COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
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- Bruno Lombardi
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1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fc.it tel fax LR_14\Orari\2010\Disciplina_orari.03 Prot. n /2010 Oggetto: Legge regionale 26 luglio 2003, n Disciplina comunale degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Modifica precedente ordinanza prot. n del 3 novembre 2003 IL SINDACO Premesso che, con propria precedente ordinanza prot. n in data 3 novembre 2003 veniva stabilita, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 2003 ed in particolare dell art. 16 della stessa, la disciplina inerente agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; Dato atto che l ordinanza predetta: a) consente, alla pressoché totale generalità degli esercizi pubblici, con l unica esclusione di quelli di cui all art. 4, comma 5, lett. a) e c) della legge regionale n. 14 del 2003, per i quali l apertura è unicamente consentita in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati, di fissare liberamente la propria apertura, eventualmente anche per l intera giornata e per tutti i giorni della settimana, fatto salvo il rispetto di un monte orario minimo di apertura; b) dispone che l effettuazione, ai sensi dell art. 12, comma 2, della già citata legge regionale, dei piccoli trattenimenti musicali senza ballo, le cui modalità di svolgimento sono state fissate nell ambito della Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti e dell utilizzo delle aree esterne approvata con deliberazione consiliare n. 33 dell 11 aprile 2005, sia consentita nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 24:00, con protrazione alle ore 4:00 nella giornata di fine anno; c) demanda all adozione, eventuale, di successivi provvedimenti, la fissazione di fasce orarie di apertura o, contrariamente, di chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, avvalendosi in tal senso della facoltà riconosciuta ai Comuni dall art. 16, comma 2, della più volte citata legge regionale n. 14 del 2003;
2 Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche all ordinanza predetta ed in particolare, alle sopra richiamate disposizioni, in parte riferibili al solo Centro storico della città, con seguenti obiettivi: a) mantenere, per quanto compatibile con la tutela degli interessi più generali della collettività, la facoltà di apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche nelle fasce orarie notturne, ritenendo l apertura di detti esercizi pubblici funzionale alla qualità della vita sociale della città ed al contenimento di fenomeni di pendolarismo, soprattutto da parte delle generazioni più giovani, verso altri territori e la riviera in particolare; b) prevenire e ridurre i possibili elementi di conflittualità fra l apertura degli esercizi pubblici nelle ore notturne e la residenza, essenzialmente dovuti o collegati all utilizzo di apparecchiature sonore, anche per l effettuazione di piccoli trattenimenti, o all affollamento di avventori negli spazi di pertinenza degli esercizi o nelle loro immediate adiacenze, fenomeni questi che si rivelano lesivi del diritto alla quiete ed al riposo delle persone residenti o comunque, sia pure temporaneamente presenti nella città per motivi di lavoro, di studio, turistici o altro motivo; Ritenuto che gli obiettivi predetti possano essere conseguiti mediante: a) l introduzione di alcune modifiche alla disciplina dei piccoli trattenimenti, rideterminandone le fasce orarie di effettuazione e quindi, senza apportare alcuna modifica alle modalità di effettuazione degli stessi stabilite con la richiamata deliberazione consiliare n. 33 del 2005, né alle disposizioni in materia di esercizio delle attività rumorose contenute in Aggiornamento della classificazione acustica Norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose, approvate con deliberazione consiliare n. 202 del 10 dicembre 2007; b) la fissazione, per il Centro storico della città, così come sarà puntualmente definito, di una fascia oraria di chiusura, obbligatoria, delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e la contestuale introduzione della possibilità, cui gli esercenti potranno singolarmente e facoltativamente accedere, di derogare alla suddetta misura imperativa, attraverso la sottoscrizione di un accordo amministrativo ai sensi dell art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, integrativo della presente ordinanza; Ritenuto inoltre: a) di considerare l accordo amministrativo, con i contenuti puntualmente definiti nello schema allegato ed al quale è fatto rinvio, come misura idonea, oltreché essenziale, al raggiungimento di un equilibrio sull assetto di interessi che appare più difficilmente raggiungibile attraverso la sola via autoritativa; b) di stabilire, altresì, che detta specifica misura sia assunta in via sperimentale e quindi, sulla base di accordi la cui validità sia prevista per un periodo predeterminato, eventualmente rinnovabili ma solo in subordine ad un autonoma determinazione da parte dell Amministrazione comunale, fatta salva in ogni caso la possibilità da parte dell Amministrazione stessa di recesso unilaterale per sopravvenute motivazioni di pubblico interesse, nelle forme e con le modalità previste dalla legge; c) di dare atto che, nel caso di recesso unilaterale dall accordo o comunque, alla scadenza della sua validità, salvo rinnovo o sottoscrizione di altro accordo, troveranno immediata ed integrale applicazione le disposizioni di cui alla presente ordinanza; Richiamata la propria precedente ordinanza prot. n in data 3 novembre 2003; 2
3 Visti: - la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina dell esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare, l art. 16 della stessa che detta disposizioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - la legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 e successive modifiche; - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in particolare l art. 11; Sentito il parere delle Organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, in data 19 maggio 2010; Dato atto: - che per quanto concerne le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, è stato sentito il parere di FILCAMS- CGIL, unica organizzazione presente all incontro convocato per il 26 maggio 2010; - che non si è potuto acquisire il parere delle Associazioni dei consumatori poiché l incontro convocato per il 26 maggio 2010 è andato deserto; - che da parte delle Organizzazioni e delle Associazioni predette non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono pervenute eventuali osservazioni sulla proposta loro inviata; Tutto ciò premesso e considerato; DISPONE 1) di modificare la propria precedente ordinanza prot. n in data 3 novembre 2003, per le motivazioni e secondo le indicazioni in premessa esplicitate; 2) di approvare la disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel testo che segue: Art. 1 Ambito di applicazione 1. La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura, si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del E esclusa dall applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell ambito delle attività espressamente richiamate all art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d), della citata legge regionale n. 14 del 2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore. 3. E altresì esclusa dall applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell ambito delle seguenti attività: 3
4 a) mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno; b) attività svolte al domicilio del consumatore; c) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere; d) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico; e) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico ma, bensì, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile. Art. 2 Disposizioni di carattere generale 1. Gli orari di apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui all art. 3 e della fascia oraria di chiusura obbligatoria di cui all art. 4, in quanto applicabile. 2. Ai titolari delle attività di cui all art. 1, comma 1, è fatto obbligo di comunicare preventivamente al comune, ai fini della vigilanza, l orario giornaliero prescelto ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall esterno o con altra modalità idonea al conseguimento della stessa finalità. 3. Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell anno solare, in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, orari diversificati, può essere effettuata un unica comunicazione, indicando orari e relativi periodi di effettuazione. 4. L esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo: a) l orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell esercizio; b) l eventuale chiusura per uno o più giorni interi della settimana, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà. 5. Nel caso di attività miste, ovvero, di attività di somministrazione svolta congiuntamente ad attività commerciale, l obbligo di informazione di cui al comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l orario prescelto sia parificato, oltreché compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia. 6. In relazione alle disposizioni di cui all art. 16, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, è data facoltà, rispetto agli orari prefissati: a) di anticipare o posticipare l apertura sino al limite massimo di trenta minuti; b) di anticipare o posticipare la chiusura sino al limite massimo trenta minuti; a condizione che l anticipo o il posticipo degli orari prefissati, ivi compresi quelli relativi ad eventuali sospensioni intermedie, non diano luogo ad un apertura complessiva inferiore al monte orario giornaliero minimo prestabilito e di cui all art. 3, comma 1, né comportino l inosservanza della fascia oraria di chiusura obbligatoria di cui all art. 4, in quanto applicabile. 4
5 7. L orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa deve pervenire con almeno un giorno di anticipo. 8. Eventuali modifiche di orario connesse allo svolgimento di manifestazioni o eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate mediante comunicazione cumulativa, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, piazza o zona di ubicazione. 9. Le comunicazioni di cui al comma 8, da effettuarsi con lo stesso preavviso di cui al comma 7, non implicano alcuna modifica del cartello orari e non impegnano i singoli esercenti, cui è rimessa la facoltà di aderirvi o meno. 10. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 8 e 9, è fatto obbligo di osservare l orario esposto nell apposito cartello. Art. 3 Monte orario giornaliero minimo 1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in quattro ore. 2. Nel rispetto del limite minimo di cui al comma 1, è data facoltà di articolare l orario giornaliero in modo continuativo oppure, contemplando una o più chiusure intermedie. 3. Gli esercizi di cui all art. 4, comma 5, lett. a) e c) della legge n. 14 del 2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati. Art. 4 Fascia oraria di chiusura obbligatoria 1. Ai sensi dell art. 16, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, è fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande operanti nella zona Centro storico della città, così come meglio delimitata al comma 3, di osservare la chiusura delle attività nella fascia oraria compresa fra le ore 1:00 e le ore 5:00, salvo quanto previsto all art Ai fini dell osservanza dell obbligo di cui al comma 1, non debbono essere presenti avventori nei locali e negli spazi di pertinenza dell esercizio, comprese le aree esterne, essendo ammessa la presenza del titolare dell attività e propri collaboratori. 3. AI sensi e per gli effetti di cui al comma 1, si intende per Centro storico la parte della città compresa nel perimetro della cinta murata, con esclusione del lato esterno delle strade che la delimitano, ovvero, i Viali Corridoni, Matteotti, Vittorio Veneto, Italia e Salinatore nonché delle Piazze prospicienti, ovvero, Vittoria, Del Lavoro, Santa Chiara, Schiavonia e Porta Ravaldino. 5
6 Art. 5 Sottoscrizione accordo amministrativo 1. Le disposizioni di cui all art. 4 non trovano applicazione in subordine alla sottoscrizione, da parte dei titolari delle attività interessate, di accordo amministrativo ai sensi dell art. 11 della legge n. 241 del 1990, i cui contenuti sono espressamente determinati in allegato alla presente ordinanza, per farne parte integrante e sostanziale. 2. Ai fini della determinazione del contenuto degli accordi, sono assunti i seguenti principi di carattere generale: a) gli accordi sono assunti con validità predeterminata nel tempo, validità che in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è stabilita fino al 31 marzo 2011; b) è esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico della validità degli accordi sottoscritti, o di accedere ad accordi diversi da quelli di cui all allegato alla presente ordinanza, se non a seguito di formale determinazione da parte dell Organo dell Amministrazione competente per materia; c) è comunque fatta salva la facoltà dell Amministrazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente dall accordo, quindi in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale, ai sensi dell art. 11, comma 4, della sopra richiamata legge. Art. 6 Deroghe 1. E consentito derogare agli orari prefissati, oltreché alle eventuali chiusure facoltativamente stabilite per l intera giornata, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate: a) dal 1 dicembre al 6 gennaio; b) nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell Angelo; c) dall ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo; d) nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva non domenicale, ivi compresa la ricorrenza del Patrono della Città. 2. Alla fascia oraria di chiusura obbligatoria di cui all art. 4 è consentito derogare, in assenza di accordo amministrativo di cui all art. 5, unicamente: a) nella notte del 31dicembre e fino al giorno successivo; b) in ogni altra occasione per la quale sia prevista, con apposita ordinanza del sindaco, apposita facoltà di deroga. Art. 7 Chiusura settimanale 1. E data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità osservate per la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell attività. 6
7 Art. 8 Vendita per asporto e attività e miste 1. Ai fini dell attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell art. 7, comma 3, della legge n. 14 del 2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l attività di somministrazione. 2. Qualora sia consentita, per gli stessi locali, l attività di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere osservata, per l esercizio di quest ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria per le attività commerciali al minuto. 3. Nella fattispecie di cui al comma 2, gli orari di apertura dell attività commerciale debbono essere indicati distintamente, secondo le modalità previste dalla disciplina apposita, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all art. 2, comma 5. Art. 9 Apparecchi da gioco, sonori, visivi e piccoli trattenimenti 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, durante l orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e degli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione), a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate, ovvero in modo tale che i suoni ed i rumori generati non siano percepibili al di fuori degli spazi di pertinenza dell esercizio, né negli ambienti interni limitrofi o confinanti con l esercizio medesimo. 2. Ai fini dell utilizzo di apparecchi ed impianti, di qualsiasi tipo, per la diffusione di musica di sottofondo, è fatto integrale rinvio alle disposizioni di cui all art. 29, comma 4, della Disciplina delle attività rumorose, approvata con deliberazione consiliare n. 201 del 10 dicembre L effettuazione, ai sensi dell art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, dei piccoli trattenimenti musicali senza ballo, per le cui caratteristiche e modalità di svolgimento è fatto rinvio, oltreché all art. 12, comma 3, della legge predetta, alla deliberazione consiliare n. 33 dell 11 aprile 2005, deve ritenersi unicamente consentita, agli effetti della presente disciplina, entro le seguenti fasce orarie ed entro i seguenti limiti: a) nelle giornate di domenica, lunedì e martedì: dalle ore 18:00 alle ore 23:00; b) nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 18:00 alle ore 24:00; c) in ogni caso, per una durata massima dell attività di trattenimento non superiore a 3 ore, comunque considerate consecutive; d) limitatamente alla giornata del 31 dicembre, la fascia oraria si protrae sino alle ore 4 del giorno successivo e non opera il limite di cui alla precedente lett. c). 7
8 Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all Albo Comunale, ad eccezione di quanto previsto al comma Le disposizioni di cui all art. 4, entrano in vigore il 1 luglio Gli accordi amministrativi di cui all allegato alla presente ordinanza, potranno essere sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, oltreché per tutta la sua vigenza, fermo restando: a) che gli effetti dell accordo potranno decorrere, unicamente, dalla sua sottoscrizione; b) che la durata dell accordo resta comunque quella prefissata in via generale per tutti gli accordi e che, in sede di prima attuazione, è il 31 marzo 2011, così come previsto all art. 5, comma 2, lett. a) salvo recesso unilaterale. 4. Le comunicazioni inerenti all effettuazione dei piccoli trattenimenti presentate antecedentemente all entrata in vigore della presente ordinanza restano valide e non comportano l adeguamento alla soglia oraria delle ore 23, prevista all art. 9, comma 2, lett. a). Art. 11 Sanzioni 1. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell art. 8, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 e successive modifiche, con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 900,00 e pertanto, con ammissione al pagamento in misura ridotta di euro 300,00, ai sensi dell art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in relazione all accertata violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell accordo integrativo di cui all art. 11 della legge n. 241 del 1990 di cui all allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. 3) di approvare la sottoscrizione di accordi amministrativi in attuazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 5, secondo lo schema unito alla presente ordinanza sotto forma di allegato, dando atto che la sottoscrizione degli accordi medesimi avverrà a cura del Dirigente della struttura competente per materia, che provvederà altresì, con propria determinazione, a definire le procedure e gli atti organizzativi necessari, anche a supporto dell attività di controllo; 4) di disporre, infine, l abrogazione della precedente ordinanza prot. n del 3 novembre 2003, in premessa richiamata. 8
9 Dalla Residenza Comunale, 4 giugno 2010 IL SINDACO Prof. Roberto Balzani Allegati: 1 9
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