Circolare n. 2/2016 del 27 gennaio 2016 (tutte le circolari sono consultabili anche sul nostro sito all indirizzo
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1 Circolare n. 2/2016 Pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 2/2016 del 27 gennaio 2016 (tutte le circolari sono consultabili anche sul nostro sito all indirizzo ) Legge di Stabilità 2016 Riferimenti normativi: Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Decreto Mef Indice: 1. Premessa 2. I super ammortamenti 3. Le note di variazione Iva 4. Modifiche al regime forfettario 5. Il nuovo tasso di interesse legale 6. Limitazioni all uso del denaro contante 7. I pagamenti elettronici 8. Assegnazione e Cessione agevolata di beni ai soci 9. Estromissione dell immobile da parte dell imprenditore individuale 10.Rivalutazione dei beni di impresa 11. Il welfare aziendale 1. Premessa Il è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge di Stabilità 2016 (L n. 208), in vigore dal Di seguito si riepilogano le principali misure introdotte dalla predetta legge nonché la loro specifica decorrenza, se normativamente prevista in data diversa da quella di entrata in vigore della legge stessa. 2. I super ammortamenti Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti o professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Sede legale e
2 Circolare n. 2/2016 Pagina 2 di 7 Rientrano nell ambito oggettivo dell agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato ( ). Sono esclusi dall agevolazione i beni immateriali, i beni usati, i beni merce, i materiali di consumo, i fabbricati e i beni materiali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. La norma prevede l irrilevanza dei super ammortamenti ai fini degli studi di settore. 3. Le note di variazione Iva La Legge di Stabilità ha riformulato l articolo 26 del Dpr 633/1972 in materia di note di variazione IVA. Con riferimento alle procedure concorsuali, la nuova formulazione dell articolo 26 prevede, in particolar modo, l anticipazione del momento di emissione della nota di variazione, rispetto alla precedente disposizione, chiarendo che il cedente/prestatore non è più obbligato ad attendere l infruttuosità della procedura, ma può emettere la nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui il cessionario o committente viene assoggettato a procedura concorsuale. Il nuovo articolo 26 chiarisce, inoltre, che il momento in cui il cessionario/committente si intende assoggettato a procedura concorsuale coincide con la data: Della sentenza dichiarativa di fallimento; Del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; Del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; Del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Con riferimento alle procedure assimilate a quelle concorsuali, la nuova disposizione stabilisce che il momento a partire dal quale è possibile emettere la nota di variazione coincide con la data: Del decreto che omologa l accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis R.D. 267/42; Di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell articolo 67 co 3 lett. d) del RD 267/42. Viene inoltre stabilito che il cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali non è tenuto a registrare la nota di variazione in diminuzione ricevuta; ne consegue che l organo di procedura non si rende debitore dell Iva e sarà lo Stato a farsi carico dell imposta. L obbligo di registrazione permane, invece, nelle ipotesi di procedure assimilate a quelle concorsuali. Tali disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale o ad essa assimilata successivamente al Sede legale e
3 Circolare n. 2/2016 Pagina 3 di 7 Nell ipotesi di risoluzione contrattuale relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica (tipicamente contratti di locazione, anche finanziaria), conseguente a inadempimento del cessionario o committente, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione, con efficacia retroattiva, fatte salve le prestazioni per le quali sia il cedente o prestatore, sia il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Tale disposizione, confermando l efficacia retroattiva della risoluzione contrattuale anche ai fini fiscali, ha natura interpretativa per espressa disposizione di legge, ed è pertanto applicabile alle operazioni effettuate anche anteriormente al 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge di Stabilità. 4. Modifiche al regime forfettario Con effetto dall il regime forfettario è stato modificato ad opera della Legge di Stabilità al fine di compensare il venir meno del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile (DL 98/2011). In particolare gli interventi hanno riguardato: Alcune condizioni per l accesso e la permanenza nel regime: o l aumento del limite del limite dei ricavi/compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività. In particolare il limite è stato innalzato di Euro per ogni categoria, ad eccezione delle attività professionali per le quali l aumento del limite dei ricavi e compensi è stato pari ad Euro (da Euro a Euro ); o non possono avvalersi del nuovo regime forfettario i soggetti che nell anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato (compreso il reddito da pensione) eccedenti Euro La condizione non va verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L agevolazione per i soggetti che iniziano una nuova attività, cosiddetti contribuenti Start Up : l agevolazione consiste nell applicazione dell imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell aliquota ordinaria del 15% per i primi 5 anni di attività e la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 2 anni. L applicazione dell imposta sostitutiva con l aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il anche ai soggetti che hanno iniziato l attività nel 2015 adottando il regime forfettario; Il regime contributivo agevolato opzionale: il reddito forfettario per gli imprenditori individuali consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani Inps. Sede legale e
4 Circolare n. 2/2016 Pagina 4 di 7 5. Il nuovo tasso di interesse legale Il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze dell 11/12/2015, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15/12/2015, ha fissato allo 0,2% (rispetto al 0,5% precedente), in ragione d anno, la misura del saggio degli interessi legali, di cui all articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal 01/01/2016. La modifica in esame si riflette, in particolare, in diversi ambiti tra i quali: regolazione dei rapporti fra debitori e creditori, salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge. A titolo esemplificativo si segnala l applicazione del tasso di interesse legale ai depositi cauzionali corrisposti dall affittuario; calcolo dei coefficienti per la determinazione dell usufrutto vitalizio; determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, al fine di regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento di tributi; rateizzazione delle somme dovute nell ambito dei c.d. istituti deflativi del contenzioso (adesione agli inviti al contradditorio, adesione ai processi verbali di constatazione, acquiescenza all accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale). 6. Limitazioni all uso del denaro contante A decorrere dall il limite per l utilizzo del denaro contante è innalzato da Euro 999,99 a Euro 2.999,99. In particolare, ai sensi del nuovo art. 49 co. 1 del D.lgs 231/2007, a decorrere dall , è vietato trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in Euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a Euro 3.000,00. Rimane immutato a Euro 1.000,00, l importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 7. I pagamenti elettronici L articolo 15, comma 4, del D.L. 179/2012, come modificato dall articolo 1, co. 900 lett. a) della legge di stabilità 2016, impone ai soggetti che effettuano l attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, l accettazione di pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica. La Legge di stabilità 2016, pertanto, ha eliminato il riferimento ad importi minimi, precedentemente fissato in Euro 30,00. Un apposito Decreto Ministeriale fisserà le modalità attuative e le sanzioni applicabili in caso di violazione del predetto obbligo. Sede legale e
5 Circolare n. 2/2016 Pagina 5 di 7 8. Assegnazione e Cessione agevolata di beni ai soci L articolo 1, co della Legge di Stabilità 2016, ha riproposto l assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci. I vincoli posti dalla legge alle operazioni di assegnazione e cessione agevolata riguardano: La natura giuridica della società: possono assegnare o cedere i beni beneficiando delle agevolazioni le società di persone commerciali (s.a.s. e s.n.c.) e le società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.); La natura dei beni assegnati: possono essere oggetto di agevolazione i beni immobili (ad eccezione di quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri, purché non utilizzati quali beni strumentali nell attività propria di impresa. La qualifica di soci: possono beneficiare dell agevolazione i soci che risultino iscritti a libro soci alla data del ovvero che vengano iscritti entro il in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all In caso di assegnazione o cessione di beni ai soci è dovuta un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all 8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti l assegnazione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati/ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione di imposte annullate per effetto dell assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un imposta sostitutiva del 13%. Il versamento dell imposta sostitutiva va effettuato nella misura del 60% entro il e il rimanente 40% entro il In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili assegnati sia determinato su base catastale (moltiplicando la rendita catastale rivalutata e i moltiplicatori in materia di imposta di registro). In caso di cessione, al fine della determinazione dell imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori. In mancanza di uno specifico riferimento alla sostituzione dell IVA, quest ultima va applicata con le regole ordinarie. Per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l applicazione delle ipocatastali in misura fissa. Sede legale e
6 Circolare n. 2/2016 Pagina 6 di 7 In capo al socio assegnatario di società di capitali, l operazione non è fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva della società. Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il si trasformano in società semplici. 9. Estromissione dell immobile da parte dell imprenditore individuale È riconosciuta la possibilità, per l imprenditore individuale, di estromettere gli immobili strumentali per natura posseduti al L estromissione richiede il pagamento di un imposta sostitutiva dell Irpef e Irap, pari all 8%, entro il 31 maggio L imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Per quanto possibile sono applicabili le norme in materia di assegnazione descritte al paragrafo precedente. 10. Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni La rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni è riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi Contabili Internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al appartenenti alla medesima categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale o in un apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione di imposta. È possibile un affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione (2018 per le società che hanno il periodo di imposta coincidente con l anno solare) tramite il versamento di un imposta sostitutiva determinata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili. Solo per i beni immobili il maggior valore è riconosciuto a partire dal periodo in corso all Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi. Sede legale e
7 Circolare n. 2/2016 Pagina 7 di Il welfare aziendale La legge di Stabilità 2016 ha in parte riscritto l articolo 51 del TUIR (determinazione del reddito da lavoro dipendente), rivedendo ed integrando le modalità di esenzione di alcuni benefit rientranti nel concetto di welfare aziendale e quindi, aggiornando e ampliando il campo delle soluzioni che possono essere offerte come retribuzione alternativa. In particolare, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente: L utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per finalità educative, ricreative, assistenza sociale e sanitaria, culto. Per tali oneri è confermato il limite di deducibilità dal reddito di impresa pari al 5 per mille del costo del lavoro; Le somme e i servizi e le prestazioni riconosciuti dal datore di lavoro, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte di familiari dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. Tali oneri non subiscono limitazioni di deducibilità dal reddito di impresa; Le somme e i servizi e le prestazioni riconosciuti dal datore di lavoro, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Tali oneri non subiscono limitazioni di deducibilità dal reddito di impresa. Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. Studio BD e Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. Sede legale e
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