VOLUNTARY DISCLOSURE: DISCIPLINA E VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
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1 VOLUNTARY DISCLOSURE: DISCIPLINA E VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
2 La voluntary disclosure AGENDA 1 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 2 LA VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNAZIONALE 3 CASI PRATICI 4 LA VOLUNTARY NAZIONALE 5 ANTITIRICICLAGGIO E ASPETTI PENALI
3 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E I CONTROLLI DEL FISCO
4 Lo scambio di informazioni TIPI DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1 A RICHIESTA 2 SPONTANEO 3 AUTOMATICO
5 Lo scambio di informazioni LE FONTI 1 DIRETTIVA 2011/16/UE 2 ART. 26 MODELLO CONVENZIONE OCSE 3 SPECIFICI ACCORDI BILATERALI (per es. «TIEA» o «FATCA») 4 SPECIFICI ACCORDI MULTILATERALI («CRS OCSE»)
6 Lo scambio di informazioni LE FONTI 1 DIRETTIVA 2011/16/UE Art. 5: richiamo dei vari tipi di scambio di informazioni Art. 8: scambio di informazioni AUTOMATICO per annualità dal 2014 in poi, a partire dal 1 gennaio 2015 per: redditi di lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari
7 Lo scambio di informazioni LE FONTI 1 DIRETTIVA 2011/16/UE Modifiche approvate dall Ecofin il 9 dicembre Nessuna soglia minima per lo scambio automatico - Estensione dello scambio AUTOMATICO, a partire dal 1 gennaio 2016 (comunicazione entro settembre 2017 ) per: dividendi, capital gain, altri redditi finanziari, saldi di conti correnti e conti deposito
8 Lo scambio di informazioni SCAMBIO DI INFORMAZIONI: LE FONTI 2 ART. 26 MODELLO CONVENZIONE OCSE Modifiche approvate dall OCSE il 18 luglio Nessun vincolo sulla residenza fiscale dei soggetti - Richiamo alle tre tipologie di scambio di informazioni - Scambio di informazioni anche in deroga al segreto bancario
9 Lo scambio di informazioni LE FONTI 3 SPECIFICI ACCORDI BILATERALI (per es. «TIEA» o «FATCA») In alcuni casi sono stipulati accordi bilaterali ad hoc che disciplinano lo scambio di informazioni fra Stati (c.d. Tax information Exchange Agreement). L Italia per es. li ha firmati con Bermuda, Isole Cayman, Isole Cook, Jersey (ma non ancora in vigore) In altri casi sono stipulati accordi sullo scambio idi informazioni per specifiche categorie reddituali come per es. il FATCA con US (scambio automatico di informazioni su redditi e dati finanziari dal 2015, con applicazione dal 1 luglio 2014)
10 Lo scambio di informazioni LE FONTI 4 SPECIFICI ACCORDI MULTILATERALI («CRS OCSE») Nei primi mesi del 2014 l OCSE ha approvato i contenuti del Common Reporting Standard finalizzato all Automatic Exchange of Information (AEOI) su redditi e dati finanziari, approvando poi il relativo Commentario
11 Lo scambio di informazioni LE FONTI 4 SPECIFICI ACCORDI MULTILATERALI («CRS OCSE») Il 29 ottobre 2014, nel corso del «Global Forum on Transparency and Exchange of Informations for Tax Purposes» tenutosi a Berlino: 58 giurisdizioni (tra le quali l Italia) hanno sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), che ripropone il Modello Multilaterale contenuto dell AEOI, e si sono impegnate a scambiare informazioni sulla base dello Standard AEOI a partire dal 2017 (dati finanziari a partire dal periodo di imposta 2016) altre 35 giurisdizioni hanno altresì sottoscritto il MCAA, impegnandosi a scambiare informazioni sulla base dello Standard AEOI a partire dal 2018
12 Lo scambio di informazioni LE FONTI
13 Lo scambio di informazioni LO SCENARIO
14 I poteri di controllo dell A.F. I CONTROLLI «INTERNI» PIU DATI IN A.T. MONITORAGGIO RAFFORZATO Potenziamento delle comunicazioni degli intermediari finanziari (dati dal 2011 in poi art. 11, d.l. 201/2011) Reintroduzione dello «spesometro» (d.l. 78/2010, che si aggiunge a intrastat e comunicazioni black list) - Estensione ai «titolari effettivi» secondo definizione antiriciclaggio, - Ampliamento delle comunicazioni da parte degli intermediari sui trasferimenti (anche dei non residenti) - Poteri di richiesta più ampi per l A.F. nei confronti di intermediari e professionisti che intervengono in operazioni con l estero (L. 97/2013)
15 I poteri di controllo dell A.F. POSSIBILI FONTI DI INNESCO Scambio di informazioni con Paese estero «Liste» reperite in vari ambiti, non solo fiscali (per es. lista Pessina, lista Falciani, lista Vaduz, ecc.) Incrocio dei dati presenti in A.T. (comunicazioni intermediari finanziari, spesometro, comunicazioni black list, intrastat, atti del registro, trasferimenti di residenza all estero, rappresentanze, ecc.) Indagini finanziarie e dati antiriciclaggio Documentazione e risultanze emergenti da controlli sul territorio e presso terzi (verifiche fiscali, questionari, richieste specifiche a intermediari finanziari, comprese le fiduciarie) Altri filoni di indagine predisposti di volta in volta
16 I poteri di controllo dell A.F. IL RUOLO DELL UCIFI ART. 12, co. 3, D.L. 78/2009 istituisce presso la Direzione Centrale Accertamento l Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (U.C.I.F.I.), con sede a Roma e cinque distaccamenti territoriali (MI-TO-FI-VE-NA) HA FUNZIONI DI INDIRIZZO E POTERI ISTRUTTORI MA NON POTERI DI ACCERTAMENTO
17 LA VOLUNTARY DISCLOSURE INTERNAZIONALE (L. 186/2014)
18 CHI LA PUO FARE SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO MONITORAGGIO FISCALE IMPRENDITORI INDIVIDUALI O AUTONOMI PERSONE FISICHE ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ SEMPLICI, ENC, TRUST VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 30 SETTEMBRE 2014 (PERIODO DI IMPOSTA 2013)
19 CARATTERISTICHE COMPLETEZZA SPONTANEITÀ VERIDICITÀ
20 CARATTERISTICHE ISTANZA NOMINATIVA ALL AdE NESSUN ANONIMATO E ASSOLUTA TRASPARENZA APPROCCIO DIVERSO RISPETTO A SCUDO FISCALE LE IMPOSTE SONO DOVUTE IN MISURA PIENA DEVO REGOLARIZZARE TUTTE LE VIOLAZIONI IN ANNI ANCORA ACCERTABILI
21 CARATTERISTICHE ART. 5-quater D.L. 167/1990 collaborazione volontaria 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
22 CARATTERISTICHE ART. 5-quater D.L. 167/1990 collaborazione volontaria 1. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
23 RAPPORTO FRA VD INTERNAZIONALE E DOMESTICA VOLUNTARY INTERNAZIONALE VOLUNTARY DOMESTICA Dubbi sulla «possibilità» o «obbligo» di attivare la VD nazionale in caso di violazioni non connesse con la VD internazionale (che «assorbirebbe» quella nazionale) ESEMPIO: professionista con immobile estero non dichiarato e compensi in nero in Italia
24 BENEFICI RIDUZIONE DELLE SANZIONI VIOLAZIONI RW VIOLAZIONI II. DD., SOSTITUTIVE, IVA, IRAP SCUDO PENALE SU PRINCIPALI REATI FISCALI
25 GLI STEP 1 ANALISI POSIZIONE CLIENTE 2 REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE 3 DEFINIZIONE DEI COSTI 4 PRESENTAZIONE DELL ISTANZA
26 GLI STEP 1 ANALISI POSIZIONE CLIENTE Valutazioni su: - Attività esercitata - Modalità e anni di costituzione dei fondi esteri - Paese di detenzione - Presenza di eventuali cause ostative - Profili antiriciclaggio e penali (vd. infra)
27 CAUSE OSTATIVE ART. 5-quater, co. 2, D.L. 167/1990 Formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo della VD Preclusione anche in caso di formale conoscenza da parte di soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o di soggetti concorrenti nel reato
28 CAUSE OSTATIVE ESEMPI Notifica questionari art. 32, d.p.r. 600/73 su violazioni RW PVC su violazioni valutarie (CTR Milano, 56/30/2009) Da valutare relazione fra VD internazionale e nazionale Notifica conclusione indagini preliminari (ex art. 415bis c.p.) o di altro atto da cui risulta la qualità di indagato (es. informazione di garanzia art. 369 c.p.p.) Cfr. C.M. 37/E/2002 su scudo
29 GLI STEP 2 REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE - Documenti su costituzione/trasferimento fondi esteri - Documenti attestanti patrimoni e redditi esteri (estratti conto, dossier titoli, certificazioni bancarie, rogiti, dichiarazioni di successione, contratti di locazione, eventuali dichiarazioni estere e relative imposte, atti societari ecc.) su anni ancora accertabili ; - Rilascio al consulente dell autocertificazione sulla veridicità di informazioni e documenti prodotti
30 FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE ART. 5-septies D.L. 167/1990: Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni
31 GLI STEP 3 DEFINIZIONE DEI COSTI QUALI PERIODI ACCERTABILI CALCOLO IMPONIBILI E IMPOSTE CALCOLO SANZIONI E INTERESSI
32 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI IMPOSTE DIRETTE - ART. 43 D.P.R 600/73 «Termine per l accertamento» (per IVA cfr. art. 57 D.P.R. 633/72) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione [ ] l avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
33 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI IMPOSTE DIRETTE - ART. 43 D.P.R 600/73 «Termine per l accertamento» (per IVA cfr. art. 57 D.P.R. 633/72) Attenzione a novità legge delega!!! In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
34 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI RW- ART. 20 D. LGS. 472/97 «Decadenza e prescrizione» 1. L atto di contestazione [ ], ovvero l atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l accertamento dei singoli tributi. [ ] PRASSI AdE CASS. N /2014
35 RADDOPPIO TERMINI (E SANZIONI) PAESI BLACK LIST ART. 12, co. 2, D. L. 78/2009 Sanzioni II. DD. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 [ ], e al D.M. 21 novembre 2001, [ ], senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, [ ], ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'art. 1 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate
36 RADDOPPIO TERMINI (E SANZIONI) PAESI BLACK LIST ART. 12, co. 2, D. L. 78/2009 Sanzioni II. DD. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. APPLICAZIONE «RETROATTIVA» SECONDO AdE (CONFORME CTR MILANO 5626/2014) APPLICAZIONE SOLO DAL 2008 SECONDO TALUNE SENTENZE (CTP LUCCA 103/04/12, CTP VICENZA 61/03/12, CTP VARESE 96/12/13)
37 NO RADDOPPIO TERMINI (E SANZIONI) PAESI BLACK LIST IMPOSTE DIRETTE ART. 5-quater, co. 4, D.L. 167/1990 A CONDIZIONE CHE CI SIANO: - Autorizzazione a intermediario estero di trasmettere dati all A.F. - Accordo sull effettivo scambio di informazioni con il Paese estero entro il 1 Marzo 2015
38 RADDOPPIO TERMINI (E SANZIONI) PAESI BLACK LIST ART. 12, co. 2-ter, D. L. 78/2009 Termini RW Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, [ ], riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati. APPLICAZIONE «RETROATTIVA» SECONDO AdE (CONFORME CTR MILANO 5626/2014) APPLICAZIONE SOLO DAL 2008 SECONDO TALUNE SENTENZE (CTP LUCCA 103/04/12, CTP VICENZA 61/03/12, CTP VARESE 96/12/13)
39 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI INFEDELE DICHIARAZIONE ANNO TERMINE ORDINARIO (anche BL con accordo) TERMINE CON RADDOPPIO (Reato o BL senza accordo) 2004 PRESCRITTO PRESCRITTO 2005 PRESCRITTO PRESCRITTO 2006 PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO
40 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI OMESSA DICHIARAZIONE ANNO TERMINE ORDINARIO (anche BL con accordo) TERMINE CON RADDOPPIO (reato o BL senza accordo) 2004 PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO
41 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI RW ANNO TERMINE ORDINARIO TERMINE CON RADDOPPIO (BLACK LIST) 2004 PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO PRESCRITTO
42 I PAESI BLACK LIST (D.M. 4 MAGGIO 1999) Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa).
43 ART. 1 I PAESI BLACK LIST (D.M. 21 NOVEMBRE 2011) Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. ART. 2 ART. 3 Baharein, Emirati Arabi Uniti, Monaco Angola, Antigua, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay Non si applicano le limitazioni previste per i Paesi indicati negli artt. 2 e 3 N.B.: Lussemburgo è stato eliminato con D.M in vigore dal
44 CALCOLO IMPONIBILI METODO ANALITICO METODO FORFETTARIO SI PRESUME RENDIMENTO 5% DELLO STOCK AL TAX 27% RILIQUIDO LE DICHIARAZIONI CON LE REGOLE ORDINARIE PARTICOLARE ATTENZIONE AI REDDITI FINANZIARI CONDIZIONI: - OPZIONE CONTRIBUENTE - ATTIVITÀ FINANZIARIE - VALORE MEDIO DELLE CONSISTENZE AL DI CIASCUN ANNO NON E SUPERIORE A DI EURO
45 METODO FORFETTARIO ESEMPIO ANNO STOCK AL REDDITO (5%) TAX (27%) , , , , , , , ,00 MEDIA Spesso l analitico è più conveniente!!!!
46 CALCOLO IMPOSTE SU REDDITI FINANZIARI Redditi di capitale derivanti da: Aliquota sino al Aliquota dal 1 gennaio 2012 Partecipazioni non qualificate italiane 12,50% 20% Partecipazioni qualificate italiane % marginale IRPEF (Mod % marginale IRPEF (Mod Unico) Unico) Partecipazioni non qualificate in società black list negoziate in mercati regolamentati 12,50% 20% Altre partecipazioni in società black list % marginale IRPEF (Mod % marginale IRPEF (Mod Unico) Unico) Titoli pubblici italiani ed equiparati 12,50% 12,50% Titoli di stato emessi dagli Stati esteri inclusi nella c.d. White list (DM 12,50%/27% (durata o < 18 04/09/1996) mesi) 12,50% Titoli di stato emessi dagli Stati esteri diversi dai precedenti 12,50%/27% (durata o < 18 mesi) 20% Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e società quotate) Dlgs 239/96 12,50% / 27% (durata < 18 mesi) (1) 20% Obbligazioni private italiane e titoli similari 12,50%/27% (2) 20% (1) Aliquota del 27% ai sensi dell art. 26 DPR n. 600/1973 se durata inferiore 18 mesi (2) Aliquota del 27% se durata inferiore 18 mesi o rendimento all emissione superiore a determinati limiti; (3) Per i PCT in corso al 31/12/2011 con durata inferiore a 12 mesi, resta ferma l aliquota del 12,50% fino a scadenza (v. d.l. 29 dicembre 2011, n. 216). Principio di accessorietà: in presenza di sottostante rappresentato da titoli di Stato ed equiparati e esteri White list permane la ritenuta del 12,50% anche sul provento del PCT.
47 CALCOLO IMPOSTE SU REDDITI FINANZIARI Redditi di capitale derivanti da: Aliquota sino al Aliquota dal 1 gennaio % Pronti contro termine (3) e prestito titoli 12,50% 12,50% Conti correnti, depositi vincolati e certificati di deposito 27% 20% Valute (se la giacenza ha superato ,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui) Mod. Unico 12,50% Mod. Unico 20% Polizze vita e di capitalizzazione 12,50% 20% (4) OICR italiani (diversi dagli immobiliari) 12,50% 20% (4) OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati 12,50% 20% (4) Altri OICR esteri % marginale IRPEF (Mod % marginale IRPEF (Mod Unico) Unico) Fondi immobiliari italiani (eccezione: tassazione per trasparenza per investitori qualificati non istituzionali) 12,50%/20% (5) 20% (4) Dal 1 gennaio 2012 la base imponibile è ridotta del 37,50% v. DM 13 dicembre 2011 dei proventi riferibili ai Titoli di Stato ed equiparati e Stati white list. (5) Aliquota del 20% per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa (art. 82, commi da 17 a 22, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in vigore fino al 2010).
48 CALCOLO IMPOSTE SU REDDITI FINANZIARI Redditi diversi derivanti da: Aliquota sino al Aliquota dal 1 gennaio 2012 Partecipazioni non qualificate italiane 12,50% 20% Partecipazioni qualificate italiane % marginale IRPEF (Mod Unico) % marginale IRPEF (Mod Unico) Partecipazioni non qualificate in società black list negoziate in mercati 12,50% 20% regolamentati Altre partecipazioni in società black list % marginale IRPEF (Mod Unico) % marginale IRPEF (Mod Unico) Derivati 12,50% 20% OICR 12,50%/20% (1) 20% (1) Aliquota del 20% per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa (art. 82, commi da 17 a 22, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in vigore fino al 2010).
49 CALCOLO SANZIONI PAESI BLACK LIST ART. 12, co. 2, D. L. 78/2009 Sanzioni II. DD. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 [ ], e al D.M. 21 novembre 2001, [ ], senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, [ ], ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate
50 CALCOLO SANZIONI SU IMPOSTE DIRETTE SANZIONI BASE OMESSA DICHIARAZIONE: 120% INFEDELE DICHIARAZIONE: 100% PAESI BL: 240% DAL 2008 (art. 12, D.L. 78/2009) PAESI BL: 200% DAL 2008 (art. 12, D.L. 78/2009) INCREMENTO DI 1/3 SU REDDITI ESTERI (art. 1, co. 3, D. LGS. 471/97) INCREMENTO DI 1/3 SU REDDITI ESTERI (art. 1, co. 3, D. LGS. 471/97)
51 RIDUZIONE SANZIONI VD SU IMPOSTE RIDUZIONE DI 1/4 SU TUTTE LE IMPOSTE (art. 5-quinquies, co. 4, D.L. 167/90) RIDUZIONE A 1/6 IN CASO DI ADESIONE ALL INVITO A COMPARIRE RIDUZIONE A 1/3 IN CASO DI ADESIONE In caso di attività detenute in Paese BL che stipuli (entro il 1 marzo 2015) accordo per effettivo scambio informazioni NON SI APPLICA IL RADDOPPIO DELLE SANZIONI previsto dall art. 12, co. 2 del D.L. 78/09 (art. 5-quinquies, co. 7. D.L. 167/90)
52 RIEPILOGO SANZIONI VD SU IMPOSTE OMESSA DICHIARAZIONE PAESE IN CUI SONO DETENUTE ATTIVITA' PAESE IN CUI I REDDITI SONO PRODOTTI MINIMO EDITTALE RIDUZIONE 1/4 VD RIDUZIONE 1/6 INVITO RIDUZIONE 1/3 ADESIONE BL SENZA ACCORDO ITALIA *240% 180% 30% 60% BL CON ACCORDO ITALIA 120% 90% 15% 30% ALTRI ITALIA 120% 90% 15% 30% BL SENZA ACCORDO ESTERO **240% 180% 30% 60% BL CON ACCORDO ESTERO 160% 120% 20% 40% ALTRI ESTERO 160% 120% 20% 40% *DAL PERIODO DI IMPOSTA 2008, FINO AL 2007 SANZIONE DEL 120% **DAL PERIODO DI IMPOSTA 2008, FINO AL 2007 SANZIONE DEL 160% La sanzione in caso di investimenti in Paesi Black list è raddoppiata (dal 2008) senza l incremento del terzo (cfr. C.M. 11/E/2010)
53 RIEPILOGO SANZIONI VD SU IMPOSTE INFEDELE DICHIARAZIONE PAESE IN CUI SONO PAESE IN CUI I REDDITI MINIMO RIDUZIONE RIDUZIONE RIDUZIONE 1/3 DETENUTE ATTIVITA' SONO PRODOTTI EDITTALE 1/4 VD 1/6 INVITO ADESIONE BL SENZA ACCORDO ITALIA *200% 150% 25% 50% BL CON ACCORDO ITALIA 100% 75% 12,50% 25% ALTRI ITALIA 100% 75% 12,50% 25% BL SENZA ACCORDO ESTERO **200% 150% 25% 50% BL CON ACCORDO ESTERO 133% 100% 16,67% 33% ALTRI ESTERO 133% 100% 16,67% 33% *DAL PERIODO DI IMPOSTA 2008, FINO AL 2007 SANZIONE DEL 100% **DAL PERIODO DI IMPOSTA 2008, FINO AL 2007 SANZIONE DEL 133% La sanzione in caso di investimenti in Paesi Black list è raddoppiata (dal 2008) senza l incremento del terzo (cfr. C.M. 11/E/2010)
54 SANZIONI SU ALTRE MPOSTE IMPOSTA OMESSA DICHIARAZIONE RIDUZIONE 1/4 VD RIDUZIONE 1/6 INVITO RIDUZIONE 1/3 ADESIONE IVA * 120% 90% 15% 30% IRAP 120% 90% 15% 30% IVIE** 120% nessuna 20% 40% IVAFE** 120% nessuna 20% 40% SUCCESSIONE 120% nessuna 20% 40% IMPOSTA INFEDELE DICHIARAZIONE RIDUZIONE 1/4 VD RIDUZIONE 1/6 INVITO RIDUZIONE 1/3 ADESIONE IVA* 100% 75% 12,50% 25% IRAP 100% 75% 12,50% 25% IVIE** 100% nessuna 16,66% 33,33% IVAFE** 100% nessuna 16,66% 33,33% SUCCESSIONE 100% nessuna 16,66% 33,33% * In genere si applicano incrementi con cumulo giuridico per le violazioni anche sulla fatturazione (art. 12, co. 1 e 2, D. LGS. 472/97) ** Non espressamente richiamata dalla normativa VD
55 CALCOLO SANZIONI RW ART. 5-quinquies, co. 7 e 4, D. L. 167/90 Sanzioni RW Minimo edittale del 3% se Paese BL stipula accordo per effettivo scambio di informazioni con l Italia (co. 7) NESSUNO SCONTO SUL RADDOPPIO DEI TERMINI In ogni caso, riduzione della metà se viene rilasciata autorizzazione a intermediario estero per trasmettere dati a A.F. o i fondi sono trasferiti in ITA/UE/SEE (tranne Lichtenstein). Altrimenti sanzioni ridotte di ¼ (co. 4)
56 RIEPILOGO SANZIONI RW PAESI BLACK LIST (SENZA ACCORDO) ANNO SANZIONE RIDUZIONE VD 50% * RIDUZIONE DEFINIZIONE 1/ % 2,50% 0,83% % 2,50% 0,83% % 2,50% 0,83% % 2,50% 0,83% % 3% 1% % 3% 1% % 3% 1% % 3% 1% % 3% 1% % 3% 1% * con autorizzazione a intermediario estero o trasferimento UE, altrimenti sanzione ridotta di 1/4
57 RIEPILOGO SANZIONI RW PAESI BLACK LIST (CON ACCORDO) ANNO SANZIONE RIDUZIONE VD 50% * RIDUZIONE DEFINIZIONE 1/ % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% * con autorizzazione a intermediario estero o trasferimento UE, altrimenti sanzione ridotta di 1/4
58 RIEPILOGO SANZIONI RW PAESI NON BLACK LIST ANNO SANZIONE RIDUZIONE VD 50% * RIDUZIONE DEFINIZIONE 1/ % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% % 1,50% 0,50% * con autorizzazione a intermediario estero o trasferimento UE, altrimenti sanzione ridotta di 1/4
59 ALCUNI NODI DA SCIOGLIERE CREDITO DI IMPOSTA PER IMPOSTE ESTERE (TASSAZIONE ORDINARIA) SCOMPUTO DELL EURORITENUTA SU REDDITI FINANZIARI CUMULO GIURIDICO PER LE SANZIONI
60 CASI PRATICI - IVIE e IVAFE, dovute dal 2012, non sono considerate per semplicità - In attesa di chiarimenti, sanzioni calcolate con il cumulo materiale
61 Avvocato che nel 2004 ha incassato compensi in nero su c/c in Paese Black list (senza accordo) per euro Rendimenti finanziari pari al 2%. Dichiarazione presentata Peiodi di imposta Totale Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati prescritto prescritto IMPOSTE Irpef 45% (con addiz.) prescritto Sostit. 12,5% prescritto prescritto Sostit. 20% Iva prescritto Irap prescritto Totale imposte Sanzioni su imposte 133% (fino 2007) su imposte 200% (da 2008) Riduzione di 1/4 VD Riduzione a 1/6(invito) Interessi (3,5%) RW Sanzione 5% Sanzione 6% Riduzione VD della metà Definizione a 1/ TOTALE DOVUTO 11,50 % su capitale
62 Avvocato che nel 2004 ha incassato compensi in nero su c/c in Paese Black list con accordo per euro Rendimenti finanziari pari al 2%. Dichiarazione presentata Periodi di imposta Totale Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto IMPOSTE Irpef 45% (con addiz.) prescritto Sostit. 12,5% prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto Sostit. 20% Iva prescritto Irap prescritto Totale imposte Sanzioni Imposte 133% (accordo) Riduzione di 1/4 VD Riduzione a 1/6(invito) Interessi (3,5%) RW Sanzione 3% (accordo) Riduzione VD della metà Definizione a 1/ TOTALE DOVUTO 6,13 % su capitale
63 Avvocato che nel 2004 ha incassato compensi in nero su c/c in Paese NON Black list per Rendimenti finanziari pari al 2%. Dichiarazione presentata Periodi di imposta Totale Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto IMPOSTE Irpef 45% (con addiz.) prescritto Sostit. 12,5% prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto Sostit. 20% Iva prescritto Irap prescritto Totale imposte Sanzioni Imposte 133% Riduzione di 1/4 VD Riduzione a 1/6(invito) Interessi (3,5%) RW Sanzione 3% prescritto prescritto prescritto prescritto prescritto Riduzione VD della metà Definizione a 1/ TOTALE DOVUTO 3,95 % su capitale
64 Imprenditore che nel 2008 ha creato fondi neri in Paese Black list (senza accordo) per Rendimenti finanziari pari al 2%. Dichiarazione presentata Peiodi di imposta Totale Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati IMPOSTE Irpef 45% (con addiz.) Sostit. 12,5% Sostit. 20% Iva (20%) Irap (3,9%) Totale imposte Sanzioni su irpef 2008 (200%) Imposte sost (200% da 2008) Iva e Irap (100%) Riduzione di 1/4 VD Riduzione a 1/6(invito) Interessi (3,5%) RW Sanzione 6% Riduzione VD della metà Definizione a 1/ TOTALE DOVUTO 96,09 % su capitale
65 Imprenditore che nel 2008 ha creato fondi neri in Paese Black list (con accordo) per Rendimenti finanziari pari al 2%. Dichiarazione presentata Peiodi di imposta Totale Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati prescritto prescritto IMPOSTE Irpef 45% (con addiz.) prescritto Sostit. 12,5% prescritto Sostit. 20% Iva (20%) prescritto Irap (3,9%) prescritto Totale imposte Sanzioni su irpef 2008 (100% per accordo) 0 Imposte sost (133% per accordo) Iva e Irap (100%) 0 Riduzione di 1/4 VD Riduzione a 1/6(invito) Interessi (3,5%) RW Sanzione 6% Riduzione alla metà con accordo Riduzione VD della metà con aut Definizione a 1/ TOTALE DOVUTO 4,40 % su capitale
66 Imprenditore che nel 2008 ha creato fondi neri in Paese NON Black list per Rendimenti finanziari pari al 2%. Dichiarazione presentata Peiodi di imposta Totale Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati prescritto prescritto IMPOSTE Irpef 45% (con addiz.) prescritto Sostit. 12,5% prescritto Sostit. 20% Iva (20%) prescritto Irap (3,9%) prescritto Totale imposte Sanzioni su irpef 2008 (100%) 0 Imposte sost (133%) Iva e Irap (100%) 0 Riduzione di 1/4 VD Riduzione a 1/6(invito) Interessi (3,5%) RW Sanzione 3% Riduzione VD della metà con aut Definizione a 1/ TOTALE DOVUTO 3,95 % su capitale
67 VD SU IMMOBILI: LE REGOLE DA RICORDARE COMPILAZIONE RW FINO A UNICO 2009 (PERIODO IMPOSTA 2008) IN RW SOLO SE PRODUCEVANO REDDITO IN ITALIA DA UNICO 2010 (PERIODO IMPOSTA 2009) SEMPRE IN RW
68 IMMOBILI: I VALORI DA INDICARE FINO AL 2012 COSTO STORICO + ONERI ACCESSORI (NO INTERESSI PASSIVI) IN CASO DI DONAZIONE COSTO DI AQUISTO DONANTE In assenza del costo di acquisto, valore normale (preferibile perizia) IN CASO DI SUCCESSIONE VALORE INDICATO IN SUCCESSIONE
69 IMMOBILI: I VALORI DA INDICARE DAL 2013 REGOLE IVIE (C.M. 38/E/2013 E 28/E/2012) PAESI UE, NORVEGIA, ISLANDA ALTRI PAESI VALORE CATASTALE IN MANCANZA COSTO ACQUISTO IN MANCANZA VALORE MERCATO COSTO ACQUISTO/COSTRUZIONE IN MANCANZA VALORE DI MERCATO In caso di immobili acquisiti per donazione o successione il valore indicato nei relativi atti
70 VD SU IMMOBILI: LE REGOLE DA RICORDARE IMPOSTE SUI REDDITI IMMOBILI LOCATI IMMOBILI A DISPOSIZIONE Se i canoni sono tassati all estero, tassazione in ITA sullo stesso importo netto Se i canoni non sono tassati all estero, tassazione in ITA canone lordo 15% Se non tassati all estero, non tassati neanche in ITA Dal 2012 no tax (IVIE) Se tassati all estero su tariffe d estimo, Tax anche in ITA fino al 2011
71 Persona fisica che ha acquistato nel 2011 immobile in Paese Black list (CON accordo) al prezzo di euro Locato a canone annuo netto pari a euro Valore di mercato nel 2015 pari a euro Peiodi di imposta Totale Patrimonio non dichiarato Redditi non dichiarati IMPOSTE Irpef 45% (con addiz.) Totale imposte Sanzioni su presunzione irpef 2011 (100% per accordo) su Irpef su canoni locazione (133% per accordo) Riduzione di 1/4 VD Riduzione a 1/6(invito) Interessi (3,5%) RW Sanzione 6% Riduzione alla metà con accordo Riduzione VD della metà con rimpatrio Definizione a 1/ TOTALE DOVUTO 52,94 % su valore mercato
72 VD SU IMMOBILI: LE REGOLE DA RICORDARE RIMPATRIO CON RIDUZIONE MAX SANZIONI «FISICO» GIURIDICO VENDITA MANDATO AD AMMINISTRARE A FIDUCIARIA
73 VD SU PARTECIPAZIONI SOCIETÀ VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO SOCIETÀ INTERPOSTA SOCIETÀ EFFETTIVA Da 2013 approccio look through per titolare effettivo Tutti gli asset sottostanti attribuiti ai soci Fino al periodo di imposta 2012: costo acquisto Dal 2013: regole IVAFE (valore di mercato per quotate, negli altri casi valore nominale, in mancanza costo acquisto).
74 VD SU PARTECIPAZIONI SOCIETÀ VIOLAZIONI IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETÀ INTERPOSTA SOCIETÀ EFFETTIVA CFC SOCIETÀ EFFETTIVA NO CFC Tutti i redditi attribuiti ai soci con le regole di ciascuna categoria reddituale Imputazione reddito per trasparenza al socio con aliquota media Partecipaz qualif. NBL> irpef su 49,72% (40% fino a 2007) Partecipaz non qualif. NBL> sostit. 12,5%/20% (da 2011) Partecipaz BL> Irpef su 100%
75 VD E TRUST ADEMPIMENTI SUL MONITORAGGIO TRUST INTERPOSTO TRUST GENUINO Da 2013 approccio look through per titolare effettivo Tutti gli asset sottostanti attribuiti ai disponenti o ai beneficiari DISCREZIONALE NO RW PER DISPONENTI/BENEFI CIARI TRASPARENTE SI RW PER BENEFICIARI RESIDENTI
76 VD E TRUST IMPOSTE SUI REDDITI TRUST INTERPOSTO TRUST GENUINO Tutti redditi sono attribuiti ai disponenti o ai beneficiari DISCREZIONALE NO TAX SU REDDITI DISTRIBUITI DA TRUST AI BENEFICIARI (???) TRASPARENTE SI TAX SU REDDITI IMPUTATI AI BENEFICIARI PER TRASPARENZA
77 VD E TRUST PUO ACCEDERE ALLA VD ANCHE IL TRUST ESTEROVESTITO PUO ACCEDERE ALLA VD INTERNAZIONALE ANCHE IL TRUST ITALIANO CON ATTIVITÀ ESTERE NON DICHIARATE PUO ACCEDERE ALLA VD NAZIONALE IL TRUST ITALIANO CHE HA COMMESSO VIOLAZIONI «INTERNE»
78 VD E POLIZZE VITA ESTERE MONITORAGGIO POLIZZA INTERPOSTA POLIZZA EFFETTIVA (ASSENZA INTERMEDIARIO ITALIANO) Tutti gli asset sono attribuiti al contraente FINO AL 2012 INDICO VALORE PREMI PAGATI DAL 2013 INDICO IL VALORE DI RISCATTO
79 VD E POLIZZE VITA ESTERE IMPOSTE SUI REDDITI POLIZZA INTERPOSTA POLIZZA EFFETTIVA (ASSENZA INTERMEDIARIO ITALIANO) Tutti redditi sono attribuiti al contraente IN ASSENZA DI CESSIONE O RISCATTO NO TAX
80 LA PROCEDURA 1 PRESENTAZIONE DELL ISTANZA 2 ISTRUTTORIA DELL AdE 3 INVITO A COMPARIRE 4 ACCERTAMENTO CON ADESIONE (EVENTUALE) 5 VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
81 LA PROCEDURA 1 PRESENTAZIONE ISTANZA ENTRO IL Con Provvedimento delle Entrate saranno approvati modelli e relative istruzioni
82 La bozza di istanza
83 La bozza di istanza
84 3 NOTIFICA INVITO A COMPARIRE LA PROCEDURA NOTIFICA ATTO CONTESTAZIONE RW ACCETTO (RIDUZIONE SANZIONI IMPOSTE A 1/6) ACCETTO (RIDUZIONE SANZIONI A 1/3) PAGO 15 GG. PRIMA DATA COMPARIZIONE PAGO ENTRO TERMINE PER FARE RICORSO
85 4 NOTIFICA INVITO A COMPARIRE LA PROCEDURA NOTIFICA ATTO CONTESTAZIONE RW NON ACCETTO E PRESENTO ISTANZA ADESIONE (RIDUZIONE SANZIONI A 1/3) NON ACCETTO E PRESENTO DEDUZIONI PAGO ENTRO 20 GIORNI DA SOTTOSCRIZIONE ATTO SE L UFFICIO RIDETERMINA PAGO SU ATTO IRROGAZIONE (SANZIONI A 1/3) ENTRO TERMINE RICORSO
86 LA PROCEDURA 5 VERSAMENTO SOMME DOVUTE IN UNICA RATA O 3 RATE MENSILI NO COMPENSAZIONE In caso di mancato pagamento (anche di una sola rata) vengono meno gli effetti della procedura
87 VOLUNTARY NAZIONALE
88 La voluntary nazionale LA COLLABORAZIONE «INTERNA» ART. 1, co. 2, L. 186/2014 Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria [ ] per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, [ ], e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
89 La voluntary nazionale LA COLLABORAZIONE «INTERNA» ART. 1, co. 3, L. 186/2014 Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono: a) presentare [ ] apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento [ ] Unico caso di raddoppio: denuncia per reati fiscali
90 La voluntary nazionale PROCEDURA ED EFFETTI ANALOGHI A VD INTERNAZIONALE STESSA PROCEDURA RIDUZIONE SANZIONI SU IMPOSTE SCUDO PENALE SU PRINCIPALI REATI FISCALI Quale ambito oggettivo per le cause ostative? Quali documenti a supporto?
91 Il raffronto con il ravvedimento VOLUNTARY E RAVVEDIMENTO "NUOVO RAVVEDIMENTO" (L. stabilità 2015) VOLUNTARY DISCLOSURE RIDUZIONE SANIZIONI SU 1/8 IN CASO DI DA 1/8 a 1/5 IMPOSTE ADESIONE INVITO INIZIO ACCESSI, VERIFICHE ecc. POSSIBILE PRECLUSA RATEIZZAZIONE NO SI, 3 rate mensili SCUDO PENALE SI, PER LA MAGGIOR NO, SOLO ESIMENTE (riduzione PARTE DEI REATI fino a un terzo della pena) FISCALI PROCEDURA AUTOLIQUIDAZIONE + DICH. INTEGRATIVA «Nuovo» ravvedimento su RW????? ISTANZA NOMINATIVA + DOCUMENTAZIONE
92 ASPETTI ANTIRICICLAGGIO E PENALI
93 Aspetti penali ANTIRICICLAGGIO: LA POSIZIONE DELL UIF Circolare (conforme nota 9 gennaio 2015) «.le esimenti previste operano solo sul piano fiscale Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco resta pertanto immutato l obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette»
94 Aspetti penali ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI Art. 12, co. 2, D.Lgs. 231/07 2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ad avvocati e commercialisti «per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso».
95 Aspetti penali I REATI FISCALI COPERTI Art. D. Lgs. 74/2000 Fattispecie Esclusione punibilità VD 2 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per SI operazioni inesistenti 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici SI 4 dichiarazione infedele SI 5 omessa dichiarazione SI 8 emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti NO 10-bis omesso versamento ritenute certificate SI 10-ter omesso versamento Iva SI 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte NO
96 Aspetti penali ALTRI REATI COPERTI DALLA VD RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.) REIMPIEGO (Art. 648-ter c.p.) AUTORICICLAGGIO (Art. 648-ter.1 c.p.) Se commessi in relazione a uno degli illeciti tributari coperti dalla VD
97 Aspetti penali ALTRI SPUNTI ESTENSIONE DELLE ESCLUSIONI A TUTTI COLORO CHE HANNO COMMESSO O CONCORSO A COMMETTERE IL REATO NESSUNO SCUDO PER FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt e 2622 c.c.) NESSUNO SCUDO PER ALTRI REATI (CORRUZIONE, ECC.)
98 Aspetti penali NUOVI REATI ART. 5-septies D.L. 167/90 (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero) L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
99 Aspetti penali NUOVI REATI ART. 648-ter.1 AUTORICICLAGGIO Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
100 Aspetti penali NUOVI REATI ART. 648-ter.1 AUTORICICLAGGIO Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale..
101 Aspetti penali CRITICITÀ DELL AUTORICICLAGGIO AMBITO OGGETTIVO MOLTO AMPIO APPLICAZIONE ANCHE SE IL REATO PRESUPPOSTO E PRESCRITTO ESCLUSIONE IN CASO DI «USO PERSONALE»
102 Aspetti penali AUTORICICLAGGIO IN AMBITO FISCALE Tizio è amministratore di società esterovestita ILLECITO RISPARMIO DI IMPOSTA TRASFERIMENTO DA PARTE DI TIZIO DEI FONDI SU PROPRI CONTI OFF-SHORE AUTORICICLAGGIO ANCHE SE IL REATO FISCALE E PRESCRITTO
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