alla reintegrazione della riserva violata. Contrariamente a quanto si riteneva in passato, però e come si dirà 2 Lessico di diritto di famiglia

3 più oltre - la riserva del diritto di abitazione, nonostante che nell art. 540 c.c. si utilizzi il linguaggio della successione necessaria, non opera in quanto istituto della successione necessaria ma della successione in sé. I punti di vista in ordine alle azioni a tutela del coniuge superstite, però, sono divergenti e si potrebbe ritenere che entrambe le azioni indicate siano possibili a seconda del fenomeno successorio nel quale emerge il conflitto da risolvere. La giurisprudenza più recente (Cass. civ. Sez. II, 19 aprile 2013, n. 9651) - aderendo in sostanza alla tesi che differenzia la riserva del diritto di abitazione dagli altri tipi di riserve - ritiene che la riserva del diritto di abitazione sia sostanzialmente una riserva di tipo quantitativo. Si tratterebbe, cioè, di un valore aggiunto alla normale quota di riserva e quindi di un valore capitale che si aggiunge al valore capitale della normale riserva. L opinione appare del tutto condivisibile. Se così non fosse, infatti, non si spiegherebbe l espressione utilizzata nell art. 540 c.c. secondo cui tali diritti gravano sulla porzione disponibile, cioè decurtano la disponibile. Gravando, infatti, sulla porzione disponibile, lasciano intatta la riserva del coniuge e degli altri legittimari. Se, invece, il valore della riserva fosse detratto dall asse ereditario, prima di valutare le rispettive quote, intaccherebbe anche le quote riservate agli altri legittimari. Nella vicenda all esame della Corte, nella sentenza da ultimo citata, il ricorrente si doleva del fatto che i giudici d appello avessero determinato l asse ereditario dopo aver dedotto il valore del diritto d abitazione; viceversa, il diritto di abitazione e il diritto d uso riservato al coniuge supersite avrebbero dovuto gravare (pesare) sulla sola quota disponibile e non sull intero asse ereditario. La Corte di cassazione richiamando il contenuto molto chiaro di una precedente sentenza (Cass. civ. Sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329) - accoglieva il ricorso, rilevando in sostanza che in tema di successione necessaria la disposizione di cui all art. 540 secondo comma del codice civile, determina (non la decurtazione dell asse ereditario ma) un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Posto, infatti, che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile (cioè decurtano il valore della disponibile) come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sull asse ereditario e poi determinare la quota di riserva. Alla quota di riserva si deve aggiungere il valore dei diritti di abitazione e di uso dei mobili che la corredano (Cass. civ. Sez. II, 19 aprile 2013, n. 9651). Per comprendere correttamente il meccanismo operativo si può fare il seguente esempio. Su un asse ereditario (formato da un unico compendio immobiliare costituente la casa coniugale) del valore di euro, la quota di riserva del coniuge che concorre con un figlio (di un terzo ex art. 542 c.c.) è di euro. Sempre di un terzo è anche la quota di riserva del figlio. La disponibile è anch essa quindi di euro. Ebbene, se il valore del diritto di abitazione fosse di euro (corrispondente al 25% del valore complessivo della proprietà in caso di coniuge superstite ottantenne), tale valore capitale si aggiunge al valore capitale della riserva di un terzo dell asse ereditario, determinando un valore complessivo della riserva a favore del coniuge di euro. Se il testatore avesse disposto a favore del figlio per l intera disponibile di euro il figlio vedrebbe tale quota disponibile ridursi a euro (decurtata cioè dei euro del valore della riserva del diritto di abitazione). Egli avrebbe diritto quindi non a euro (quota di riserva e quota disponibile lasciatagli) ma solo a euro (quota di riserva oltre alla porzione disponibile residua). E questo il senso dell espressione contenuta nell art. 540 secondo comma, riferita alla riserva del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredono - secondo cui tali diritti gravano sulla porzione disponibile ; essi cioè riducono l ammontare della disponibile e aumentano il valore capitale della riserva del coniuge; ma non riducono la riserva dei figli perché non gravano sulla loro quota di riserva. Pertanto si può dare per acquisita questa prima conclusione, che cioè, la riserva di cui all art. 540, secondo comma, del codice civile è una riserva sui generis (cosiddetta rafforzata) che intacca la porzione disponibile, a differenza di quanto avviene per le quote di riserva ordinarie previste nelle altre disposizioni sulla successione necessaria che mantengono, invece, pienamente intatta la disponibile. L obiettivo della norma è quello soprattutto di tutelare gli altri legittimari evitando che il valore del diritto di abitazione riservato al coniuge gravi sulle altre quote di riserva. Che succede se la porzione disponibile non fosse suf- ficiente a coprire l ammontare della riserva del diritto di abitazione? Nell esempio sopra fatto (valore del compendio immobiliare, costituente l asse ereditario, di euro) se il valore del diritto di abitazione fosse più alto, per esempio euro (corrispondente alla percentuale del 40% in caso di coniuge settantenne) la disponibile di lasciata al figlio non sarebbe più sufficiente a coprire l ammontare della riserva del diritto di abitazione. Per questa ipotesi prescrive l art. 540 nell ultima parte del secondo comma che, i diritti di abitazione e di uso dei mobili, ove la porzione disponibile non sia sufficiente a coprirne l ammontare, gravano sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Come si vede, in questi casi, la legge cerca di garantire al massimo la riserva dei figli, sacrificando quella del coniuge che si avvantaggia della riserva del diritto di abitazione. Quindi ove il testatore avesse disposto dell intera disponibile di euro a favore del figlio, quest ultimo perderebbe il solo valore della disponibile mentre la quota di riserva del coniuge verrebbe intaccata per euro (riserva del coniuge euro, riserva del diritto di abitazione euro, riserva del figlio euro). Proprio questi meccanismi, tesi a risolvere i problemi di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell attribuzione dei diritti di abitazione al coniuge superstite, hanno portato le Sezioni Unite della Cassazione ad osservare che le disposizioni previste dall art. 540 c.c., comma 2, sono finalizzate a risolvere problemi diversi da quelli ipotizzabili nella successone senza testamento, in particolare a tutelare soprattutto l integrità delle quote di riserva del coniuge e degli altri legittimari (Cass. civ. Sez. Unite, 27 3 Lessico di diritto di famiglia

4 febbraio 2013, n. 4847) con la conseguenza - di cui si dirà tra breve - che il diritto alla riserva del diritto di abitazione può essere riconosciuto anche in caso di successione legittima, ma con modalità operative necessariamente diverse da quelle previste nella successione testamentaria. IV La riserva del diritto di abitazione a favore del coniuge è riconosciuta anche nella successione legittima? Come si è detto, la problematica connessa alla riserva a favore del coniuge del diritto di abitazione è contrassegnata dal fatto che l art. 540 c.c. è collocato nel titolo della successione necessaria e che nella disposizione si utilizza conseguentemente la terminologia della successione necessaria ( riserva, disponibile ). Ciò potrebbe indurre a ritenere che il meccanismo che si sta esaminando operi solo in presenza di un lascito testamentario, come tutte le problematiche concernenti la successione necessaria. E invece oggi pacifico il giurisprudenza che il meccanismo di cui si parla opera anche nell ambito della successione senza testamento. Volendo ipotizzare che il de cuius non abbia fatto testamento, nell esempio sopra fatto (un coniuge, in separazione dei beni, un solo figlio e un asse ereditario del valore di euro costituito dalla sola casa coniugale) al coniuge dovrebbe essere devoluta (ai sensi dell art. 581 c.c.) la metà del patrimonio ( euro) e al figlio l altra metà ( euro). Se il valore del diritto di abitazione fosse di euro, questo importo come si computa? E evidente che in questo caso le disposizioni previste dall art. 540 c.c., secondo comma, finalizzate - come si è visto - a risolvere problemi di incidenza e di tutela dei diritti degli altri legittimari per effetto dell attribuzione dei diritti di abitazione al coniuge su- perstite, non possono evidentemente trovare applicazione. Non è ipotizzabile infatti, in assenza di disposizioni testamentarie, parlare di quote di riserva o di porzione disponibile su cui dovrebbe gravare il diritto di abitazione del coniuge superstite. In dottrina prevale l orientamento secondo cui i diritti abitazione e di uso dei mobili, pur non essendo espressamente menzionati negli artt. 581 e 582 c.c. (che indicano le quote ereditarie nella successione senza testamento) spettano al coniuge anche nella successione legittima, anche se gli orientamenti sono contrastanti sia circa la fonte normativa di tale diritto, sia sui criteri di calcolo del valore della quota del coniuge, se cioè il valore del diritto di abitazione si aggiunga o sia compreso nella quota dell eredità attribuita per legge. In giurisprudenza Cass. civ. Sez. II, 6 aprile 2000 n ha ritenuto che da nessuna norma risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione intestata per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari) più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria; pertanto non v è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso. Analogamente in giurisprudenza di merito App. Roma Sez. III, 7 novembre Viceversa Cass. civ. Sez. II, 13 marzo 1999, n (inedita, citata da Cass. S.U. 4847/2013 più oltre) sulla base del rilievo che sarebbe contrario al principio di uguaglianza che il coniuge putativo superstite (al quale, come si è visto, l art. 584 c.c. dichiara espressamente applicabile il meccanismo della riserva del diritto di abitazione) venisse trattato in modo diverso e più favorevole rispetto agli altri coniugi supersiti, ha ritenuto indubbia l applicabilità del precetto di cui all art. 540, secondo comma, del codice civile anche al coniuge chiamato all eredità senza testamento. Il principio è stato anche riconosciuto in decisioni di merito (Trib. Roma, 12 aprile 1995). La giurisprudenza, tuttavia, non risolse in queste prime decisioni il dubbio di quale meccanismo operativo applicare; se cioè, come detto, i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota spettante al coniuge o siano compresi in tale quota. Proprio la possibile estensione generalizzata, nella successione senza testamento, del secondo comma dell art. 540 c.c. che riconosce espressamente al solo coniuge putativo la riserva del diritto di abitazione era stata anche oggetto di una questione di legittimità costituzionale. La questione fu dichiarata infondata dalla Corte costituzione (Corte cost. 5 maggio 1988, n. 527) la quale rilevava in sostanza che la mancata previsione nella successione senza testamento dei diritti di abitazione e di uso non costituisce frutto di una dimenticanza, ma risponde all intenzione del legislatore di non attribuire al coniuge che succede ab intestato, a differenza di quanto previsto in caso di successione necessaria, i predetti diritti in aggiunta alla quota devolutagli per legge, bensì come contenuto della stessa. Il che, quindi, costituiva di fatto un riconoscimento della possibile applicazione della riserva al di fuori della successione necessaria, sia pure con un meccanismo operativo diverso. A proposito del meccanismo operativo applicabile ed aderendo perciò all indirizzo secondo cui la riserva del diritto di abitazione spetta al coniuge anche nella successione senza testamento - un altra decisione (Cass. civ. Sez. II, 5 maggio 2008 n ) ha affermato che, in tema di successione legittima, nella quota intestata in favore del coniuge superstite prevista dall art. 581 c.c. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso. In presenza di questi orientamenti contrastanti la questione è stata quindi portata davanti alle Sezioni Unite da Cass. civ. Sez. II, 4 maggio 2012, n in cui ricorso principale investiva proprio la questione se, in caso di successione legittima, spettino o meno in favore del coniuge superstite i diritti di abitazione e di uso e, nell ipotesi affermativa, se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 del codice civile. Le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 27 febbraio 2013, n. 4847) hanno innanzitutto riconosciuto anche nella successione legittima i diritti di abitazione ed uso riservati espressamente al coniuge superstite dal secondo comma dell art. 540 del codice civile, conformemente all opinione espressa ormai unanimemente dalla dottrina e richiamandosi alla ratio che aveva ispirato il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975 che era quella di realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale ma anche sotto quello etico e sentimentale e sul presupposto che la ricerca di un nuovo allog- 4 Lessico di diritto di famiglia

5 gio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona. Ciò premesso, affermano i giudici, è evidente che tale finalità dell istituto è valida per il coniuge supersite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest ultima, anche se poi il legislatore ne ha disciplinato l effettiva realizzazione per il caso di successione necessaria, con la finalità di incidere soltanto entro ristretti limiti sulle quote di riserva di altri legittimari. La sentenza, quanto ai criteri di calcolo del valore della quota del coniuge superstite, osserva che al riguardo sono state prospettate sostanzialmente due diverse soluzioni. Un primo indirizzo sostiene l applicazione dell art. 553 c.c. che dispone la riduzione proporzionale delle porzioni degli eredi legittimi nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari. Secondo un altro orientamento i diritti di abitazione e di uso del coniuge si configurerebbero nella successione legittima come prelegati ex lege, cumulandosi alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.; pertanto il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima non tenendo conto, quindi, di tale attribuzione. Le Sezioni Unite aderiscono a questo secondo orientamento in quanto osservano i giudici - nella successione legittima non si pone un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge, cosicché le disposizioni previste dall art. 540 c.c. finalizzate a contenere in limiti ristretti la compressione delle quote di riserva dei figli del de cuius in conseguenza dell attribuzione al coniuge dei diritti suddetti, non possono evidentemente trovare applicazione in tema di successione intestata. Pertanto le modalità di attribuzione dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima devono prescindere dal procedimento di imputazione previsto dall art. 540 del codice civile. Conseguentemente concludono i giudici - ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili. Quindi, nell esempio sopra fatto (valore dell asse ereditario di euro), se il valore del diritto di abitazione fosse di euro, applicando il coefficiente per un coniuge settantenne in separazione dei beni) l importo in questione deve essere stralciato (detratto) dal valore dell asse ereditario e l importo residuo di euro e l importo verrà suddiviso al 50% (art. 581 c.c.) tra il coniuge superstite e il figlio. V In che limiti è opponibile ai terzi il diritto di abitazione acquistato mortis causa dal coniuge superstite? Il diritto di abitazione, anche acquistato mortis causa, è strettamente legato alla persona a favore della quale è costituito ed è insuscettibile di autonoma espropriazione, come si ricava dalle norme che lo dichiarano incedibile (art codice civile: i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione ) e non ipotecabile (art codice civile che dichiara oggetto di ipoteca, tra i diritti reali limitati, solo l usufrutto, la superficie e l enfiteusi). Se non è possibile iscrivere ipoteca non sono possibili neanche il sequestro e il pignoramento che per loro natura sono destinati a vincolare determinati beni per la soddisfazione di un determinato credito. Naturalmente la (nuda) proprietà gravata dal diritto di abitazione può essere oggetto di sequestro, pignoramento ed espropriazione. Se il diritto di abitazione fosse attribuito con atto negoziale, in base alle norme sulla trascrizione che espressamente lo prevedono (articoli 2643 n. 4, 2644 e 2645 c.c.), sarebbe pacifica l opponibilità ai terzi acquirenti del bene su cui il diritto è costituito che abbiano trascritto il loro titolo successivamente alla trascrizione dell atto negoziale attributivo del diritto di abitazione. Ugualmente opponibile sarebbe il diritto di abitazione al creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca successivamente alla trascrizione del negozio attributivo del diritto di abitazione (art c.c.) ed altrettanto avverrebbe, in base alle norme relative agli effetti del pignoramento (art. 2913, 2914, 2915 c.c.), relativamente all opponibilità ai creditori pignoranti degli atti negoziali trascritti anteriormente al pignoramento oltre che all opponibilità all acquirente da vendita forzata (art c.c.); in tal caso il titolare del diritto di abitazione è terzo rispetto al procedimento esecutivo e il suo diritto non sarà pregiudicato dalla vendita forzata della proprietà Il diritto di abitazione non è, invece, opponibile ai terzi acquirenti del bene immobile che trascrivono prima il loro titolo, oltre che al creditore ipotecario anteriore il quale può far subastare, cioè vendere, la proprietà del bene come libera da vincoli (art. 2812, secondo comma c.c.). In tal caso come prevede la norma citata - il diritto di abitazione si estingue con l espropriazione. Ebbene che cosa avviene allorché il diritto di abitazione è acquistato dal coniuge superstite mortis causa? Se il de cuius in vita aveva disposto della proprietà con atto regolarmente trascritto per esempio se aveva trasferito il diritto anche parzialmente o aveva sottoposto ad ipoteca il bene - anche il diritto di abitazione acquistato mortis causa ex art. 540 c.c. dal coniuge superstite subirà gli effetti di quell atto. Il coniuge superstite fatta sempre salva l applicazione dell art. 540 c.c. - vedrà quindi intaccato il godimento del diritto nei limiti dell atto dispositivo de de cuius, fino alla possibile estinzione del diritto con l espropriazione (Cass. civ. Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 463). Perché sì verifichi questo effetto di inopponibilità del legato ex lege rispetto all atto anteriore è sufficiente che l atto sia anteriore all apertura della successione non essendo ritenuta in giurisprudenza necessaria la trascrizione del legato ex lege (Cass. civ. Sez. II, 30 aprile 2012, n. 6625; in senso contrario si sono espressi però Trib. Monza, 27 dicembre 2011; Trib. Bologna Sez. IV, 30 agosto 2004 che hanno ritenuto necessaria la trascrizione del legato ex lege). Se invece è l erede a disporre dopo l apertura della successione del diritto di proprietà? Come è regolamentato il conflitto tra gli aventi causa dell erede e il coniuge superstite? 5 Lessico di diritto di famiglia

6 Il problema è stato al centro di una vicenda giudiziaria nella quale la giurisprudenza in passato si è espressa indicando i principi e le norme applicabili. Era avvenuto dopo il decesso di un uomo che aveva lasciato come eredi la moglie e il figlio che il figlio avesse concesso sull immobile ipoteca ad una banca a garanzia di un mutuo. La banca, cioè, aveva acquistato, in seguito alla concessione del mutuo, il diritto di iscrivere ipoteca. Aveva acquistato tale diritto dall erede apparente, cioè da colui che appariva titolare della piena proprietà del bene e che si era comportato come se fosse erede di un diritto di proprietà pieno. Alla fattispecie i giudici (Cass. civ. Sez. III, 24 giugno 2003, n ) hanno applicato non le norme sugli effetti della trascrizione tra più aventi causa da un medesimo soggetto (per i motivi di cui tra breve si dirà) ma l art. 534 del codice civile il cui secondo comma prevede che sono salvi i diritti acquistati per effetto di convenzione a titolo oneroso con l erede apparente dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede. La buona fede è esclusa, in caso di beni immobili come prevede il terzo comma della stessa disposizione solo se l erede (o il legatario) abbiano trascritto il proprio acquisto mortis causa (trascrizione imposta dal primo comma dell art c.c.) prima della trascrizione dell acquisto del terzo (nell esempio prima dell iscrizione di ipoteca da parte della banca). Tuttavia, sulla base dell orientamento di cui si è detto - che considera non necessaria la trascrizione del legato ex lege, a differenza del legato testamentario (Cass. civ. Sez. II, 30 aprile 2012, n. 6625) - la buona fede del terzo deve sempre essere oggetto di prova e non potrà considerarsi esclusa per la mancanza in sé della trascrizione del legato ex lege. I giudici non hanno applicato alla fattispecie le norme generali sulla trascrizione perché, nonostante che l erede (cioè il figlio) e il legatario (cioè il coniuge superstite) abbiano acquistato il proprio diritto sullo stesso bene dal comune dante causa, il diritto di proprietà si trasmette all erede per effetto della legge come gravato dal diritto di abitazione, mentre l articolo 2644 del codice civile, disciplinando gli effetti della trascrizione, lo fa con riguardo alla situazione rappresentata dal fatto che due soggetti acquistano successivamente (e non contestualmente) dallo stesso autore diritti tra loro incompatibili. In definitiva mentre il conflitto tra atti dispositivi effettuati in vita dal de cuius e diritti del legatario ex lege (coniuge superstite) va risolto in base all art c.c. sull anteriorità della trascrizione, viceversa il conflitto tra il coniuge superstite e l erede (apparente: che si comporta, cioè, come se avesse un titolo pieno e non gravato dal diritto di abitazione) è regolato dall art. 534, 2 e 3 comma, c.c. e cioè in base alla buona fede degli aventi causa dall erede apparente; quindi accertando se l acquisto del terzo dall erede apparente sia stato fatto o meno in buona fede. Se vi è buona fede l acquisto è salvo e prevale sul legato ex lege. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. II, 31 luglio 2013, n (Pluris, Wolters In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell art. 540, secondo comma, cod. civ. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta. Trib. Genova Sez. VII, 6 maggio 2013 (Pluris, Wolters In materia di successione ed, in particolare, in riferimento all art. 540 c.c., rubricato Riserva a favore del coniuge, si evidenzia come, in caso di successione ab intestato, la riserva del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite opera come un prelegato. Altresì, l attribuzione delle quote sul patrimonio residuo deve avvenire sulla base delle regole ab intestato. Cass. civ. Sez. II, 19 aprile 2013, n (Giur. It., 2013, 8-9, 177, nota di CALVO) Il valore dei diritti riservati al coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c. in ipotesi di successione testamentaria, grava anzitutto la disponibile e, qualora la sopravanzi, la quota di legittima del medesimo chiamato nonché, in via ulteriormente subordinata, quella dei figli e degli altri legittimari. In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell art. 556 cod. civ. considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari Cass. civ. Sez. Unite, 27 febbraio 2013, n (Famiglia e Diritto, 2013, 11, 983, nota di GRAGNANI) Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla cosa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall art. 540, comma secondo. Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato. In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius. Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 4 maggio 2012, n (Nuova Giur. Civ., 2012, 9, 1, 769, nota di PERTOT) In tema di successione legittima la particolare importanza delle questioni, in ordine alle quali si è registrato un ampio dibattito dottrinale e un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, se spettino in favore del coniuge superstite i diritti di abitazione e di uso e, nell ipotesi affermativa, se tali diritti debbano aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., suggerisce l opportunità di 6 Lessico di diritto di famiglia

7 rimettere gli atti al Primo Presidente, per l eventuale assegnazione alle sezioni unite. Cass. civ. Sez. II, 30 aprile 2012, n (Famiglia e Diritto, 2012, 10, 869, nota di CALVO) Qualora in sede di divisione al coniuge del defunto venga assegnata la piena proprietà della casa destinata a residenza familiare, l eccedenza prevista dall art. 720 c.c. a suo carico deve essere computata tenendo conto del minor valore derivante dal diritto di abitazione ex art. 540, comma 2,codice civile. Il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, configurandosi come legato ex lege, è opponibile ai terzi a prescindere dalla trascrizione. Il diritto di abitazione, riservato dall art. 540, secondo comma, cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato ex lege, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all art. 649, secondo comma, cod. civ., al momento dell apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall erede. Il diritto di abitazione di cui all art. 540 c.c., il quale si configura come legato ex lege, che viene immediatamente acquisito dal coniuge superstite direttamente dall ereditando, in base alla regola dei legati di specie di cui al secondo comma dell art. 649 c.c. al momento dell apertura della successione, non é soggetto a trascrizione. Cass. civ. Sez. II, 14 marzo 2012, n (Famiglia e Diritto, 2012, 6, 619) Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, cod. civ.), può avere ad oggetto soltanto l immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare. Trib. Roma, Sez. VII, 14 marzo 2012 (Pluris, Wolters Il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., è un diritto personale che prescinde dal diritto domenicale sull immobile, e spetta anche nei confronti del proprietario ovvero del comproprietario. La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall art. 540, comma 2, c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare - che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie, al momento dell apertura della successione - ha esclusivo riferimento al diritto dominicale spettante sull abitazione del de cuius, con la conseguenza che, nel caso di residenza familiare ubicata in un immobile in proprietà esclusiva di quest ultimo, il diritto del coniuge superstite non incontra, simmetricamente, alcun limite, anche se, di fatto, parte dell immobile sia temporaneamente occupato da terzi. Trib. Monza, 27 dicembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) In caso di successione legittima, il diritto di abitazione del coniuge superstite sussiste in aggiunta alla quota di eredità legittima spettante al coniuge. Poiché il diritto reale di abitazione è acquistato in forza di un legato stabilito dalla legge e si trasmette al coniuge superstite al momento della morte del coniuge, l erede acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione. I diritti di abitazione e di uso, in quanto diritti reali, devono essere soggetti a trascrizione. Se non viene trascritto, il diritto di abitazione non è opponibile ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell atto da cui il diritto di abitazione discende. Quanto al titolo idoneo alla trascrizione, in assenza di testamento, sono idonei sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l operare ex lege del secondo comma dell art. 540 del codice civile. Trib. Trieste, 31 marzo 2011 (Pluris, Wolters L acquisizione del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite - ex art. 540 c.c. - non può prescindere dalla circostanza che il diritto di proprietà sussistente in capo al de cuius fosse pieno ed esclusivo o, al limite, condiviso con il superstite stesso. Nell ipotesi in cui, pertanto, detto diritto appartenesse anche a terzi ovvero l immobile che ne è l oggetto sia gravato da diritti reali di godimento, quale quello di usufrutto, incompatibili con il diritto di abitazione, deve escludersene, comunque, la nascita al momento dell apertura della successione. Trib. Roma Sez. VIII, 1 giugno 2010 (Pluris, Wolters In tema di scioglimento della comunione ereditaria, l art. 540, comma 2 c.c., determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà. Poiché la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la quota disponibile, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto e, per conseguenza, determinare la quota di riserva in favore del coniuge. L attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l acquisto senza dover ricorrere all azione di riduzione. Cass. civ. Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 463 (Famiglia e Diritto, 2009, 5, 525) L ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall erede, in quanto oggetto di legato. Se i diritti parziari in questione costituiscano oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite oppure vadano ricondotti nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari, ciò non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell eredità gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario. Orbene, tra i presupposti perché l acquisto dei diritti di cui si tratta si realizzi in sede di successione a favore del coniuge superstite è che l immobile, che sia stato e si trovi ad essere destinato ad abitazione della famiglia, appartenga all ereditando e non pure ad altri, che non sia lo stesso coniuge superstite. Se alla morte dell ereditando sulla proprietà dell immobile persiste un ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall art. 540, secondo comma, c.c.. Gli spetterà, invece, all esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l eventuale residuo. Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato ex art. 540 cod. civ. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest ultimo, al quale spetta solo l attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata. Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2008, n (Mass. Giur. It., 2008) In caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall art. 13 della legge 1 marzo 7 Lessico di diritto di famiglia

8 1987, n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento. Cass. civ. Sez. II, 5 maggio 2008, n (Vita Notar., 2008, 2, 959) In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all eredità, essendo sufficiente a questo scopo l instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione dell inventario entro tre mesi dall apertura della successione, l accettazione ex lege dell eredità. Cass. civ. Sez. V, 29 gennaio 2008, n (Fam. Pers. Succ. 2008, 7, 651) In tema di imposta di registro, non sussistono le condizioni per l applicazione dell aliquota proporzionale nei confronti del coniuge del de cuius che abbia dichiarato tardivamente di rinunciare all eredità, in relazione all abitazione coniugale in possesso del medesimo e di proprietà del de cuius. Ed infatti in primo luogo non può ritenersi che il possesso di detto bene comporti ope legis l acquisizione della qualità di erede con conseguente effetto traslativo dell atto abdicativo sottoponibile ad imposta di registro, posto che il coniuge, con l apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 cod. civ., e quindi non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori. In secondo luogo quand anche la rinunzia all eredità fosse da ritenersi tardiva per mancato rispetto del termine di cui all art. 485 cod. civ., la qualità di erede così assunta sarebbe improduttiva dell effetto traslativo della proprietà, in quanto il trasferimento del bene potrebbe conseguire unicamente ad un valido atto di rinunzia con effetti traslativi, nella specie insussistente. Trib. Bari, Sez. I, 8 ottobre 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) A norma dell art. 540 c.c., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo. App. Genova Sez. III, 4 aprile 2007 (Pluris, Wolters In materia di successione i diritti di cui all art. 540 c.c. hanno ad oggetto la casa in concreto ed effettivamente adibita a stabile residenza familiare. App. Roma Sez. III, 7 novembre 2006 (Pluris, Wolters Mentre in tema di successione necessaria la disposizione, di cui all articolo 540, comma 2, c.c., determina un incremento quantitativo della quota in favore del coniuge, sommandosi i diritti d abitazione e d uso (e, quindi, il loro valore capitale) alla quota riservata al coniuge in proprietà, in caso di successione legittima, gli articoli 581 e 582 c.c. non contemplano, in favore del coniuge superstite, i diritti d abitazione nella casa, adibita a residenza familiare, e d uso dei mobili, che l arredano. Tali diritti, nei limiti del valore della disponibile, concorrono a formare la quota, devoluta al coniuge dagli articoli 581 c.c. e seguenti. Trib. Cagliari, 5 aprile 2006 (Pluris, Wolters Non sussistono, a favore del coniuge superstite, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, qualora la casa e i beni in questione appartengano in comunione al de cuius e a terzi (nel caso di specie, la casa e i beni mobili appartenevano in comunione al de cuius e ai figli di prime nozze). App. Cagliari, 26 settembre 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia) Il diritto di abitazione della casa familiare costituisce l oggetto di un legato a favore del coniuge superstite, disposto ex lege allo scopo di tutelare interessi non patrimoniali connessi alla sua qualità di erede (quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e status symbols goduti durante il matrimonio), piuttosto che sue specifiche esigenze abitative. L esistenza del diritto non è subordinata alla persistenza di uno stato di bisogno del titolare, giusta l inapplicabilità del limite di cui all art c.c.: non assume, quindi, rilievo estintivo il fatto che il superstite disponga di un altro alloggio o abbia fissato altrove la propria residenza per essere passato nel frattempo a nuove nozze. Trib. Genova, Sez. IV, 2 agosto 2005 (Pluris, Wolters Il diritto di abitazione, riconosciuto dall art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, costituisce, ex lege, oggetto di un legato e viene acquistato dal coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649, comma 2, c.c.), al momento della apertura della successione. Trib. Bologna Sez. IV, 30 agosto 2004 (Pluris, Wolters Il conflitto fra il coniuge superstite legatario ex lege del diritto di abitazione sulla casa familiare ed il terzo che ha trascritto l acquisto dell immobile va risolto ai sensi dell art c.c. secondo cui, fra l altro, se il diritto di abitazione non viene trascritto, non è opponibile ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell atto da cui il diritto di abitazione discende. Pertanto, una curatela fallimentare può legittimamente procedere alla vendita all incanto dell immobile appartenente al coniuge superstite fallito, benché il bene sia gravato da diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. a favore del fallito medesimo, qualora questi non abbia provveduto, per renderlo opponibile a terzi, a trascriverlo. Cass. civ. Sez. III, 24 giugno 2003, n (Corriere Giur., 2004, 11, 1490, nota di NAPOLITANO) Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell art. 540, 2 comma, c.c., l ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall art. 534, 2 e 3 comma, c.c.; non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell anteriorità della trascrizione dell acquisto dell erede rispetto alla trascrizione dell acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall art c.c. non riguarda il rapporto del legatario con l erede e con gli aventi causa da questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall ereditando, e perciò non si verifica né in rapporto all acquisto dell erede dall ereditando né in rapporto all acquisto del creditore ipotecario dall erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti. Trib. Roma, 26 marzo 2003 (Pluris, Wolters Il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano, previsto dall art. 540 c.c. si configura solo qualora la casa stessa sia di proprietà esclusiva del defunto o in comunione fra il coniuge defunto e quello superstite e non già qualora la casa sia in comunione fra il de cuius ed un terzo. 8 Lessico di diritto di famiglia

9 Trib. Roma, 28 maggio 2001 (Giur. di Merito, 2001, 882, nota di TEDESCO) Qualora il testatore, nel distribuire la gran parte dei suoi beni fra il coniuge ed i figli, abbia attribuito al coniuge superstite anche la piena proprietà della casa familiare e dei mobili che la corredano, e la pluralità delle disposizioni così congegnate siano lesive della riserva dei figli, l eventuale riduzione, relativamente alle disposizioni testamentarie aventi ad oggetto la casa di abitazione e gli arredi, va operata sulla nuda proprietà di quei beni, al fine di non pregiudicare le facoltà di godimento riconosciute al coniuge dall art. 540 del codice civile. Trib. Nocera Inferiore, 4 ottobre 2000 (Pluris, Wolters I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti a norma dell art. 540 c.c. in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all altro coniuge, non potendo giammai estendersi a carico di quote di soggetti estranei all eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti. non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli art. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso. Nella successione necessaria i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano di cui all art. 540 c.c. sono riservati al coniuge superstite quali legati ex lege in aggiunta alla sua quota di riserva. Nella successione ab intestato al coniuge superstite non spettano in aggiunta alla quota di eredità contemplata dagli art. 581 e 582 c.c. i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano di cui all art. 540 c.c. Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2000, n (Giust. Civ., 2001, I, 508) A seguito della morte del divorziato che abbia contratto un nuovo matrimonio, l ex coniuge (titolare dell assegno di cui all art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898) ha diritto, in concorso con il coniuge superstite, non solo ad una quota della pensione di reversibilità, ma anche a una quota della indennità di fine rapporto. Cass. civ. Sez. II, 23 maggio 2000, n (Dir. Famiglia, 2001, 156, nota di FINELLI) A norma dell art. 540 c.c., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo. Cass. civ. Sez. II, 15 maggio 2000, n (Pluris, Wolters La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall art. 540, comma 2, c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare - che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie, al momento dell apertura della successione - ha esclusivo riferimento al diritto dominicale spettante sull abitazione del de cuius, con la conseguenza che, nel caso di residenza familiare ubicata in un immobile in proprietà esclusiva di quest ultimo, il diritto del coniuge superstite non incontra, simmetricamente, alcun limite, anche se, di fatto, parte dell immobile sia temporaneamente occupato da terzi. Cass. civ. Sez. II, 6 aprile 2000, n (Nuova Giur. Civ., 2001, I, 440, nota di MOSCA) In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all art. 540 comma 2 c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli art. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l acquisto ipso iure, ai sensi dell art. 649 comma 1 c.c., senza dover ricorrere all azione di riduzione. Per contro, Cass. civ. Sez. II, 27 febbraio 1998, n (Famiglia e Diritto, 1998, 4, 390) I diritti reali di abitazione e di uso dei mobili che l arredano, riservati per legge, a titolo di legato, al coniuge superstite (art. 540 c.c.), hanno ad oggetto la casa coniugale, ossia quella che in concreto era adibita a residenza familiare, e non quella ove i coniugi, prima del decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare la residenza della famiglia ( art. 144 c.c.). Trib. Milano, 8 settembre 1997 (Pluris, Wolters Attesa la sostanziale assimilazione del coniuge unito in matrimonio religioso non trascritto al convivente more uxorio, è evidente che questi, così come non rientra tra i successibili ab intestato del coniuge, neppure può ritenersi titolare di alcun diritto di abitazione, ai sensi dell art. 540 c.c., sulla casa adibita a residenza familiare. Trib. Roma, 12 aprile 1995 (Famiglia e Diritto, 1997, 2, 149, nota di SCHIAVONE) I diritti di uso di abitazione di cui all art. 540, comma 2, c.c. i quali hanno natura giuridica di legati ex lege, spettano anche al coniuge superstite chiamato all eredità in sede di successione legittima. Cass. civ. Sez. II, 13 giugno 1994, n (Giur. Cost. 1989, 1400) È inammissibile, richiedendosi alla Corte costituzionale di compiere scelte discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell art. 540 comma 2 c.c. sollevata nella parte in cui non include il convivente fra i componenti della famiglia aventi diritto di abitazione sull alloggio comune, non riservando allo stesso, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia se di proprietà del defunto, o comune. Il giudice a quo non ha considerato che nel sistema del codice il suddetto diritto di abitazione presuppone nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Ciò comporta che con la prospettazione della questione non si chiede alla Corte semplicemente di inserire il convivente more uxorio nella previsione dell art. 540 comma 2, bensì si sollecita l introduzione nell ordinamento della legittima di una nuova fattispecie strutturalmente e funzionalmente diversa da quella posta a modello (venendo ad essere attribuito il diritto indipendentemente dalla chiamata all eredità), a tutela diretta e specifica dell interesse alla conservazione dell alloggio (laddove a fondamento della disposizione dell art. 540 comma 2 non c è il bisogno dell alloggio, ma vengono in considerazione altri interessi di natura non patrimoniale ricollegati alla qualità di erede del defunto, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio). Si chiede, cioè, 9 Lessico di diritto di famiglia

10 alla Corte cost. di operare una innovazione nel sistema normativo che esula dai suoi poteri, spettando al legislatore valutare il grado di meritevolezza di tutela dell interesse all abitazione nella ipotesi in esame (eventualmente introducendo un diritto personale di godimento temporalmente limitato). Cass. civ. Sez. II, 22 luglio 1991, n (Arch. Civ., 1991, 1240) I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti. Corte cost., 26 maggio 1989, n. 310 (Foro It., 1991, I, 446) È inammissibile, richiedendosi un innovazione del sistema normativo riservata al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell art. 540, 2 comma, c. c., nella parte in cui non prevede il convivente more uxorio tra i componenti della famiglia del defunto aventi diritto di abitazione sull alloggio comune, in riferimento agli art. 2 e 3 costituzione Corte cost. 5 maggio 1988, n. 527 (Foro It., 1989, I, 930) È manifestamente infondata, in quanto basata su un errata interpretazione della disposizione impugnata, la questione di legittimità costituzionale dell art. 581 c. c., nella parte in cui prevede che a favore del coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, siano riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, in relazione all art. 584 c. c. il quale invece, attraverso l espresso richiamo dell art. 540, 2 comma, c. c., stabilisce tale riserva a favore del coniuge putativo, in riferimento agli art. 3 e 29 costituzione. Cass. civ. Sez. II, 10 marzo 1987, n (Guida al Diritto, 2003, 29) La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall art. 540 cpv. c. c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649, 2 comma, c. c.) al momento dell apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull abitazione del de cuius; pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove, per l indivisibilità dell immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell immobile spettante e l immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all attribuzione dell equivalente monetario di quel diritto senza che - non ricorrendo l ipotesi di legato di prestazione obbligatoria - possa verificarsi l effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal secondo comma dell art. 673 del codice civile. 10 Lessico di diritto di famiglia

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