SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI

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1 COMUNE DI RAVENNA SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICI ESERCIZI ORDINANZA TL _657/2004 Oggetto: Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di spettacolo musicale. IL SINDACO - Vista la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina dell esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ; - Visti, in particolare, gli art. 16 e 17 della legge regionale sopracitata, che dettano disposizioni in materia di orari e di chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - Richiamate le proprie precedenti ordinanze in materia; - Considerata la necessità di adeguare i contenuti delle ordinanze TL 97/2 del 7/1/1997 e TL 97/121 del 7/3/1997, disciplinanti gli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, con i nuovi principi introdotti dalla recente legislazione regionale; - Ritenuto opportuno demandare all adozione di eventuali successivi atti l attuazione di quanto disposto nell art. 17 comma 2 della L.R. n. 14/2003 in materia di programmi obbligatori di apertura qualora dovessero palesarsi carenze nei livelli di servizio al consumatore; - Attesa la previsione della L.R., il cui contenuto con specifico riferimento art. 12 comma 3, si esprime in termini di incombenza gravante sui Comuni, relativa alla definizione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento di trattenimenti e/o spettacoli musicali; - Ritenuto congruo l inserimento di una disciplina, afferente la fattispecie sopra menzionata, nel contesto del provvedimento concernente la materia degli orari; - Considerata l opportunità di disciplinare l esercizio delle attività di spettacolo musicale al fine di tutelare la popolazione dalle immissioni sonore pregiudizievoli per la pubblica quiete; - Sentite le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, più rappresentative a livello provinciale; - Visto l art.16, comma 1, della Legge n 3; - Visto l art. 50 del D.lgs. 267 del ; 1

2 ORDINA In materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il rispetto delle disposizioni contenute nel testo che segue: Art. 1 Ambito di applicazione La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura, si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del Sono escluse dall applicazione della presente disciplina: - La somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell ambito delle attività espressamente richiamate dalla L.R. n. 14/2003 all art. 2 comma 4 lett. a) attività agrituristiche e turismo rurale, lett. b) strutture ricettive, lett. c) circoli privati e lett. d) bed and breakfast, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore; - La somministrazione di alimenti e bevande esercitata direttamente o in appalto nell ambito delle attività indicate all art. 9 della citata L.R. n. 14/2003 e cioè: ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza e sostegno; - La somministrazione di alimenti e bevande nell ambito delle attività indicate dalla L.R. n. 14/2003 all art. 4 comma 5: Lett. a) le attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico ma, bensì, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile ad esempio congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed altri esercizi similari, ecc. Lett. b) le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, all interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico. Lett. c) le attività di somministrazione poste nell ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all art. 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28/12/1999 n. 496, qualora funzionalmente collegate agli impianti medesimi. Lett. e) negli esercizi polifunzionali di cui all art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114). Lett. f) nelle mense aziendali Lett. h) nelle attività svolte in forma temporanea: Lett. i) attività svolte al domicilio del consumatore Art. 2 Disposizioni di carattere generale 1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al successivo art. 3. 2

3 2. Ai titolari delle attività soggette all osservanza della presente disciplina è fatto obbligo di comunicare preventivamente al Comune, Servizio Commercio Artigianato e Pubblici Esercizi, anche a mezzo Fax (n. 0544/482031) o per posta elettronica l orario giornaliero prescelto e di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall esterno o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo, nel quale dovrà essere indicato: - L orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell esercizio; - L eventuale chiusura per una o più giornate di riposo settimanale, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà. 3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell anno solare, in relazione alla stagionalità o altri fattori, orari diversificati, può essere effettuata un unica comunicazione, indicando orari e relativi periodi di effettuazione. 4. Nel caso di attività miste, in altre parole, di somministrazione svolta congiuntamente ad attività commerciale, l obbligo di informazione sopraindicato è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, semprechè l orario prescelto sia parificato, oltrechè compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia. 5. In relazione alle disposizioni di cui all art. 16, comma 3, della legge regionale n.14 del 2003, è data facoltà, rispetto agli orari prefissati: a) di posticipare l apertura fino al limite massimo di trenta minuti; b) di anticipare la chiusura fino al limite massimo di trenta minuti; a condizione che l anticipo o il posticipo degli orari prefissati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali sospensioni intermedie, non diano luogo ad un apertura complessiva inferiore al monte orario giornaliero minimo prestabilito di cui al successivo art. 3 comma L orario può essere modificato previa effettuazione di nuova comunicazione fermo restando che la stessa deve pervenire al Servizio Commercio Artigianato e Pubblici Esercizi con almeno un giorno di anticipo. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, nonchè dall art. 6, è fatto obbligo di osservare l orario esposto nell apposito cartello. Art. 3 Monte orario giornaliero minimo 1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in almeno 5 (cinque) ore a condizione che l apertura non sia anteriore alle ore 5.00 e la chiusura non sia posteriore alle ore Nel rispetto del limite minimo, sopraindicato, di 5 ore è data facoltà di articolare l orario giornaliero in modo continuativo oppure, contemplando una o più chiusure intermedie. 3. Gli esercizi di cui all art. 4, comma 5, lett. a) e c) della legge n. 14 del 2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati. Art. 4 Fasce orarie di apertura e di chiusura In relazione alla facoltà prevista dall art. 16, comma 2 della L.R. n. 14/2003 di fissare fasce orarie di apertura e chiusura in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone 3

4 si rimanda all assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi qualora si ravvisasse la necessità di intervenire, tranne quella di seguito specificata: Fascia oraria di chiusura: dalle ore 4.00 alle ore In tale fascia oraria l esercente la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la totale chiusura dell esercizio con conseguente interruzione di ogni attività. Art. 5 Chiusura settimanale 1. E data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività. 2. La chiusura settimanale può essere sempre variata con comunicazione preventiva al Comune Servizio Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi, nei modi e nelle forme sopraindicati, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto all introduzione della modifica. Art. 6 Deroghe 1. E consentito derogare agli orari prefissati, oltrechè alle eventuali chiusure facoltativamente stabilite per l intera giornata, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera nonchè della fascia oraria di chiusura (dalle ore 4 alle ore 5), nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate: a) Dalla 1 domenica di dicembre al 6 gennaio. b) Nella settimana antecedente la Pasqua, nonchè nella giornata di Pasqua e delle Palme. c) Nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva. d) Nelle seguenti ricorrenze: festa del Patrono della città, ultimo giorno di Carnevale, 14 febbraio (San Valentino), 8 marzo (festa della Donna), 2 novembre. e) In occasione delle manifestazioni Ravenna Bella di Sera Fatto ad Arte o altre particolari iniziative od eventi organizzati dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti in collaborazione o con il patrocinio del Comune f) Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande esistenti nel centro storico di Ravenna, nelle giornate di sabato e domenica coincidenti con la Mostra Mercato dell Antiquariato. 2. Inoltre durante il periodo delle festività natalizie (17 dicembre 6 gennaio) di ogni anno, è possibile osservare i seguenti orari: nei giorni 24 e 31 dicembre la chiusura serale può essere protratta fino alle ore 07.00; nei giorni festivi e prefestivi la chiusura serale può essere protratta fino alle ore 06.00; negli altri giorni del periodo la chiusura può essere protratta fino alle ore Le deroghe di cui al presente articolo possono essere effettuate senza l obbligo di presentare preventivamente al Comune la comunicazione di variazione. 4

5 Art. 7 Chiusura temporanea 1. La chiusura temporanea per ferie o per particolari motivi degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è preventivamente comunicata al pubblico mediante l esposizione di apposito cartello leggibile dall esterno; la chiusura temporanea non deve essere comunicata al Comune, fatta eccezione per le chiusure superiori a 30 giorni consecutivi per le quali è previsto l obbligo di preventiva comunicazione al Servizio Commercio, Artigianato e Pubblici Esercizi. 2. La chiusura temporanea è una facoltà il cui esercizio è subordinato, comunque, al rispetto dell eventuale programma di apertura per turno di cui all art. 17, comma 2 della L.R. 14/2003, da fissarsi successivamente con apposita ulteriore ordinanza sindacale qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore. Art. 8 Vendita per asporto e attività miste 1. Ai fini dell attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell art. 7, comma 3, della legge n. 14 del 2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l attività di somministrazione. 2. Qualora sia consentita, per gli stessi locali, l attività di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere comunque osservata, per l esercizio di quest ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attività commerciali al minuto. 3. Nella fattispecie di cui sopra, gli orari di apertura dell attività commerciale debbono essere indicati in apposito, distinto, cartello orari, secondo le modalità previste dalla disciplina apposita, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all art. 2, comma 4 della presente disciplina. 4. Nelle ore in cui è prevista la chiusura degli esercizi al dettaglio deve essere sospesa la vendita di tali articoli e prodotti, fatta salva la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell attività di somministrazione di alimenti e bevande durante l orario prescelto. Art. 9 Funzionamento dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco e sonori 1. Qualora nell ambito dell attività di somministrazione di alimenti e bevande siano autorizzati giochi leciti nonchè l installazione di video giochi, biliardini, flipper, ecc., questi non possono essere praticati e/o utilizzati prima delle ore 9.00 e dopo le ore Il funzionamento di apparecchi radio, C.D., televisivi, Juke box, nastro magnetico, intesi come apparecchi monoblocco quindi non dotati di amplificatore separato autonomo, il cui utilizzo non si configuri come vera e propria attività di trattenimento o spettacolo musicale, ma come musica soffusa, funzionale unicamente ad allietare e rendere meno monotona la permanenza del pubblico nel locale, dovrà cessare alle ore 24.00, ad eccezione degli apparecchi televisivi che potranno funzionare fino all ora di chiusura dei pubblici esercizi, a condizione che non siano utilizzati allo scopo di diffondere musica. 5

6 Il funzionamento degli apparecchi di cui al presente punto, non soggetti a specifica autorizzazione, dovrà avvenire senza l apprestamento di elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni e senza la pubblicizzazione dell attività musicale. Gli apparecchi devono essere tenuti all interno dell esercizio ed il volume deve essere regolato in modo che la propagazione all esterno avvenga nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla legge. 3. Il funzionamento degli apparecchi da gioco e/o di quelli sonori dovrà avvenire con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque, nel rispetto delle disposizioni sui valori limiti massimi di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno, nonchè nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti vigenti, in quanto applicabili. 4. Non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari o di altoparlanti complementari esterni al locale. 5. Le violazioni al disturbo della quiete e delle occupazioni sono punibili ai sensi dell art. 659 C.P. Al verificarsi di reiterate violazioni punite ai sensi dell art. 659 C.P. potrà essere applicata la limitazione dell orario relativamente all attività di somministrazione. Art. 10 Piccoli spettacoli musicali occasionali 1. Ai sensi dell art. 12, comma 2, della L.R. 14 del 2003, l autorizzazione all esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, esperisce altresì la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e o 69 del T.U.L.P.S., limitatamente allo svolgimento di piccoli spettacoli musicali occasionali da intendersi come musica soffusa nell ambiente per gli esercizi collocati nella città di Ravenna e nelle località del forese. 2. Agli effetti del comma 1, si intendono inclusi nella definizione di piccoli spettacoli musicali occasionali e/o piano bar l effettuazione di spettacoli (in numero massimo di 10 non consecutivi) da svolgersi durante l anno, quindi non calendariati, in occasione di eventi particolari, quali: compleanni, esposizioni di opere, presentazioni di libri, conferenze e manifestazioni similari, etc. svolte entro i limiti e secondo le seguenti modalità: a) l afflusso delle persone nella superficie di somministrazione dell esercizio e nella superficie aperta al pubblico non deve essere superiore a 100 unità; b) l attività di spettacolo musicale non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, come la sistemazione a platea delle sedie, nè destinare in tutto o in parte gli spazi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo musicale, mediante la realizzazione di apposite sale; c) l ingresso deve essere gratuito e non deve essere maggiorato il prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato nell esercizio; d) l attività di spettacolo non deve essere pubblicizzata ed è consentita nel rispetto degli orari di cui al successivo art. 11 punto 5; 3. Lo spettacolo musicale deve mantenersi complementare rispetto all esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande e non deve assurgere a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale l esercente dovrà munirsi di licenza di cui agli artt. 68 e o 69 del T.U.L.P.S.. 6

7 4. Il titolare dell attività di somministrazione dovrà preventivamente comunicare al Servizio Commercio Artigianato e Pubblici Esercizi l effettuazione di tali spettacoli musicali e/o piano bar ed il medesimo manterrà in ogni caso la piena responsabilità agli effetti del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico, in ordine alla effettuazione delle attività di spettacolo musicale. Art. 11 Spettacoli musicali 1. La diffusione di musica attraverso l effettuazione sistematica di audizioni musicali, con o senza elementi dal vivo e l utilizzo di apparecchi radio, C.D., nastro magnetico, juke box muniti di amplificatori o di casse amplificate autonome, caratterizzano tale attività come elemento di attrattiva supplementare a quella di somministrazione dando vita ad una attività imprenditoriale aggiuntiva complementare alla principale e pertanto soggetta al rilascio di titolo autorizzatorio specifico ai sensi delle disposizioni del T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/6/1931 n. 773). La pubblicizzazione delle fattispecie sopra descritte e/o la maggiorazione del prezzo della consumazione, rispetto ai prezzi normalmente praticati, sono da considerarsi, a loro volta, elementi aggiuntivi comportando ciò l applicazione del procedimento sopra delineato, rimanendo ferma, a livello terminologico, la definizione di attività imprenditoriale aggiuntiva. Sono altresì soggette ad autorizzazione la visione di spettacoli televisivi in sale opportunamente allestite. Le autorizzazioni di cui sopra sono da richiedersi da parte del gestore del pubblico esercizio su apposita istanza in carta bollata corredata da valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 Legge quadro sull inquinamento acustico art. 8 comma 2 lett. d) e della L.R. n. 15/2001 Disposizioni in materia di inquinamento acustico art. 10 comma 3 lett. c) e comma 6, munita del parere favorevole da parte della competente A.R.P.A (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell Emilia Romagna). La valutazione di impatto acustico dovrà contenere i livelli sonori ammessi per non incorrere nel superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e successive integrazioni e modificazioni, e attestare la compatibilità dell attività musicale con gli insediamenti abitativi circostanti. Tale valutazione dovrà essere certificata da un tecnico abilitato competente in acustica ed iscritto nell'apposito Albo e sottoscritta dal gestore del pubblico esercizio. Tale documentazione dovrà essere tenuta presso l esercizio ai sensi della L.R. 15/01, art. 10 comma 6. Qualora l impianto utilizzato sia di tipo mobile e quindi di proprietà dell artista che si deve esibire, il gestore del pubblico esercizio dovrà far visionare la valutazione di impatto acustico all artista stesso ed inoltre indicargli la postazione esatta dove svolgere l intrattenimento, affinchè l artista si attenga scrupolosamente ai livelli sonori indicati, in quanto direttamente responsabile dell eventuale superamento dei limiti (L. 447/95 art. 10 comma 2). 2. Nel caso di svolgimento di particolari audizioni musicali, che per la immediata vicinanza di ricettori sensibili non permettono di rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97, può essere richiesta specifica autorizzazione per attività temporanea, secondo i criteri indicati dalla Delibera di G.R. 45/02 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 45 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico, allegando il programma 7

8 degli eventi previsti che non possono in tal caso essere superiori a 16 nel corso dell anno. Tali eventi devono essere autorizzati ai sensi della L.R. n. 15/2001 art. 11 e con le modalità previste dalla Delibera Regionale n. 45/2002 del 21/1/2002. La richiesta per le attività temporanee di cui alla DGR 45/02 punto 5 deve essere accompagnata da apposita relazione, redatta da un tecnico competente in acustica per valutare l entità delle immissioni rumorose e del disturbo verso i ricettori adiacenti. 3. Nel caso di manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni indicate nella tabella 2 della D.G.R. 45/2002 (cioè i valori dei limiti di immissione e/o gli orari), i titolari possono richiedere autorizzazione in deroga ai sensi dell art. 11 della L.R. n. 15/2001 e con le modalità previste dalla D.G.R. n. 45/2002, allegando la documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica munita del parere favorevole di A.R.P.A. 4. Non potranno essere apportate modifiche alla configurazione dell impianto elettroacustico indicato in relazione e il titolare dovrà adottare tutti gli accorgimenti indicati dal tecnico competente in acustica; eventuali variazioni, manomissioni e quindi un uso non conforme degli impianti alle tarature e prescrizioni previste da ARPA costituirà violazione all autorizzazione di spettacolo musicale e potrà comportare motivo di ritiro della stessa. 5. L attività di spettacolo musicale di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione nel rispetto degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione e nel rispetto delle seguenti modalità: periodo dal 1 maggio 30 settembre: a) località balneari: dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore b) Ravenna città e località del forese : dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore periodo dal 1 ottobre 30 aprile: in tutto il territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore Eventuali deroghe a tali limiti d orario potranno essere concesse dal Sindaco a seguito di valutazione analitica degli interessi coinvolti conseguentemente alla presentazione di apposita motivata istanza. Art. 12 Disposizioni finali 1. I cartellini orari vigenti restano validi, semprechè gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui all art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e con quelle di cui al presente provvedimento. 2. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma precedente, gli esercenti dovranno provvedere all adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento. 3. Eventuali deroghe agli orari di apertura e chiusura contenuti nel presente provvedimento potranno essere concesse dal Sindaco per validi motivi a seguito di 8

9 presentazione di domanda redatta su carta bollata ed indirizzata al Sindaco di Ravenna. 4. Le disposizioni indicate negli artt. 9 e 11 della presente disciplina si applicano a tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agli esercizi di somministrazione annessi, compresi gli stabilimenti balneari nel rispetto dei periodi ed orari per questi ultimi definiti con apposito provvedimento. 5. Con la presente ordinanza si intendono abrogate le seguenti disposizioni: - ordinanze TL 97/2 del 7/1/1997 e TL 97/121 del 7/3/1997 disciplinanti gli orari e la chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; - ordinanza TL 99/422 del 6/5/1999 Disciplina delle licenze per il funzionamento degli apparecchi radio televisivi - nastri magnetici CD e simili e audizioni musicali nei pubblici esercizi ; - ordinanza TL 911/2003 del Disciplina sanzionatoria per inosservanza degli orari di attività di audizioni musicali ; - ordinanza TL 1236/2003 del Parziale modifica ordinanza TL 99/467 del omissis. ; Art. 13 Sanzioni 1. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina dell esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, della L. 447/95 Legge quadro sull inquinamento acustico e di ogni altra norma vigente, in quanto applicabile; 2. Per quanto non contemplato dalla L.R. 14/2003 la violazione a quanto prescritto dalla presente ordinanza comporterà l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/81; 3. A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, per gli esercizi pubblici ubicati nel territorio comunale, il mancato rispetto del limite d orario, previsto in licenza, relativamente alla diffusione di musica nell ambito di audizioni di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e un uso non conforme degli impianti di diffusione di musica comporterà l applicazione delle sanzioni così come di seguito disciplinate: 1^ infrazione: n 3 giorni di sospensione dell attività di audizione musicale condotta oltre l orario autorizzato in licenza. Il provvedimento sanzionatorio decorrerà dal primo giorno della settimana autorizzato in licenza, decorsi i termini di cui all art. 9 comma 3 della legge n 135; 2^ infrazione: n 7 giorni di sospensione dell attività di audizione musicale condotta oltre l orario autorizzato in licenza. Il provvedimento sanzionatorio sarà applicato dal 1 giorno della settimana autorizzata in licenza e dovrà ricomprendere le giornate autorizzate per lo svolgimento di tale attività, decorsi i termini di cui all art. 9 comma 3 della legge n 135; 3^ infrazione: Revoca della licenza per l'effettuazione di audizioni musicali. Nel caso in cui a seguito della revoca di licenza per audizioni musicali l esercente persista nell effettuazione di tali spettacoli senza titolo, potrà essere comminata ai fini della tutela dei cittadini contermini, la sospensione dell autorizzazione di cui all art. 8 della L.R. n. 14/2003 fino ad un massimo di 7 giorni. 9

10 I provvedimenti interdittivi di cui al punto 3) decorreranno, se non diversamente specificato, dalla settimana successiva alla data di notifica degli stessi. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di emanazione. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. Ravenna, 30 aprile 2004 p. IL SINDACO L ASSESSORE AL COMMERCIO Dott. Elio Gasperoni 10

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